Ordinamento della professione forense: prima pronuncia sull’art. 21 della legge n. 247/2012

Il Tribunale di Udine, adito con provvedimento d’urgenza da un collega di quel circondario, ha emesso il decreto di rigetto n. 1116/2015 del 7 aprile 2015. Il Tribunale di Udine ha rigettato la domanda proposta in via cautelare non sussistendo il requisito del periculum in mora perché, nel caso di specie, la modesta entità delle prestazioni richieste non consente, all’evidenza, di ravvisare un pregiudizio avente le caratteristiche richieste dalla legge.

Il Tribunale di Udine, sia pure nei limiti della sommarietà del procedimento, ha ritenuto le domande prospettate infondate anche dal punto di vista sostanziale. Per lo stesso Tribunale, ferma la riconducibilità del sistema previdenziale forense al principio solidaristico e la sua rispondenza agli artt. 2 e 38 Cost., con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione ed irrilevanza della proporzionalità fra contributi e prestazioni previdenziali, deve ritenersi in tale ottica certamente giustificata la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercenti in proporzione al reddito professionale, anziché in relazione ai benefici previdenziali conseguibili. Pensione minima forense. È un passaggio, questo, che si pone in netta contraddizione con il sistema della contribuzione minima forense che non è proporzionale al reddito professionale conseguito, ma che è calcolata al fine di garantire il finanziamento della pensione minima forense. Se si dovesse introdurre, anche per la contribuzione minima, il diverso criterio della proporzionalità al reddito prodotto, la conseguenza sarebbe il mancato finanziamento della pensione minima con tutti i rischi sulla stabilità della Fondazione Cassa Forense che questo comporterebbe. Peraltro, il Tribunale di Udine non dubita della legittimità della previsione di una prestazione contributiva minima, e ciò anche in relazione al fatto che l’obbligo previdenziale non è considerato dalla legge alla stregua di un presupposto condizionante la legittimità dell’esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell’imposizione contributiva, costituito da tale esercizio. In buona sostanza, nel sistema vigente, la contribuzione minima è completamente sganciata dal reddito prodotto. In sostanza che io guadagni 0, 100 o vada in perdita, devo sempre versare la contribuzione minima. La Costituzione afferma che la tassazione deve essere proporzionale al reddito. La contribuzione previdenziale obbligatoria non lo è. L’idea è quella di rendere i contributi previdenziali proporzionali al reddito prodotto. Mi pare che il Tribunale di Udine vada in questa direzione sia pure incidenter tantum . E la proporzionalità è ben diversa dalla progressività. In geometria la proporzionalità è rappresentata da una retta, la progressività da una parabola. Vedremo che succederà nel proseguo.

