Parametri per compensi forensi: limite al giudizio di primo grado

Qualora il grado in cui devono essere liquidate le spese si sia concluso quando erano ancora vigenti le tariffe professionali di cui al d.m. 127/2004, è quest’ultimo che governa la liquidazione.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21256/16, depositata il 20 ottobre. Il caso. L’attore adiva il Tribunale di Vibo Valentia chiedendo la condanna del convenuto a risarcire i danni da lui patiti in conseguenza di un sinistro stradale nel quale una Fiat Panda guidata dal proprietario, convenuto, invertiva la marcia sulla carreggiata dove la linea di mezzeria era continua, così collidendo con la motocicletta guidata dall’attore. Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree, attribuendo la responsabilità del sinistro per il 75% all’automobilistica e per il restante 25% al motociclista. Avendo il motociclista proposto appello contro tale sentenza, la Corte d’appello di Catanzaro riformava la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali di primo grado e confermando per il resto la decisione. Ricorre per cassazione il motociclista. Falsa applicazione del d.m. 140/2012. Il ricorrente denuncia falsa applicazione del d.m. 140/2012 e del d.m. 127/2004, nonché difetto di motivazione e omessa valutazione di documentazione prodotta ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c Inosservanza delle tariffe di liquidazione delle spese di lite. La Corte territoriale, a fronte di una doglianza presente nel gravame di merito che denunciava l’inosservanza delle tariffe di liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale, attribuisce ad essa piena fondatezza, osservando che il primo giudice non ha motivato le ragioni per le quali ha drasticamente ridotti i diritti e gli onorari esposti. A questo punto, la Corte d’appello, aggiunge due rilievi prima di operare la liquidazione in correzione di quella del Tribunale in primo luogo afferma l’applicabilità del d.m. 140/2012, essendo entrato in vigore medio tempore in secondo luogo rimarca che il valore della causa non è quello indicato dall’appellante, bensì quello della somma effettivamente accertata. E’ il d.m. 127/2004 che governa la liquidazione. A detta della Suprema Corte la posizione assunta dal giudice d’appello non è conforme all’insegnamento del Collegio il quale ha affermato che ai sensi del d.m. 140/2012 i nuovi parametri in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale . Qualora, dunque, il grado in cui devono essere liquidate le spese si sia concluso quando era ancora vigenti le tariffe professionali di cui al d.m. 127/2004, è quest’ultimo che governa la liquidazione. Erronea è stata dunque l’applicazione del d.m. 140/2012 da parte del Giudice di appello. In conclusione la Corte accoglie il ricorso in merito a questo fondamentale motivo e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 settembre – 20 ottobre 2016, numero 21256 Presidente Chiarini – Relatore Graziosi Svolgimento del processo 1. Con ricorso depositato il 21 gennaio 2008 G.M. adiva il Tribunale di Vibo Valentia chiedendo la condanna di M.R. e Aviva Italia S.p.A. a risarcire i danni da lui patiti in conseguenza di un sinistro stradale avvenuto in data omissis , nel quale una Fiat Panda guidata dalla proprietaria M. , assicurata presso la suddetta compagnia, invertiva la marcia sulla carreggiata dove la linea di mezzeria era continua, così collidendo con la motocicletta Kawasaki guidata dal ricorrente. Le convenute si costituivano resistendo, e adducendo il concorso di colpa del G. nonché l’eccessività del quantum dei danni richiesti. Con sentenza numero 750/2011 il Tribunale accoglieva parzialmente le domande attoree, attribuendo la responsabilità del sinistro per il 75% all’automobilista e per il 25% al motociclista, e conseguentemente condannando in solido le convenute al risarcimento dei danni patiti da controparte nella misura del 75%, ovvero per Euro 725.959,72 la differenza tra il dovuto e quanto già versato dall’assicurazione oltre accessori e spese processuali. Avendo il G. proposto appello contro tale sentenza ed essendosi costituite le appellate, resistendo, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 9-26 ottobre 2013, riformava la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese processuali del primo grado che la corte effettuava applicando i parametri di cui al d.m.140/2012 - e per il resto confermando. 