Il recupero del credito dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (e la negoziazione assistita)

Sulle modalità processuali di recupero del credito professionale da parte dell'avvocato vi sono più dubbi che certezze anche in considerazione della non univocità della giurisprudenza di merito e di legittimità che rendono assai difficoltosa l'individuazione del rito applicabile nonché dei mezzi di impugnazione esperibili. Il Tribunale di Milano interviene sulle modalità con le quali l'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può ottenere la liquidazione del proprio compenso e sulla necessità o no di esperire preliminarmente la negoziazione assistita.

Con il provvedimento emesso il 17 settembre 2016 il Tribunale di Milano, sezione IX civile interviene in tema della liquidazione del compenso dell’avvocato che assiste la parte ammessa al gratuito patrocinio. Il decreto di liquidazione deve essere separato ma contestuale. Orbene, nel caso di specie la parte era stata ammessa, con delibera del locale consiglio dell'ordine, al beneficio del patrocinio a spese dello stato in relazione al giudizio avente ad oggetto la separazione personale. Una volta concluso il giudizio, l'avvocato aveva presentato al Tribunale l'istanza per la liquidazione del proprio compenso, ma il Tribunale aveva pronunciato un non luogo a deliberare sull'istanza . Ed infatti, per il Collegio, il decreto di pagamento [ ] deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002 del difensore . Poiché, quindi, con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi [ ] non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere . Ne deriva che, una volta concluso il procedimento con il provvedimento finale senza che l'avvocato abbia chiesto la liquidazione del compenso non sarà più possibile per il giudice del processo rispetto al quale la parte era stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato emettere il decreto di liquidazione. Esclusa la perdita del diritto Tuttavia e ci mancherebbe anche! il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento . da far valere in via ordinaria. Ecco allora la domanda come potrà rectius dovrà far valere il proprio diritto l'avvocato? Secondo il Tribunale il difensore potrà agire in giudizio al fine di ottenere la condanna del Ministero della Giustizia che è legittimato passivo rispetto alla domanda di condanna al pagamento del compenso secondo le regole ordinarie. Ma è proprio qui che nascono i dubbi. Ed infatti, come osserva lo stesso Tribunale, il giudizio che si apre non ha come oggetto l'impugnazione del decreto di non luogo a provvedere emesso dal Tribunale sull'istanza tardiva di liquidazione. Non si tratta, quindi, di un giudizio di opposizione secondo il modello del combinato disposto degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 soggetto al rito sommario di cognizione come previsto dall'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 c.d. decreto sulla semplificazione dei riti . con rito sommario di cognizione elettivo o necessario? Quel giudizio ha, quindi, come oggetto il credito professionale dell'avvocato per le prestazioni rese a favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e può , secondo il Tribunale di Milano, essere proposto con il rito sommario di cognizione come rito,per così dire, elettivo quando non sia competente, per valore, il giudice di pace . La strada del rito sommario di cognizione e, quindi, la competenza del Tribunale , tuttavia, a me sembra necessaria anche nell'ipotesi in cui ci muoviamo fuori dal giudizio di opposizione al decreto ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 ove è pacifica . Ed infatti, con il d.lgs. n. 150/2011 il recupero dei crediti professionali dell'avvocato, sicuramente quando viene in rilievo soltanto il quantum come è ragionevole attendersi nel caso di specie avviene o per via di ingiunzione o tramite rito sommario di cognizione che torna applicabile, peraltro, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo . In tutte le altre ipotesi, in cui viene in rilievo l' an della pretesa dell'avvocato restano ferme tutte le norme relative al giudizio ordinario secondo le consuete regole, ivi comprese quelle in materia di competenza e di assistenza processuale delle parti. E ciò, ovviamente, nell'ipotesi in cui non si voglia aderire alla soluzione recentemente fatta propria dalla Suprema Corte secondo cui le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell'avvocato nei confronti del proprio cliente [ ] devono essere trattate con la procedura prevista dall'art. 14 del suddetto d.lgs. n. 150/2011, anche nell'ipotesi in cui la domanda riguardi l' an ” della pretesa in questo senso, Cass, sez. VI, 29 febbraio 2016, n. 4002 . In questa ipotesi rito sommario obbligatorio a prescindere le parti potranno stare in giudizio personalmente. Obbligo di negoziazione assistita. Infine, resta da dire che, correttamente, il Tribunale ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla obbligatorietà del previo tentativo di negoziazione assistita prevista dal d.l. n. 132/14 sulla quale già si sono registrati provvedimenti in tal senso vedi, in tal senso, Trib. Verona, ord., 18 giugno 2015 . Nel caso in cui la domanda, infatti, abbia ad oggetto un credito per somme di denaro inferiore a 50mila € come nel nostro caso dove il difensore aveva chiesto 3.627€ trova applicazione l'art. 3 d.l. n. 132/2014 ad eccezione, però – va ricordato delle ipotesi in cui il rapporto avvocato cliente debba essere inquadrato in un contratto concluso tra professionisti e consumatori art. 3, comma 1, d.l. n. 132/14 . Questo, ovviamente, nell'ipotesi in cui il giudizio sommario di cognizione sia giudizio elettivo e non già nell'ipotesi da me preferita e fatta propria dalla Cassazione con la recente sentenza secondo cui il rito sommario sia obbligatorio ex d.lgs. n. 150/2011 infatti, in questo caso, ex art. 3, comma 7, la negoziazione assistita non sarebbe più obbligatoria in quanto la parte può stare in giudizio personalmente .

