Il giudice ha il potere di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione

Ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi professionali a carico del cliente, sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 14691 del 14 luglio 2015. Il caso. Una società proponeva opposizione avverso i decreti ingiuntivi emessi in favore di un avvocato per prestazioni professionali rese dal medesimo in due giudizi in cui l’opponente era stata coinvolta, deducendo l’assoluta incongruità dei compensi liquidati e chiedendone la determinazione giudiziale. In accoglimento dell’opposizione, il Tribunale adito revocava i decreti ingiuntivi e disponeva il compenso professionale dovuto all’opposto per i titoli dedotti in giudizio. Interposto appello da parte del legale, i Giudici di secondo grado riformavano parzialmente la decisione di prime cure, rideterminando le somme da corrispondere al professionista. Quest’ultimo, non soddisfatto dei criteri adottati dal giudice per la liquidazione dei suoi compensi, propone ricorso in Cassazione. La liquidazione degli onorari a carico del cliente. Il ricorrente censura, in primo luogo, il capo della sentenza relativo alla determinazione del valore della controversia di cui ad uno dei decreti ingiuntivi. In particolare, il Giudice di secondo grado aveva liquidato i compensi scegliendo uno scaglione tariffario che non comprendeva la sommatoria di tutte le domande dirette, riconvenzionali e cautelari , all’uopo facendo ricorso al criterio del decisum ossia del contenuto effettivo della decisione in luogo del criterio del disputatum ossia di quanto richiesto nell’atto di citazione e aggiunto nella comparsa di risposta con le domande riconvenzionali . A giudizio del ricorrente, tale principio non poteva trovare applicazione giacché lo stesso è utilizzabile per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, laddove, invece, nel caso di specie, si trattava di liquidazione degli onorari spettanti al difensore da parte della sua stessa cliente, quasi totalmente vittoriosa. Ebbene, nel respingere il motivo di censura, la Suprema Corte richiama innanzitutto il disposto dell’art. 6, comma 2, d.m. n. 127/2004, secondo cui, nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di rito cioè quando vi sia sostanziale divergenza tra la somma domandata in ricorso e la spettanza effettiva giudizialmente stabilita , nonché il comma 4 della medesima norma, che, sempre in tema di liquidazione degli onorari a carico del cliente, dispone che per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Adeguamento degli onorari all’opera professionale svolta. Sulla scorta di tali disposizioni, i Giudici di legittimità hanno già affermato, in precedenti occasioni, il generale principio secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, nei quali il valore della lite si determina secondo i criteri codicistici, salva l’adozione di quello del decisum nelle cause di pagamento e risarcimento di danni , sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall’applicazione delle norme del codice di rito. Invero, tale interpretazione è ritenuta più aderente all’esigenza cui il combinato disposto delle due norme tariffarie risulta improntato, cioè all’osservanza del principio di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell’opera professionale effettivamente prestata. La suddetta esigenza risulterebbe di contro frustrata laddove venisse accolta l’eccezione proposta dal ricorrente che, prospettando la mera sommatoria di tutte le domande introdotte nel giudizio da entrambe le parti, escluderebbe ogni possibilità, da parte del giudice, di porre rimedio a quelle situazioni caratterizzate dall’evidente sproporzione tra pretese economiche manifestamente esorbitanti ed il valore effettivo del bene o della prestazione controversi. È da ritenersi, pertanto, che la disposizione tariffaria abbia semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, attribuendo al giudice una generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la suesposta manifesta sproporzione tra il formale petitum e l’effettivo valore della controversia, di adeguare la misura dell’onorario all’effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Il ricorso a criteri equitativi. Sotto altro profilo, gli Ermellini osservano poi che non è ravvisabile alcuna contraddizione tra l’espresso richiamo all’obbligatoria applicazione della tariffa professionale ed il ricorso a criteri equitativi di valutazione rapportati alle caratteristiche dell’opera prestata ove, come nella specie, tali criteri abbiano avuto ad oggetto non l’individuazione del parametro di riferimento, precostituito ex lege e correttamente applicato, ma la determinazione in concreto