Il patrocinio a spese dello Stato comprende anche l'onorario dell'avvocato che assiste in mediazione

Con il provvedimento dello scorso 12 settembre 2016 il Tribunale di Ascoli Piceno interviene su un tema delicato della mediazione civile e commerciale rappresentato dal compenso dell'avvocato che assiste la parte in mediazione.

Più in particolare, il tema affrontato dal giudice è stato quello di sapere che cosa accada al compenso dell'avvocato che assiste la parte in mediazione quando la parte è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Liquidato il compenso Per il Tribunale di Ascoli Piceno, del tutto correttamente, non vi può essere alcun dubbio su ciò che anche l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione debba essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato . Diviene, quindi, più consistente il numero dei Tribunali che, a partire dal Tribunale di Firenze, ritengono doveroso liquidare l'onorario dell'avvocato che assiste la parte in mediazione. Del resto, dopo che il decreto del Fare che, da un lato, reintrodotto l'obbligatorietà della mediazione e, dall'altro lato, previsto l'obbligatorietà della presenza dell'avvocato in mediazione, non sembra che possa essere sostenuta come pure è avvenuto la tesi secondo cui l'attività di assistenza in mediazione non possa essere liquidata dal giudice tutte le volte in cui la parte è ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Una tesi che veniva giustificata, tra l'altro, con il riferimento al fatto che le norme sul gratuito patrocinio fanno riferimento al processo con la conseguenza che non sarebbe comunque possibile la liquidazione a spese dello Stato. Ma quella giustificazione non poteva e non può reggere anche perché, come messo in luce già dal Tribunale di Firenze del 13 gennaio 2015 con un articolato provvedimento, la giurisprudenza di legittimità ha esteso l'area di copertura del gratuito patrocinio anche a quelle attività stragiudiziali che, essendo strettamente dipendenti dal mandato alla difesa, vanno considerate strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali, cioè di quelle attività che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e la difesa in giudizio come la mediazione. Inoltre è innegabile che sebbene la mediazione rappresenti un procedimento che si svolge prima o in concomitanza dell'attività stragiudiziale [ ] riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima” e quindi deve essere sempre e comunque liquidata in base ai parametri della tabella sopra riportata in linea con quanto previsto dall'art. 20 d.m. 55/2014 così il Tribunale di Verona del 17 novembre 2015 . secondo i parametri stragiudiziali. Una volta ammessa la liquidabilità dell'onorario a carico dell'erario il giudice ha anche affermato che la liquidazione debba avvenire in relazione ai parametri dell'attività stragiudiziale come già chiarito, ad esempio, dal Tribunale di Verona del 17 novembre 2015 . Una precisazione necessaria e corretta perché il decreto ministeriale 10 marzo 2014 n. 55 sui parametri per la liquidazione dei compensi non prevede espressamente una voce corrispondente all'attività di assistenza in mediazione e quindi è necessario individuare la categoria di riferimento. Del resto, al recente Congresso dell'avvocatura di Rimini nell'ambito delle mozioni approvate volte a sostenere la mediazione vi era un passaggio dedicato proprio all'opportunità di prevedere una tabella” specifica per l'attività in mediazione nonché alla necessità che, almeno nelle cause per le quali la mediazione è obbligatoria, il compenso dell'avvocato possa rectius debba essere liquidato a carico dell'erario.

Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno, 12 settembre 2016 Vista la richiesta formulata dall’ omissis visto il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in data 29.10.2015 ritenuto che, in conformità con il costante orientamento giurisprudenziale, anche l'attività espletata dal difensore in sede di mediazione debba essere posta a carico dello Stato in caso di previa ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato e .che debba essere liquidata in relazione ai parametri dell'attività stragiudiziale considerato l'art. 82 DPR 115/2002, in base al quale l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa tenuto conto della richiesta, in considerazione del numero degli incontri avanti al mediatore uno della limitata complessità dell'incarico e dell'impegno necessario al suo espletamento applicata la riduzione del 50% prevista dal T.U. sulle spese di giustizia P.Q.M. - liquida in favore dell'avv. omissis somma, già ridotta, di complessivi euro 600,00 incluso rimborso forfettario 15% oltre iva e cpa come per legge - pone l'onere del pagamento a carico dello Stato. Si comunichi anche al P.M.