Tribunale di Udine, sez. Lavoro, decreto 4 – 7 aprile 2015, n. 1116 Giudice Berardi Osserva Con ricorso depositato in data 17.02.2015 il ricorrente chiedeva, ai sensi dell’art. 700 c.p.c., la sospensione della delibera della Giunta Esecutiva del 28.11.14 mediante la quale era stato iscritto d’ufficio alla Cassa Forense, con conseguente obbligo di contribuzione fissa minima relativamente agli anni 2014 e 2015. In punto di diritto deduceva che tale obbligo violava l’art. 23 Cost., non potendo essere imposte prestazioni personali o patrimoniali se non in base alla legge e che parimenti risultavano violati i principi di capacità contributiva e di progressività di cui all’art. 53 Cost. - atteso che la prestazione contributiva minima era indipendente dal reddito professionale effettivamente prodotto ed era altresì irragionevole e retroattiva - nonché il precetto di cui all’art. 33 Cost., potendo il libero esercizio della professione forense essere collegato unicamente al superamento dell’esame di Stato. Eccepiva altresì l’incompatibilità tra l’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/12 e il disposto degli artt. 15 e 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, in quanto l’esercizio della professione forense veniva, a suo dire, subordinato al raggiungimento di un determinato reddito, nonché la contrarietà di tale disposizione rispetto all’art. 16 della medesima Carta dei Diritti, concretandosi una violazione della libertà d’impresa ed essendo impedito o ristretto il libero dispiegarsi della concorrenza. Inoltre, a dire del ricorrente, non risultavano dimostrati i requisiti di stabilità economico finanziaria 247/2012 era illegittimo, in quanto emanato oltre il termine previsto ed altresì in quanto a sua volta contrastante con le citate disposizioni e contrario al principio della libertà di accesso alla professione ed al suo esercizio. Quanto al periculum in mora , il ricorrente deduceva che, in caso di mancato pagamento, si sarebbe trovato esposto, secondo quanto previsto dal regolamento attuativo e dalla citata delibera, al rischio di vedersi cancellato dall’Albo concludeva, pertanto, nei termini indicati in epigrafe. Si costituiva tempestivamente la Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza Forense, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. La Cassa contestava in primo luogo la sussistenza del periculum in mora , deducendo che l’obbligo di pagamento poteva essere evitato mediante cancellazione dall’Albo, che la misura contributiva comportava in ogni caso un modestissimo onere economico e non poteva pertanto arrecare alcun irreparabile pregiudizio e che, infine, il principio di irripetibilità dei contributi versati non poteva operare nel caso in cui fosse stata accertata l’illegittimità della relativa richiesta. Nel merito deduceva che, in base alla legge n. 335/95, art. 2, comma 26, era comunque previsto l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS dei liberi professionisti privi di una cassa di previdenza, per cui nessuna soglia contributiva interessava gli avvocati che avessero optato per il regime della Gestione Separata INPS e che la previsione di una contribuzione minima non pregiudicava la progressività della contribuzione, essendo finalizzata a garantire sostenibilità alla struttura previdenziale e corrispettività tra prestazioni assistenziali e previdenziali e contributi versati. Radicatosi il contraddittorio, venivano sentite le parti e successivamente veniva emessa la presente ordinanza. La domanda proposta in via cautelare non può trovare accoglimento, non sussistendo il requisito del periculum in mora . È noto, infatti, che l’irreperibilità del pregiudizio sottesa alla concessione della cautela ex art. 700 c.p.c. può concretamente configurarsi laddove sia in discussione la lesione di posizioni, principalmente attinenti alla sfera personale, aventi carattere assoluto e dotate di rilievo e protezione a livello primario o costituzionale, la cui tutela presupponga l’immediatezza dell’intervento laddove siano, invece, discussione aspetti di carattere prettamente economico, la necessità dell’intervento immediato non può ravvisarsi con esclusivo riferimento a tali profili, dovendo essere ulteriormente allegato e dimostrato che la semplice riparazione economica potrebbe non consentire il recupero dell’integrità dei predetti valori primari. Viceversa, nel caso di specie, la modesta entità delle prestazioni richieste non consente, all’evidenza, di ravvisare un pregiudizio aventi le menzionate caratteristiche, neppure nell’ipotesi della paventata irripetibilità delle somme versate. Irripetibilità che, in concreto, neppure sussiste, dovendo essere condivisa l’osservazione in base alla quale il principio di irripetibilità non può che riferirsi ai contributi legittimamente richiesti e versati, non potendo invece il medesimo principio operare nel caso in cui venga accertata la natura indebita della relativa richiesta. Analoghe considerazioni vanno formulate quanto alla possibilità di cancellazione dall’Albo in caso di mancato pagamento pur essendo, infatti, astrattamente prospettabile la possibilità di pregiudizi irreparabili quale conseguenza della cancellazione, va nondimeno rilevato che la stessa, nel caso di specie, è nondimeno agevolmente evitabile, anche nelle more di un procedimento ordinario di cognizione, attraverso un esborso economico di contenuta entità. Malgrado tali assorbenti considerazioni, pare egualmente il caso di rilevare, sia pure nei limiti della sommarietà del presente procedimento, come anche dal punto di vista sostanziale le domande proposte non possano ritenersi fondate. Va infatti evidenziato che sia la prestazione contributiva che il regolamento che ne disciplina le modalità attuative discendono direttamente da una fonte primaria, ovvero dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, entrata in vigore il 2/02/2013, la quale, all’art. 21, espressamente prevede che l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense” comma 8 e che quest’ultima, con regolamento ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali” comma 9 . Va inoltre osservato che non risulta prevista la natura perentoria del termine per l’adozione del regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, della legge n. 247/2012, che lo stesso è stato definitivamente approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20/08/2014 e che risulta stabilita l’obbligatorietà dell’iscrizione alla cassa a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, o dalla data di iscrizione all’albo, se successiva” lo stesso ricorrente da atto, del resto, che l’obbligo di contribuzione minima non riguarda annualità antecedenti rispetto al 2014 . Neppure appaiono condivisibili le ulteriori censure. Ferma, infatti, la riconducibilità del sistema previdenziale forense al principio solidaristico e la sua rispondenza agli artt. 2 e 38 Cost., con conseguente non corrispondenza fra rischio e contribuzione ed irrilevanza della proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali, deve ritenersi in tale ottica certamente giustificata la previsione di un obbligo di contribuzione a carico di tutti gli esercenti in proporzione al reddito professionale, anziché in relazione ai benefici previdenziali conseguibili ma, allo stesso tempo - come già evidenziato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 132 del 1984 - neppure può ritenersi irrazionale ravvisare nell’esercizio professionale una manifestazione di capacità contributiva, né presumere l’effettivo esercizio della professione sulla base dell’iscrizione all’albo. Tali considerazioni non consentono, pertanto, di dubitare della legittimità della previsione di una prestazione contributiva minima, e ciò anche in relazione al fatto che l’obbligo previdenziale non è considerato dalla legge alla stregua di un presupposto condizionante la legittimità dell’esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell’imposizione contributiva, costituito da tale esercizio. Da ultimo, in ragione della limitata entità della prestazione contributiva minima, neppure può dubitarsi della violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività di cui all’art. 53 Cost. Malgrado il rigetto del ricorso, che necessariamente discende dalle anzidette considerazioni, la complessità della materia e l’assenza di riferimenti giurisprudenziali diretti giustificano la compensazione delle spese del procedimento. P.Q.M. Il Tribunale di Udine rigetta il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese del procedimento.