Vizio di costituzione del giudice? A “rimetterci” è l'avvocato

La decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell'art. 276 c.p.c., è causa di nullità della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c. ed è soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice di appello che rilevi anche d’ufficio detta nullità, è tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullità e, non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullità, in quanto non ricorre nella specie alcuna ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’art. 354 c.p.c Ove invece il vizio venga rilevato anche d’ufficio dalla Corte di Cassazione, la causa va rimessa al giudice di appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere svolta nel giudizio di legittimità.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11581/16, depositata il 6 giugno. Il caso. Un avvocato aveva promosso azione ex art. 702- bis c.p.c. nei confronti di una società sua debitrice per ottenere dal Tribunale la liquidazione del proprio compenso per attività giudiziale svolta. Il Tribunale accoglieva le richieste del legale e la società proponeva ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost La decisione della Corte. In primo luogo è bene ricordare brevemente le caratteristiche del procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato relativi ad assistenza giudiziale civile svolta in favore del cliente. Come noto, la l. n. 794/1942 ha introdotto una procedura speciale agli artt. 28,29 e 30 che si svolge in camera di consiglio e si conclude con ordinanza non impugnabile avverso la quale è eventualmente esperibile solo il ricorso straordinario in Cassazione ex art. 111 Cost. come ha fatto la società debitrice . Il compenso richiesto deve però riferirsi solo a prestazioni giudiziali civili e relative a giudizi posti in decisione o per i quali la procura alle liti deve essere estinta. Il ricorso è diretto al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo. Il giudice fissa udienza per la comparizione delle parti e, se il tentativo di conciliazione fallisce, decide con ordinanza non impugnabile. La riforma del d.lgs. n. 150/2011 ha previsto l'abrogazione degli artt. 29 e 30 della l. n. 794/1942 che regolavano il procedimento sopra brevemente descritto e ha stabilito che le citate controversie di cui all'art. 28 devono essere trattate con la procedura di cui all’art. 14 del decreto legislativo stesso, cioè il rito sommario di cognizione. Nella fattispecie in esame, la debitrice, con il primo motivo, sosteneva l'inammissibilità del ricorso ex art. 702- bis c.p.c. promosso dall'avvocato dato che il compenso da liquidare era di circa € 2.000. Una somma del genere avrebbe comportato la competenza del giudice di pace, escludendo così la possibilità del rito ex art. 702- bis c.p.c. previsto solo per le cause di competenza del Tribunale in composizione monocratica. Peraltro l'avvocato, secondo la tesi del ricorrente, non aveva introdotto semplicemente una controversia ex art. 28 della l. n. 794/1942 poiché non aveva domandato la mera liquidazione del compenso, bensì aveva chiesto preliminarmente la condanna del debitore. In altre parole il thema decidendum sottoposto al Tribunale sarebbe stato più ampio di quello previsto dall’art. 28 l. n. 794/2012 cioè, si ripete, mera liquidazione del compenso derivante da prestazioni giudiziali civili e quindi inammissibile. La Corte non condivide la tesi della società debitrice spiegando che, come stabilito nel recente arresto di Cassazione n. 4002/2016, il procedimento speciale di liquidazione di cui all'art. 28 - come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 - è applicabile anche nelle ipotesi in cui la domanda riguardi l' an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito in ordinario o dichiarare l'inammissibilità della domanda. Inoltre, poiché il d.lgs. n. 150/2011 prevede la competenza dell’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale il legale ha prestato la propria opera e poiché tale ufficio era il Tribunale, ben aveva fatto l’avvocato a incardinare il procedimento dinanzi al Tribunale stesso. Con il secondo motivo di ricorso la società debitrice sostiene la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale adito per difetto di costituzione del giudice. Il giudice istruttore nell'udienza ex art. 281- sexies c.p.c. si era riservato la decisione, ma poi la riserva era stata sciolta direttamente dal Collegio emettendo l'ordinanza ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e decidendo la controversia. Così facendo però risultavano violati gli artt. 158 e 276 c.p.c. dato che il provvedimento era stato emesso dal Collegio che non aveva partecipato all'udienza ex art. 281- sexies c.p.c La Cassazione condivide il motivo di ricorso sollevato dalla debitrice ricordando che se la decisione è deliberata in camera di consiglio da un giudice diverso da quello che ha assistito alla discussione della causa, il provvedimento emesso è nullo per vizio di costituzione