Manca un magistrato in commissione: nulla la bocciatura agli orali dell’aspirante avvocato

La l. n. 247/12 ha riformato l’esame di abilitazione forense, ma occorre distinguere tra i nuovi criteri per lo svolgimento dell’esame la cui vigenza è stata transitoriamente derogata di quattro anni e quelli per la formazione delle commissioni d’esame che, invece, sono immediatamente applicabili i rappresentanti delle tre categorie professionali avvocati, professori/ricercatori universitari e magistrati , nelle proporzioni dettate dall’art. 47 l. n. 247/12, dovranno partecipare a tutte le operazioni dell’esame, pena la sua nullità.

È quanto sancito dal Tar Molise, sez. I, n. 335 depositata il 17/8/16 che, dopo un’accurata ricostruzione dei vari orientamenti giurisprudenziali sul punto, esclude anche la validità del principio della fungibilità dei membri della commissione titolari e supplenti indipendentemente dalla loro qualifica professionale contemplato dalla previgente normativa art. 22, comma 5, R.d. n. 1578/33 . Il caso. Classico caso di bocciatura agli orali un’aspirante avvocatessa per espresso ordine del G.A. le generalità sono state omesse a tutela dei diritti o della dignità dell’interessata era giudicata inidonea alle prove orali del 19/11/15 per l’esame di abilitazione forense, sessione 2014-2015, presso la CDA di Campobasso. Lamentava la mancata previa esposizione degli elaborati, l’assenza di motivazione e dei giudizi dei singoli commissari, ritenendo immediatamente applicabile l’onere di motivazione ex art. 46 e la violazione dei criteri imposti da detto art. 47. Infatti, la Commissione, secondo queste nuove regole, doveva essere composta da tre avvocati, un professore od un ricercatore universitario ed un magistrato stessa ripartizione per i supplenti quest’ultimo era assente ed era stato sostituito, seguendo il precedente criterio della fungibilità dei membri, da un altro professionista anziché da un altro magistrato. Il Tar ha accolto questa doglianza nei termini sopra esplicati, assorbendo tutti gli altri vizi ed ha ordinato la rinnovazione della prova con la stessa commissione, ma senza i membri presenti il 19/11/15 e nel rispetto dell’art. 47. Spese compensate, stante la novità della questione, salvo il rimborso alla ricorrente del C.U Immediata cogenza dell’art. 47 l. n. 247/12. Il G.A. fa una netta distinzione tra le nuove norme che disciplinano le modalità di svolgimento delle prove e quelle attinenti a detta composizione. La distinzione rileva perché la disciplina transitoria, che prevede un rinvio di quattro anni dell’entrata in vigore delle disposizioni sugli esami di avvocato, non riguarda le disposizioni concernenti la composizione della commissione, riferendosi solo alle prescrizioni relative alle prove scritte” e alle prove orali” oltre che alle modalità di esame” . È impossibile includere i contestati criteri nelle modalità d’esame su di un piano strettamente logico-formale le modalità” dell’esame attengono all’esercizio della funzione, non al soggetto che la compie . Ergo, l’eccezione contenuta nell’art. 49 deroga alla vigenza della riforma e la sua interpretazione letterale consentono di desumere l’immediata applicabilità dell’art. 47 e l’onere di sostituire un magistrato con un supplente della stessa categoria professionale, tanto più che l’amministrazione ha provveduto alla nomina della Sottocommissione nella composizione prevista dalla nuova disciplina tre avvocati, un magistrato ed un professore o ricercatore universitario , anziché in quella prevista dalla disciplina previgente Tar Lombardia n. 692/16 . Contrasti giurisprudenziali sulla piena fungibilità tra effettivi e supplenti. L’art. 47 l. n. 247/12, come detto, fa espresso riferimento all’onere di rispettare la rappresentanza di dette categorie professionali, nelle proporzioni sopra indicate, sia nel nominare i membri effettivi che i supplenti, chiarendo che questo criterio si applica alle commissioni ed alle sottocommissioni, ma non richiama il previgente art. 22, comma 5, R.d. n. 1578/33 secondo cui tutti i supplenti sostituiscono qualsiasi membro effettivo, sancendo, come sopra esplicato, la loro piena fungibilità CDS 6155/04 . Si noti che sebbene una tesi escluda l’abrogazione di questa norma da parte della riforma Tar Lazio n. 5430/16 , essendo perciò ancora vigente, il Tar rileva come la partecipazione ai lavori della Commissione anche di categorie professionali diverse dagli