Praticanti in Tribunale ma fino ad un certo valore: se la parte non quantifica, lo deve fare il giudice

Se la parte attrice non quantifica l’importo dei danni morali di cui chiede il risarcimento e, dall’altra, la convenuta non dichiara di voler contenere la domanda di manleva entro un determinato limite di valore, alla causa deve essere assegnato un valore indeterminato.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 26898, depositata il 19 dicembre 2014. Il caso. Il titolare di un’impresa conveniva in giudizio la società a cui aveva affidato la tenuta della sua contabilità per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito di indagini della GdF, che aveva accertato delle irregolarità nella tenuta dei registri per gli anni dal 1991 al 1993. La somma richiesta era di 40 milioni di lire, oltre al risarcimento di ulteriori danni morali, all’immagine ed alla reputazione. La Corte d’appello di Roma accoglieva la domanda e condannava la compagnia assicuratrice chiamata in causa dalla convenuta a rivalere la convenuta della somma. La compagnia assicuratrice ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici d’appello di aver respinto l’eccezione di nullità dell’atto di chiamata in causa e di tutte le attività processuali successive, compiuti dalla convenuta, in quanto quest’ultima era assistita in giudizio da un praticante procuratore, abilitato al patrocinio davanti al tribunale solo per cause inferiori di valore ai vecchi 50 milioni di lire. Invece, la domanda dell’attore superava tale cifra, in quanto, oltre ai 40 milioni richiesti per danni pecuniari, si chiedeva un ulteriore risarcimento per i danni morali, di immagine ed alla reputazione. Perciò, la domanda attrice doveva ritenersi avere oggetto indeterminato. Infatti, il tribunale aveva poi accolto la domanda per un importo superiore alla cifra limite. Limite di valore. La Corte di Cassazione ricorda che il d.lgs. n. 51/1998 ha soppresso l’ufficio del pretore, attribuendone le competenze al tribunale ordinario. I praticanti, già iscritti da oltre un anno nell’albo dei praticanti procuratori, hanno ricevuto l’attribuzione a difendere davanti al tribunale le cause già di competenza del pretore e di valore non superiore a 50 milioni di lire. Nel caso di specie, l’attore aveva quantificato i danni nell’importo di 40 milioni, a titolo di restituzione degli esborsi che aveva dovuto sostenere per effetto delle indagini, a cui andavano aggiunti i danni morali, di immagine e di reputazione, lasciati indeterminati. Somma da quantificare. A fronte dell’eccezione della ricorrente, la Corte d’appello avrebbe dovuto procedere all’accertamento del valore della causa, in applicazione analogica del principio ex art. 14, comma 2, c.p.c., per stabilire se la somma richiesta in risarcimento eccedesse o meno il limite dei 50 milioni indagine che però non era stata effettuata. Perciò, andava assegnato alla causa un valore indeterminato, perché, da una parte, l’attrice non aveva quantificato l’importo dei danni morali di cui chiedeva il risarcimento e, dall’altra, l’originaria convenuta non aveva dichiarato di voler contenere la domanda di manleva entro il limite di valore. Perciò, la Corte di Cassazione rileva d’ufficio la nullità dell’intero giudizio a causa della carenza di abilitazione alla difesa del legale della società convenuta e rimanda la decisione ai giudici di primo grado.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 15 ottobre – 19 dicembre 2014, n. 26898 Presidente Travaglino – Relatore Lanzillo Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 17 marzo 2000 P.G. , titolare dell'impresa individuale omissis , ha convenuto davanti al Tribunale di Rieti la s.a.s. Studio 87 di Antonello Natali & amp C. - alla quale aveva affidato la tenuta della sua contabilità - per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito di indagini della Guardia di Finanza, che ha accertato varie irregolarità nella tenuta dei registri, relativamente agli anni 1991-1992-1993. Ha quantificato i danni nella somma di £ 40.123.881, oltre al risarcimento degli ulteriori danni morali, all'immagine ed alla reputazione. La convenuta ha resistito, proponendo in subordine domanda di manleva nei confronti della sua assicuratrice, s.p.a. Lloyd Adriatico, che ha chiamato in causa con atto notificato il 22 settembre 2000. La compagnia assicuratrice si è costituita, contestando anch'essa la responsabilità e negando di essere tenuta a rispondere dei danni, anche per inoperatività della garanzia. Con sentenza n. 394/2002 il Tribunale, accogliendo la domanda attrice e la domanda di manleva, ha condannato la società