Onorario avvocati: se il ricorso è inammissibile non muta il rito

In tema di liquidazione dei compensi professionali spettanti agli avvocati, anche quando l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 della l. n. 794/1942 emerga all’udienza di comparizione delle parti, dopo la regolare costituzione del contraddittorio, deve essere dichiarata esclusivamente l’inammissibilità del ricorso, senza disporre il mutamento del rito, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente.

E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 2297/2016, depositata il 5 febbraio. Il fatto. Il Tribunale territorialmente competente, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava inammissibile il ricorso, proposto da un s.p.a., avverso il provvedimento di liquidazione del compenso emesso a favore di un legale. In particolare, la società ricorrente riferiva che il professionista era stato delegato, con provvedimento del giudice dell’esecuzione, alle operazioni di vendita dell’immobile pignorato nell’ambito del procedimento di esecuzione immobiliare, promosso dalla stessa società ricorrente nei confronti di un s.p.a. Il professionista tuttavia, aveva reso nota una situazione di potenziale incompatibilità all’espletamento dell’incarico, a seguito della quale, la società creditrice procedente chiedeva la revoca dell’incarico e la nomina di un nuovo delegato alla vendita. Il professionista, dopo esser stato sostituito dal giudice dell’esecuzione, chiedeva la liquidazione del compenso per l’attività espletata sino al momento della revoca da porsi a carico del creditore procedente compenso che il magistrato liquidava in conformità alla richiesta. Avverso il provvedimento di liquidazione di detto compenso la s.p.a. proponeva opposizione, deducendo l’inesistenza dei presupposti del diritto al compenso, posto che l’attività era stata svolta in consapevole stato di incompatibilità, oltre alla carenza di motivazione in relazione all’attività asseritamente espletata. L’adito Tribunale aveva sollecitato il professionista a giustificare la voce prevalente del richiesto compenso mentre la società opponente depositava istanza con la quale chiedeva la conversione del rito da speciale a ordinario, essendo contestato l’ an debeatur della pretesa. Il Tribunale dichiarava inammissibile l’opposizione, senza pronunciare sulla congruità del compenso liquidato, sul rilievo che la società ricorrente non aveva interesse alla rideterminazione dell’importo, dal momento che contestava la sussistenza dei presupposti di diritto al compenso. La società creditrice procedente proponeva, pertanto, ricorso per la cassazione di detto provvedimento. Il mutamento del rito non è espressamente previsto dalla legge. Nella caso di specie, gli Ermellini osservano che, nell’ambito del giudizio di opposizione promosso dalla società ricorrente avverso il decreto con il quale il giudice dell’esecuzione liquidava il compenso al professionista delegato, non poteva essere disposto il mutamento di rito, invocato dalla stessa società, e ciò sul duplice rilievo che il mutamento del rito non è espressamente previsto dalla l. n. 794/1942 e che, a fronte di procedimenti uno ordinario e l’altro sommario-semplificato, con oggetto diverso, il mutamento di rito sarebbe disposto inutiliter non essendo realizzabile la finalità conservativa degli atti. Concludendo. La società opponente aveva insistito sulla domanda principale di accertamento dell’insussistenza del diritto al compenso, invocando il mutamento del rito nella prospettiva di coltivare tale domanda, sicché il Tribunale ha ritenuto correttamente che la stessa società non avesse interesse alla rideterminazione dell’importo liquidato a titolo di compenso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 novembre 2015 – 5 febbraio 2016, n. 2297 Presidente Piccialli – Relatore Picaroni Ritenuto in fatto 1. - È impugnato il provvedimento del Tribunale di Lucera, in funzione di giudice dell'esecuzione, depositato il 6 aprile 2011, che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 da John Bean Technologies s.p.a. avverso il provvedimento del 3 marzo 2010 di liquidazione del compenso a favore dell'avv. C.P., e nei confronti di quest'ultimo. 1.1. - La società ricorrente riferisce che il professioni sta era stato delegato, con provvedimento del 7 dicembre 2009, alle operazioni di vendita dell'immobile pignorato nell'ambito del procedimento di esecuzione immobiliare promosso da John Bean Technologies spa nei confronti di Agricapital s.p.a. che lo stesso professionista con atto depositato in data 11 gen naio 2010 aveva reso nota una situazione di potenziale incom patibilità all'espletamento dell'incarico che la società cre ditrice procedente aveva chiesto, con istanza del 18 febbraio 2010, la revoca dell'incarico e la nomina di un nuovo delegato alla vendita che il giudice dell'esecuzione , con provvedi mento del 22 febbraio 2010, procedeva alla sostituzione del professionista che in data 24 febbraio 2010 l'avv. P. chiedeva la liquidazione del compenso per l'attività espletata fino al momento della revoca, nella misura di euro 1922,50, da porsi a carico del creditore procedente che il giudice dell'esecuzione, con provvedimento del 3 marzo 2010, disponeva la liquidazione in conformità alla richiesta. 