Tribunale di Milano, sez. IX Civile, ordinanza 17 settembre 2016 Giudice estensore Buffone L’Avv. ha assistito la sig.ra nel procedimento iscritto al n. del 2014 nell’ambito del detto procedimento, la è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del COA di Milano n. 2014/ del 25 luglio 2014 oggetto del processo separazione personale . La procedura in parola si è conclusa con provvedimento definitivo depositato in Cancelleria in data 29 marzo 2016. In data 6 aprile 2016, l’Avvocato ha presentato all’organo decidente istanza per la liquidazione del proprio compenso. Il Collegio, con decreto del 12 aprile 2016, ha pronunciato non luogo a deliberare sulla richiesta, aderendo all’indirizzo della Sezione Nona Civile, espresso in occasione della entrata in vigore, in data 1 gennaio 2016, del nuovo” testo dell’art. 83 d.P.R. 115 del 2002 ex multis, Trib. Milano, sez. IX civ, decreto 22 marzo 2016 Per effetto dell’art. 83 comma III-bis d.P.R. 115 del 2002 introdotto dall’art. 1 comma 783 della l. 208/2015 il decreto di pagamento pronunciato con atto separato e distinto dalla sentenza v. Cass. Civ. 7504 del 2011 deve intervenire contemporaneamente alla pronuncia del provvedimento definitivo del giudizio, a seguito di rituale istanza artt. 82, 83 d.P.R. 115 del 2002 del difensore con il provvedimento che chiude il giudizio davanti a sé, il giudice si spoglia della potestas decidendi e non può più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere in casi analoghi, la giurisprudenza è nel senso che l’eventuale provvedimento giudiziale di liquidazione del compenso erariale sia illegale o comunque abnorme v. Cass. Civ. n. 18204/2008 Cass. Civ. 11418/2003 il difensore il cui compenso non sia stato liquidato nel corso del processo non decade dal relativo diritto potendo richiederlo con procedimento ordinario o con ingiunzione di pagamento v., in casi analoghi, Cass. Civ. 7633 del 2006 . Con il ricorso introduttivo dell’odierno processo, l’Avv. non impugna il decreto del 12 aprile 2016 ma, sulla scorta della interpretazione seguita dai giudici del detto provvedimento, richiede autonoma liquidazione del proprio compenso in via ordinaria, mediante ricorso al procedimento sommario di cognizione. Per l’effetto, legittimato passivo per resistere alla domanda è il Ministero della Giustizia Cass. Civ., Sez. II, sentenza 2 maggio 2013 n. 10239 e competente è l’odierno Tribunale adito. Va osservato sin da ora, ex art. 101 c.p.c., che la controversia promossa non rientra tra quelle indicate dall’art. 170 d.P.R. 115 del 2002, poiché la domanda non costituisce una opposizione” al già intervenuto decreto di pagamento del compenso bensì una autonoma istanza giudiziale di liquidazione del monte retributivo di competenza non trova, dunque, applicazione l’art. 15 del dlgs. 150 del 2011 e la scelta del rito sommario di cognizione, ad opera del ricorrente, corrisponde a un utilizzo ordinario della normale procedura di cui all’art. 702-bis c.p.c. Sempre ex officio vanno sottoposte alle parti le seguenti questioni a competenza per valore” l’importo richiesto è di euro 3.627,00 e la domanda è di pagamento del compenso, fuori dallo schema del cennato art. 170 ed anche fuori dalla cornice del menzionato art. 15 citato potrebbe dunque predicarsi una competenza del giudice di pace b obbligo della preventiva negoziazione assistita non applicandosi l’art. 15 dlgs 150 del 2011, le parti non possono stare in giudizio personalmente e, dunque, dovrebbe trovare applicazione l’art. 3 d.l. 132 del 2014, conv. in L. 162 del 2014 che impone la procedura ADR in via preliminare. P.Q.M. letto ed applicato l’art. 702-bis, comma III, c.p.c. FISSA l’udienza di comparizione delle parti in data . INVITA il convenuto a costituirsi entro e non oltre dieci giorni prima dell’udienza DISPONE che, a cura di parte ricorrente, il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, sia notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione termine . SOLLEVA d’ufficio, ex art. 101 c.p.c., le questioni indicate in parte motiva DEMANDA verifiche alla Cancelleria quanto ai redditi della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per gli anni di riferimento, a mezzo degli strumenti a disposizione, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate competente MANDA alla cancelleria perché si comunichi.