Il regolamento sulle elezioni viene bocciato dal TAR Lazio

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 8334 del 13 giugno 2015, ha accolto il ricorso dell’ANAI contro il regolamento ministeriale n. 170/2014 del Ministero della Giustizia sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi. Secondo i giudici amministrativi, il numero di voti disposto dall’art. 28, comma 3, l. n. 247/2012 costituisce un limite massimo.

Bocciato il regolamento sulle elezioni. Con la sentenza n. 8334 del 13 giugno 2015, il TAR Lazio ha accolto il ricorso contro il regolamento n. 170/2014 del Ministero della Giustizia recante il Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi . Il ricorso, proposto dall’ANAI, lamentava innanzitutto la violazione dell’art. 28, comma 3, l. n. 247/2012 Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto secondo l’Associazione, le previsioni regolamentari che consentono all’elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, ai sensi degli artt. 7 e 9 del Regolamento, era in contrasto con quanto disposto dall’art. 28, comma 3, l. n. 247/2012. Un contrasto accentuato dalla possibilità, prevista dall’art. 9, comma 4, del decreto ministeriale, di esprimere un voto di lista, in quanto questa modalità, in presenza di liste con un numero di candidati pari al numero degli eligendi, frustrerebbe ulteriormente la necessaria composizione pluralistica del consiglio, favorendo l’elezione di maggioranze bulgare” . Ulteriori critiche riguardavano il fatto che, a giudizio dell’ANAI, il provvedimento avrebbe confuso i principi posti a tutela della parità di genere con quelli contenuti nel medesimo provvedimento normativo a tutela delle minoranze. Infine, il sistema di voto contraddirebbe sia la logica del voto di preferenza che la logica del voto di lista, disciplinando, in riferimento a quest’ultimo caso, una fattispecie non contemplata nella normativa primaria. Numero massimo di voti. Analizzando il ricorso, il TAR Lazio riconosce che le disposizioni regolamentari contestate siano in contrasto con quanto risulta dal coordinamento dei commi 2 e 3 dell’art. 28 l. n. 247/2012 infatti, tali disposizioni hanno operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3. I giudici amministrativi rilevano che il comma 3, stabilendo il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere, introduce un’ipotesi di voto limitato, cioè conferisce a ogni elettore il potere di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero di candidati da eleggere in questo modo, l’obiettivo è di tutelare le minoranze o, comunque, di consentire una più ampia e pluralistica rappresentanza all’interno dell’organo eligendo. Infatti, la maggioranza non può eleggere tutti i componenti dell’organo, in quanto la minoranza, organizzandosi e facendo confluire i propri voti su candidati predeterminati sulla base di opportuni accordi cfr. TAR Lazio n. 414/2011 , potrà ottenere di essere rappresentata all’interno dell’organo. Perciò, nelle elezioni dei consigli forensi, il numero di preferenze previsto dal comma 3 costituisce il limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori, per consentire al maggior numero di liste di ottenere la presenza di propri rappresentanti. Entro tale limite deve muoversi l’interpretazione del comma 2, con cui il legislatore ha voluto individuare delle previsioni a tutela del genere meno rappresentato. Le misure ed i meccanismi per garantire un risultato che rispetti l’equilibrio tra generi devono quindi articolarsi all’interno di un numero di preferenze pari al massimo a 2/3 dei consiglieri da eleggere o al numero intero inferiore alla frazione. Tutela del genere meno rappresentato. Questo valore numerico dovrà essere poi ulteriormente frazionato, così da individuare una soglia minima di voti da destinare al genere meno rappresentato in questo modo, solo chi esprima preferenze per candidati di entrambi i generi potrà utilizzare tutti i voti di preferenza corrispondenti al numero previsto dal comma 3, al contrario di chi esprima le sue preferenze a favore di candidati di un solo genere. In conclusione, sottolineano i giudici del TAR Lazio, la possibilità di esprimere un numero di preferenze maggiore” opera all’interno del numero di preferenze sancite dal comma 3, legittimando o, più correttamente, imponendo la previsione normativa un’ulteriore limitazione e dunque un numero inferiore” dei voti esprimibili dall’elettore che intenda votare candidati appartenenti ad un solo genere . Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale Amministrativo dichiara l’illegittimità, con conseguente annullamento, degli artt. 7 e 9 del Regolamento ministeriale nella parte in cui consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere, consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. Le prime reazioni. Esulta l’ANAI, il cui Presidente Maurizio De Tilla ha affermato la vicenda processuale si può dire conclusa con il riconoscimento del pluralismo della rappresentanza ordinistica forense Gli Ordini che fino ad oggi non hanno provveduto alle elezioni possono accingersi a farlo in base alle regole sancite dal TAR .