della misura del compenso. Invero, entro siffatto ambito, può legittimamente esprimersi il potere discrezionale di liquidazione attribuito al giudice, che può aver luogo, secondo principi ormai pacifici in materia, con il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio quali l’oggetto ed il valore della controversia, la natura e l’importanza della controversia, la valutazione in fatto e in diritto della vicenda, il tempo e l’impegno resi necessari dall’uno e dall’altra, i risultati del giudizio ed i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti. Ebbene tutti i principi richiamati hanno trovato corretta applicazione da parte del giudice a quo , avendo fatto riferimento quest’ultimo al complessivo valore delle questioni sottoposte al suo esame e avendo valutando opportunamente l’attività in concreto svolta dall’avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 12 marzo – 14 luglio 2015, n. 14691 Presidente Bursese – Relatore Falaschi Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 4 aprile 2001 la FINILEASING s.r.l. proponeva opposizione, dinanzi al Tribunale di Milano, avverso i decreti ingiuntivi nn. 3448/01 e 3449/01 emessi dal Presidente dello stesso ufficio in favore dell'Avv.to M.R. per prestazioni professionali rese con l'assistenza in due giudizi, deducendo l'assoluta incongruità dei compensi liquidati, per cui ne chiedeva la determinazione giudiziale, da compensarsi con le somme dovute dall'opposto a titolo di risarcimento dei danni causati in conseguenza di colpa professionale nella gestione delle liti di cui ai decreti e altra contro il Condominio . Instaurato il contraddicono, nella resistenza dell'ingiungente, il Tribunale adito, con sentenza del 29.12.2004, accoglieva l'opposizione e revocati i decreti ingiuntivi, disponeva il compenso professionale dovuto dall'opposto per i titoli dedotti in giudizio sulla base dei criteri esposti in parte motiva, rigettava le restanti domande, con compensazione delle spese di lite. In virtù di rituale appello interposto dall'Avv.to M. , con il quale denunciava diversi errori in cui era incorso il giudice di prime cure, specificamente con riferimento alla somma portata nel decreto ingiuntivo n. 3448/01, la Corte di appello di Milano, nella resistenza della società appellata, la quale proponeva anche appello incidentale quanto alla responsabilità dell'appellante per carente, imperita o negligente attività svolta, accoglieva parzialmente l'appello principale, rigettato quello incidentale, e in riforma parziale della decisione di prime cure, condannava l'appellata alla corresponsione, con riferimento al giudizio di cui al decreto ingiuntivo n. 3448/01, della somma di Lire 1.790.000 per onorari del procedimento ai sensi dell'ari 703 c.p.c., di Lire 467.500 per onorari relativi a ricerca documenti”, di Lire 993.000 per le anticipazioni e di Lire 1.374.600 per spese con riferimento al giudizio di cui al decreto ingiuntivo n. 3449/01, dell'importo di Lire 212.500 per onorari relativi a ricerca documenti”, di Lire 953.600 per anticipazioni e spese, di Lire 245.800 per spese di liquidazione della parcella, compensate anche le spese del giudizio di impugnazione. A sostegno della decisione adottata la corte territoriale - premesso che la disamina delle diverse censure veniva riferita separando i pretesi crediti rispetto ai due decreti ingiuntivi oggetto di opposizione - evidenziava che con riguardo al d.i. n. 3448/01 correttamente il giudice di prime cure aveva determinato i compensi scegliendo lo scaglione tariffario fino a Lire 500 milioni, tenuto conto del valore della domanda inibitoria di modificazione edilizia di un locale magazzino e riduzione in pristino , non essendo un criterio in contraddizione con quelli enunciati nel codice di rito, cui rinviava l'art. 6 della TP., ma integrativo dei medesimi. Gli elementi a tal fine considerati erano il valore dell'immobile oggetto della controversia Lire 270 milioni e l'importo dei lavori di ristrutturazione circa Lire 250 milioni che sarebbero stati vanificati da un provvedimento di riduzione in pristino dello stesso, effettuata una valutazione complessiva ed approssimativa dei dati economici e non matematica, trattandosi pur sempre di criteri puramente indicativi. Né al riguardo incidevano le domande della controparte Finileasing considerato che dall'atto di compravendita risultava essere stato acquistato un immobile definito magazzino sotterraneo di due locali” e d'altro canto tale destinazione non sarebbe stata in alcun modo compromessa dall'accoglimento delle pretese del Condominio, per cui l'accoglimento non avrebbe inciso sul valore dell'immobile indicato nel contratto, ma solo sul tentativo della proprietaria di incrementarlo