2. Ha presentato ricorso il G. , sulla base di tre motivi, che sviluppa poi in memoria ex articolo 378 c.p.c Si difende con controricorso Aviva Italia S.p.A Motivi della decisione 3. Il ricorso è parzialmente fondato. 3.1 Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., 2054 c.c., 141 e 142 CdS nonché omesso esame di fatto decisivo e discusso, il tutto in relazione alla velocità della motocicletta - che secondo il ricorrente non sarebbe stata inadeguata quando avvenne il sinistro - e alla possibilità o meno del G. di effettuare una manovra di emergenza per evitare lo scontro. La censura, rubricata nel modo appena riportato, risulta nella sua effettiva sostanza inammissibilmente fattuale, in quanto, sulla base del riferimento a quelli che lo stesso ricorrente definisce gli elementi di fatto acquisiti nel processo , critica direttamente l’accertamento di merito sull’esistenza di un concorso di colpa del G. nella causazione del sinistro identificata invero dal giudice d’appello nell’avere il suddetto tenuto, se non il limite di velocità di 50 km/h, una velocità comunque non adeguata allo stato dei luoghi. E proprio la testimonianza che il ricorrente pone a sostegno della sua censura - la deposizione di Ma.Fr. - è uno degli elementi che il giudice d’appello considera per pervenire all’accertamento di fatto nel senso di cui sopra lo stesso non può non dirsi, poi, per la considerazione di quanto constatato dai vigili urbani motivazione, pagine 4-5 . Quel che prospetta, in ultima analisi, il ricorrente è dunque una versione alternativa dell’esito probatorio significativamente definendo, infatti, l’accertamento della corte territoriale il frutto di una superficiale e parziale valutazione delle risultanze probatorie , onde il motivo patisce inammissibilità perché diretto a perseguire dal giudice di legittimità un terzo grado di merito. 3.2 Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’articolo 342, primo comma, c.p.c. nel testo anteriore all’entrata in vigore del d.l. 22 giugno 2012 numero 83, convertito nella l. 7 agosto 2012 numero 134, nonché, ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c., difetto di motivazione ed error in procedendo per omesso esame di un fatto decisivo. Il ricorrente richiama la censura da lui presentata nell’atto d’appello relativa al mancato riconoscimento di quello che definisce danno da perdita di chance, censura che la corte territoriale avrebbe dichiarato inammissibile violando l’articolo 342 c.p.c. nella sua formulazione antecedente alla novella del 2012 applicabile ratione temporis . Peraltro, prosegue il ricorrente, egli in sede di gravame aveva argomentato la censura richiamando la documentazione, non esaminata dal giudice di prime cure, relativa al proprio stato occupazionale presso il Ministero della Difesa-Arma dei Carabinieri cfr. allegato numero 59 relativo a numero 8 buste paga da giugno 2006 al gennaio 2007 del fascicolo di primo grado di G.M. poi, sulla scorta di tale produzione, ha sostenuto la dimostrazione della sussistenza del lamentato danno da perdita di chance . Al riguardo, come il primo giudice, anche la corte territoriale non avrebbe motivato, avendo poi evidentemente omesso di esaminare la documentazione prodotta . Il ricorrente a seguito del sinistro avrebbe subito una menomazione tale alla propria capacità lavorativa da indurre il proprio datore di lavoro Ministero della difesa a riformarlo dall’Arma , ciò sopprimendo le sue chances in sicuri avanzamenti di carriera, che avrebbero garantito non solo gli incrementi economici ma anche una potenziale crescita professionale e di prestigio nell’ambito lavorativo valutazione di elementi fattuali e dei correlati elementi probatori omessa da entrambi i giudici di merito. Nella esposizione dei fatti la corte territoriale ha dato atto che l’appellante aveva esposto, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, che, in ragione dei gravi postumi inabilitanti conseguiti alle lesioni, egli era stato costretto a lasciare l’Arma dei Carabinieri nella quale era arruolato, così vedendosi precluse altresì le possibilità di carriera motivazione, pagina 2 , nell’atto d’appello lamentando quindi che il primo giudice aveva errato nel disattendere la richiesta di liquidazione del danno da perdita di chance motivazione, pagina 3 . Ed esponendo poi quelle che definisce le ragioni della decisione la corte aggiunge, a proposito del contenuto del motivo d’appello in questione, che con esso l’appellante evidenzia che egli, avendo dovuto congedarsi dall’Arma dei Carabinieri, di cui era effettivo a tempo indeterminato, ha