La scelta del rito ordinario o sommario dipende dalla prevedibilità delle contestazioni sull’an della pretesa

Il caso affrontato dal Tribunale di Torino con l’ordinanza del 21 gennaio 2015 è frequente nella prassi l’avvocato è costretto ad adire il giudice per ottenere la quantificazione degli onorari a lui spettanti a seguito del venir meno del mandato professionale in questo caso perché i clienti avevano revocato il mandato in una controversia di opposizione al decreto ingiuntivo .

Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato ha due strade, come chiaramente indica il d.lgs. n. 150/2011 se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 e, comunque, si applica il procedimento sommario di cognizione. La disciplina precedente il d.lgs. n. 150/2011. Senonché, il Tribunale di Torino si interroga sulla sorte della giurisprudenza che, prima del decreto sulla semplificazione dei riti, affermava che il procedimento speciale previsto dagli artt. 28 e ss. l. n. 794/1942 era percorribile quando era in discussione soltanto il quantum del compenso. Se, però, sin dall’origine oppure per effetto delle difese del cliente il giudice avesse dovuto affrontare anche la questione dell’ an e, cioè, l’esistenza del diritto al compenso perché magari il contratto non era stato correttamente eseguito lo speciale procedimento non era percorribile. Ma v’era di più ed infatti, la giurisprudenza affermava che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile non potendosi disporre il mutamento del rito. Dopo il decreto semplifica riti. Quella giurisprudenza per il Tribunale di Torino - nonostante un diverso avviso manifestato dalla stessa Terza Sezione - deve essere confermata per effetto delle considerazioni che la Corte Costituzionale ha espresso nella sentenza n. 65/2014. In particolare, si ricorda che il divieto di conversione del rito è stabilito dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 150/2011 per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione. Senonché, a me pare che la conclusione alla quale si perviene non soltanto è contraria alle più elementari ragioni di economia processuale che non sia l’economia dello Stato di lucrare un contributo unificato del processo concluso con la dichiarazione di inammissibilità . Ed infatti, la ragione del divieto di conversione del rito previsto dall’art. 3 d.lgs. n. 150/2011 secondo me risiede nel fatto che, in mancanza, la scelta del legislatore di fare trattare certe controversie con il rito sommario di cognizione avrebbe potuto essere vanificata dalla facoltà del giudice - prevista in via generale dall’art. 702- ter , comma 3 c.p.c. - di trasformare il rito in ordinario. Nell’ipotesi in cui, viceversa, il rito prescelto in questo caso il sommario di cognizione è inadatto , sin dall’origine o per le difese svolte dal convenuto come in questo caso , non avrei visto alcun impedimento all’applicazione della regola sul mutamento del rito di cui all’art. 4 d.lgs. n. 150/2011 seppure espressamente prevista per l’ipotesi opposta così raggiungendosi finalità di economia processuale e, soprattutto, non colpendo l’attore con la sanzione dell’inammissibilità per effetto della contestazione del convenuto.

Tribunale di Torino, sez. III Civile, ordinanza 21 gennaio 2015 Presidente Massa – Relatore Di Capua -letto il ricorso datato 22.07.2014, depositato in data 24.07.2014 dall’Avv. A. F., ai sensi degli artt. 3 e 14 D. Lgs. n. 150/2011 e artt. 702 bis e seguenti c.p.c., con cui si chiede la liquidazione dei compensi e delle spese nei confronti dei propri clienti sig. C. R., società J. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore sig. C. R., e sig.ra I. M., tutti rappresentati e difesi nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Torino – Sez. VI civile – Giudice dr. C. , iscritta al n. b R.G., fino al provvedimento di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ex art. 649 c.p.comma concesso dal Giudice all’udienza di prima comparizione, a seguito del quale i clienti hanno revocato il mandato cfr. doccomma 1 e seguenti della parte attrice ricorrente -rilevato che il Presidente di Sezione ha fissato per la comparizione delle parti l’udienza sopra indicata, assegnando alle parti convenute termine per costituirsi fino a dieci giorni prima della predetta udienza e mandando alla parte attrice ricorrente di notificare alle controparti ricorso e decreto entro il termine di giorni trenta anteriori al predetto termine ultimo di costituzione della parte convenuta -rilevato che in data 26.11.2014 si sono costituite le parti convenute, depositando comparsa di costituzione e risposta e documenti, contestando le domande di controparte, chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, tra l’altro • che l’Avvocato ricorrente aveva già percepito alcuni compensi dalle controparti, non tenuti in considerazione • che l’Avvocato ricorrente aveva di sua iniziativa formulato una domanda riconvenzionale nei confronti di I.S.P. di ben Euro 2.189.294,00 senza produrre adeguata documentazione a supporto e senza indicare in modo preciso le ragioni di fatto e di diritto a fondamento della domanda • che tale domanda riconvenzionale aveva esposto le parti convenute al rischio di condanna delle spese processuali, rischio poi effettivamente verificatosi -rilevato che l’art. 34 D.Lgs. n. 150/2011 ha abrogato gli artt. 29 e 30 Legge n. 794/1942 ed ha modificato come segue l’art. 28 Per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della causa o l’estinzione della procura se non intende seguire la procedura di cui all’art. 