Praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari: critici CNF e CSM, il Consiglio di Stato sospende il parere

Il Consiglio di Stato sospende il parere riguardante lo schema di decreto ministeriale relativo al Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari , in attesa dei chiarimenti del Ministero della Giustizia a seguito delle critiche espresse da CNF e CSM.

Oggetto del parere n. 918/15 del Consiglio di Stato è lo schema di decreto ministeriale emanato dal ministero della giustizia relativo al Regolamento recante disciplina dell’attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari . Contenuto del decreto. Il decreto in esame contiene 8 articoli. L’articolo 2 indica come requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario, l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati e il possesso dei requisiti di onorabilità ex articolo 42 ter , comma 2, lett g , r.d. n. 12/41. L’articolo 3 indica gli uffici giudiziari presso cui è possibile svolgere il tirocinio ed enuncia le modalità di presentazione della relativa domanda. L’articolo 4 fissa in 12 mesi la durata massima del tirocinio, che può proseguire anche presso uffici giudiziari diversi da quello iniziale, mentre l’articolo 5 stabilisce che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti, ad eccezione degli ultimi sei mesi, durante i quali può formare” un altro tirocinante. L’articolo 6 indica i criteri per la selezione dei praticanti , qualora quelli richiedenti il tirocinio siano numericamente superiori rispetto a quelli ammissibili. L’articolo 7 indica le attività del praticante avvocato assistere e coadiuvare il magistrato affidatario attraverso lo studio di fascicoli, l’approfondimento delle questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio e, se funzionale alla formazione forense, attraverso lo svolgimento di attività di cancelleria. La stessa norma prevede inoltre che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all’attività di lavoro subordinato privato e pubblico che è il magistrato a stabilire caso per caso le modalità di accesso ai fascicoli, e che è vietato al praticante di occuparsi di fascicoli rispetto a cui versa in conflitto di interessi. Infine, il tirocinante ogni quattro mesi, deve scrivere una relazione che descrivi analiticamente le attività svolte e trasmetterla al Consiglio dell’ordine. I pareri del CSM e del CNF. Come esige l’art 44, l. n. 247/12, prima che il regolamento venga emanato dal Ministero della Giustizia, sono stati acquisiti i pareri del Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense. Particolarmente critico a riguardo è il parere del CNF, il quale si duole del mancato riferimento dello schema alle specifiche esigenze formative del praticante avvocato ed al ruolo del Consiglio dell’ordine degli avvocati quale soggetto competente a vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio e auspicandosi che lo schema contenga un espresso riferimentoalle norme vigenti che già prevedono forme di tirocinio e stage presso gli uffici giudiziari . A sua volta, il CSM ha espresso dei rilievi, tra i quali l’assenza di un preventivo e generale obbligo per il tirocinante di dichiarare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse e la mancanza di una specifica disciplina riguardo l’incompatibilità dei tirocinanti nel rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svolti dinanzi al magistrato affidatario. Entrambe i Consigli hanno infine formulato delle proposte d’integrazione e di modifica del contenuto del provvedimento in questione. Di fronte alle critiche mosse allo schema in oggetto, il Consiglio di Stato ha deciso pertanto di sospendere il parere, aspettando che il Ministero della Giustizia fornisca ulteriori chiarimenti.