del giudice. Secondo parte della dottrina tale vizio ricorrerebbe solo nelle ipotesi di violazione di norme dell’ordinamento giudiziario concernenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice o relative al numero dei magistrati componenti gli organi giudicanti. Secondo altri invece l’art. 158 c.p.c. riguarda tutte le disposizioni del codice di procedura che incidono sulla legittimazione del giudice ad esercitare il suo magistero . Si è così ritenuto sussistente il vizio nel caso in cui partecipi alla deliberazione della decisione un giudice non presente alla discussione orale della causa di fatto come avvenuto nel caso specie, così Cassazione 3371/1993 oppure quando la sentenza è emessa da un giudice diverso da quello dinanzi al quale sono state precisate le conclusioni così Cassazione 1473/1999 oppure ancora quando partecipa alla discussione un numero superiore di magistrati rispetto a quello previsto. In particolare se tale vizio è rilevato dalla Corte d'appello, la causa non viene rimessa al giudice di primo grado, poiché non si rientra nelle ipotesi tassative previste dall'art. 354 c.p.c., e la Corte decide nel merito la vicenda ponendo rimedio alla nullità. Se invece il vizio è rilevato dalla Corte di Cassazione, la causa va rimessa al giudice di appello o al giudice che ha pronunciato in un unico grado per la rinnovazione della decisione che non può essere effettuata nel giudizio di legittimità. Per tali ragioni gli Ermellini accolgono il secondo motivo di ricorso, cassano la pronuncia impugnata e rinviano al Tribunale per la rinnovazione della decisione viziata.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 4 maggio – 6 giugno 2016, n. 11581 Presidente Bernabai – Relatore Di Virgilio Svolgimento del processo Il Tribunale di Parma, con ordinanza ex articolo 14 d.lgs.150/2011, resa in data 24/10-4/12/2013, ha liquidato a favore dell’avv. L.F. la somma di Euro 2423,08, oltre interessi dalla domanda ed accessori di legge, condannando la s.r.l. Accademia Marketing & amp Comunicazione in liquidazione alla corresponsione della somma liquidata, nonche’ alle spese del giudizio. Il Giudice del merito, ritenuta la propria competenza, dovendosi escludere la competenza del giudice di pace in quanto il rito prevede la decisione collegiale della causa introdotta con rito sommario, ha ritenuto non necessaria la riunione col giudizio 5097/12, dal momento che non era stata contestata la prestazione d’opera professionale che risultavano provati documentalmente l’incarico e l’espletamento dell’attivita’ professionale da parte dell’avv. L. che per la liquidazione occorreva applicare la tariffa professionale, in quanto l’attivita’ si era esaurita prima dell’abrogazione delle tariffe che la contestazione della societa’ era generica, da cui la non necessita’ della trasformazione del rito che non poteva utilizzarsi lo scaglione relativo al valore della transazione intervenuta tra le parti. Ha pertanto concluso per la liquidazione del compenso come da richiesta. Accademia Marketing & amp Comunicazione s.r.l. in liquidazione ha proposto ricorso per regolamento di competenza e/o ricorso straordinario ex articolo 11l Cost. , sulla base di due motivi. Si e’ difeso l’avv. L. con controricorso, illustrato con memoria. Il P.G. ha depositato le conclusioni scritte, richieste ex articolo 380 ter c.p.c Con ordinanza interlocutoria dell’11/11/2014-26/1/2015, la sesta sezione-1 di questa Corte ha qualificato il ricorso, contenente anche doglianze di legittimita’, come straordinario, ed ha rimesso la causa alla pubblica udienza. Motivi della decisione 1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, 114, 281 sexies, 702 bis c.p.c., nonche’ degli artt. 3 e 14 d.lgs.150/2011 e 29 l.794/1941. Sostiene che e’ inammissibile il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. per le cause di competenza del Giudice di pace il valore della domanda dell’avv. L.I. e’ di Euro 2423,08 ne’ ha mutato i criteri di competenza l’articolo 14 del d.lgs 150/2011, neppure scelto tra l’altro dal ricorrente. Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la propria incompetenza e contestualmente anche l’inammissibilita’ del ricorso, solo in subordine avrebbe dovuto dichiarare la competenza del Giudice di Pace di Firenze e, in ulteriore subordine, del Giudice di Pace di Parma la controparte ha chiaramente scelto il procedimento ex articolo 702 bis c.p.c. ed ha quindi chiesto la condanna al pagamento della controparte e non la liquidazione della somma come decisione preliminare alla condanna, da cui o la trasformazione del rito, la dichiarazione di incompetenza del Giudice adito e il rinvio al Giudice competente, o, piu’ radicalmente, l’improcedibilita’ del ricorso. Nel resto, la ricorrente deduce di avere contestato nel merito la domanda della controparte, e trascrive ampi passi della comparsa di costituzione e risposta, contestando nel merito, in subordine, le statuizioni del Tribunale sulla liquidazione. 1.2.