in conseguenza del mutamento di destinazione. Del tutto inconsistente veniva definita la pretesa del professionista di considerare il tenore del ricorso ex art. 700 c.p.c., che indicava in oltre un miliardo di lire il valore delle obbligazioni assunte dalla Finileasing per le opere di ristrutturazione e di cambio di destinazione d'uso dei locali de quibus non trattandosi di elementi certi ed oggettivi, oltre a non avere contenuto confessorio rispetto al professionista che ne patrocinava la difesa. Né erano addotte specifiche ragioni dell'erroneità della determinazione di applicare i valori intermedi tra i minimi e i massimi previsti, essendo stati dal giudicante esplicitati i consueti parametri valutativi natura della controversia, grado di difficoltà, risultati del giudizio . Non veniva, inoltre, ritenuta una vera e propria contestazione quella concernente la liquidazione degli onorari relativi al procedimento ex art. 703 c.p.c., di cui veniva corretto solo l'errore materiale di calcolo. Dovevano, di converso, trovare accoglimento tutte le censure relative a specifiche voci, come sopra riportate, in difetto di specifica contestazione della controparte. Per quanto atteneva al d.i. n. 3449/01, osservava la corte di merito che correttamente il giudice di prime cure non aveva proceduto alla sommatoria di tutte le domande, dirette, riconvenzionali e cautelari - come richiesto dall'appellante - e ciò in patente contrasto con la giurisprudenza di legittimità, per la quale il valore della controversia andava fissato sul disputatum ovvero del decisum in caso di accoglimento parziale della domanda, liquidata la parcella sulla base dello scaglione compreso tra Lire 100.000.001 e Lire 200.000.000 ben lontano dagli oltre Lire 430.000.000 risultanti dalla sommatoria delle domande . Né poteva essere emessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale dell'appellante per assistenza prestata alla società appellata nella causa che vedeva quest'ultima opposta al Condominio Brasile, stante la sua posizione sostanziale di attore. Invece dovevano, anche per il suddetto d.i., trovare accoglimento tutte le censure relative a specifiche voci, come sopra riportate, in difetto di specifica contestazione della controparte. Infine non poteva trovare accoglimento l'appello incidentale non costituendo colpa professionale la mancata eccezione di difetto di competenza del giudice adito ex art. 703 c.p.c., prontamente rilevato dal giudice istruttore, essendo nella discrezionalità del difensore valutare l'opportunità – in termini di economia di giudizio - di discutere il ricorso dinanzi allo stesso giudice investito della cognizione della controversia principale. Né detta responsabilità poteva essere ricondotta alla mancata comunicazione alla mandante della disponibilità di Edilnova di accettare la proposta transattiva formulata dal giudice, in mancanza di un danno. Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione il M. , sulla base di quattro motivi, cui ha replicato con controricorso la FINILEASING, contenente anche ricorso incidentale, affidato ad un motivo anche parte ricorrente ha resistito al ricorso incidentale con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 10 c.p.c. e dell'ari 6, commi 2 e 4, della Tariffa professionale, nonché vizio di motivazione, con riferimento al capo della sentenza impugnata relativo alla determinazione del valore della controversia di cui al decreto ingiuntivo n. 3448/01. Premesso che il d.i. atteneva all'attività svolta dal ricorrente nel giudizio promosso avanti al Tribunale di Milano dal Condominio Manara nei suoi confronti e che aveva comportato anche due procedimenti ex art. 700 c.p.c. instaurati in corso di causa, si duole che la corte di merito nel determinare il valore della controversia abbia ritenuto di trovare sostegno nella decisione a SS.UU. della Corte di legittimità n. 19014 del 2007, che di converso atteneva a diversa fattispecie, non considerando che nel caso de quo trattasi di liquidazione degli onorari spettanti al difensore da parte della sua stessa cliente, quasi totalmente vittoriosa, laddove l'art. 6, comma 4, della T.P. prevede che nella liquidazione deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti, perciò anche delle domande riconvenzionali, come quella formulata dalla Finileasing. Prosegue il ricorrente che l'accoglimento delle domande del Condominio Manara avrebbe comportato per la società da lui assistita una perdita economica ben superiore al valore indicato nello scaglione utilizzato a parametro per la liquidazione delle sue competenze di Lire 500.000.000, dichiarato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. dalla stessa società in misura superiore al miliardo