TAR Lazio, sez. I, sentenza 20 maggio – 13 giugno 2015, numero 8334 Presidente Tosti – Estensore Cicchese Fatto L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani, ANAI, e alcuni avvocati in proprio hanno impugnato, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, il decreto del Ministro della giustizia del 10 novembre 2014 recante Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'art. 28 della legge 31 dicembre 2012 numero 247”. Avverso il provvedimento impugnato hanno articolato le seguenti censure I Violazione dell’art. 28, comma 3, della legge numero 247/2012. Le previsioni regolamentari che consentono all’elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere articoli 7 e 9 del regolamento violerebbe la prescrizione contenuta nel comma 3 dell’art. 28 della legge numero 247/2012 nella parte in cui stabilisce che il numero massimo di voti da esprimere è pari ai due terzi dei consiglieri da eleggere. Il contrasto con la norma primaria sarebbe poi accentuato dalla possibilità, prevista dall’art. 9, comma 4, del decreto ministeriale, di esprimere un voto di lista, atteso che tale modalità, in presenza di liste con un numero di candidati pari al numero degli eligendi, frustrerebbe ulteriormente la necessaria composizione pluralistica del consiglio, favorendo l’elezione di maggioranze bulgare”. II Violazione di legge norme e principi generali in materia di rappresentanza elettiva articoli 97 e 39 della Costituzione , eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta per travisamento del fatti per falsità della causa e sviamento straripamento. La violazione dei principi in tema di rappresentanza pluralistica si porrebbe altresì in contrasto con i principi costituzionali in tema di funzionamento dei pubblici uffici, ai quali sarebbero ascrivibili i consigli forensi. Il provvedimento impugnato, inoltre, avrebbe confuso i principi posti dal legislatore a tutela della parità di genere con quelli contenuti nel medesimo provvedimento normativo a tutela delle minoranze. II Violazione di legge norme e principi generali in materia elettorale eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta per travisamento del fatti per straripamento. Il decreto ministeriale, con evidente eccesso di potere, avrebbe introdotto un sistema di voto che contraddirebbe sia la logica del voto di preferenza che la logica del voto di lista, disciplinando, con riferimento a tale ultima ipotesi, una fattispecie non contemplata nella normativa primaria. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio rappresentando l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Sono intervenuti ad adiuvandum singoli avvocati e l’Associazione Italiana dei Giovani Avvocati. Sono intervenuti ad opponendum un avvocato e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Con ordinanza cautelare numero 151 del 15 gennaio 2015 la Sezione ha respinto l’istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Con ordinanza numero 735 del 18 febbraio 2015, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare. Alla pubblica udienza del 20 maggio 2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Diritto In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione ad agire e per carenza di interesse a ricorrere articolate dall’Avvocatura Generale dello Stato. In particolare, la difesa erariale sostiene il difetto di legittimazione a ricorrere dell’associazione in considerazione del fatto che la stessa non agisce per un interesse omogeneo, riferibile cioè a tutti gli appartenenti alla collettività rappresentata. L’ANAI, inoltre, non avrebbe dimostrato che il regolamento impugnato produce una lesione dell’interesse collettivo istituzionalmente perseguito, così che l’azione proposta integrerebbe una non consentita sostituzione processuale. Con riferimento a tutti i ricorrenti, poi, l’Avvocatura ha contestato la sussistenza dell’interesse a ricorrere, rappresentando come la portata generale ed astratta delle norme regolamentari comporti l’assenza del requisito dell’attualità della lesione e la non individuabilità di una specifica utilità ritraibile dal domandato annullamento. L’attualità dell’interesse, conclude la difesa erariale, potrà essere valutata solo all’esito delle operazioni elettorali. La prospettazione non può essere condivisa. Rileva infatti il Collegio come l’interesse a tutela del quali i ricorrenti hanno inteso agire attiene al legittimo svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo dei componenti dei singoli Consigli Forensi e alla legittima composizione di questi ultimi, interesse che già in passato la giurisprudenza ha qualificato come autonomo e differenziato e, per quanto rileva in punto di legittimazione, unitariamente