- Col secondo mezzo, denuncia la nullita’ e/o inefficacia dell’ordinanza o in ipotesi sentenza impugnata sostiene che il Collegio avrebbe dovuto tenere la prima udienza di comparizione e non il Giudice monocratico, che questi, nel caso, a scioglimento della riserva assunta all’udienza di prima comparizione, aveva fissato per la discussione ex articolo 281 c.p.c. l’udienza del 18/6/13, all’esito della quale il G.I. si era riservato, mentre poi la decisione e’ stata emessa dal Collegio. 2.1.- Ribadito che il ricorso proposto dalla societa’ Accademia, in quanto contenente, oltre alla questione della competenza, anche censure di merito deve essere inteso come ricorso straordinario, va rilevata l’infondatezza del primo motivo. Col motivo, la societa’ ricorrente oltre a richiamare, con una tecnica espositiva alquanto farraginosa, profili diversi ha sostanzialmente posto la questione di competenza del Tribunale di Parma, questione che deve ritenersi infondata. La controversia promossa dall’avv. L.I. con il ricorso depositato a novembre 2012 per la liquidazione dei compensi professionali e’ disciplinata ratione temporis dall’articolo 14 del d.lgs. 150/2011, che cosi’ dispone Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell’articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. E’ competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. L’ordinanza che definisce il giudizio non e’ appellabile. Atteso che e’ incontestato che l’odierno controricorrente ha prestato la propria opera professionale avanti al Tribunale di Parma, risulta ben radicata la competenza presso detto ufficio giudiziario. Ne consegue la totale infondatezza dei rilievi di carattere processuale fatti valere dalla ricorrente, per non tenere in alcun modo conto della normativa processuale specificamente introdotta dal d.lgs. cit E’ opportuno altresi’ rilevare che, con la recente sentenza 4002/2016, questa Corte, all’esito dell’ampia ricognizione della novella legislativa, ha affermato che le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 della l. n. 794 del 1942 - come risultante all’esito delle modifiche apportate dall’articolo 34 del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell’abrogazione degli artt. 29 e 30 della medesima legge n. 794 del 1942 - devono essere trattate con la procedura prevista dall’articolo 14 del suddetto d.lgs. n. 150 del 2011, anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’ an della pretesa, senza possibilita’ per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilita’ della domanda. 2.2.- Il secondo motivo e’ fondato. L’articolo 14 del d.lgs. 159/2011, al 2 comma, ultima parte, ha previsto la decisione collegiale della controversia. Nella specie, risulta che il G.I., all’udienza fissata ex articolo 281 sexies si e’ riservata la decisione, ed a scioglimento della riserva, il Tribunale in composizione collegiale, ha emesso l’ordinanza ex articolo 14 d.lgs. 159 cit Detta ordinanza deve ritenersi affetta da nullita’, in quanto emessa dal Collegio che non aveva come tale partecipato all’udienza ex articolo 281 sexies c.p.c., con cio’ determinandosi la violazione dell’articolo 276 c.p.c., e quindi il vizio di costituzione del giudice come infatti affermato, tra le altre, nelle pronunce 15629/05, 20859/09, la decisione di primo grado deliberata in camera di consiglio da un collegio diverso, in uno o piu’ membri, da quello che ha assistito alla discussione della causa, in violazione dell’articolo 276, primo comma, c.p.c., e’ causa di nullita’ della sentenza, riconducibile al vizio di costituzione del giudice ai sensi dell’articolo 158 c.p.c. ed e’ soggetta al relativo regime, con la conseguenza che il giudice d’appello che rilevi anche d’ufficio detta nullita’, e’ tenuto a trattenere la causa e a deciderla nel merito, provvedendo alla rinnovazione della decisione come naturale rimedio contro la rilevazione della nullita’ salvo dar corso anche ad eventuali attivita’ cui sia stato sollecitato nell’ambito del regime dei nova in appello , e non deve, invece, rimettere la causa al primo giudice che ha pronunciato la sentenza affetta da nullita’, in quanto non ricorre nella specie alcuna delle ipotesi di rimessione tassativamente previste dall’articolo 354 c.p.c., mentre, ove il vizio venga rilevato anche d’ufficio dalla Corte di cassazione, la causa va rimessa al giudice d’appello ovvero al giudice che ha pronunciato in unico grado per la rinnovazione della decisione, non potendo la rinnovazione della decisione essere effettuata nel giudizio di legittimita’. 3.1.- Conclusivamente, respinto il primo motivo, va accolto il secondo motivo e, dichiarata la nullita’ dell’ordinanza impugnata, va cassata la pronuncia in oggetto, con rinvio al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte respinge il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo dichiara la nullita’ dell’ordinanza impugnata, cassa la pronuncia in oggetto e rinvia al Tribunale di Parma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da’ atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.