L’avvocato è bravo, ha ragione e si difende bene? Merita un aumento del compenso!

L’art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014 che prevede un aumento sino ad un terzo delle spese poste a carico della parte soccombente , ha il duplice scopo di scoraggiare pretestuose resistenze processuali e, soprattutto, di valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la posizione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie e senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo.

È incoraggiante, per gli avvocati che si sforzano di svolgere al meglio la professione, la sentenza del Tribunale di Verona, depositata il 29 ottobre 2015, qui segnalata. Infatti, il magistrato ha deciso di aumentare sino ad un terzo il compenso dell’avvocato vincitore, facendo applicazione dell’art. 4, comma 8, d.m. n. 55/2014, riconoscendone dunque l’abilità tecnica e la capacità di persuasione. Il caso. Il caso è invero piuttosto ordinario una banca otteneva un decreto ingiuntivo contro il garante di un debitore, a titolo di saldo debitore di conto corrente, anticipo su fatture rimaste insolute, spese ed interessi vari. La società garante proponeva opposizione, sostenendo la mancanza di idonea prova scritta per ottenere il decreto ingiuntivo, e, più in generale, contestando la propria posizione di garante. Il Tribunale, come vedremo, rigettava l’opposizione, svolgendo importanti precisazione in punto spese processuali. I motivi di opposizione la mancanza di idonea prova scritta per il monitorio. Secondo l’opponente la documentazione prodotta nella fase monitoria estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in sofferenza della banca non era idonea ad ottenere il decreto ingiuntivo. Ma secondo il Giudice veronese, il documento contestato in realtà costituiva prova idonea e sufficiente dei crediti azionati dalla banca, anche nel giudizio di merito, tenuto conto che l’opponente non aveva specificamente contestato le risultanze del medesimo. Peraltro, nel giudizio di merito, la banca aveva prodotto anche gli estratti conto relativi al c/c oggetto di causa, che pure l’opponente aveva omesso di contestare. Neppure le fatture inerenti l’anticipazione erano state contestate. Insomma, verrebbe da dire, l’opponente aveva formulato una serie di contestazioni piuttosto generiche ed astratte. Mancava la fideiussione essendoci una semplice lettera di patronage? Con il secondo motivo di opposizione, l’opponente negava la propria qualità di obbligata solidale, sulla base dell'assunto che non vi era alcuna specifica fideiussione, bensì una più semplice lettera di patronage. La censura, secondo il Tribunale, è però drasticamente smentita” dal contenuto della lettera di garanzia, da qualificarsi al più come lettera di patronage forte, avuto riguardo alla precisa prestazione di garanzia resa con essa. Insomma, un altro argomento difensivo del tutto infondato. Le spese di lite ai sensi del D.M. n. 55/2014. Il Giudice, nel rigettare l’opposizione, giunge alla regolamentazione delle spese di lite ai sensi del d.m. n. 55/2014. Il compenso per le fasi di studio ed introduttiva è stato determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione. Il compenso per la fase istruttoria e per la fase decisionale è stato quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti però del 30% alla luce della considerazione che la prima è consistita nella sola partecipazione a due udienze, mentre nella fase decisionale la banca aveva ripreso le medesime argomentazioni già svolte in precedenza. L’aspetto più interessante l’aumento del compenso liquidato a favore della parte vincitrice. Il Tribunale di Verona ritiene nel caso specifico applicabile l’art. 4 Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale , 8° comma, del D.M. n. 55/2014 Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate . Infatti, il Giudice ritiene di poter qualificare la difesa della banca opposta come manifestamente fondata”, secondo l'espressione utilizzata da tale norma. La ratio della norma in particolare, valorizzare l’abilità tecnica dell’avvocato. La disposizione, precisa la sentenza in esame, è stata introdotta nel d.m. n. 55/2014 a seguito del recepimento dell'orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere n. 161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto un'ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile ex officio dal giudice, avente una duplice finalità non solo di scoraggiare pretestuose resistenze processuali, ma soprattutto di valorizzare, premiandola, l’abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie. Quando la norma può essere applicata? Un po’ di casistica Secondo il Giudice scaligero, la norma menzionata può trovare applicazione in tutti i casi in cui il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l’infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie al proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità, ovvero perché involgente questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi e stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Nel caso specifico, la difesa della convenuta aveva fornito il contributo richiesto dalla norma in esame poiché all'udienza ex art. 183 c.p.c. si era opposta con puntuali argomentazioni alla concessione dei termini ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c., evidenziando così come la causa fosse matura per la decisione. Per la fase di mediazione in corso di causa spetta un compenso autonomo? Risposta positiva del Giudice veronese al difensore della banca opposta spetta il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di mediazione, ai sensi dell'art. 20, d.m. 55/2014, essendosi trattato di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta in giudizio. Il relativo importo va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale. L’opponente non aveva partecipato alla fase di mediazione quali sanzioni? Infine, secondo il Tribunale, la mancata partecipazione del debitore opponente alla fase della mediazione non rileva tanto ai fini dell’applicazione dell’art. 96 c.p.c., bensì sotto il diverso profilo previsto dal d.lgs. n. 28/2010, che prevede la condanna al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.

Tribunale di Verona, sez. III Civile, sentenza 29 ottobre 2015 Giudice Vaccari Motivi della decisione La XX S.P.A d'ora innanzi per brevità solo ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale la Banca per sentir con la XX stato ingiunto, nella sua qualità di garante della S.p.A., di pagare in favore del predetto istituto di credito la somma di euro 153.438,31, di cui 9.661,72 per saldo debitore del c/c n11~ di cui al contratto stipulato dalla Banca con la medesima S.p.a. ed euro 119.628,80 per numero 2 fatture export anticipate e rimaste insolute di cui al contratto numero _n stipulato sempre dalla XX S.p.a. in data 23.04.2009, e il resto per spese ed interessi di estinzione. A sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto due motivi. Con il primo ha lamentato l'inidoneità della documentazione allegata al ricorso monitorio, e costituita dal estratto autentico notarile dal libro giornale dei crediti in sofferenza della convenuta, a costituire prova scritta dei credito ingiunto. 'Con il secondo motivo di opposizione invece, l'attrice ha ' negato la propria qualità di obbligata solidale della ~~ S.p.a. sulla base dell'assunto che la lettera di patronage prodotta dall'opposta al fine di comprovare la stessa non costituiva fideiussione. La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria e assumendone l'infondatezza, sulla base di puntuali deduzioni sia in punto di fatto che in quello di diritto. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, la domanda attorea è infondata e per tanto va rigettata. Con riguardo al primo motivo di opposizione si deve rilevare come il documento contestato da parte attrice in realtà costituisca prova idonea e sufficiente dei crediti azionati dalla convenuta, anche nel giudizio di merito, tenuto conto che l'attrice non ha specificamente contestato le risultanze dei medesimo. Peraltro, va anche osservato che nel giudizio di merito la convenuta ha prodotto gli estratti conto relativi al c/c per cui è causa per il periodo del 5.03.2009 al 14.06.2013 senza che, ancora una volta, l'attrice ne abbia contesto i contenuti. Per quanto attiene ai credito per insoluti e RI.BA . la convenuta al momento della sua costituzione in giudizio ha prodotto copia delle fatture oggetto di anticipazione e nemmeno in questo caso l'attrice ha rivolto alcuna contestazione a riguardo. L'ulteriore assunto dell'opponente in ordine alla qualificazione della lettera a propria firma allegata al ricorso monitorio è drasticamente smentito dal contenuto della stessa, quale è stato puntualmente richiamato dalla difesa della convenuta, e che induce a qualificarla sicuramente come lettera di patronage forte, avuto riguardo alla precisa prestazione di garanzia resa con essa da parte dell'attrice in favore della i , in relazione alla linea di credito di euro 400.000,00 concessa alla medesima dalla convenuta. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno poste a carico dell'attrice opponente in applicazione dei principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014. In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo a riferimento i valori medi di liquidazione mentre quello per la fase istruttoria e per la fase decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 % alla luce della considerazione che la prima è consistita nella sola partecipazione a due udienze mentre nella fase decisionale parte convenuta ha ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza. Peraltro nel caso di specie, è possibile applicare l'articolo 4, co.8, dei D.M. numero 55/2014, potendo qualificarsi la difesa della convenuta opposta come manifestamente fondata , secondo l'espressione utilizzata da tale norma. Essa invero è stata introdotta nel D.M. 55/2014 