convenuta a pagare all'attrice in risarcimento dei danni la somma di Euro 28.014,12, oltre alle spese processuali, ed ha condannato Lloyd Adriatico a rivalere la convenuta della predetta somma, dedotto il 10% quale franchigia convenuta in polizza, versando l'importo di Euro 25.212,71, oltre alle spese di causa. La Lloyd Adriatico ha proposto appello, a cui ha resistito la Studio 87, proponendo appello incidentale. Con sentenza 28 febbaio-12 giugno 2008 n. 2467, notificata il 2 ottobre 2008, la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell'appellante le spese del grado. La s.p.a. Allianz, subentrata alla Lloyd Adriatico, propone sei motivi di ricorso per cassazione. Gli intimati non hanno depositato difese. Motivi della decisione 1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli art. 14 e 82 cod. proc. civ., 8, 2 comma, r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, nonché omessa od insufficiente motivazione, per avere la Corte di appello respinto l'eccezione di nullità dell'atto di chiamata in causa e di tutte le attività processuali successive, compiuti dalla convenuta, per il fatto che essa era assistita in giudizio da un praticante procuratore, abilitato al patrocinio davanti al Tribunale solo per le cause di valore inferiore a vecchie L. 50.000.000. Assume che la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'attrice superava un tale valore, poiché l'atto di citazione introduttivo del giudizio lamentava gravi danni pecuniari per L. 40.123.881, pari ad Euro 20.722,25, costituiti principalmente dal pagamento di sanzioni, interessi e spese processuali per l'assistenza ricevuta dinanzi alla Commissione tributaria, oltreché da enormi danni morali, di immagine, alla reputazione nonché alla salute che per questa seconda parte la domanda attrice è da ritenere ad oggetto indeterminato, ed è da presumere di competenza del giudice adito cioè del Tribunale che analogo valore deve attribuirsi alla domanda di rivalsa proposta da Studio 87 con l'atto di citazione per chiamata in causa della Lloyd Adriatico, valore che non è stato contestato dalla convenuta, sì da rimanere fissato con riferimento alla competenza non del Pretore, ma a quella di valore illimitato del Tribunale art. 14, 3 comma, cod. proc. civ. , in relazione alla quale il Dott. B. non era abilitato alla difesa. Tanto è vero che la domanda attrice è stata accolta dal Tribunale per importo superiore ai 50 milioni di vecchie lire, cioè per Euro 28.014,12, e contenuta in Euro 25.212,71 a carico di Allianz solo per effetto della franchigia del 10% da applicare all'indennizzo, in forza di apposita clausola del contratto di assicurazione. 2.- Il motivo è fondato. 2.1.- Il problema oggetto di controversia è sorto a seguito della istituzione del giudice unico di primo grado ad opera del d. lg. 19 febbraio 1998 n. 51, il cui art. 1 ha soppresso l'ufficio del pretore, attribuendone le competenze al tribunale ordinario. Alla competenza pretorile - che comprendeva le cause di valore non superiore a £ 50 milioni - era collegata l'abilitazione alla difesa dei laureati in giurisprudenza che fossero iscritti da oltre un anno nell'albo dei praticanti procuratori, ai sensi dell'art. 8 r.d.l. 27 nov. 1933 n. 1578. Il d. lgs. cit. ha modificato la disposizione, attribuendo ai predetti praticanti l'abilitazione a difendere davanti al Tribunale le cause già di competenza del pretore e di valore non superiore a L. 50 milioni. La Corte di appello ha accertato che tale era la posizione del difensore della soc. Studio 87, Dott. B.A. , il quale è stato iscritto nel registro dei praticanti avvocati di Rieti il 10 gennaio 1998 ha conseguito l'abilitazione al patrocinio, prestando il relativo giuramento, il 28 gennaio 2000, ed è stato iscritto nell'Albo Avvocati il 10 gennaio 2003. Alla data della costituzione in giudizio di Studio 87, ed in particolare alla data della notificazione dell'atto di chiamata in causa della Lloyd Adriatico 22 settembre 2000 , egli era quindi abilitato a difendere davanti al Tribunale solo le cause di valore non superiore a L. 50 milioni. Nella specie l'attrice ha quantificato i danni nell'importo di L. 40.123.881, a titolo di restituzione degli esborsi che ha dovuto sostenere per effetto delle indagini della guardia di finanza, a cui va aggiunto l'importo dei danni morali, di immagine alla reputazione ed alla salute, che ha lasciato indeterminato. La somma complessiva chiesta in risarcimento è rimasta quindi indeterminata e Studio 87, sia nel costituirsi in giudizio, sia nel chiamare in causa la Lloyd, non ha contestato il valore dichiarato dall'attrice né, in occasione