Avvocato contemporaneamente difensore e GOT: sospeso

Il professionista che si costituisce come avvocato di un condominio dinanzi al Tribunale, pur contemporaneamente svolgendo le funzioni di GOT, pone in essere un comportamento in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro imposti all’avvocato dall’art. 5 cod. deontologico forense e dall’art. 42-quater dell’Ordinamento giudiziario.

In questo senso la S.C. con l’ordinanza n. 22521/16 del 7 novembre. Il caso. Il Consiglio dell’Ordine Forense di Napoli instaurava un procedimento disciplinare a carico di un avvocato in quanto di costitutiva come avvocato di un condominio innanzi al Tribunale di Napoli pur contemporaneamente svolgendo le funzioni di GOT, così ponendo in essere un comportamento in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro importi all’avvocato dall’art. 5 cod. deontologico forense e dall’art. 42- quater dell’Ordinamento giudiziario. Si applicava dunque all’incolpato la sospensione dall’esercizio della professione per 6 mesi, avverso la quale l’avvocato propone ricordo per cassazione. No alla sospensione dell’esecuzione. La S.C. ritiene che la sospensione dell’esecuzione della sentenza del CNF non possa essere accordata. Il ricorrente si limita infatti a prospettare gli effetti pregiudizievoli connessi alla sospensione dell’esercizio professionale, ma riferendosi genericamente all’attività senza indicare ulteriori obiettivi elementi di giustificazione. L’art. 42-quater ord. giur Anche nel merito, comunque, il ricorso non appare manifestamente fondato. Riguardo alla violazione di legge per erronea indicazione della norma violata , l’art. 59, comma 1, lett. b , § 1.2, l. n. 247/12 prescrive sì che il capo d’incolpazione contiene l’enunciazione dell’addebito e l’indicazione delle norme violate il cod. deontologico vigente all’epoca dei atti, però, stabiliva al suo art. 5 che l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro . Tale disposizione è indicata nel capo d’incolpazione in relazione all’art. 42- quater dell’ordinamento giudiziario sulle incompatibilità dei giudici onorari. E ciò costituisce il nucleo normativo dell’incolpazione enunciata nel capo d’accusa in termini sostanzialmente sovrapponibili all’art. 53, comma 3, del nuovo codice deontologico forense del 2014 con disposizione incriminatrice che si pone, dunque, in linea di continuità col combinato disposto dell’art. 5 cit. e dell’art. 42- quater cit La coscienza e volontà delle azioni. Riguardo poi alla violazione dell’art. 4 del nuovo Codice deontologico forense, la coscienza e volontà delle azioni o omissioni consistono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo di volontà e dunque attribuibile al volere del soggetto. Ciò fonda la presunzione di colpa per l’atto sconveniente o vietato carico di colui che l’abbia commesso, lasciando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, ordinanza 25 ottobre – 7 novembre 2016, numero 22521 Presidente Rordorf – Relatore Cirillo La Corte, decidendo a sezioni unite sulla sospensione richiesta nel procedimento indicato in epigrafe, osserva quanto segue Il 3 ottobre 2013, il Consiglio dell'ordine forense partenopeo instaurò procedimento disciplinare a carico dell'avvocato C.L. perché si costituiva quale avvocato del condominio in Napoli via S.R. 345 in controversia pendente dinanzi alla sesta e quarta sezione del tribunale di Napoli pur contemporaneamente svolgendo le funzioni di GOT, così ponendo in essere un comportamento in violazione dei doveri di probità, dignità e decoro imposti all'avvocato dell'art. 5 del Codice deontologico forense e dall'art. 42 quater dell'Ordinamento giudiziario. Fatti avvenuti in data 11 febbraio 2011 e tuttora perduranti . All'esito della prima fase del procedimento, applicò all'incolpato la sospensione dall'eserci zio della professione per sei mesi con decisione del 3 dicembre 2013 parzialmente riformata dal Consiglio nazionale forense che, con sentenza del 28 luglio 2016, ha ridotto la sanzione a quattro mesi. Per la cassazione di tale decisione l'avvocato C.L. propone ricorso affidato a quattro motivi e corredato da istanza di sospensione della sentenza impugnata. Il P.G., su quest'ultimo punto, rassegna conclusioni scritte chiedendo l'accoglimento dell'istanza. All'esito dell'odierna adunanza camerale la Corte ritiene che la sospensione dell'esecuzione della sentenza del C.numero f. non possa essere accordata. Il ricorrente, infatti, si limita a prospettare gli effetti pregiudizievoli connessi alla sospensione dall'esercizio professionale, ma ciò fa con generico riferimento all'attività senza indicare ulteriori e obiettivi elementi di giustificazione conf. Cass. civ., s.u., numero 3734 del 2016 . Né dall'esame del ricorso, effettuato nei