di valore. L'illustrazione del mezzo è conclusa dalla formulazione del seguente quesito di diritto - se il valore effettivo della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato nei confronti del cliente, non debba essere determinato avendo riguardo al valore della domanda proposta dall'attore nel momento iniziale della lite calcolato secondo il disposto dell'art. 10 c.p.c. e tenendo conto dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti ai sensi dei commi 2 e 4 dell'art. 6 della tariffa forense - se la Corte di appello non abbia errato nel determinare il valore della controversia de qua ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente facendo riferimento solamente a due elementi economici e precisamente al valore dell'immobile di £. 270.000.000 ed al costo dei lavori di ristrutturazione per Lire 250.000.000 , omettendo invece di considerare sia numerosi altri elementi economici certi nell'an, ma valutabili anche nel quantum quali quelli retro indicati da 1 a 5 alle pagine 47 e 48 e sia le domande riconvenzionali proposte dalla stessa Finileasing in comparsa di risposta e nelle conclusioni finali per complessive Lire 87.923.172 - se una valutazione monetaria seppur complessiva ed approssimata dei precitati elementi economici non avesse consentito di riportare il valore della causa nello scaglio da Lire 500.000.001 a Lire 1.000.000.000, dal momento che era stato disatteso dal giudice di primo grado e ricondotto nello scaglione inferiore per difetto di una sola lira - se una volta ricondotto il valore della causa nello scaglione applicato nella procedura monitoria, non debba essere ritenuta erronea la disposta revoca del decreto ingiuntivo e non debba essere pertanto riformata la sentenza impugnata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la ritenuta caducazione delle prime 4 voci di spese attribuite dalla Corte di appello all'Avv. M. in parziale riforma della sentenza di primo grado . La censura non merita accoglimento rispetto a nessuno dei profili dedotti. Secondo la più recente giurisprudenza di questa corte, sulla base di una lettura del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 6, comma 2, adeguatamente coordinata con quella del quarto comma per il quale nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, per la determinazione del valore effettivo della controversia deve aversi riguardo al valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti , si è affermato e consolidato il principio, di generale applicazione v. in particolare Cass. 8 febbraio 2012 n. 1805 Cass. 31 maggio 2010 n. 13229 Cass. 11 luglio 2006 n. 15685 , secondo il quale, nei rapporti tra avvocato e cliente diversamente che ai fini della liquidazione delle spese a carico della parte soccombente, nei quali, ai sensi del comma 1, il valore della lite si determina secondo i criteri codicistici, salva l'adozione di quello del decisum, nelle cause di pagamento e risarcimento di danni , sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione con quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Tale interpretazione, aderente al criterio finalistico, secondo cui il dato letterale va opportunamente coordinato con la ricerca dell'intenzione del legislatore art. 12 preleggi, comma 1, u.p. , deve ritenersi preferibile, siccome più aderente all'esigenza cui il combinato disposto delle due norme tariffarie risulta palesemente improntato, vale a dire all'osservanza di quel principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata , che le Sezioni Unite di questa corte sent. 11 settembre 2001 n, 19014 hanno ritenuto appunto desumibile dall'interpretazione sistematica delle disposizioni in questione. La portata generale di tale principio informatore della materia risulterebbe palesemente frustrata dalla accezione ermeneutica proposta nel motivo di ricorso, che prospettando la mera sommatoria di tutte le domande introdotte nel giudizio di opposizione da entrambe le parti, escluderebbe ogni possibilità, da parte del giudice, di porre rimedio a quelle situazioni, ricorrenti nella pratica giudiziaria, caratterizzate dall'evidente sproporzione tra pretese economiche manifestamente esorbitanti ed il valore effettivo del bene o della prestazione controversi. È da ritenersi, pertanto, che nel richiamo al valore presunto a norma del codice di procedura civile , la disposizione tariffaria abbia semplicemente inteso riferirsi a tutte le regole dettate dal codice di rito, ivi compresa quella ex artt. 10 e 14, correlata all'indicazione del quantum nella domanda nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, per la determinazione del valore della controversia, attribuendo al giudice una generale facoltà discrezionale, ove