avvocati costituisca un logico predicato della ratio che pervade la riforma e che è tesa a limitare i conflitti di interesse e le logiche corporative interne alla categoria forense . Infatti, la presenza di queste diverse professionalità serve a valorizzare, in sede di correzione degli elaborati, differenti aspetti delle prove d’esame, sì che l’alterazione di detto equilibrio comporterebbe un diverso esito dello stesso ed accettare la piena fungibilità porterebbe a snaturare la ratio dell’art. 47. Nuova tesi? Il Tar Molise, richiamando un precedente Tar Catania n. 2784/15 , ribadisce la ferma volontà del legislatore di escludere tale piena fungibilità. Inoltre l’art. 65, comma 1, della nuova legge 247/2012 prevede che le disposizioni del R.d. n. 1578/1933 non abrogate espressamente, tra cui l’art. 22, comma 5, anche se non richiamate, si applichino solo se necessario” fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella legge stessa la disciplina delle commissioni è regolata interamente ed organicamente dall’art. 47, sì da assicurare in via autonoma la loro attività, potendo esse operare senza necessità di ulteriori norme come, appunto, l’art. 22 R.d. n. 1578/33.

Tar Molise, sez. I, sentenza 8 giugno – 17 agosto 2016, n. 335 Presidente Silvestri – Estensore De Falco Fatto e diritto Con ricorso notificato il 16 gennaio 2016 e depositato il successivo 6 febbraio la dott.ssa - omissis - ha impugnato il provvedimento con il quale è stata ritenuta, all’esito della prova orale, non idonea all’esercizio della professione di avvocato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, sulla base dei seguenti motivi. I Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 della l. n. 247/2012 violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato/sessione 2014 . Illegittima composizione della commissione esaminatrice – incompetenza – eccesso di potere. Secondo la ricorrente anche nell’espletamento delle singole prove la Commissione dovrebbe essere formata da rappresentanti delle tre categorie avvocati, magistrati e professori universitari sulla base della proporzione indicata dall’art. 47 della l. n. 247/2012. Tale disposizione sarebbe poi di immediata applicazione, con la conseguente illegittimità della valutazione compiuta alla seduta del 19 novembre mancando il magistrato nella commissione che ha svolto l’esame orale II Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della l. n. 247/2012 e dell’art. 241/1990 difetto di motivazione violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato/sessione 2014 illegittimità derivata del verbale della medesima sottocommissione esami avvocato presso la Corte d’Appello di Campobasso per genericità dei criteri di valutazione di cui al verbale n. 1/15 del 26 giugno 2015 della medesima sottocommissione difetto di motivazione dell’atto impugnato per assenza dei giudizi individuali e insufficienza di quello collegiale, per insufficienza del voto numerico e per mancata indicazione delle modalità di attribuzione dei punteggi eccesso di potere erronea valutazione dei presupposti di fatto posti a base degli atti impugnati. Nel verbale di esame orale mancherebbe ogni riferimento alla c.d. breve esposizione dell’elaborato scritto difetterebbe anche una preliminare valutazione della candidata il verbale indicherebbe, poi solo, un voto numerico globale in assenza di giudizi individuali dei singoli commissari e di un minimo di motivazione, in violazione dell’art. 46 della l. n. 247/2012 immediatamente applicabile perché richiamato dal bando. Con atto depositato in data 19 febbraio 2016 si è costituito il Ministero della Giustizia, chiedendo il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare, affermando che la nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012 non avrebbe inciso sul principio di piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di cui all’art. 22, co. 5 del R.d. n. 1578/1933, in base al quale i supplenti possono sostituire tutti i membri indipendentemente dalla categoria di appartenenza. Con successiva memoria l’Amministrazione ha sostenuto che, in ogni caso, la nuova disciplina non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie ai sensi della norma transitoria, così come non ancora applicabili sarebbero gli oneri motivazionali ulteriori previsti dalla legge di riforma dell’ordinamento forense, con la conseguenza che allo stato sarebbe sufficiente il voto numerico. Con ordinanza del 25 