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.” -rilevato che l’art. 14 D. Lgs. n. 150/2011, sotto la rubrica delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato”, prevede testualmente quanto segue 1. Le controversie previste dall’articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l’opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente l’ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale. 3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente. 4. L’ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile” -rilevato che, secondo l’orientamento della Cassazione formatosi anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, lo speciale procedimento camerale di liquidazione di onorari e diritti dell’avvocato previsto dagli art. 28 e segg. Legge 13 giugno 1942 n. 794 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista e non si estendeva a nche all ’ an della pretesa, ossia ai suoi presupposti cfr. Cass. civile, sez. II, 07 agosto 2002, n. 11882 in Giur. it. 2003, 2271 Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419 in Giust. civ. Mass. 2001, 596 precisamente, lo speciale procedimento previsto dagli art. 29 e 30 Legge n. 794 del 1942 trovava applicazione soltanto se la controversia aveva ad oggetto il quantum” del compensi dovuti al professionista, ossia la determinazione della misura del compenso cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59 Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225 in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 370 Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578 in Giust. civ. Mass. 2005, 3 Cass. civile, sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652 in Giust. civ. Mass. 2004, 4 cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 21 maggio 2003, n. 7957 in Giust. civ. Mass. 2003, 5 e non anche qualora • il giudizio si estenda ad altri oggetti di accertamento e decisione, quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa rinvenienti da altri rapporti o le pretese avanzate dal cliente nei confronti del professionista cfr. sul punto Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59 Cass. civile, sez. II, 4 giugno 2010, n. 13640 in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 869 Cass. civile, sez. II, 15 marzo 2010, n. 6225 Cass. civile, sez. II, 21 aprile 2004, n. 7652 Cass. civile, sez. II, 18 marzo 1999, n. 2471 • vi sia contestazione sulla esistenza del rapporto di clientela, sull’avvenuta transazione della lite o sulla natura giudiziale dei compensi, ovvero quando con riconvenzionale sia dal cliente introdotto un nuovo e diverso petitum” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in Diritto & amp Giustizia 2010 Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1340 in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59 Cass. civile, sez. II, 21 maggio 2003, n. 7957 in Giust. civ. Mass. 2003, 5 • la parte ingiunta contesti la sussistenza del debito, eccependone l’avvenuto pagamento” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2006, n. 29 Cass. civile, sez. II, 31 agosto 2005, n. 17565 • la parte ingiunta contesti l’eccessività delle pretese” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 04 gennaio 2006, n. 29 • venga contestata la fondatezza della pretesa del legale al compenso o l’effettiva esecuzione delle prestazioni” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 17 maggio 2002, n. 7259 • l’opponente abbia introdotto, ampliando il thema decidendum, domande o eccezioni riconvenzionali oppure abbia contestato i presupposti stessi del diritto del patrono al compenso o l’effettiva esecuzione delle prestazioni” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 11 ottobre 2001, n. 12409 Cass. civile, sez. II, 22 marzo 2001, n. 4133 • la controversia sia estesa al dedotto inadempimento del professionista alle obbligazioni nascenti a suo carico dal rapporto professionale” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59 Cass. civile, sez. II, 08 agosto 2000, n. 10426 e/o siano state avanzate riconvenzionalmente dall’opponente pretese risarcitorie per asserita condotta negligente od imperita del professionista” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 27 gennaio 1998, n. 786 • siano contestati gli stessi presupposti del diritto del patrono, ovvero l’esistenza del rapporto professionale o di clientela o le competenze reclamate riguardino, oltre che prestazioni giudiziali in materia civile, prestazioni stragiudiziali in detta materia, o in materia penale, o in giudizi amministrativi” cfr. Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59 in senso conforme cfr. anche Cass. civile, sez. II, 08 agosto 2000, n. 10426 • più in generale, nel giudizio si facciano valere anche altre ragioni di merito o di rito, di qualsiasi specie, sostanziali o processuali” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 16 marzo 2007, n. 6166 Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578 , come, ad esempio, il difetto di legittimazione passiva” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 29 marzo 2005, n. 6578 o il diritto al compenso dell’avvocato sia contestato nell’an” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 27 marzo 2001, n. 4419 • venga dedotta l’esistenza di più rapporti professionali con il difensore ed il pagamento integrale di tutte le prestazioni professionali mediante versamenti effettuati” in quanto il thema decidendum necessariamente si amplia ed esorbita dalla natura e dall’oggetto del procedimento speciale, postulando la verifica delle diverse attività espletate e dei compensi complessivamente dovuti” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in Diritto & amp Giustizia 2010 Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in Giust. civ. Mass. 2008, 9 1340 nelle predette ipotesi, secondo la Cassazione, trattandosi di indagine incompatibile con la trattazione nelle forme del rito speciale, vengono meno le ragioni che giustificano la deroga al principio generale del doppio grado di giudizio ed il procedimento deve svolgersi secondo il rito ordinario” cfr. in tal senso Cass. civile, sez. III, 14 ottobre 2010, n. 21261 in Diritto & amp Giustizia 2010 Cass. Civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 in Giust. Civ. Mass. 2008, 9 1340 nella specie era stato ritenuto inammissibile il procedimento speciale perché il convenuto cliente, eccependo il pagamento, aveva fatto riferimento alla somma da lui complessivamente versata in relazione a numerosi rapporti intrattenuti negli anni addietro con il legale in altre parole, in tali casi, il procedimento ordinario attraeva nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e tutto il giudizio si concludeva in primo grado con un provvedimento impugnabile solo con l’appello cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 23 gennaio 2012, n. 876 in Guida al diritto 2012, 20, 59 - rilevato che, sempre nel caso di controversia instaurata ai sensi degli artt. 28 e segg. Legge n. 794/1942 non li mi tata sin dall ’origine oppure a seguito delle difese del cliente alla determinazione della misura dei compensi, la Cassazione più recente riteneva che, anche quando l’inesistenza dei presupposti per l’applicazione del procedimento speciale ex art. 28 e 29 della Legge n. 794 del 1942 fosse emersa all’udienza di comparizione delle parti dopo la regolare costituzione del contraddittorio e, dunque, in presenza di contestazioni sull’an il Giudice del procedimento speciale si doveva limitare ad una mera pronuncia di inammissibilità, senza disporre il mutamento del rito al fine di consentire la prosecuzione del giudizio nelle forme ordinarie davanti al giudice competente secondo tale orientamento, infatti, il mutamento del rito, ossia il passaggio a quello ordinario, non si poteva configurare perché il procedimento originario aveva natura sommaria con un oggetto diverso e una disciplina semplificata rispetto alla puntuale regolamentazione del secondo cfr. in tal senso Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 Cass. civile, sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053 Cass. civile, sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23822 Cass. civile, sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16202 Cass. civile, sez. II, 19 marzo 2014 n. 10609 - rilevato che deve affrontarsi la questione se e/o entro quali limiti i predetti orientamenti giurisprudenziali relativi all’ambito oggettivo dei precedenti procedimenti di cui agli artt. 28 ss. Legge n. 794/1942 in materia di onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile” siano utilizzabili anche per le controversie attualmente disciplinate dal D.Lgs. n. 150/2011 - rilevato che la Sezione Terza Civile del Tribunale di Torino aveva in un primo tempo optato, anche in questi casi, per la decisione del merito della controversia, in quanto • la tesi della declaratoria di inammissibilità coniata dalla citata Cass. civile, sez. II, 09 settembre 2008, n. 23344 e ribadita dalle successive citate Cass. civile, sez. II, 5 agosto 2011, n. 17053 Cass. civile, sez. II, 21 dicembre 2012, n. 23822 Cass. civile, sez. VI, 27 giugno 2013, n. 16202 Cass. civile, sez. II, 19 marzo 2014 n. 10609 si fondava sul rilievo che, trattandosi di procedimento speciale” di cui all’art. 29 legge n. 794/1942, tale procedimento, appunto perché speciale, non poteva tollerare alcun ampliamento del thema decidendum • tale procedimento speciale è stato però abrogato dal D.Lgs n. 150/2011 e, per effetto degli artt. 3 e 14, la materia della liquidazione dei compensi legali forma oggetto dal 6.10.2011 di un vero e proprio giudizio di cognizione, seppur sommario collegiale - rilevato, tuttavia, che a favore della tesi della declaratoria di inammissibilità depone attualmente la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 26.3-1.4.2014 che, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1 e 14, comma 2 del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150 Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’art. 54 della legge 18 giugno 2009 n. 69 , sollevata, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, dal Tribunale Ordinario di Verona e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, lettera a della legge 18 giugno 2009 n. 69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile , sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione dal Tribunale ordinario di Verona, ha osservato, tra l’altro, quanto segue • l’art. 54, comma 4 , lettera a della legge delega n. 69/2009, nello stabilire i principi direttivi cui il Governo era tenuto ad attenersi, ha prescritto che rimanessero fermi i criteri di competenza nonché i criteri di composizione dell’organo giudicante previsti dalla legislazione vigente” • in attuazione della predetta delega, l’art. 14 del D.lgs. 150/2011 ha ricondotto i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari di avvocato al modello dei procedimenti sommari di cognizione, modello al quale ha apportato alcuni adattamenti” • nell’affermare - all’art. 14 comma 2 D.lgs. 150/2011 - la collegialità dell’organo giudicante, il legislatore delegato non ha fatto che ribadire i criteri già propri del previgente modello processuale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 54, comma 4, lettera a della legge delega e ciò in quanto lo svolgimento in camera di consiglio dei procedimenti di liquidazione degli onorari forensi era già previsto dall’art. 29 della legge n. 794/42 e l’art. 50 bis c.p.c., introdotto dall’art. 56 del D.lgs. 51/98, stabiliva e stabilisce la competenza del collegio per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dall’art. 737 c.p.comma e seguenti • l’esclusione della convertibilità del rito sommario prevista dall’art. 3, comma 1 D.lgs. 150/201, costituisce immediata applicazione criterio direttivo di cui all’art. 54, comma 4, lettera b , numero 2 della legge n. 69 del 2009, il quale - nel ricondurre al modello del procedimento sommario quei procedimenti nei quali sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa - afferma che resta esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario” • tale non convertibilità, d’altra parte, corrisponde altresì all’inammissibilità - ripetutamente affermata anche prima della riforma del 2009 - del procedimento previsto dalla legge n. 794 del 1942 nel caso in cui il thema decidendum si estenda a questioni che esulano dalla mera determinazione del compenso” • il divieto di conversione del rito è stabilito dall’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per le controversie regolate dal rito sommario di cognizione conseguentemente la richiesta caducazione di tale divieto, riferita ai soli procedimenti di liquidazione degli onorari forensi, costituirebbe un’eccezione rispetto al modello procedimentale prescelto dal medesimo D.Lgs. n. 150 del 2011 siffatta eccezione risulterebbe incompatibile con le finalità, perseguite dalla riforma del 2011, di riduzione e semplificazione dei riti civili, introducendo un’ulteriore particolarità ad un sistema processuale, che - pur essendo ispirato alla finalità di riportare una molteplicità di procedimenti speciali ad una almeno tendenziale uniformità - conserva tuttora elementi di innegabile eccentricità • tale divieto è previsto in generale dall’art. 3 del citato D.Lgs 150/2011 per tutti i giudizi sommari di cognizione e non può essere, perciò, eliminato solo per le cause di determinazione dei compenso dei legali • le norme censurate sono di natura processuale e non ricorre il limite della manifesta irragionevolezza del legislatore perché nella materia in esame la riserva di collegialità si giustifica in termini di bilanciamento dell’inappellabilità dell’ordinanza che definisce il giudizio e della possibilità della partecipazione personale delle parti - ritenuto, pertanto, di dover dichiarare l’inammissibilità, anche dopo l ’entrata in vigore degli artt. 3 e 14 del D. Lgs n. 150/ 2011, del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall’Avvocato per la liquidazione dei compensi giudiziali civili ogni qualvolta il cliente-convenuto sollevi eccezioni attinenti all’ an della pretesa creditoria -rilevato, pertanto, che, avendo nel caso di specie le parti convenute contestato nell’ an il diritto al compenso dell’Avvocato ricorrente, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso -ritenute, conseguentemente, assorbite nel presente giudizio le ulteriori questioni proposte dalle parti, ivi compresa la questione sollevata dalla parte attrice ricorrente sul deposito telematico della memoria autorizzata avversaria -ritenuta la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni” ex art. 92, 2° comma, c.p.comma per compensare integralmente tra le parti le spese processuali del presente procedimento, tenuto conto della necessità di pronunciare l’inammissibilità del ricorso sulla base di mere contestazioni sollevate dalle parti convenute, non verificabili nel presente procedimento e, inoltre, non prevedibili al momento del deposito del ricorso P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara compensate tra le parti le spese processuali del presente procedimento. Manda alla Cancelleria di comunicare la presente Ordinanza alle parti. Torino, lì 21 gennaio 2015 IL GIUDICE ESTENSORE Dott. Edoardo DI CAPUA IL PRESIDENTE Dott.ssa Elisabetta MASSA