Omessa valutazione dell’esistenza del parere scritto: la sola volontarietà dell’atto non basta per condannare l’avvocato

La carenza di motivazione nella decisione di infliggere una sanzione disciplinare da parte del CNF ad un avvocato comporta la cassazione della sentenza e il rinvio allo stesso CNF.

Così hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 12196/16, depositata il 14 Giugno. Il caso . Con sentenza n. 139/2015, un avvocato si vedeva inflitta dal Consiglio Nazionale Forense la sanzione dell’avvertimento, in quanto ritenuto responsabile della mancata restituzione di un anticipo versatogli da un cliente per un parere che non aveva poi reso, nonché della mancata partecipazione ad alcune udienze penali per le quali era stato nominato difensore d’ufficio. L’avvocato ricorreva per cassazione avverso la sentenza sulla base di 4 motivi. Prescrizione degli illeciti disciplinari? Le ragioni addotte dall’avvocato sono 4 con il primo motivo analizzato dalla S.C. si sosteneva la già scaduta prescrizione degli illeciti disciplinari contestati, sulla base della nuova disciplina di cui agli artt. 56 e 65 della L. n. 247/2012, motivo che le Sezioni Unite hanno ritenuto infondato alla luce di principi già affermati dalle stesse, per i quali il nuovo e più mite regime non si applica ai procedimenti in corso. Omessa valutazione dell’esistenza del parere scritto? Inoltre, il ricorrente assumeva la carenza di motivazione della decisione del CNF, sia in ordine alla condotta che all’omessa valutazione dell’esistenza del parere scritto versato in atti. In ordine a ciò, la Cassazione riteneva fondato il motivo, essendo riscontrabile un’obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto il CNF al suo convincimento circa la responsabilità dell’avvocato, non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento all’elemento psicologico come la sola volontarietà dell’atto deontologicamente scorretto. Ingiustificata assenza a 3 udienze penali? L’avvocato sosteneva, altresì, la non sussistenza di una sua responsabilità per ingiustificata assenza a 3 udienze penali, in quanto avrebbe comunicato telefonicamente il proprio impedimento alla cancelleria del Tribunale, comunicazione che le Sezioni Unite hanno ritenuto non sufficiente in virtù dell’inidoneità delle giustificazioni ad escludere la responsabilità dell’avvocato. Favor rei? Il quarto motivo, con il quale l’avvocato richiedeva l’applicazione del richiamo verbale sulla base del principio del favor rei , viene infine ritenuto assorbito dalla Corte. Per le ragioni sopra esposte, le Sezioni Unite hanno cassato la sentenza impugnata e rinviato la stessa al CNF.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 19 aprile – 14 giugno 2016, n. 12196 Presidente Rordorf – Relatore Iacobellis Svolgimento del processo 1. Il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza n. 139/2015, depositata il 24/9/2015, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall’avv. D.C.M.L. , avverso la decisione del COA di Milano del 6/9/2010, ha ritenuto la D.C. responsabile della mancata restituzione di un anticipo versatole da un cliente Sig. A.A. per un parere che non sarebbe stato reso R.G. 64/2007 , nonché della mancata partecipazione ad alcune udienze penali per le quali era stata nominata difensore d’ufficio R.G. 65/2007, 66/2007, 67/2007 . Il CNF ha inflitto alla D.C. la sanzione dell’avvertimento in considerazione del quadro probatorio, degli elementi istruttori ed, in particolare, la regressione di alcuni capi di incolpazione, nonché il ridimensionamento degli elementi psicologici posti a giustificazione di essi . 2. Avverso tale decisione l’avv. D.C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto il Consiglio Nazionale Forense ed il COA di Milano. Motivi della decisione 1. Da trattare con priorità per ragioni d’ordine logico giuridico è il terzo motivo di ricorso con il quale la D.C. assume la prescrizione degli illeciti disciplinari contestati ai sensi degli artt. 56 e 65 della L. 31/12/2012, n. 247. Le caratteristiche afflittive della sanzione – avvertimento giustificherebbero, secondo la ricorrente, l’applicazione della norma più favorevole all’incolpato, con conseguente prescrizione dell’esercizio del potere disciplinare ai sensi dell’art. 56, secondo comma della legge citata. 2. La censura è infondata alla luce dei principi già affermati da queste SS.UU. e che il collegio condivide, secondo cui il nuovo e più mite regime della prescrizione di cui alla l. n. 247 del 2012 non si applica ai procedimenti in corso, giacché il principio di retroattività della lex mitior non riguarda il termine di prescrizione, ma solo la fattispecie incriminatrice e la pena Sez. U, Sentenza n. 23364 del 16/11/2015 Sentenza n. 14905 del 16/07/2015 . 3. Con il primo motivo la ricorrente assume la carenza di motivazione della decisione relativamente al capo di incolpazione concernente l’esposto del Sig. A. procomma 64/2007 e ciù sia in quanto il CNF nulla motiverebbe in ordine alla condotta della ricorrente, sia per avere tale organo omesso di valutare l’esistenza del parere scritto versato in atti. 4. La censura è fondata. Con riferimento all’esposto del sig. A. , il CNF ha confermato la responsabilità dell’avv. D.C. sul rilievo che la ricostruzione dei fatti e dei dati probatori non consente di pervenire al necessario approfondimento .posto il principio per cui, ai fini dell’imputabilità dell’infrazione disciplinare non è necessaria la consapevolezza dell’illegittimità dell’azione, sotto forma di dolo generico o specifico, ma la sola volontarietà dell’atto deotologicamente scorretto . 5. Risulta evidente dalle espressioni surriportate l’assenza di motivazione della decisione impugnata nell’individuazione degli atti o comportamenti a fondamento della incolpazione, non essendo a tal fine sufficiente il solo riferimento all’elemento psicologico la sola volontarietà dell’atto . Nel caso in esame è riscontrabile una obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto il CNF, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento circa la responsabilità dell’avvocatessa D.C. . Trattasi di una anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, per come risultante dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 . 6. Con secondo motivo, con riferimento all’ingiustificata mancata partecipazione a tre udienze penali per procedimenti nei quali era stata nominata difensore di ufficio procomma R.G. 65/2007, 66/2007, 67/2007 , la ricorrente assume l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Assume la D.C. che, relativamente all’incolpazione di cui ai procedimenti recanti il n. R.G. 65/2007 e n. 66/2007, avrebbe comunicato telefonicamente il proprio impedimento alla cancelleria del Tribunale di Milano per quanto attiene il procomma n. R.G. 67/2007, la sua assenza sarebbe giustificata dalla nomina di un difensore di fiducia da parte dell’imputato. 7. La censura è infondata. Le giustificazioni addotte in merito dalla D.C. ed analiticamente enunciate dal CNF nella descrizione del Fatto, non sono state ritenute dallo stesso organo giudicante idonee ad escludere la responsabilità dell’avvocatessa sul rilievo che il difensore d’ufficio debba assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine e, nell’ipotesi di impedimento come nel caso di specie alla partecipazione a singole attività processuali, è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente, ovvero ad indicare dalla difesa un collega . nonché il professionista che-ometta di presenziare all’udienza penale sia di verificare quanto ivi accaduto, trascurando ingiustificamente il procedimento . 8. Quanto sopra comporta l’assorbimento del quarto motivo di ricorso con il quale la D.C. , sulla base del principio del favor rei, richiede l’applicazione del richiamo verbale di cui all’art. 22, quarto comma, del Nuovo Codice Deontogico Forense. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo ed il terzo, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al CNF in diversa composizione.