imputabile all'ente rappresentativo. Si è infatti osservato che qualsiasi atto che impedisca l'esercizio del diritto di elettorato attivo o passivo, così provocando una alterazione della composizione degli organi elettivi, deve, pertanto essere considerato lesivo di una situazione differenziata e qualificata dell'ente, che è legittimato a ricorrere per la tutela del proprio interesse alla legittima costituzione dei propri organi che si riflette nell'azione di autogoverno degli appartenenti alla categoria professionale di cui esso rappresenta gli interessi” Consiglio di Stato sez. V, 14 febbraio 2012, numero 717 più in generale sulla legittimazione a ricorrere di un sindacato, sez. I, 12 febbraio 2009, numero 1402 . Sul punto deve pure rilevarsi come proprio l’attinenza delle disposizioni oggetto di impugnazione all’intero procedimento elettorale e dunque non a gruppi identificati o identificabili di candidati esclude la prospettata eterogeneità dell’interesse a tutela del quale l’associazione ha inteso agire rispetto a quello dei singoli iscritti. Venendo poi all’interesse a ricorrere, deve osservarsi come il concreto contenuto delle norme e la immediata lesività delle previsioni in esse contenute – da valutarsi, ai presenti fini, alla stregua della astratta prospettazione di parte e salva l’autonoma e successiva valutazione dei medesimi profili in punto di fondatezza della domanda – appaiono idonei a radicare in capo ai ricorrenti quella posizione qualificata che si differenzia dall'aspirazione alla mera e astratta legittimità dell'azione amministrativa, genericamente riferibile a tutti i consociati. Deve, infatti, osservarsi come le disposizioni regolamentari impugnate, nello stabilire in maniera puntuale la possibilità di presentare liste con un numero di candidati pari a quelli da eleggere, non postulano alcuna necessità di atti applicativi, realizzando direttamente una lesione concreta e non meramente ipotetica della situazione giuridica di cui si invoca tutela, atteso che consentono, con automatica applicabilità, l’utilizzo di un meccanismo di candidatura e di voto confliggenti con i parametri normativi invocati. La rappresentata contrarietà del decreto ministeriale alla norma primaria alla quale esso avrebbe dovuto dare attuazione e ai parametri costituzionali in materia di buon andamento produce, dunque, direttamente un vulnus nella sfera dei destinatari, attesa l’immediata operatività delle previsioni censurate e la loro idoneità a ledere l’interesse dei ricorrenti al corretto svolgimento del procedimento elettorale. La ritenuta sussistenza della legittimazione e dell’interesse a ricorrere esonera il Collegio dall’esame della prospettata qualificazione dell’azione anche in termini di azione popolare, rappresentata a verbale dai difensori di parte ricorrente. Può quindi passarsi all’esame del ricorso introduttivo, con il quale sono state impugnate specifiche disposizioni del decreto ministeriale numero 170/2014, emanato in attuazione della legge 31 dicembre 2012, numero 247. Quest’ultimo testo normativo ha modificato la composizione dei consigli circondariali forensi e ha dettato nuove norme per l’elezione dei rappresentanti degli stessi. In particolare, vengono qui in rilievo i commi 2 e 3 dell’art. 28 della legge, i quali rispettivamente stabiliscono che i componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione” e che ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto”. Anche tenendo conto di quanto statuito dal Giudice dell’appello cautelare, ritiene il Collegio che il coordinamento tra i due commi dell’art. 28 della legge imponga una valutazione di illegittimità delle disposizioni regolamentari impugnate, in considerazione del fatto che queste ultime, diversamente da quanto stabilito dal legislatore primario, hanno operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3. Deve in primo luogo rilevarsi come il comma 3, nello stabilire il numero massimo di voti che ciascun elettore può esprimere, introduce un’ipotesi di voto limitato, ossia conferisce a ciascun elettore il potere di esprimere un numero di preferenze inferiore al numero di candidati da eleggere. Conformemente a quanto ritenuto in dottrina e in giurisprudenza, tale scelta del legislatore è finalizzata alla tutela delle minoranze o, comunque, all’effetto di consentire una più ampia e pluralistica rappresentanza all’interno dell’organo eligendo. Si è infatti in proposito osservato come il sistema di elezione cd. a voto limitato è un meccanismo, tipico della elezione di organi collegiali, tendenzialmente preordinato a permettere che all'interno dell'organo da eleggere siano rappresentate anche le minoranze . L'effetto di questa limitazione è evidente