ravvisi la suesposta manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia Cass. n. 7807 del 2013 ma anche Cass. n. 23809 del 2012 e Cass. n. 1805 del 2012 . Detto principio ha trovato corretta applicazione da parte del giudice a quo nella liquidazione degli onorari spettanti al ricorrente, avendo fatto riferimento al complessivo valore delle questioni sottoposte all'esame del giudice e, quindi, allo scaglione della tariffa professionale relativa alle controversie di valore pari a quello cosi determinato, e non anche a quello, concernente le cause di valore superiore, rapportato alla diversa e maggiore entità dell'intera vicenda, poiché l'attività da remunerare, ossia l'opera intellettuale prestata, ha avuto ad oggetto detta parte del rapporto controverso, seppure dedotto sotto diverse ottiche, anche in riferimento all'entità del risultato pratico conseguito all'esito dalle parti. Né è ravvisabile la denunziata contraddizione tra l'espresso richiamo all'obbligatoria applicazione della tariffa professionale ed il ricorso a criteri equitativi di valutazione rapportati alle caratteristiche dell'opera prestata - entità qualitativa e quantitativa - ove, come nella specie, tali criteri abbiano avuto ad oggetto non l'individuazione del parametro di riferimento, precostituito ex lege e correttamente applicato, ma la determinazione in concreto della misura del compenso. Entro siffatto ambito, invero, può legittimamente esprimersi il potere discrezionale di liquidazione attribuito al giudice, che può aver luogo, secondo principi ormai pacifici in materia, con il prudente apprezzamento di pertinenti elementi di giudizio quali l'oggetto ed il valore della controversia, la natura e l'importanza della controversia, la valutazione in fatto e in diritto della vicenda, il tempo e l'impegno resi necessari dall'uno e dall'altra, i risultati del giudizio ed i vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti. Esattamente ciò che ha fatto la Corte di appello di Milano con l'impugnato provvedimento che, per quanto sin qui rilevato, non risulta fondatamente censurabile sotto alcuno dei prospettati profili. Del resto per i principi generali richiamati da questa Corte v. Cass. 20 gennaio 2003 n. 731 e Cass. 27 gennaio 2003 n. 1202 la domanda riconvenzionale - non essendo proposta contro il medesimo soggetto convenuto - non si cumula con la domanda principale dell'attore al fine di determinare il valore della causa, ma può determinare l'applicazione dello scaglione di valore superiore, se essa autonomamente supera il valore della domanda principale poiché la proposizione di una domanda riconvenzionale amplia comunque il thema decidendum, con conseguente esigenza di una maggior attività difensiva, pur non potendosi far luogo al cumulo delle domande per la determinazione del valore della controversia, ai fini della liquidazione dell'onorario, ma si deve valutare opportunamente l'attività in concreto svolta dall'avvocato nella trattazione anche delle domande riconvenzionali, utilizzando il parametro correttivo del valore effettivo della controversia valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti , quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto codicistico, ovvero il criterio suppletivo del valore indeterminabile, quando non è possibile determinarlo in applicazione del c.p.c. di recente v. Cass. 25 febbraio 2014 nn. 20302 e 4488 . Per completezza argomentativa va, infine, osservato che la strumentante del procedimento cautelare rispetto al giudizio di cognizione comporta la correlazione tra il ricorso ex art. 700 c.p.c. e la domanda di merito, rendendo necessario, nell'apprezzamento del valore dell'oggetto del ricorso, tenere conto della pretesa di merito. A questo criterio la corte territoriale si è attenuta, avendo, con motivazione sufficiente ed esente da vizi, accertato il valore, previa individuazione dei criteri sopra illustrati, della natura della causa, in base alla specifica richiesta formulata in via di urgenza circa l'unità immobiliare posta a fondamento della domanda della misura cautelare, nonché della domanda di merito proposta. Con il secondo motivo il ricorrente principale denuncia violazione o falsa applicazione -sempre con riferimento alla causa di cui al d.i. n. 3448/01 - dell'art. 2233 c.c. e degli artt. 5, commi 1, 2 e 3, 6, commi 2 e 4 della Tariffa professionale di cui ai D.M. n. 585 del 1994 e al D.M. n. 127 del 2004, oltre a vizio di motivazione per avere la corte di merito liquidato gli onerari nella misura mediana tra i minimi ed i massimi dello scaglione applicato, senza tenere in alcun conto della reale consistenza della controversia che non si limitava ad una anonima vertenza sul mutamento di destinazione