visto frustrate le proprie aspirazioni ad avanzamenti di carriera e al connesso trattamento economico . Lo disattende infine con la motivazione seguente Il motivo è inammissibile in quanto è la mera riproposizione delle allegazioni addotte in primo grado senza alcuna controargomentazione alle ragioni esplicitate dal giudice di prime cure circa l’ assenza di elementi oggettivi e certi dal quale desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile vedi Cass. 22376/2012, Cass. 11353/2010, Cass. 4052/2009 . Il motivo, come emerge dalla sintesi appena tracciata, consiste in realtà in una molteplice censura, che comunque investe le modalità del disattendimento di esso da parte della corte territoriale. Seguendo un percorso logico, la prioritaria doglianza è da identificarsi in quel che nella rubrica del motivo il ricorrente qualifica difetto di motivazione. Questa doglianza è fondata e assorbe per la sua radicale natura tutte le altre presenti nel motivo de quo. Dinanzi ad una specifica produzione documentale in ordine all’intervenuta assunzione come carabiniere del G. e alle sue conseguenze patrimoniali, il giudice di merito avrebbe dovuto affrontare, per così dire, realmente la domanda di risarcimento delle chances perdute in conseguenza dell’abbandono dl tale lavoro cui il sinistro stradale avrebbe obbligato l’attuale ricorrente. Non è infatti razionale negare che l’assunzione a tempo indeterminato come carabiniere e il conseguente percepimento di stipendio come carabiniere siano elementi non oggettivi e quindi per nulla incidenti sulla dimostrazione di un danno da perdita di chances nel caso in cui sia venuta meno tale attività lavorativa, essendo d’altronde notorio che un’attività militare percorre usualmente, almeno in parte, una carriera conformata in modo progressivo passando a gradi superiori che apportano ovviamente - a parte i profili, pure invocati dal ricorrente, del riconoscimento della professionalità e del prestigio - incremento della retribuzione. Appiattendosi, invece, sulla valutazione del giudice di prime cure, la corte territoriale in sostanza sì è limitata ad asserire che l’appellante non avrebbe contraddetto con successo il Tribunale in quanto non avrebbe apportato alcun elemento oggettivo e certo in ordine alle sue chances . Considerato che l’attuale ricorrente aveva fornito la produzione documentale di cui sopra fin dal primo grado, e considerato che proprio in rapporto ad essa aveva conformato la sua doglianza nel gravame, la spiccia liquidazione del motivo d’appello così effettuata dalla corte territoriale viene a realizzare, appunto prima di tutto, una motivazione apparente, in quanto, anziché indicare per quali ragioni nel caso concreto sottoposto al suo vaglio la documentazione prodotta relativa alla posizione del G. e ai suoi conseguenti guadagni prima di essere stato costretto a lasciare l’Arma sarebbe inidonea ad apportare dati oggettivi e certi in relazione al danno da chances , si confina esclusivamente in una rapida citazione giurisprudenziale. Il giudice di merito, tuttavia, per adempiere al suo obbligo motivazionale, dal momento che espleta cognizione non solo di diritto ma anche di fatto non può eludere l’accertamento fattuale mediante quel che allora diventa un utilizzo meramente generico e quindi a sua volta irrilevante della giurisprudenza nomofilattica. Nelle cinque righe attraverso le quali il giudice d’appello tratta la censura de qua non vi è il minimo riferimento al contenuto effettivo dell’atto d’appello al riguardo, ma sussiste unicamente un asserto, privo di alcuna specificità, di mera riproposizione delle allegazioni addotte in primo grado , asserto che, invece di introdurre ad una, per quanto sintetica, concreta descrizione di tali allegazioni, viene subito sigillato con il - vano, a questo punto - richiamo giurisprudenziale. Si è dunque dinanzi a un’assenza di motivazione - cioè a quello che nella rubrica del motivo viene definito difetto dl motivazione -, poiché il giudice non ha esternato i fondamenti fattuali e probatori del disattendimento del motivo d’appello, bensì attuato una motivazione apparente rifugiandosi in un malgoverno improntato ad assoluta genericità del profilo di diritto da cui ha tratto la definizione, puramente apodittica, di inammissibilità del motivo stesso. Risultando pertanto superfluo l’esame delle ulteriori doglianze in esso contenute, deve concludersi nel senso dell’accoglimento del secondo motivo del ricorso, non avendo il giudice adempiuto al suo obbligo motivazionale bensì fornito una mera motivazione apparente. 