la maggioranza non riuscirà a eleggere tutti i componenti dell'organo perché la minoranza, organizzandosi e facendo confluire i propri voti su candidati predeterminati sulla base di opportuni accordi, potrà ottenere di essere rappresentata all'interno dell'organo. Il modo in cui ciò avverrà dipenderà in concreto dal modo di atteggiarsi e dalla tenuta degli accordi presi prima della votazione” così T.A.R. Lazio, Latina, 17 maggio 2011, numero 414 . Ciò comporta che, per una precisa e netta scelta del legislatore, nelle elezioni dei consigli degli ordini forensi il numero di preferenze individuato a norma del comma 3 si pone come limite massimo dei voti esprimibili dai singoli elettori, al fine di consentire al maggior numero di liste e, quindi, di orientamenti, anche non necessariamente politici, di ottenere la presenza di propri rappresentanti nel consiglio. La inequivocità del contenuto precettivo del citato comma 3, in sostanza, non lascia spazio, secondo un criterio ermeneutico letterale e teleologico, ad una competenza regolamentare in punto di limite massimo delle preferenze esprimibili da ciascun elettore, mentre nella parte in cui la norma utilizza l’espressione non superiore” la stessa consente una disciplina di dettaglio che attribuisca all’elettore la possibilità di esprimere un numero inferiore di preferenze ciò che è pure confermato dal riferimento, contenuto nella stessa disposizione, all’approssimazione per difetto del numero ottenuto dall’operazione matematica di calcolo dei due terzi. Ciò posto, appare chiaro come entro il limite stabilito dal comma 3 debba muoversi l’interpretazione del comma 2, nel dettare il quale il legislatore ha perseguito la diversa e ulteriore finalità di individuare previsioni a tutela del genere meno rappresentato. In sostanza le misure e i meccanismi questi sì rimessi alla competenza regolamentare del Ministero della giustizia a mezzo dei quali garantire un risultato elettorale che rispetti l’equilibrio tra i generi, devono necessariamente articolarsi, con riferimento alle modalità di espressione del voto da parte di ciascun elettore, all’interno di un numero di preferenze pari al massimo ai due terzi dei consiglieri da eleggere o al numero intero inferiore alla suddetta frazione. Il valore numerico così calcolato, in sostanza, andrà ulteriormente frazionato così da individuare una soglia minima di voti da destinare al genere meno rappresentato, in modo tale che solo chi esprima preferenze a favore di candidati appartenenti ad entrambi i generi potrà utilizzare tutti i voti di preferenza corrispondenti al numero determinato ai sensi del comma 3 numero che risulterà ovviamente maggiore” del numero di preferenze esprimibile dall’elettore che, invece esprima le sue preferenze a favore di candidati appartenenti ad un solo genere. La possibilità di esprimere un numero di preferenze maggiore”, in conclusione, opera all’interno del numero di preferenze esprimibili in base al comma 3, legittimando o, più correttamente, imponendo la previsione normativa un’ulteriore limitazione e dunque un numero inferiore” dei voti esprimibili dall’elettore che intenda votare candidati appartenenti ad un solo genere. Tale meccanismo, in quanto destinato ad operare a monte del procedimento elettorale, appare poi conforme alla posizione espressa in materia dalla Corte costituzionale che ha riconosciuto la legittimità di disposizioni che, senza prefigurare un risultato elettorale o alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare” individuino un meccanismo in forza del quale si predispone una eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare” sentenza numero 4 del 2010 . Appare chiara a questo punto l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui a consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere b consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere e c prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. Il ricorso va quindi accolto, in parte qua, con assorbimento di ogni altra censura e va di conseguenza disposto l’annullamento delle corrispondenti disposizioni. Tale annullamento importa la sopravvenuta carenza di interesse all’esame della censura della disposizione che consente il voto di lista articolo 9, comma 4, del regolamento , atteso che la necessaria riconduzione delle liste al limite massimo dei due terzi degli eligendi, rende inattuale la doglianza di contrasto di tale modalità di voto con i principi del pluralismo. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, - lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione - compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti costituite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.