Liquidazione delle spese a favore della parte e non dello Stato: quali effetti?

L’istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio deve essere presentata prima della definizione della fase processuale a cui si riferisce. La pronuncia della condanna alle spese a favore della parte senza alcuna distrazione a favore dell’avvocato , e non allo Stato, non costituisce ragione di revoca implicita all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa.

E’ quanto affermato dal Tribunale di Mantova con l’ordinanza depositata la scorso 29 settembre. La fattispecie. Nel caso in esame il giudice aveva respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio in quanto presentata dal difensore della parte civile all’udienza di discussione e, pertanto, ritenuta tardiva. Decadenza della proposizione dell’istanza al gratuito patrocinio. Il Tribunale di Mantova, chiamato a decidere sulla legittimità del provvedimento di rigetto, ha osservato che ai sensi dell’art. 83, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta non prevedendo alcuna decadenza in merito alla presentazione dell’istanza che, pertanto, può essere depositata sino alla definizione della fase processuale. D’altronde l’imposizione di un termine di decadenza sarebbe contraria alla ratio legis della novella normativa tesa ad accelerare le procedure di liquidazione in quanto ne conseguirebbe la necessità di instaurare un giudizio nei confronti dello Stato debitore con un ulteriore aggravio di spese per il sistema giudiziario. La liquidazione delle spese a favore della parte e non dello Stato. E’ ormai consolidato orientamento giurisprudenziale che la liquidazione delle spese di giudizio a favore della parte vittoriosa senza alcuna distrazione a favore dell’avvocato anziché dello Stato, come previsto dall’art. 110 d.P.R. n. 115/2002, non costituisce ragione di revoca implicita dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte vittoriosa ciò fermo restando la possibilità dello Stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese. Per converso la liquidazione delle spese a favore del difensore, dichiaratosi antistatario, è incompatibile con l’istituto del gratuito patrocinio.