limiti della sommaria delibazione interinale a fini meramente cautelari, se ne può apprezzare ictu oculi la fondatezza. In primo luogo, riguardo alla violazione di legge per erronea indicazione della norma violata , si osserva che l'art. 59, comma 1, lettera b , § 1.2 della legge numero 247 del 2012 prescrive sì che il capo d'incolpazione contiene l'enunciazione dell'addebito e l'indicazione delle norme violate. Però il Codice deontologico forense vigente all'epoca dei fatti, all'art. 5, stabiliva che L'avvocato deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro . Tale disposizione è indicata nel capo d'incolpazione in relazione all'art. 42-quater dell'Ordinamento giudiziario sulle incompatibilità dei giudici onorari. Il che costituisce il nucleo normativo dell'incolpazione enunciata - anche in punto di fatto - nel capo d'accusa in termini sostanzialmente sovrapponibili all'art. 53, comma 3, del nuovo Codice deontologico forense del 2014 con disposizione incriminatrice che si pone, quindi in linea di continuità col combinato disposto dell'art. 5 del vecchio Codice deontologico forense e dell'art. 42-quater dell'Ordinamento giudiziario. Inoltre, in tesi generale, per la contestazione dell'accusa si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, persino la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina di per se stessa una nullità neppure in sede penale. In secondo luogo, riguardo alla violazione dell'art. 4 del nuovo Codice deontologico forense, si osserva che la coscienza e volontà delle azioni o omissioni , consistono nel dominio anche solo potenziale dell'azione o omissione, che possa essere impedita con uno sforzo del volere e sia quindi attribuibile alla volontà del soggetto. Il che fonda la presunzione di colpa per l'atto sconveniente o addirittura vietato a carico di chi lo abbia commesso, lasciando a costui l'onere di provare di aver agito senza colpa. Sicché l'agente resta scriminato solo se vi sia errore inevitabile, cioè non superabile con l'uso della normale diligenza, oppure se intervengano cause esterne che escludono l'attribuzione psichica della condotta al soggetto. Ne deriva che non possa parlarsi d'imperizia incolpevole ove si tratti di professionista legale e quindi in grado di conoscere e interpretare correttamente l'ordinamento giudiziario e forense. Infine, riguardo alle denunce di eccesso di potere per contraddittorietà nella valutazione di gravità nonché per omessa valutazione in attenuazione della na tura delle due cause patrocinate , si osserva che dalla lettura della sentenza non pare emergere alcun eccesso o sviamento di potere, ovverosia l'uso della potestà disciplinare per un fine diverso da quello per il quale è stato conferito Cass. civ., s.u., numero 7103 del 2007 , ma solo una difforme valutazione delle risultanze proces suali peraltro rispettosa di quel minimo costituzionale ritenuto, in tesi generale, il discrimine ultimo per lo scrutinio del deficit motivazionale in sede di legittimità Cass. civ., s.u., numero 8053 del 2014 anche nel contenzioso disciplinare Cass. civ., s.u., numero 9287 del 2016 . In sostanza, si tratta di rilievi che esulano dai poteri del giudice di legittimità richiedendo nuovo esame, scelta e ponderazione del materiale probatorio global mente sottoposto al giudice di merito. Questo, peraltro, ha compiuto una specifica disamina sia sul perché il fatto deve considerarsi grave , sia in punto entità della sanzione , così fornendo giustificazione della decisione di merito circa l'ap plicazione della sospensione prevista dall'art. 53, comma 3, della legge numero 247 del 2012 per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi , in luogo delle inferiori sanzioni dell'avvertimento per i casi lievi comma 1 e della censura per i casi di minore gravità comma 2 ora unificati nella sola censura dall'art. 53, commi 3 e 6, del nuovo Codice deontologico forense. Per completezza, è vero che le norme del nuovo Codice deontologico forense approvato il 31 gennaio 2014 si applicano anche ai procedimenti in corso al mo mento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato, avendo l'art. 65, comma 5, della legge numero 247 del 2012, recepito il criterio del favor rei, in luogo del criterio del tempus regit actum Cass. civ., s.u., numero 3023 e numero 21829 del 2015 . C Ma la previsione della sola censura da parte del nuovo Codice deontologico forense art. 53, commi 3 e 6 non ha affatto superato la previsione legale aggravata della sospensione per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilità gravi art. 53, comma 3, legge numero 247 del 2012 . P.Q.M. Visto l'art. 56, quarto comma, R.D.L. numero 1578 del 1933, rigetta l'istanza del ricorrente di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata.