Patrocinio a spese dello Stato: niente criteri integrativi previsti dalla tariffa penale

Nel caso di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione degli onorari al difensore, non trovano applicazione i criteri integrativi che permettono di quadruplicare il compenso per i procedimenti di particolare complessità.

È quanto deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 21461/15, depositata il 21 ottobre. Il caso. La Corte d’Assise d’Appello di Milano confermava il decreto presidenziale di liquidazione degli onorari impugnato da un avvocato, con cui si escludeva il riconoscimento dell’aumento del massimo, previsto dalla tariffa penale, ai sensi dell’art. 1, commi 2 e 3 d.m. n. 127/2004. Il provvedimento impugnato non aveva riconosciuto al legale il suddetto aumento, previsto qualora i fatti di causa o le questioni giuridiche siano particolarmente complessi, sulla base del disposto dell’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, secondo cui gli onorari dovuti al difensore ammesso al gratuito patrocinio non posso superare i valori medi delle tariffe professionali vigenti. L’avvocato ricorreva per cassazione, rilevando come il mancato riconoscimento dell’aumento di cui sopra integrasse una violazione degli artt. 3, 24 e 36 Costituzione, determinando una disparità di trattamento tra i difensori ammessi al gratuito patrocinio e gli altri professionisti. Per la liquidazione del compenso al patrocinante a spese dello stato non rilevano i criteri integrativi della tariffa penale. La Suprema Corte ha ribadito il proprio consolidato orientamento per cui il giudice, nel liquidare onorari e spese spettanti al legale, in caso di patrocinio a spese dello Stato, deve osservare i criteri di cui all’art. 82 d.P R. n. 115/2002. Gli Ermellini hanno precisato che devono ritenersi esclusi, nel caso di cui sopra, i parametri integrativi di cui all’art. 1, comma 2, d.m. n. 127/2004 ciò in conseguenza sia dell’espresso divieto operato dall’art. 82 d.P R n. 115/2002 sia in virtù del fatto che la norma applicabile alla fattispecie prende in considerazione, comunque, l’impegno del legale per stabilire la liquidazione del compenso tra valori minimi e medi La Corte di legittimità non ha riscontrato alcun contrasto con il paradigma costituzionale, constatando come la scelta del legislatore sia improntata al bilanciamento tra il diritto di difesa anche per il non abbiente e quello ad un compenso per il legale, sulla base delle tariffe professionali vigenti. Il contemperamento di cui sopra, ha concluso la Cassazione, non può prescindere dall’incidenza dei relativi costi sulla collettività. Per quanto sopra esposto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 22 luglio – 20 ottobre 2015, n. 21461 Presidente Oddo – Relatore Migliucci Svolgimento del processo L'avv. F.P.P. , difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico articolato motivo, avverso il provvedimento dep. il 18 maggio 2009 con il quale la Corte di Assise di appello di Milano confermava il decreto presidenziale di liquidazione degli onorari impugnato dall'attuale ricorrente. Con il summenzionato provvedimento era escluso il riconoscimento dell'aumento del massimo previsto dalla tariffa penale art. 1 commi 2 e 3 D.M. n. 127 del 2004 per l'impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate sul rilievo che, ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115 del 2002, gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti. Ha resistito con controricorso il Ministero dell'Economia e della Finanza, depositando memoria illustrativa. Il ricorrente, in ottemperanza all'ordinanza interlocutoria emessa dalla Corte il 29 gennaio 2015, ha provveduto a integrare il contraddittorio nei confronti del Ministero della Giustizia, che non si è costituito. Motivi della decisione 1.1. - L'unico motivo censura il provvedimento della Corte di assise che aveva escluso a favore del difensore di imputati ammessi al gratuito patrocinio l'aumento degli onorari previsto dall'art. 1 co. 2 e E D.M. n. 127/2004 in considerazione dell'interesse patrimoniale dello Stato che peraltro non è previsto neppure dall'art. 97 Cost. denuncia che erroneamente era stata disattesa la richiesta di liquidazione degli onorari che era stata formulata adeguando le voci della tariffa penale al valore mediano secondo quanto è previsto in tal caso. Osserva che negare l'applicabilità dell'aumento stabilito dalla tariffa per la particolare difficoltà e complessità - la cui previsione non contrasta con l'art. 82 d.p.r. 115 del 2002 - determinerebbe violazione degli artt. 24 e 3 Cost. effettività della difesa dell'imputato , 36 Cost. retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto comportando una disparità di trattamento fra il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore degli altri imputati. In sostanza, la voce prevista andrebbe comunque riconosciuta anche se va liquidata, come era stato chiesto, nei valori intermedi. 1.2. - Il motivo è infondato. Il provvedimento impugnato si è attenuto all'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, secondo cui in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, devono ritenersi esaustivi, sicché il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al d.m. 8 aprile 2004 n. 127, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate, e ciò sia per l'espresso divieto, contenuto nel citato art. 82, del superamento dei valori medi di tariffa, sia perché la norma già contempla la natura dell'impegno professionale come un elemento da prendere in considerazione ai fini della liquidazione del compenso tra il minimo della tariffa e la media di tali valori Cass. 2445/2011 . Qui sembra opportuno rilevare che la previsione di cui all'art. 2 della tariffa penale non concerne una autonoma e distinta voce del compenso quanto piuttosto consente di determinare il compenso oltre i massimi rimettendo alla valutazione del giudice se, in considerazione del particolare impegno, della complessità dei fatti e delle questioni trattate, l'onorario possa essere elevato fino al quadruplo dei predetti massimi. Orbene, la previsione di cui all'art. 82 cit. appare legittima e certamente non è in contrasto con le norme costituzionali, di cui è stata denunciata la violazione, posto che la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari sono il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco la necessità di assicurare all'imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire l'attività del legale sulla base delle tariffe professionali – che tengono comunque conto del lavoro svolto - sono state considerati meritevoli di tutela nel rispetto di alcuni parametri che tenessero conto della incidenza del relativo costo sulla intera collettività. Il ricorso va rigettato. La peculiarità della questione induce a compensare le spese della presente fase fra le parti costituite. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Compensa spese.