Tribunale di Mantova, sez. I, ordinanza 29 settembre 2016 Coordinatore della Sezione Mauro Bernardi Il Coordinatore della Sezione quale delegato del Presidente, sciogliendo la riserva di cui al verbale del 27-9-2016 così provvede - letto il ricorso n. 2238/16 R.G., proposto ex artt. 15 d. lgs. 150/2011, 702 bis c.p.comma e 170 d.p.r. 115/2002, dall’avvocato A. R. quale difensore di B. B. ammessa al patrocinio a spese dello stato in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla minore F. D. avverso il provvedimento di inammissibilità dell’istanza di liquidazione del compenso adottato dal Giudice Unico del Tribunale di Mantova in data 24-5-2016 e notificato il 25-5-2016 nell’ambito del procedimento penale n. 955/2013 definito con sentenza appellata n. 469/16 del 14 aprile 2016, giudizio nell’ambito del quale B. B., nella predetta qualità, si era costituita parte civile e conclusosi con la condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili e al rimborso delle spese di costituzione - osservato che parte ricorrente, dopo avere premesso che all’udienza del 14-4-2016 aveva presentato conclusioni scritte con cui aveva chiesto la condanna dell’imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili nonché alla rifusione delle spese di costituzione, depositando separata nota spese in cui era specificato che B. B. era stata ammessa al patrocinio a spese dello stato, evidenziava che, anche alla luce della statuizione di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni e alle spese contenuta in sentenza, con successivo atto depositato il 20-5-2016 aveva formulato istanza di liquidazione del proprio compenso - rilevato che l’avv. R., dopo avere richiamato il contenuto dell’art. 110 comma 3 del d.p.r. 115/2002, ha censurato l’impugnato provvedimento, adottato dal Giudice Unico sul presupposto della tardività del deposito dell’istanza alla stregua della disciplina introdotta dall’art. 83 del d.p.r. 115/2002 come modificato dall’art. 1 co. 783 della legge n. 208/2015, evidenziando, per un verso, di avere predisposto la nota spese depositandola all’udienza del 14-4-2016 in cui era stata pronunciata la sentenza penale e, per un altro, che pur essendo previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, non è tuttavia prevista alcuna decadenza in caso di inosservanza del precetto - osservato che il Ministero della Giustizia si è costituito tramite l’Avvocatura Distrettuale di Brescia chiedendo il rigetto del ricorso sostenendo che l’istanza doveva considerarsi inammissibile in quanto tardiva e che, comunque, a prescindere dalla legittimità della statuizione di condanna alle spese in favore della parte civile in conformità peraltro della sua richiesta , il capo della sentenza era contestabile unicamente con i rimedi tipici previsti dal codice di rito - rilevato che il ricorso in opposizione, depositato il 6-6-2016, deve ritenersi tempestivamente proposto cfr. Corte Cost. 12-5-2016 n. 106 - considerato che non è fondata la deduzione secondo la quale la istanza di liquidazione del compenso sarebbe tardiva sia in quanto dagli atti risulta che l’avv. R. aveva presentato la notula invero liquidata dal Giudice Unico nel medesimo importo richiesto all’udienza di discussione del 14-4-2016 e, quindi, tempestivamente, sia in quanto, benché l’art. 83 co. 3 bis del d.p.r. 115/2002 preveda che Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, tale norma non prevede alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso nel caso in cui l’istanza non sia presentata prima della definizione del procedimento sicché la mancata liquidazione, rispetto a una istanza tardivamente proposta, non sarebbe conforme alla ratio della novella, tesa ad accelerare le procedure di liquidazione e comporterebbe la necessità di instaurare un successivo procedimento nei confronti dello Stato debitore con ulteriore aggravio per il sistema giudiziario - osservato inoltre che, non essendovi stata alcuna revoca dell'ammissione di B. B. al beneficio del patrocinio a favore dello stato ai sensi dell’art. 112 del d.p.r. 115/2002, la pronunciata sentenza di condanna dell’imputato alla rifusione delle spese legali direttamente in favore della parte civile senza peraltro alcuna distrazione in favore dell'avvocato difensore della stessa, fattispecie questa ritenuta incompatibile con l’istituto del patrocinio a carico dello stato, secondo un risalente ma consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità cfr., ex multis, Cass. 18-4-1984 n. 2535 anziché dello stato, come prevede l’art. 110 del d.p.r. 115/2002, non costituisce ragione di revoca implicita dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato della parte privata risultata vittoriosa, salva restando la facoltà dello stato di esercitare il diritto di rivalsa per il recupero delle spese per analoga fattispecie relativa a giudizio civile vedasi Cass. 18-6-2014 n. 13925 - ritenuto, pertanto, che possa provvedersi alla liquidazione del compenso spettante al difensore istante - esaminata la nota spese depositata dall’avv. R. e tenuto conto della natura dell’impegno professionale in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa - rilevato che il compenso professionale deve essere liquidato applicando i parametri di liquidazione di cui al d.m. 10-3-2014 n. 55, punto 15 della tabella allegata e cioè come segue a fase di studio euro 450,00 b fase introduttiva euro 540,00 c fase istruttoria tre udienze € 1.080,00 d fase decisoria euro 1.350,00 ricavandosi così un totale di € 3.420,00 - osservato che, operata la dimidiazione prevista dall’art. 82 del d.p.r. 115/2002 risultando indicati nella tabella allegata al d.m. 55/2014 i valori massimi ed effettuata la ulteriore riduzione contemplata dall’art. 106 del medesimo decreto, il compenso va determinato in € 1.140,00 3.420 2=1.710-1/3=1.140,00 - considerato che, avuto riguardo alla particolarità della fattispecie come sopra ricostruita e alla parziale reciproca soccombenza, le spese del presente procedimento debbono essere compensate - visto l’art. 702 ter c.p.c., P.T.M. - in parziale accoglimento del ricorso liquida in favore del difensore ricorrente, l’importo di € 1.140,00 per compensi oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, IVA e CPA come per legge - ordina il pagamento in favore dell’avv. A. R. - pone tale importo, in via di anticipazione, provvisoriamente a carico dell’erario - spese compensate. Si comunichi alle parti, alla beneficiaria ed al Pubblico Ministero.