L’applicazione retroattiva del nuovo Codice Deontologico Forense

Le norme contenute nel nuovo Codice Deontologico Forense si applicano anche ai procedimenti disciplinari in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l’incolpato.

Così il Consiglio Nazionale Forense, con la sentenza depositata il 30 novembre 2015, n. 182. Il caso. Un avvocato impugnava la decisione con cui il COA di Catanzaro gli aveva inflitto la pena disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione forense per 12 mesi per inosservanza degli artt. 59, 6 e 5 Codice deontologico. Ricorreva dunque riconoscendo l’avvenuta violazione deontologica ma censurando l’eccessività della sanzione inflitta, chiedendo una valutazione più favorevole dell’accaduto. L’applicazione del nuovo Codice Deontologico. Il CNF ritiene il ricorso parzialmente fondato, accogliendolo con una nuova determinazione della sanzione inflitta alla luce dell’entrata in vigore del nuovo Codice Deontologico come richiamato dall’art. 65 l. n. 247/12. La fattispecie addebitata al ricorrente è tipizzata dall’art. 64 Cdf che prevede al comma 1 che l’avvocato debba adempiere alle obbligazioni assunte nei confronti di terzi e al comma 2 che l’inadempimento delle obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare quando, per modalità e gravità, sia tale da compromettere la dignità della professione e l’affidamento di terzi . L’art. 64 del nuovo Codice Deontologico prevede la sanzione edittale della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale da 2 a 6 mesi e non sussistono i presupposti per far luogo ad un aggravamento alla luce della corretta assunzione di responsabilità, pur nell’illiceità del comportamento, da parte dell’avvocato. In applicazione del precetto dettato dall’art. 65, comma 5, l. n. 247/12, volto a regolare la successione nel tempo tra le norme del previgente e dell’attuale Codice Deontologico, al presente procedimento disciplinare deve applicarsi l’art 64 siccome più favorevole nella determinazione della sanzione.

Consiglio Nazionale Forense, sentenza 15 luglio – 30 novembre 2015, n. 182 Presidente/Relatore Picchioni