1.2. - Avverso detto provvedimento la società John Bean Technologies spa proponeva opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, deducendo l'inesistenza dei presupposti del di ritto al compenso, posto che l'attività era stata svolta in consapevole stato di incompatibilità, oltre alla carenza di motivazione in relazione all'attività asseritamente svolta dall'ausiliario. 1.3. - Dinanzi al Tribunale, che aveva richiesto al pro fessionista di giustificare la voce prevalente del richiesto compenso, la società opponente aveva depositato istanza con la quale chiedeva la conversione del rito da speciale a ordina rio, essendo contestato l'an debeatur della pretesa. 2. -- Il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione, senza pronunciare sulla congruità del compenso liquidato, sul rilievo che la società ricorrente non aveva interesse alla ri determinazione dell'importo, dal momento che contestava la sussistenza dei presupposti del diritto al compenso. 3. - Per la cassazione dei provvedimento ha proposto ri corso la società John Bean Technologies spa, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso l'avv. C.P Considerato in diritto 1. -- Il ricorso e infondato. 1.1. - Con il primo motivo è dedotta violazione degli artt. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 e 29 della legge n. 794 del 1942, in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. La società ricorrente contesta la mancata applicazione della legge n. 794 del 1942 - che disciplina il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso agli ausiliari - nella parte in cui prevede la conversione del rito se l'opponente contesti, come avvenuto nella specie, l'an de beatur, e richiama la giurisprudenza di legittimità sul punto tra le altre, Cass., sez. 2^, sentenza n. 11346 del 2001 . 1.2. - La doglianza è infondata. 1.2.1. - Nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 - promosso dalla odierna ricorrente avverso il decreto con i1 quale il giudice dell' esecuzione ha liquidato il compenso al professionista delegato alle opera zioni di vendita - non poteva essere disposto il mutamento di rito, invocato dalla stessa società. 1.2.2. - L'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo ap plicabile ratione temporis antecedente alle modifiche intro dotte dal d.lgs. n. 150 del 2011 , richiama le forme del pro cesso speciale previsto per gli onorari di avvocato , nel qua le, secondo una risalente e da tempo superata giurisprudenza, se risultavano contestati i presupposti del credito azionato dall'avvocato, il giudice disponeva il mutamento di rito e il processo proseguiva nelle forme ordinarie, ai fini dell'accertamento del credito. A partire da Cassazione n. 23344 del 2008, si è affermato che, In tema di liquidazione di diritti ed onorari di avvoca to, anche quando l'inesistenza dei presupposti per l'applicazione del procedimento speciale ex artt. 28 e 29 del la legge n. 794 del 1942 emerga all'udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio, deve essere dichiarata esclusivamente l'inammissibilità del ricorso, senza disporre il mutamento del rito al fine di con sentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie da vanti al giudice competente , e ciò sul duplice rilievo che il mutamento del rito non è espressamente previsto dalla legge n. 794 del 1942, e che, a fronte di procedimenti uno ordinario e l'altro sommario-semplificato, con oggetto diverso, il muta mento di rito sarebbe disposto inutiliter, non essendo realiz zabile la finalità conservativa degli atti nello stesso sen so, ex pluriinis, Cass. , sez. 2^, sentenza n. 17053 del 2011 e n. 16202 del 2013 . 2. - Con il secondo motivo è dedotta violazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Si contesta la ritenuta carenza di interesse della società opponente alla rideterminazione dell'importo liquidato a favo re dell'ausiliario, in ragione della contestazione dei presupposti stessi del diritto al compenso. L'interesse sussisteva, infatti, subordinatamente al rigetto della domanda principale con la quale era contestato l'an debeatur. 2.1. - La doglianza è infondata. 2.1.1. - La società opponente aveva insistito sulla doman da principale, di accertamento dell'insussistenza del diritto al compenso, invocando il mutamento di rito nella prospettiva di coltivare tale domanda, sicché il Tribunale ha ritenuto correttamente che la stessa società non avesse interesse alla rideterminazione dell'importo liquidato a titolo di compenso. 3. - Il ricorso è rigettato, e così pure la domanda formu lata dal controricorrente ex art. 96 cod. proc. civ., poiché non sussistono i presupposti della responsabilità processuale aggravata. La reciproca soccombenza, unitamente alla singola rità della vicenda, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso dichiara compensate le spese del presente giudizio.