Nel liquidare le spese di lite il Giudice deve applicare la tariffa in vigore al momento dell’erogazione della prestazione

Il Giudice che deve liquidare le spese processuali relative a un’attività difensiva ormai esaurita deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l’attività stessa è stata compiuta, sicché, per l’attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127/2004 deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell’art. 41, d.m. n. 140/2012. La procedura camerale di cui agli artt. 29 e 30 l. n. 794/1942 può essere utilizzata per liquidare anche l’attività professionale stragiudiziale che abbia funzione strumentale e/o complementare a quella propriamente processuale.

Lo afferma la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 20269, depositata il 25 settembre 2014. La fattispecie. Il Giudice di merito, nel liquidare le competenze di lite, ha ritenuto opportuno quantificare le stesse ai sensi dell’art 2225 c.c. a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali ai sensi dell’art. 9, comma 1, d.l. n. 1/12 ciò equiparando l’attività professionale esperita prima della novella normativa a quella successiva. Contro tale decisione è stato proposto ricorso in Cassazione ai sensi dell’art. 111 della Carta Fondamentale dei Diritti. Applicabilità temporale delle norme che disciplinano le tariffe degli avvocati. Il Supremo Collegio, ribadendo un proprio consolidato orientamento, ha affermato che le novelle normative, che riformano i parametri della liquidazione delle spese giudiziali, trovano applicazione solo per l’attività professionale svolta successivamente alla entrata in vigore della riforma. Per converso quella già esperita deve essere liquidata in considerazione dei parametri allora vigenti e successivamente abrogati. Successione temporale delle norme. Quanto sopra esposto è confermato dal fatto che l’applicazione di una fonte normativa diversa non può trovare alcuna giustificazione stante il normale criterio di successione delle leggi nel tempo per cui la legge nuova non può disciplinare i rapporti di diritto sostanziale formatisi in vigenza della normativa poi abrogata. Procedura camerale ai sensi degli artt. 29 e 30 l. n. 794/1942. La Corte di legittimità, nell’ordinanza in commento, ha ribadito, ancora una volta ,che la procedura camerale di cui agli artt. 29 e 30 l. n. 794/1942 può essere utilizzata non solo per la liquidazione delle sole prestazioni giudiziali civili ma anche per quelle stragiudiziali che abbiano funzione strumentale e/o complementare all’attività propriamente processuale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza 13 maggio – 25 settembre 2014, n. 20269 Presidente Bianchini – Relatore Manna Svolgimento del processo e motivi della decisione I. - Il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell'articolo 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione in base agli artt. 380-bis e 375 c.p.c. 1. - Adito dall'avv. M.L. ai sensi degli artt. 28 e 29 legge n. 794/42, il Tribunale di Civitavecchia con ordinanza depositata il 15.2.2012 liquidava in favore del professionista e a carico della cliente di lui, C.C. , le somme di Euro 3.083,00 e di Euro 1.257,00, oltre accessori, a titolo di residuo compenso per due procedimenti civili contenziosi iscritti, rispettivamente, ai nn. 2318/09 e 432/10 R.G. stesso Tribunale. Riteneva al riguardo che la liquidazione non dovesse seguire le tariffe professionali, abrogate dall'articolo 9, comma 1 D.L. n. 1/12 convertito con modificazioni in legge n. 27/12, e che, non essendo stato ancora emanato il D.M. previsto dal secondo comma dello stesso articolo 9 D.L. cit., la quantificazione del dovuto dovesse avvenire ai sensi dell'articolo 2225 c.c. Osservava, infine, che non potesse trovare ingresso nella sede camerale il compenso per l'attività stragiudiziale svolta, peraltro saldata dalla resistente al codifensore dell'avv. M. . 2. - Per la cassazione di tale ordinanza l'avv. M.L. propone ricorso ex articolo 111 Cost 2.1. - Resiste con controricorso C.C. . 3. - Tre i motivi di ricorso. 3.1. - II primo denuncia la violazione dell'articolo 2233 c.c. e dell'articolo 11 disp. sulla legge in generale. Avendo le parti espressamente concordato per iscritto il compenso pari alla semisomma degli onorali minimi e massimi, oltre ai diritti , il Tribunale avrebbe dovuto dare prevalenza all'accordo, in base alla gerarchia dei criteri di liquidazione stabilita dall'articolo 2233 c.c Del tutto errata, poi, è l'applicazione dell'articolo 9 D.L. n. 1/12, sia perché l'accordo fra le parti era di epoca precedente, sia perché tale norma non può operare che per i rapporti professionali futuri, non anche per quelli esauriti prima della sua entrata in vigore. 