del secondo atto, ha dichiarato di voler limitare la sua domanda di rivalsa a somma non superiore L. 50 milioni, per la quale era abilitato alla difesa. A fronte dell'eccezione di Allianz - relativa ad un requisito rilevabile di ufficio qual è la regolare costituzione in giudizio della parte tramite un difensore abilitato - la Corte di appello avrebbe dovuto procedere all'accertamento del valore della causa, in applicazione analogica del principio di cui all'art. 14, 2 comma cod. proc. civ., al fine di stabilire se la somma richiesta dall'attrice in risarcimento dei danni eccedesse o meno il limite dei cinquanta milioni quindi se la controversia, pur se promossa davanti al Tribunale, fosse da includere fra quelle già di competenza del Pretore che il Dott. B. era abilitato a difendere. La Corte di appello non ha compiuto alcun accertamento del genere, ma ha eluso il problema, richiamando il principio giurisprudenziale per cui, ai fini della determinazione della competenza per valore, vanno cumulate le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona, ma non anche le singole voci che configurino elementi di specificazione della medesima domanda, nel senso che, in tema di risarcimento del danno, le varie componenti della pretesa risarcitoria danno emergente, lucro cessante, danno diretto ed indiretto, danno materiale e morale - costituendo voci dell'unico petitum - non si sommano fra loro e non portano al superamento della competenza pretorile. Ha richiamato i principi affermati da Cass. civ. 10 febbraio 1999 n. 1136 Cass. civ. 20 febbraio 1999 n. 1425 ed altre. 2.2.- Le sentenze citate non sono in termini, poiché si riferiscono a due casi identici , in cui la causa di risarcimento dei danni era stata promossa davanti al Pretore ed erano state indicate le varie voci di danno, ma non le somme chieste in risarcimento per ogni singola voce, né la somma complessivamente richiesta. Il Pretore si è dichiarato incompetente per valore, assegnando a ciascuna voce di danno valore indeterminato e sommando fra loro i suddetti valori, sì che in base al principio di cui all'art. 14 1 comma cod. proc. civ., la sommatoria andava oltre la sua competenza per valore. Proposto regolamento di competenza, la Corte di cassazione ha deciso che la domanda risarcitoria ad oggetto indeterminato deve considerarsi unica, pur se comprensiva di più voci, e che solo in relazione all'unica domanda è applicabile il principio di cui all'art. 14 1 comma cod. proc. civ. che quindi il Pretore era competente quale giudice adito. La soluzione presupponeva, ovviamente, che la domanda attrice rientrasse nel limite massimo della competenza pretorile, pur sommando fra loro tutte le voci di danno. Il principio, indubbiamente condivisbile, è ininfluente e inidoneo a risolvere il caso di specie, sia perché nel nostro caso il giudice adito non è il Pretore, ma il Tribunale, la cui competenza va oltre il valore di L. 50.000.000 sia perché la domanda risarcitoria della Pierluigi, complessivamente considerata, è da ritenere di valore indeterminato e potenzialmente estensibile a somma eccedente la vecchia competenza pretorile, tanto è vero che il Tribunale ha emesso condanna per un valore superiore. La motivazione della Corte di appello è quindi insufficiente e inidonea a giustificare la decisione. Non si può che condividere la tesi della ricorrente, secondo cui va assegnato alla causa valore indeterminato, con riferimento alla competenza del Tribunale, poiché l'attrice non ha quantificato l'importo dei danni morali di cui chiedeva il risarcimento, in aggiunta al rimborso delle spese, e il difensore di Studio 87 non ha dichiarato, quanto meno nell'atto di citazione di terzo, di voler contenere la domanda di manleva entro il limite di valore della ex competenza pretorile. 3.- In accoglimento del primo motivo, la sentenza impugnata deve essere annullata nella parte in cui ha omesso di rilevare la nullità dell'intero giudizio a causa della carenza di abilitazione alla difesa del legale di Studio '87 nullità rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale. In tal senso si deve provvedere in questa sede, con rinvio della causa al giudice di primo grado, cioè al Tribunale di Rieti, in diversa composizione, ai sensi dell'art. 383, ult. comma, cod. proc. civ. che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. Ogni altro motivo, eccezione o censura risulta assorbito. P.Q.M. La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Dichiara la nullità della sentenza di appello e dell'intero giudizio. Rinvia la causa al Tribunale di Rieti, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.