3.3 Il ricorrente denuncia infine nel terzo motivo, ex articolo 360, primo comma, numero 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione del d.m. 2004/127, del d.m. 140/2012, dell’articolo 11 delle preleggi e dell’articolo 2233, secondo comma, c.c., nonché difetto di motivazione e omessa valutazione di documentazione prodotta ex articolo 360, primo comma, numero 5 c.p.c La corte territoriale, a fronte di una doglianza presente nel gravame di merito che denunciava l’inosservanza delle tariffe di liquidazione delle spese di lite da parte del Tribunale, attribuisce ad essa parziale fondatezza, osservando che effettivamente il primo giudice, pur in presenza della nota spese prodotta dalla difesa del G. , non ha motivato le ragioni per le quali ha drasticamente ridotto i diritti e gli onorari esposti tuttavia, a questo punto operando la corte stessa la liquidazione in correzione di quella del Tribunale, il giudice d’appello aggiunge due rilievi prima di provvedervi in primo luogo, afferma l’applicabilità del d.m.140/2012 essendo entrato in vigore medio tempore in secondo luogo, rimarca che il valore della causa non è quello indicato dall’appellante pari al petitum avanzato nella misura complessiva di Euro 2.158.232,20, bensì quello della somma effettivamente accertata. Nel motivo in esame adduce il ricorrente che nel caso di specie non avrebbe dovuto applicarsi il d.m. 140/2012, bensì, ratione temporis e in conformità con il principio della non retroattività di cui all’articolo 11 delle preleggi, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo i criteri del d.m. 127/2004. Qui la posizione assunta dal giudice d’appello non è in effetti conforme all’insegnamento di questa Suprema Corte, che anche assai recentemente Cass. sez. 6-2, 11 febbraio 2016 numero 2748 ha affermato che agli effetti dell’articolo 41 del d.m. 140/2012 i nuovi parametri, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto purché, a tale data, la prestazione professionale non sia ancora completata, sicché non operano con riguardo all’attività svolta in un grado di giudizio conclusosi con sentenza prima dell’entrata in vigore, atteso che, in tal caso, la prestazione professionale deve ritenersi completata sia pure limitatamente a quella fase processuale conforme, sempre tra gli arresti più recenti, Cass. sez.6-3, 2 luglio 2015 numero 13628 qualora, dunque, il grado cui devono essere liquidate le spese si sia concluso quando erano ancora vigenti le tariffe professionali di cui al d.m. 127/2004, è quest’ultimo che governa la liquidazione. Tale lettura, pienamente condivisibile in quanto discendente dai principi generali della successione delle leggi nel tempo, era già stata adottata quando fu emessa la sentenza in questa sede impugnata, e anche dalle Sezioni Unite S.U. 12 ottobre 2012 numero 17405 Cass. sez. 3, 18 dicembre 2012 numero 23318 . Erronea è stata pertanto l’applicazione da parte del giudice d’appello del d.m. 140/2012, trattandosi di attività professionale da ritenersi già completata, poiché il giudizio di primo grado sfocia in una sentenza idonea a concludere ogni accertamento processuale passando in giudicato, essendo sotto il profilo del rito una mera eventualità l’impugnazione della pronuncia. Il motivo è dunque in sé fondato. Per assoluta precisione, si rileva da ultimo che nella nota spese che stende nell’ambito del motivo, poi, il ricorrente pone come valore della causa quello del petitum. In realtà, in caso di accoglimento parziale della domanda, ai fini della determinazione del valore della controversia per liquidare le spese processuali deve il giudice avvalersi del criterio del decisum e non del criterio del disputatum da ultimo Cass. sez. 3 29 febbraio 2016 numero 3903 , salva ovviamente l’ipotesi in cui la condanna sia ridotta da una parziale corresponsione del petitum da parte del debitore nelle more del processo se comunque emerge la fondatezza della intera pretesa originariamente avanzata S.U. 11 settembre 2007 numero 19014 . In conclusione, il ricorso deve essere accolto quanto al secondo e al terzo motivo con per il principio Ndr testo originale non comprensibile con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio ad altra sezione della corte territoriale, anche per le spese di questo giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso limitatamente al secondo e al terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro, anche per le spese del grado di Cassazione.