a seguito del recepimento dell'orientamento che il Consiglio di Stato aveva espresso nel parere numero 161 del 18 gennaio 2013 sulla bozza di revisione dei parametri predisposta all'epoca dal Ministero. La norma in esame ha quindi previsto quella che lo stesso Consiglio di Stato ha definito, in quella occasione, come un'ipotesi di soccombenza qualificata, riconoscibile ex officio dal giudice, avente la duplice finalità non solo di scoraggiare pretestuose resistenze processuali ma soprattutto di 'valorizzare, premiandola, l'abilità tecnica dell'avvocato che, attraverso le proprie difese, sia riuscito a far emergere che la prestazione del suo assistito era chiaramente e pienamente fondata nonostante le difese avversarie così testualmente il richiamato parere del Consiglio di Stato e in termini pressoché identici la relazione ministeriale al d.m.5512014 . Ciò chiarito sulla genesi della disposizione in esame, essa viene in rilievo, ad avviso di questo Giudice, nei casi in cui. il difensore di una parte riesca a far emergere la fondatezza nel merito dei propri assunti e, specularmente, l'infondatezza degli assunti di controparte, senza dover ricorrere a prove costituende e quindi solo grazie. ai proprio apporto argomentativo. Volendo esemplificare si può pensare ai casi in cui la causa risulti di pronta soluzione sulla base di prove documentali di facile intelligibilità ovvero perché involge questioni giuridiche relativamente semplici o ancora perché non vi è stata contestazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione. Nel caso di specie la difesa della convenuta ha fornito il contributo richiesto dalla norma in esame poiché all'udienza del 2015 si era opposta, con puntuali argomentazioni, alla concessione dei termini ai sensi deil'articolo 183 VI comma c.p.c., evidenziando così come la causa fosse matura per la decisione. Il compenso spettante al difensore della convenuta può pertanto essere aumentato ad euro 13.773,50, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, d.m.5512014. Ancora, al difensore della convenuta spetta il compenso per l'attività di assistenza prestata nella fase di mediazione,.ai sensi dell'articolo 20 del d.m. 5512014 essendosi trattato di attività con autonoma rilevanza rispetto a quella di difesa svolta nel presente giudizio. Il relativo importo va determinato in misura pari al valore medio di liquidazione previsto per le prestazioni di assistenza stragiudiziale euro 4.320,00 . Sull'importo complessivo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata. Non può essere.' accolta la domanda di condanna dell'attrice ai sensi dell'articolo 96 comma III c.p.c. avanzata dalla convenuta, atteso che l'iniziativa giudiziaria della prima non può giudicarsi connotata da mala fede o colpa grave, e non rilevando a tal fine la circostanza evidenziata in sede di discussione dalla difesa della convenuta che lad~ non ha partecipato al procedimento di mediazione svoltosi in corso di causa. Tale evenienza invece, impone a questo giudice, ai sensi dell'articolo 8, comma V, d.lgs. 28/2010, l'emissione nei confronti dell'attrice della condanna al pagamento di un importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio euro 330,00 atteso che la predetta assenza non è stata in alcun modo, giustificata. P.Q.M. Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domanda avanzata dall'attrice opponente e per l'effetto condanna la stessa a rifondere alla convenuta opposta le spese dei presente giudizio che liquida nella somma di euro 18.093,50, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, ]va, se dovuta e Cpa. Visto l'articolo 8 comma V del digs. 28/2010 condanna l'attrice al versamento della somma di euro 330,00 all'entrata del bilancio dello Stato.