febbraio 2016, n. 24 questo Tribunale ha ritenuto che una sollecita fissazione dell’udienza di merito avrebbe potuto soddisfare le esigenze di tutela della ricorrente. All’udienza pubblica dell’8 giugno 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente contesta la violazione dei criteri di composizione della commissione, ritenendo che in base alla nuova disciplina introdotta dalla l. n. 247/2012 tutte le componenti previste all’art. 47 avvocati, magistrati e professori universitari dovrebbero essere presenti in ogni momento dello svolgimento dei lavori, essendo venuta meno la previsione di cui all’art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933 secondo cui i membri supplenti potevano supplire qualunque membro effettivo assente, a prescindere dalla categoria di appartenenza. Nella fattispecie tale criterio non sarebbe stato rispettato perché alla sessione del 19 novembre 2015 per l’esame lo svolgimento degli orali, non era presente nessun magistrato. Il motivo è fondato alla stregua delle considerazioni che di seguito si espongono. Occorre preliminarmente distinguere tra le previsioni della nuova disciplina dell’ordinamento forense che riguardano le modalità di svolgimento delle prove da quelle che attengono ai criteri di composizione della commissione. La distinzione rileva perché la disciplina transitoria, che prevede un rinvio di quattro anni dell’entrata in vigore delle disposizioni sugli esami di avvocato, non riguarda le disposizioni concernenti la composizione della commissione, riferendosi solo alle prescrizioni relative alle prove scritte” e alle prove orali” oltre che alle modalità di esame”. Né varrebbe obiettare che in quest’ultima locuzione sarebbero inclusi anche gli aspetti relativi alla composizione della Commissione, perché, su di un piano strettamente logico-formale, le modalità” dell’esame attengono all’esercizio della funzione, non al soggetto che la compie. Pertanto, la natura di norma eccezionale dell’art. 49 in quanto pone una deroga all’entrata in vigore della Riforma e la conseguente interpretazione letterale della stessa non consentono di ravvisare i presupposti per ritenere ammissibile la diversa composizione della Sottocommissione d’esame rispetto a quanto risulta essere stato osservato cfr., tra le altre, TAR Lazio, sez. II ter, 6 maggio 2016, n. 5325 . A favore della tesi dell’immediata applicabilità della nuova disciplina in tema di composizione delle commissioni depone inoltre la circostanza che l’amministrazione ha provveduto alla nomina della Sottocommissione nella composizione prevista dalla nuova disciplina tre avvocati, un magistrato ed un professore o ricercatore universitario , anziché in quella prevista dalla disciplina previgente cfr. TAR Lombardia, sez. III, 11 aprile 2016, n. 692 . Ravvisata l’applicabilità anche all’odierno giudizio della nuova disciplina concernente la composizione della commissione dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato, occorre stabilire se tali regole consentano ancora la piena fungibilità tra membri effettivi e supplenti di guisa che questi ultimi possano sostituire qualunque membro effettivo anche se appartenente a categoria diversa, ovvero se, invece, le tre categorie professionali che il Legislatore ha indicato avvocati, magistrati e professori universitari debbano invariabilmente partecipare a tutte le operazioni di esame. Giova prendere le mosse dall’art. 47 della l. n. 247/2012 a mente del quale 1. La commissione di esame è nominata, con decreto, dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede un effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio un effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori confermati in materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1. 3. Presso ogni corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati . La legge 247/2012 non riproduce la norma, contenuta nel previgente art. 22, comma 5, del RD 27 novembre 1933, n. 1578, recante Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, in base alla quale I supplenti intervengono nella commissione e nelle sottocommissioni in sostituzione di qualsiasi membro effettivo , su cui si fondava lo stabile orientamento giurisprudenziale, formatosi nel vigore delle previgenti disposizioni legislative, secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense sono fra loro pienamente fungibili ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6155 . Tale