Avvocati: rischia la censura chi non assolve all’obbligo di formazione

Assoggettabile alla sanzione della censura l’avvocato che non assolve all’obbligo della formazione prevista dal codice deontologico. L’impugnazione tardiva della sanzione, inoltre, non può essere giustificata dai problemi economici del professionista.

È quanto statuito dalle SSUU con la sentenza n. 24739/16 del 5 dicembre. Il caso. Il Consiglio Nazionale Forense dichiarava inammissibile il ricorso proposto da un avvocato avverso la decisione del COA di Siena che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi, per non avere l’avvocato totalizzato il numero di crediti formativi previsti dal codice deontologico. Il CNF riteneva tardivo il ricorso dell’avvocato e riteneva poi che non potesse essere accolta la richiesta di rimessione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche ritenute però inidonee a determinare un impedimento assoluto. Per la sospensione della pronuncia si rivolgeva l’avvocato alla S.C., deducendo che la sanzione irrogatagli gli precludeva l’esercizio dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua fonte di reddito ma anche tale richiesta veniva rigettata. La forza maggiore. Innanzitutto la Corte chiarisce che il ricorso doveva essere proposto solo contro il Consiglio dell’Ordine e non anche con il Consiglio Nazionale Forense, non essendo quest’ultimo parte del giudizio. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta che è stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione della decisione del COA motivo insufficiente, a parere delle SSUU, a giustificare l’impugnazione tardiva, soprattutto quando, come nel caso concreto, il ricorrente non abbia neppure allegato le ragioni per cui le difficoltà economiche avrebbero impedito una tempestiva impugnazione. La notifica presso il CNF. Inoltre, con il secondo motivo deduce violazione del diritto di difesa per non esser stato convocato dal CNF per l’udienza in cui venne decisa la sua impugnazione. Anche tale doglianza viene disattesa l’avviso dell’udienza venne notificato al ricorrente presso il CNF, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Nel giudizio disciplinare a carico degli avvocati, infatti, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione priva di effetti ex artt. 336, comma 1, c.p.c. e 60, comma 3, R.d. n. 37/34 , onde le comunicazioni e notificazioni devono essere effettuate presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense. Il ricorso viene rigettato e, dunque, viene confermata la sanzione della censua.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 8 novembre – 5 dicembre 2016, n. 24739 Presidente Rordorf – Relatore Nappi Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata il Consiglio nazionale forense ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’avv. M.M. avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena che gli aveva irrogato la sanzione della censura per violazione degli obblighi formativi. Ha ritenuto il Consiglio nazionale forense che il ricorso dell’avv. M.M. fosse tardivo e che non potesse essere accolta la richiesta di rimes-sione in termini, giustificata dal ricorrente con difficoltà economiche inidonee a determinare un impedimento assoluto. Proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense, l’avv. M.M. ha chiesto la sospensione della decisione impugnata, deducendo che la sanzione irrogatagli gli prelude l’esercizio dell’attività di difensore d’ufficio, unica sua possibile fonte attuale di reddito ma la richiesta è stata rigettata da questa corte con ordinanza n. 10926/2016, depositata il 26 maggio 2016. A sostegno del ricorso per cassazione l’avv. M.M. deduce due motivi d’impugnazione, mentre non hanno spiegato difese gli intimati. Motivi della decisione 1. Il ricorso è stato inammissibilmente proposto anche contro il Consiglio Nazionale Forense, che non è parte ma giudice nel presente giudizio. Va pertanto esaminato solo in quanto proposto nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena. Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata restituzione nei termini per proporre impugnazione, lamentando che sia stata erroneamente disconosciuta la forza maggiore che gli ha impedito la tempestiva impugnazione decisione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Siena. Il motivo è inammissibile. Infatti il ricorrente non ha neppure allegato le specifiche ragioni per cui le sue condizioni reddituali gli abbiano precluso una tempestiva impugnazione. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di difesa per non essere stato convocato dal Consiglio nazionale forense per l’udienza in cui fu decisa la sua impugnazione. Il motivo è infondato, perché l’avviso dell’udienza fu notificato al ricorrente presso il Consiglio nazionale forense, non essendo stata possibile la notifica presso il domicilio eletto. Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti, nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l’elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso c.p.c. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 11220, m. 509834 . Non c’è pronuncia sulle spese in mancanza di difese degli intimati. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Consiglio nazionale forense, rigetta il ricorso nei confronti del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Siena. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.