Consiglio di Stato, sez. Consultiva per gli Atti Normativi, parere 4 – 10 giugno 2015, n. 918 Presidente Frattini – Estensore Boccia Premesso Con la nota del 22 maggio 2015, prot. n. 5211.U, il Ministero della giustizia ha trasmesso per il prescritto parere lo schema di decreto in epigrafe, volto ad introdurre una disciplina regolamentare concernente l’attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 247 del 2012 Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” . Tale disciplina, secondo quanto riferito dal Ministero proponente, si innesta nel sistema” configurato dagli artt. 37 del d.l. n. 98 del 2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 - concernente la formazione professionale negli uffici giudiziari” - e 73 del d.l. n. 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013 , relativo al tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari”. Il citato Dicastero, infatti, tramite lo schema di decreto in esame, ha ritenuto di non delineare un terzo tipo di percorso formativo presso gli uffici giudiziari, ma di coordinare la presente disciplina regolamentare con i principi dettati dalle predette disposizioni primarie”. Con riferimento, inoltre, al procedimento seguito nella predisposizione dello schema de quo, il Ministero proponente ha altresì riferito di aver acquisito - ai sensi del succitato art. 44 della legge n. 247 del 2012 - i pareri del Consiglio nazionale forense CNF , formulato il 24 ottobre 2014, e del Consiglio superiore della magistratura, espresso in data 18 febbraio 2015. Quanto al contenuto dello schema di regolamento, l’Amministrazione ha riferito che lo stesso si compone di 8 articoli, le cui disposizioni sono di seguito riassunte nei loro aspetti principali - articolo 1 Oggetto” che definisce l’oggetto dell’intervento normativo - articolo 2 Requisiti per lo svolgimento del tirocinio presso un ufficio giudiziario” che prevede, quali requisiti per lo svolgimento del tirocinio, l’essere iscritti al registro dei praticanti avvocati e l’essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 42-ter, comma 2, lett. g del r.d. n. 12 del 1941 - articolo 3 Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario” che individua gli uffici giudiziari presso i quali può essere svolto il tirocinio e che stabilisce le modalità di presentazione della relativa domanda - articolo 4 Durata dell’attività di praticantato” che fissa in dodici mesi la durata massima del tirocinio, il quale può proseguire anche presso uffici giudiziari differenti da quello presso il quale tale attività è iniziata - articolo 5 Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato” che stabilisce che ogni magistrato non può rendersi affidatario di più di due praticanti, ad eccezione degli ultimi sei mesi, in cui può essere affidato al magistrato un ulteriore tirocinante - articolo 6 Criteri per la selezione dei praticanti avvocati” che prevede criteri di selezione da applicare esclusivamente qualora i soggetti che richiedono di svolgere il tirocinio siano in numero superiore rispetto a quelli che possono essere ammessi in relazione ai magistrati che abbiano manifestato la propria disponibilità - articolo 7 Attività del praticante avvocato” che stabilisce che il praticante avvocato assiste e coadiuva il magistrato affidatario tramite lo studio dei fascicoli, l’approfondimento delle questioni sul piano giurisprudenziale e dottrinale, la partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio nonché tramite lo svolgimento dell’attività di cancelleria, qualora sia funzionale alla formazione forense. Tale disposizione prevede, inoltre, che il tirocinio può essere svolto anche contestualmente all’attività di lavoro subordinato pubblico e privato che le modalità di accesso ai fascicoli sono stabilite di volta in volta dal magistrato che è fatto divieto al praticante di occuparsi dei fascicoli rispetto ai quali versa in conflitto di interessi e che il tirocinante, ogni quattro mesi, debba redigere e trasmettere al Consiglio dell’ordine una relazione contenente l’analitica indicazione delle attività svolte - articolo 8 Clausola di invarianza” che esplicita che dalle precitate disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, lo schema di regolamento in esame risulta corredato dell’analisi dell’impatto della regolamentazione A.I.R. e dell’analisi tecnico-normativa A.T.N. . Considerato Lo schema di decreto ministeriale in esame, come in precedenza esposto, è volto ad introdurre una disciplina regolamentare concernente l’attività di praticantato dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 44 della legge n. 247 del 2012, il quale dispone che l’attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanare, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il CNF”. In ossequio a quanto previsto dalla precitata disposizione l’Amministrazione ha proceduto, prima di sottoporre a questo Consiglio di Stato lo schema de quo, ad acquisire i pareri del Consiglio nazionale forense CNF , formulato il 24 ottobre 2014, e del Consiglio superiore della magistratura, espresso in data 18 febbraio 2015. In particolare, il CNF, tramite il parere espresso in data 24 ottobre 2014, ha sottolineato come lo schema in esame non faccia adeguato ed esaustivo riferimento alle specifiche esigenze formative del praticante avvocato ed al ruolo del Consiglio dell’ordine degli avvocati quale soggetto competente a vigilare sul corretto svolgimento del tirocinio” ha esplicitato che sarebbe opportuno che lo schema stesso contenga un espresso riferimento alle norme vigenti che già prevedono forme di tirocinio e stage presso uffici giudiziari”, ovvero i citati artt. 37 del d.l. n. 98 del 2011 e 73 del d.l. n. 69 del 2013, al fine di creare delle forme di coordinamento” fra gli ordini forensi e gli uffici giudiziari ed ha, altresì, rilevato l’assenza di disposizioni concernenti l’ambito temporale di applicazione dello schema de quo. Il succitato Organo ha, inoltre, formulato specifiche ed articolate proposte di modifica allo schema di decreto in epigrafe con riferimento agli artt. 1 Oggetto” , 4 Durata dell’attività di praticantato” , 5 Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato” e 7 Attività del praticante avvocato” , volte a superare le criticità evidenziate nel corso del succitato parere. A sua volta, il Consiglio superiore della magistratura, tramite il parere reso il 18 febbraio 2015 - dopo aver ritenuto quanto mai opportuna la scelta compiuta di integrare la scarna disciplina di rango ordinario con una serie di disposizioni puntuali che razionalizzano le modalità attuative dell’istituto” del praticantato presso gli uffici giudiziari - ha formulato una serie di rilievi in merito ad alcune tematiche centrali relative allo schema di decreto in esame, fra i quali, a mero titolo esemplificativo, la mancanza di un obbligo preventivo e generale per il tirocinante di dichiarare l’esistenza di eventuali situazioni di conflitto di interesse e l’assenza di una specifica disciplina relativa all’incompatibilità dei tirocinanti nel rappresentare o nel difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi del giudizio, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore. Tramite il medesimo parere il CSM ha, inoltre, avanzato alcune proposte d’integrazione e di modifica del contenuto del provvedimento, concernenti alcuni punti del testo dello schema in esame, ovvero gli artt. 3 Domanda di svolgimento del tirocinio professionale presso un ufficio giudiziario” , 4 Durata dell’attività di praticantato” , 5 Numero massimo di praticanti avvocati per ogni magistrato” , e 7 Attività del praticante avvocato” . Ciò posto, la Sezione osserva che dalla documentazione depositata in atti e, segnatamente, dalla relazione in epigrafe non emerge - a fronte del fatto che il Consiglio nazionale forense ha chiesto la sostituzione e la riformulazione d’interi articoli del provvedimento e il Consiglio superiore della Magistratura ha proposto modifiche ed integrazioni su punti particolarmente rilevanti dello stesso - l’esito valutativo effettuato dall’Amministrazione, nel corso dell’iter che ha portato alla stesura dello schema di decreto de quo, del contenuto dei succitati pareri che, peraltro, risultano esplicitamente richiamati nei considerata dello schema di regolamento in esame. La Sezione, pertanto, ai fini delle conseguenti decisioni da assumere, ritiene necessario invitare l’Amministrazione a fornire alla Sezione stessa puntuali chiarimenti in merito alle questioni sollevate dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio superiore della magistratura nei succitati pareri, sospendendo nelle more dello svolgimento del succitato adempimento l’esame dello schema di decreto de quo. P.Q.M. Sospende l’espressione del parere sullo schema di decreto in esame in attesa che l’Amministrazione fornisca i chiarimenti richiesti.