mancata riproduzione costituisce, secondo il Collegio, un forte indizio della necessaria presenza nelle singole sedute della commissione di esame delle tre diverse realtà del mondo giuridico forense, magistratuale ed accademica nelle proporzioni stabilite dal citato comma 1 dell’art. 47, sul presupposto che gli esponenti di ciascuna delle tre predette categorie sia portatrice di sensibilità giuridiche connotate da diversi accenti e sfumature, che verosimilmente condurrà l’esponente di ciascuna professionalità a valorizzare, in sede di correzione degli elaborati, differenti aspetti delle prove di esame, cosicché l’alterazione del peso delle componenti interne alla commissione potrebbe determinare un diverso esito dell’esame. Del resto, se così non fosse e se si consentisse la piena fungibilità tra i membri, la previsione della nuova legge che dispone che anche i supplenti debbano essere designati rispettando lo stesso criterio di rappresentatività ovvero tre avvocati un professore universitario e un magistrato, potrebbe restare nell’applicazione pratica del tutto frustrata. Il Collegio non ignora che sul punto della piena fungibilità, un orientamento della giurisprudenza di merito ritiene ancora applicabile la previsione di cui all’art. 22, co. 5, del R.D. n. 1578/1933, in quanto formalmente non abrogato dalla nuova legge cfr. TAR Lazio sez. II ter, 9 maggio 2016, n. 5430 , tuttavia, oltre alle considerazioni appena esposte, il Collegio rileva in contrario come la partecipazione ai lavori della Commissione anche di categorie professionali diverse dagli avvocati costituisca un logico predicato della ratio che pervade la riforma e che è tesa a limitare i conflitti di interesse e le logiche corporative interne alla categoria forense. Ciò induce a ritenere che la volontà del Legislatore sia nel senso di far venire meno il principio di fungibilità fra membri effettivi e membri supplenti indipendentemente dalla qualifica professionale in tal senso TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 27 novembre 2015, n. 2784 , con la conseguenza che la composizione della commissione che ha condotto l’esame orale della ricorrente era illegittima ed il gravame deve pertanto essere accolto. Inoltre l’art. 65, co. 1, della nuova legge 247/2012 prevede che le disposizioni del R.d. 1578/1933 non abrogate espressamente, tra cui l’art. 22, co. 5, anche se non richiamate si applichino solo se necessario” fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti nella legge stessa. Sennonché la disciplina della composizione delle commissioni è stata interamente ed organicamente regolata dall’art. 47 della legge 247/2012, tanto che la disposizione appare in grado di assicurare in via autonoma l’attività delle commissioni, le quali possono operare senza necessità di ulteriori norme, senza quindi bisogno di ricorrere all’art. 22, comma 5, del RD 1578/1933. Deve quindi concludersi per la fondatezza della censura. Il motivo appena scrutinato, in quanto relativo al profilo della legittimazione della Sottocommissione, travolge tutti gli atti successivi della sequenza procedimentale, dispensando così il Collegio dall’esame degli ulteriori motivi di ricorso. Il ricorso deve conseguentemente essere accolto, ciò conducendo all’annullamento del verbale n. 13/2015 del 19 novembre 2015 in ordine all’esame orale della ricorrente e degli atti successivi. L’effetto conformativo della presente sentenza impone all’amministrazione la rinnovazione dell’esame orale della ricorrente da parte di una commissione composta secondo le previsioni di cui all’art. 47, comma 1, della legge n. 247/2012, e con la partecipazione di membri che non hanno partecipato alla seduta del 19 novembre 2015. Il Collegio è dell’avviso che, per la novità della questione inerente l’esatta composizione della commissione in sede di esame in relazione al peso delle componenti interne, sussistano eccezionali motivi, ai sensi degli artt. 26, comma 1, cpa e 92 cpc, per disporre l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio tra tutte le parti in causa, restando a carico dell’amministrazione resistente l’onere del rimborso del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, secondo quanto in motivazione. Compensa le spese di giudizio fra le parti, restando a carico dell’amministrazione resistente l’onere del rimborso del contributo unificato corrisposto da parte ricorrente. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.