d'uso di entità immobiliari. A conclusione del mezzo viene posto il seguente quesito di diritto - se nella liquidazione degli onorari a carico del cliente non si debba tener conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, dell'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice, nonché dei risultati del giudizio e dei vantaggi anche non patrimoniali conseguiti nonché del valore effettivo della controversia costituito dal valore dei diversi interessi perseguiti dalle parti ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 5 e dei commi 2 e 4 dell'art. 6 della tariffa forense - se la Corte di appello non abbia errato nel confermare i predetti capi della sentenza di primo grado per le ragioni tutte retro esposte - se la sentenza impugnata non debba essere pertanto riformata per violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità nonché di adeguatezza del compenso all'importanza dell'opera prestata e al decoro della professione per aver da un lato riconosciuto che il valore della causa corrispondeva al valore massimo dello scaglione applicato benché non corrispondente a quello reale che era quello immediatamente superiore e per aver da un altro lato liquidato gli onorari a carico del cliente nella misura corrispondente alla media matematica fra i massimi e i minimi di detto scaglione già erroneamente ridotto - se, nel negato caso di mancato accoglimento del precedente motivo di impugnazione, la misura del compenso spettante al difensore della Finileasing non debba corrispondere quantomeno ai massimi dello scaglione seppure erratamente applicato nel caso di specie . Il motivo prima che infondato appare inammissibile, atteso che la valutazione dell'importanza della causa ai fini considerati costituisce valutazione di merito, che dunque non può essere rimessa puramente e semplicemente a questa corte, se non risulti specificamente dedotto in quale violazione sarebbe incorso il giudice del merito nella determinazione del quantum. Siffatta deduzione non è stata proposta nella fattispecie cfr Cass. n. 875 del 2012 e Cass. n. 15814 del 2008 . Infatti il ricorrente non ha dedotto né provato in che termini le sue difese avevano comportato una riduzione del quantum esborsato della sua assistita. Con il terzo motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e falsa applicazione - in relazione alla causa di cui at d.i. n. 3449/01 - dell'art. 2233 c.c., degli artt. 10 e 14 c.p.c., nonché dell'art. 6, commi 2 e 4 della tariffa forense di cui al D.M. n. 585 del 1994 e del D.M. n. 127 del 2004, nonché vizio di motivazione, per avere la corte di merito fatto applicazione nella controversia de qua dello scaglione ricompreso fra Lire 100.000.001 e Lire 200.000.000 nonostante la domanda attorea proposta dalla Edil Nuova s.n.c. nei confronti della Finileasing ammontasse a £. 296.000.000 di cui Lire 105.000.000 per differenza ancora dovuta su fatture emesse per lavori eseguiti e Lire 191.000.000 a titolo di danni e la convenuta avesse svolto domanda riconvenzionale per Lire 134.395.913, confondendo i criteri previsti dall'ari 6 della tariffa forense con quelli stabiliti dagli artt. 10 e 14 c.p.c. e così condividendo il ragionamento dei primo giudice secondo cui le domande non si sommavano tra di loro. Prosegue il ricorrente principale che del resto i giudici del merito non avevano neanche tenuto conto che la sola domanda attorea comunque ammontava a Lire 296.000.000. Aggiunge che il ridimensionamento del credito preteso a Lire 24.558.270 era stato determinato dall'attività professionale da lui svolta in qualità di difensore della Finileasing. A corollario del mezzo viene formulato il seguente quesito di diritto - se il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari a carico della cliente, non debba essere determinato in base alle norme di procedura civile dettate dall'art. 10 in genere e dall'art. 14 per le cause relative a somme di denaro o beni immobili, avendo riguardo all'oggetto della domanda - se nella liquidazione degli onorari a carico del cliente non possa aversi riguardo anche al valore effettivo della controversia, per la cui determinazione deve tenersi conto del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti fra cui vanno annoverati anche quelli tutelati con le domande riconvenzionali proposte dalla Finileasing in conformità ai commi 2 e 4 dell'art. 6 della tariffa professionale - se la Corte di appello non abbia errato nel determinare il valore della controversia de qua ai fini della liquidazione degli onorari a carico del cliente - per avere utilizzato a tal fine i criteri applicabili per la liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente - per avere equiparato detti criteri che sono