3.2. - Col secondo motivo è dedotta, ancora, la violazione dell'articolo 2233 c.c. e del D.M. n. 127/04. Le parti avevano convenuto l'applicabilità della tariffa forense, la cui disapplicazione da parte del Tribunale determina un'evidente violazione di legge. 3.3. - Il terzo mezzo espone la violazione degli artt. 28 e 29 legge n. 794/42, in quanto, secondo l'orientamento di questa S.C., il rito previsto da tale legge speciale è applicabile anche per le prestazioni stragiudiziali complementari o. comunque correlate a quella giudiziale. 4. - Il primo motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che in tema di spese processuali, agli effetti dell'articolo 41 del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, il quale ha dato attuazione all'ari 9, secondo comma, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di compenso la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata Cass. S.U. n. 17405/12 . Pertanto, il giudice che deve liquidare le spese processuali relative ad un'attività difensiva ormai esaurita, deve applicare la normativa vigente al tempo in cui l'attività stessa è stata compiuta, sicché, per l'attività conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004, deve applicare le tariffe da questo previste e non i parametri sopravvenuti ai sensi dell'articolo 41 del d.m. n. 140 del 2012 Cass. n. 23318/12 . Sebbene relativi alla diversa fattispecie della liquidazione delle spese che la parte soccombente è tenuta a rifondere a quella vittoriosa, i suddetti precedenti appaiono senz'altro applicabili anche alla quantificazione del compenso spettante al difensore nei rapporti interni con la parte assistita in giudizio. L'applicazione di una diversa fonte normativa, infatti, non solo non troverebbe giustificazione alcuna a stregua del normale criterio di successione delle leggi nel tempo, per cui la legge nuova non si applica ai rapporti di diritto sostanziale formatisi nella vigenza della disciplina anteriore, ma altererebbe, altresì, l'equilibrio fra i due piani, quello interno e quello esterno delle spese, da sempre oggetto di comune regolamentazione nelle tariffe forensi pur con talune distinzioni v. da ultimo i commi 1 e 3 dell'articolo 5 del D.M. n. 127/04 . 4.1. - Nella specie il Tribunale ha applicato la nuova disciplina ad un'attività professionale svolta e portata a compimento prima dell'emanazione del D.L. n. 1/12 come si desume indirettamente dal n. di R.G. del procedimento camerale ex lege n. 794/42, anch'esso instaurato prima , e per di più anche l'ordinanza impugnata è stata emessa 15.2.2012 prima dell'entrata in vigore del D.L. cit. 12.8,2012 . 5. - L'accoglimento del primo motivo, facendo venir meno l'unica ratio decidendi del provvedimento impugnato in ordine alla normativa applicabile, assorbe l'esame del secondo mezzo. 6. - Anche il terzo motivo è fondato, nei termini che seguono. La procedura camerale prevista dagli artt. 29 e 30 legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione degli onorari e diritti di avvocato e procuratore è dettata solo per le prestazioni giudiziali civili, salvo essere ammessa anche per le prestazioni stragiudiziali, allorché esse siano in funzione strumentale o complementare all'attività propriamente processuale cfr. Cass. nn. 13847/07, 5700/01, 10770/96, 3709/95 e 2034/94 . 6.1. - Nello specifico, il Tribunale ha escluso la possibilità di liquidare il compenso per le attività stragiudiziali svolte, sull'erroneo presupposto interpretativo che queste esulino in assoluto e in ogni caso dall'ambito di applicabilità della speciale procedura camerale. 7. - Per le considerazioni svolte si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, in base al n. 5 dell'articolo 375 c.p.c. . II. - La Corte condivide la relazione, rispetto alla quale la sola parte ricorrente ha depositato memoria, peraltro adesiva. III. - Conseguentemente il provvedimento impugnato va cassato con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione, relativamente alle quali si fa espressa remissione ai sensi del 3 comma dell'articolo 385 c.p.c P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Civitavecchia in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese di cassazione.