Opera professionale conclusa prima del 23 agosto 2012: si applica il d.m. 127/2004

In tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 d.m. 20 luglio 2012 n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.

La Sesta sezione Civile della Cassazione sentenza n. 241/16 depositata l’11.01.2016 si è occupata della liquidazione dei compensi a favore degli avvocati che prestano la loro opera in materia di gratuito patrocinio. Invero, la tematica ha una valenza più ampia, riguardando in generale la corretta individuazione della tariffa professionale da applicarsi quella abrogata del 2004? , tenuto conto del nuovo d.m. 140/2012. Il caso. Un avvocato otteneva la liquidazione degli onorari inerenti l’attività prestata a favore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio. La misura della liquidazione veniva però ritenuta insoddisfacente, per cui il difensore proponeva opposizione, lamentando l'erronea applicazione della normativa prevista dal d.m. n. 140/2012, l'omessa applicazione degli aumenti tariffari previsti per i processi davanti al Tribunale in composizione monocratica, in subordine l'erronea applicazione della diminuzione del compenso operata dal Giudice nella misura del 50%. Il Tribunale rigettava l’opposizione sostenendo che correttamente era stata ritenuta applicabile la tariffa di cui al d.m. n. 140/2012, con corretta applicazione dell’aumento del 20% trattandosi di attività svolta innanzi al GIP/GUP. Inoltre, corretta era anche l'applicazione della riduzione alla metà degli importi previsti a titolo di compenso. Seguiva il ricorso per cassazione. Si applica il d.m. 140/2012 ai procedimenti definiti prima della sua entrata in vigore? Il d.m. n. 140/2012 è entrato in vigore il 23 agosto 2012. Nel caso specifico, secondo il ricorrente, il giudizio di primo grado era stato definito con sentenza del 1° giugno 2012, depositata il 30 luglio 2012, per cui l’attività professionale si era esaurita sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali d.m. n. 127/2004 . Quindi, la liquidazione doveva essere effettuata sulla scorta delle tariffe ormai abrogate, ma appunto ancora applicabili nel caso concreto. La censura è fondata secondo la Suprema Corte, sulla base del principio per cui in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 d.m. 20 luglio 2012 n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, comma 2, d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito in l. 24 marzo 2012 n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata. Nel caso specifico il compenso doveva essere calcolato in base alle vecchie” tariffe. Gli Ermellini individuano l’errore del giudice di merito nel non aver tenuto conto che l'attività per la quale si chiedeva il compenso era stata svolta e completata sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali d.m. n. 127/2004 , posto che il d.m. n. 140/2012 è entrato in vigore il 23 agosto 2012, e l'attività professionale in questione era stata completata, comunque, il 30 luglio 2012 data del deposito della sentenza . Pertanto, la liquidazione al difensore dovuto essere effettuata applicando le tariffe professionali di cui al d.m. n. 127/2004. Per questo motivo decisivo ed assorbente , la decisione impugnata è stata cassata con rinvio.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 8 ottobre 2015 – 12 gennaio 2016, n. 241 Presidente Petitti – Relatore Scalisi Svolgimento del processo Il Tribunale di Genova in data 29 maggio 2013 emetteva decreto di pagamento a favore dell'avv. M. per l'importo di Euro 1.620,00 per onorario in relazione all'attività svolta a favore di G.R. . Avverso tale decreto interponeva opposizione il difensore lamentando l'erronea applicazione della normativa prevista dal DM 140 del 2012, l'omessa applicazione degli aumenti tariffari previsti per i processi davanti al Tribunale in composizione monocratica, in subordine l'erronea applicazione della diminuzione del compenso operata dal Giudice nella misura del 50%. Si costituiva il Ministero dell'Economia, eccependo il difetto di legittimazione. Integrato il contraddittorio si costituiva il Ministero della Giustizia, contestando quanto dedotto dall'opponente. Il Tribunale di Genova con ordinanza relativa al procedimento n. 7728 del 2013 RGVG. rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese del giudizio. Secondo il Tribunale di Genova, alla luce del principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte regolatrice sent. N. 17405 del 2012 , nella specie trovava applicazione la nuova tariffa di cui al DM 140 del 2012. Correttamente il Giudice aveva applicato le tariffe previste per l'attività professionale applicando l'aumento del 20% trattandosi di attività svolta innanzi al GIP/GUP. Alla luce della normativa di cui all'art. 9 del DM 140 del 2012, corretta era l'applicazione della riduzione alla metà degli importi previsti a titolo di compenso. La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta dall'avv. M.P. con ricorso affidato a tre motivi. Il Ministero della Giustizia in questa sede non ha svolto attività giudiziale. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo del ricorso l'avv. M.P. lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'applicazione del DM n. 140 del 2012 ai procedimenti definiti prima della sua entrata in vigore art. 360 n. 3 cpc . Secondo la ricorrente, il Tribunale di Genova, avrebbe erroneamente ritenuto applicabili i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali di cui al DM 140/12 perché i nuovi parametri andrebbero applicati ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sempre che l'attività professionale non si sia completamente esaurita prima dell'operatività del decreto stesso. Nel caso concreto, eccepisce la ricorrente, il fatto che il giudizio di primo grado si fosse definito con sentenza datata il primo giugno 2012 e depositata il 30 luglio 2012 appare circostanza dirimente che l'attività professionale del difensore si fosse interamente esaurita sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali DM 127/04 e ciò avrebbe dovuto condurre il Giudice all'applicazione, nel caso concreto, delle abrogate ma ancora applicabili alla fattispecie tariffe professionali. 1.1.- Il motivo è fondato. Come insegnano le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di spese processuali, agli effetti dell'art. 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'art. 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata Cass. n. 17405 del 12/10/2012 . Ora, nel caso in esame, il Tribunale di Genova non ha tenuto conto - e lo avrebbe dovuto fare - che l'attività per la quale si chiedeva il compenso era stata svolta e completata sotto la vigenza delle precedenti tariffe professionali DM 127 del 2004 , posto che il DM 140 del 2012 è entrato in vigore il 23 agosto 2012, e l'attività professionale di che trattasi era stata completata, comunque, il 30 luglio 2012 così come attestato dal deposito della sentenza di primo grado che è avvenuto, appunto, il 30 luglio 2012. Pertanto, la liquidazione al difensore di cui si dice avrebbe dovuto essere effettuata, applicando le tariffe professionali di cui al DM 127 del 2004. 2.- La ricorrente lamenta ancora a Con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art. 9 del DM 140/2012. Secondo la ricorrente, erroneamente,il Giudice dell'opposizione avrebbe respinto l'impugnazione proposta asserendo che la riduzione alla metà degli importi liquidati a titolo di compenso al difensore fosse prevista dall'art. 9 del DM 140/212 in forma obbligatoria non tenendo conto invece che la norma dispone che gli importi da liquidarsi al difensore ammesso al gratuito patrocinio siano di regola ridotti della metà il che significherebbe sulla base della semplice interpretazione letterale che al Giudice viene lasciato il margine discrezionale che gli consente, in materia penale, a differenza di quella civile, di applicare o meno la riduzione del 50% agli importi da liquidare in ragione dei procedimenti particolarmente complessi ed impegnativi. E di più, dovrebbe essere pacifico, secondo sempre la ricorrente, che nell'ambito di procedimenti particolarmente complessi, così come il caso di specie riconosciuto dal medesimo GIP, la riduzione del 50% non dovrebbe essere applicata, ma, anzi, in ossequio alla normativa vigente, art. 14 DM 140/2012 dovrebbero essere aumentati i compensi del difensore. b Con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all'applicabilità alla fattispecie delle tariffe professionali previste dal DM 140/12 davanti al Giudice Monocratico. Avrebbe errato il Tribunale di Genova nell'aver ritenuto che, correttamente il giudice aveva fatto applicazione delle tariffe previste per l'attività professionale svolta davanti al Giudice Monocratico applicando l'aumento del 20% trattandosi di attività svolta davanti al GIP/GUP, perché se fosse esatta l'interpretazione data dal Giudice dell'opposizione si verrebbe a verificare un'evidente disparità di trattamento ingiustificata, ogni qualvolta, il procedimento venga definito con il rito abbreviato davanti al GIP invece che davanti al Giudice Monocratico/posto che a parità di attività e di impegno professionale si avrebbe una diversa applicazione dei parametri di liquidazione dei compensi. Piuttosto, la norma, correttamente interpretata porta inequivocabilmente ad applicare la stessa tariffa professionale a tutti i giudizi definiti con il rito abbreviato indipendentemente che gli stessi si fili svolgono davanti al Giudice Monocratico o davanti al GIP. 2.1.- Come è evidente l'accoglimento del primo motivo del ricorso assorbe entrambi i motivi appena indicati posto che la determinazione del compenso spettante al difensore di cui si dice dovrà essere rideterminata alla luce delle tariffe professionali precedenti all'entrata in vigore del DM 140 del 2012. In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Genova nella persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Genova nella persona di altro magistrato, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.