invece diversi per la liquidazione degli onorari a carico del soccombente od a carico del cliente - per avere fatto ricorso al criterio del decisum seppur contemperato col principio di adeguatezza e di proporzionalità in luogo del criterio del disputatum ossia di quanto richiesto dall'attore nell'atto di citazione e di quanto aggiunto dal convenuto nella comparsa di risposta con le domande riconvenzionali - per avere determinato così fra Lire 50 e Lire 100 milioni il valore della controversia applicabile ai fini della liquidazione degli onorari a carico del soccombente , mentre per la liquidazione degli onorari a carico della cliente il valore della controversia ammontava a Lire 430.395.913 sicché lo scaglione di valore fra Lire 100 e Lire 200 milioni applicato nelle specifiche prò forma era inferiore a quello reale e non poteva pertanto essere modificato in pejus con l'aggravante della revoca del decreto ingiuntivo opposto - per avere infine reso la misura del compenso spettante all'Avv. M. inadeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione in violazione dell'art. 2233 c.c. - se, una volta ricondotto il valore della causa nello scaglione applicato nella procedura monitoria, non debba essere ritenuta erronea la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto e non debba essere pertanto riformata la decisione impugnata con la conferma del decreto ingiuntivo opposto e con la ritenuta caducazione, per assorbimento nell'importo ingiunto delle ultimi tre voci di spesa attribuite dalla Corte di appello all'Avv. M.R. in parziale riforma della sentenza di primo grado . Anche detta doglianza non può trovare ingresso. È pur vero che in tema di liquidazione del compenso dovuto dal cliente al difensore in corrispettivo dell'attività di patrocinio da costui prestatagli è da ritenere che, di massima, la determinazione di detto compenso debba essere operata avendo riguardo al valore della controversia nella quale la remuneranda opera del professionista è stata espletata, individuando sulla base dei criteri stabiliti negli artt. 10 e ss. del codice di rito cfr., in tal senso già Cass. n. 732 del 23 gennaio 1995 e Cass. n. 3996 del 2010 , giacché nel quadro dei rapporti fra il cliente e il difensore deve valere la regola, dettata dall'art. 2233, comma 2, c.c. per la quale la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'attività richiesta al professionista e da questo espletata. Precisato quanto sopra e ribadita la non cumulabilità delle contrapposte domande formulate dalle parti cfr Cass. n. 1202 del 2003 cit. , in diritto, è noto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. dalla ormai risalente sentenza a SS.UU. 7 luglio 1993 n. 7448 è ricostruito come ordinario giudizio di cognizione in cui l'opposto è attore in senso sostanziale e l'opponente è convenuto in senso sostanziale, per cui avendo nella specie il ricorrente prestato il patrocinio in favore della resistente in giudizio che la vedeva intimata dal Condominio per il pagamento della somma di Lire 296.000.000 cifra pretesa in monitorio , ha tenuto conto anche del valore delle domande riconvenzionali cfr. Cass. 3 luglio 1991 n. 7275 , formulate dalla Finileasing già Edilnova con la proposizione dell'opposizione, ai soli fini dei principi di effettività e proporzionalità cui sono, nel loro complesso, improntate le regole di cui il D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, art. 5, e art. 6, commi 2 e 4. Con la conseguenza che per l'individuazione dello scaglione tariffario applicabile assume decisiva rilevanza il criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal decisum Cass. n. 226 del 2011 Cass. n. 3996 del 2010 cit. Cass. n. 3560 del 1990 o da quello comunque definito Cass. n. 17354 del 2002 . Risulta, peraltro, che nella specie l'attività in concreto svolta dall'avvocato ha comportato la condanna finale della società assistita al pagamento di sole £. 24.558.270, e ciò è stato essenzialmente valorizzato in riferimento alla natura della controversia ed al numero ed importanza delle questioni trattate. Pertanto, correttamente i giudici di appello hanno desunto il valore della controversia dalla portata della domanda atto rea, stante la riscontrata sussistenza di una esposizione debitoria ben minore dell'intimata, frutto delle difese svolte dal ricorrente. Il quarto ed ultimo motivo del ricorso principale - con il quale il M. lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione riformata dall'art. 18 legge n. 353 del 1990, oltre a vizio di motivazione, per non avere la corte di merito esaminato la sua domanda riconvenzionale pure tempestivamente introdotta con la comparsa di risposta - pone il seguente quesito di diritto Se nel caso di