Avvocato privo di procura ricorre al CNF: impugnazione inammissibile

Deve essere dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso sottoscritto dal difensore in assenza di un valido mandato alle liti e privo della sottoscrizione dell’incolpato.

Così ha stabilito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 203/2015, depositata il 28 dicembre. Il caso. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Arezzo aveva inflitto ad un avvocato la sanzione disciplinare della censura, per aver agevolato e reso possibile nei confronti di un legale già soggetto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense e successivamente a radiazione dall’Albo degli avvocati dell’Ordine di Arezzo, con cui condivideva i locali adibiti a studio professionale ad Arezzo, lo svolgimento abusivo dell’attività legale professionale in favore di una certa S.r.l. e degli eredi dell’ing. G.N., mediante la sottoscrizione di atto di precetto, notificato al sig. P.F. nell’interesse della società e degli eredi stessi, curando personalmente i rapporti con gli eredi predetti, gestendo i loro interessi e decidendo con essi ogni aspetto inerente la conduzione della controversia . Avverso tale decisione proponeva ricorso il difensore dell’incolpata deducendo eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e dell’insufficienza dell’istruttoria espletata, laddove il COA di Arezzo non aveva tenuto conto del reale svolgimento dei fatti e dell’attività svolta dalla incolpata, dando invece rilevanza a deduzioni ed intuizioni” ritenute pacifiche quantunque non emerse dall’istruttoria errata valutazione delle risultanze documentali. Violazione del termine impugnatorio. Il ricorso deve essere però dichiarato inammissibile. E’ stata, infatti, accertata la violazione del termine di impugnazione previsto dall’art. 50, comma 2, del R.d.l. n. 1578/33 secondo cui il pubblico ministero presso la Corte di appello e l’interessato possono, entro 20 giorni dalla notificazione della decisione del Consiglio dell’Ordine, proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense . La giurisprudenza ha ritenuto inammissibile il ricorso depositato presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine oltre 20 giorni dalla notifica all’interessato del provvedimento integrale da impugnare. Procedimento disciplinare a carico degli avvocati. Nel caso in esame, la sentenza era stata emessa dal COA il 5 aprile 2012 e depositata il 31 maggio dello stesso anno, e notificata in forma integrale alla incolpata il 13 giugno 2012 per mezzo della madre convivente, per cui il ricorso doveva essere depositato presso la segreteria del COA entro il 3 luglio 2012, mentre è stato depositato il 24 settembre. Sia le Sezioni Unite che il CNF Cass. Sez. Unite 13/5/2013 n. 11342 CNF 27/3/2012 n. 166/14 avevano già avuto modo di precisare che in tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, il termine di 20 giorni per proporre ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine locale, di cui all’art. 50, secondo comma, del R.d.l. n. 1578/33, decorre dalla notificazione di copia integrale di detta decisione all’avvocato interessato, non essendo prevista la notificazione al suo difensore, in quanto il soggetto incolpato è un professionista in condizione di valutare autonomamente gli effetti della notifica della decisione ed ha il potere tranne i casi di sospensione e di radiazione di sottoscrivere il ricorso, senza che abbiano rilievo, nella specie, la mancanza in capo all’incolpato delle necessarie conoscenze tecnico-giuridiche, né la notifica della decisione operata in diversa data anche al legale di quest’ultima . Difetto di legittimazione. Il ricorso è inammissibile, altresì, per difetto di legittimazione, in quanto è stato sottoscritto dal difensore in assenza di un valido mandato alle liti e privo di sottoscrizione dell’incolpato. Il CNF rigetta pertanto il ricorso.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 16 luglio – 28 dicembre 2015, n. 203 Presidente Macherin – Relatore Logrieco