specie la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale che è stata proposta dall'Avv. M. ai fini della liquidazione del compenso spettategli per l'attività difensiva svolta nella causa Finileasing Cond. nella determinata misura di Lire 5.353.645 in conseguenza della domanda riconvenzionale formulata da Finileasing nell'atto di citazione in opposizione e diretta ad ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti per colpa professionale del proprio difensore, non costituisca violazione dell'art. 183 c.p.c. nella formulazione vigente al tempo della causa e se pertanto la sentenza impugnata non debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, affinché provveda alla liquidazione di spese, competenze ed onorari spettanti all'Avv. M. in relazione alla causa Flnileasing/Cond. . Il motivo è fondato. Come questa Corte regolatrice ha avuto più volte modo di affermare, nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, e non anche l'opposto che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione. A tale principio deve peraltro logicamente derogarsi quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, non potendo in tal caso negarsi al medesimo il diritto di difesa rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte mediante la eventuale proposizione di una reconventio reconventionis v. Cass. 4 ottobre 2013 n. 22754 Cass. 29 settembre 2006 n. 21245 Cass. 7 febbraio 2006 n. 2529 Cass. 17 settembre 2004 n. 18767 Cass. 18 giugno 2004 n. 11415 Cass. 20 novembre 2002 n. 16331 Cass. 29 luglio 2002 n. 11180 Cass. 9 ottobre 2000 n. 13445. Contra, per l'assolutamente minoritario orientamento secondo cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo l'opponente, sostanzialmente convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, sostanzialmente attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, sicché non viola gli artt. 112 e 277 c.p.c. il giudice che non pronunci su una domanda riconvenzionale proposta dall'opposto, perché essa è inammissibile, v. peraltro Cass. 25 marzo 1999 n. 2820 Cass. 29 novembre 2002 n. 16957 . Tale principio, che merita di essere anche nel caso confermato, risulta invero disatteso nell'impugnata sentenza, laddove pur sussistendo evidente interdipendenza fra la domanda riconvenzionale della resistente e quella del ricorrente, avendo ad oggetto il medesimo giudizio possessorio ex art. 703 c.p.c. proposto dal Condominio Manara , ha erroneamente equiparato le sorti della domanda riconvenzionale e della reconventio reconventionis. Venendo all'esame del ricorso incidentale, le considerazioni svolte con riferimento at terzo ed quarto motivo del ricorso principale quanto alla natura del giudizio di opposizione, comportano la fondatezza dell'unico motivo - corredato da idoneo quesito di diritto I Se la Corte di appello dovesse pronunciarsi sulla circostanza della cessazione della materia del contendere, rappresentando essa la condizione per l'esame della domanda subordinata II se la Corte di appello dovesse pronunciarsi sulla domanda proposta dalla Finileasing di dichiarazione della responsabilità professionale dell'avv. M. nel procedimento Finileasing/Condominio , anziché esimersi dallo statuire in merito III se pertanto la sentenza debba essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per valutare la cessazione della materia del contendere fra l'avv. M. e la Finileasing in merito alle competenze professionali relative al procedimento Finileasing abbia già pagato tali competenze, per decidere circa la domanda di responsabilità professionale dell'avv. M. - con il quale la Finileasing denuncia la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per non avere la corte di merito provveduto in ordine alla sua domanda riconvenzionale di responsabilità professionale nella difesa della medesima società nel giudizio introdotto dal Condominio , che seppure proposta in via subordinata, era condizionata alla mancata cessazione della materia del contendere, per cui in ipotesi di accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, rivivrebbe. S'impone pertanto l'accoglimento del quarto motivo del ricorso principale, rigettati i restanti, e dell'unico motivo di ricorso incidentale e la conseguente cassazione in relazione dell'impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano che del suindicato principio farà applicazione, procedendo all'esame delle domande in questione erroneamente ritenuta inammissibili, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte, rigetta i primi tre motivi del ricorso principale, accolto il quarto ed il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese al giudizio di Cassazione, a diversa Sezione della Corte di appello di Milano.