Quali sono le voci di spesa irripetibili in sede d’esecuzione?

Gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie n. 20 consultazioni con il cliente e 21 corrispondenza informativa con il cliente non sono ripetibili ai sensi dell’art. 1 della tariffa forense in relazione alla tabella B, parte I, nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva.

Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 17224, depositata il 29 luglio 2014. Il caso. Il Tribunale di Trani dichiarava l’inefficacia dell’atto di precetto notificato dall’attore avverso il convenuto, e riteneva fondata l’opposizione all’esecuzione proposta dal convenuto stesso. La decisione si basava sul fatto che l’atto di precetto, notificato insieme alla sentenza del Giudice di pace, con oggetto il pagamento di spese processuali, presentava alcune voci non dovute, perciò il Tribunale aveva proporzionalmente ridotto l’importo. Ricorreva allora per cassazione l’uomo denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 83, comma 3, c.p.c. procura alle liti e del d.m. n. 127/2004 in particolare dei diritti di Avvocato tabella B per l’autentica di ogni firma e per le consultazioni con il cliente sotto il profilo della legittimità della richiesta delle suddette voci con l’atto di precetto . Le voci di spesa non erano ripetibili. Il motivo è infondato. Le voci indicate dal ricorrente difatti non sono ripetibili in sede d’esecuzione della sentenza. E’, d’altra parte, certo, come affermato nella sentenza n. 11613/3011 della Cassazione, che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all’attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l’esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l’esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito . Conseguentemente, non era indispensabile conferire un nuovo mandato per il processo esecutivo dopo l’emissione della sentenza, e così, la relativa voce di spesa non era ripetibile, come ritenuto dal primo giudice. Inoltre, come già affermato in sede di legittimità, gli onorari e i diritti di procuratore per le voci riguardanti le consultazioni con il cliente e la corrispondenza informativa con il cliente non sono ripetibili, ai sensi dell’art. 1 della tariffa forense in relazione alla tabella B, parte I, nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente e in relazione alla sentenza definitiva Cass., n. 12270/2002 . La Cassazione, sulla base dei principi richiamati, rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 aprile – 29 luglio 2014, n. 17224 Presidente Salmè – Relatore Armano Svolgimento dei processo A.V.S. ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi avverso la sentenza del Tribunale di Trani depositata il 22-9-2007 e notificata il 17-4-2008, che ha dichiarato l'inefficacia dell'atto di precetto notificato dal ricorrente in danno di M.M.R Resiste M.M.R. eccependo l'inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente. Motivi della decisione 1. Preliminare è l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso perché proposto tardivamente. 2. L'eccezione infondata. Il ricorso risulta consegnato per la notifica il 16-6-2008 e pertanto risulta proposto tempestivamente, nel termine breve di impugnazione, essendo stata la sentenza notificata il 17-4-2008. 2. Il Tribunale ha ritenuto fondata l'opposizione all'esecuzione proposta da M.R.M. perché nell'atto di precetto, notificato insieme ad una sentenza emessa dal giudice di pace e con oggetto il pagamento di spese processuali, erano presenti alcune voci non dovute ed ha proporzionalmente ridotto l'importo in esso racchiuso privandolo delle voci come indicate in motivazione. 3. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 83 comma 3 c.p.comma e del D.M 8 aprile 2004 n. 127- in particolare dei diritti di Avvocato tabella B per l'autentica di ogni firma e per le consultazioni con il cliente in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.comma sotto il profilo della legittimità della richiesta delle suddette voci con l'atto di precetto. 3. Il motivo è infondato. Le voci Indicate dal ricorrente non sono ripetibili in sede di esecuzione della sentenza. É certo confronta, per tutte, Cass. Sez. 3^, n. 20897 del 2009 Cass. Sez. 3^, n. 26296 del 2007 che la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione dei credito. Cass., Sentenza n. 11613 del 26/05/2011. 4. Di conseguenza non era necessario il conferimento di un nuovo mandato per il processo esecutivo dopo l'emissione della sentenza e la relativa voce di spesa non è ripetibile come ritenuto dal primo giudice. 5. Inoltre cme già affermato da questa Corte con Sentenza n. 12270, del 20/08/2002 gli onorari e i diritti di procuratore per le voci tariffarie n. 20 consultazioni con il cliente e 21 corrispondenza informativa con il cliente non sono ripetibili, ai sensi dell'art. 1 della tariffa forense in relazione alla tabella B, parte I, nei confronti della parte soccombente in sede di precetto intimato dalla parte vittoriosa anche successivamente ed in relazione alla sentenza definitiva. 5. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione degli articoli 10 e 14 c.p.comma nonché dell'articolo 6 del D.M 8 aprile 2004 numero 127 -tariffa degli onorari , dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati in relazione all'articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.comma in ordine ai criteri da osservare per la determinazione del valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese processuali allorquando come nel caso di specie trattasi di giudizio avente ad oggetto il pagamento di somme. 6. Viene formulato il seguente quesito di diritto dica l'eccellentissima Corte di cassazione che contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale il valore della controversia ai fini dei rimborso delle spese di lite á carico della parte soccombente va fissato in sintonia con il principio d i proporzionalità ed adeguatezza degli onorari all'opera professionale efféttivamente prestata quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'articolo 6 comma 1 e 2 del D. M 8 aprile 2004 n. 127 sulla base del criterio del decisum piuttosto che del disputandum ovvero del contenuto effettivo della decisione adottata e non già sulla base del valore indicato da parte attrice nell'atto introduttivo del giudizio, quando la domanda come nel baso di specie viene accolta parzialmente e che quindi il tribunale ha errato nel liquidare le spese di lite come se la domanda fosse stata accolta integralmente. 7.11 motivo è inammissibile per la inadeguata formulazione dei quesito di diritto. In proposito le Sezioni Unite hanno insegnato che, a norma dell'art. 366 bis c.p.c., applicabile catione temporis poiché la sentenza impugnata è depositata 22-9-2007 è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui il quesito di diritto si risolva in un'enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilita' alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione dei suddetto articolo SU 6420/08 11210/08 . 8. Il quesito in considerazione è del tutto inidoneo a soddisfare i requisiti previsti dall'art. 366 bis cod. procomma civ., per la cui osservanza avrebbe dovuto compendiare a la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito b la sintetica Indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice c la diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie Cass 19769/08 . Il tutto doveva essere esposto in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere - in base alla sola sua lettura - l'errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris , Cass 2658/08 , così rispondendo al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità Cass. 26020/08 . 9. Con il terzo motivo si denunzia violazione o falsa applicazione dell'articolo 91 comma 1 c.p.comma in relazione all'articolo 360 comma numero 3 c.p.comma sotto il profilo della regolamentazione delle spese processuali. Il ricorrente lamenta che l'accoglimento parziale della opposizione con la mera riduzione delle somme dovute non consente ai fini della regolamentazione delle spese processuali l'applicazione dei principio della soccombenza di cui all'articolo 91 comma uno c.p.comma 10. Il motivo è infondato. Infatti anche in ipotesi di accoglimento parziale della domanda la parte convenuta rimane parte soccombente e il giudice non è tenuto ad effettuare alcuna compensazione, sul rilievo che il potere di compensazione delle spese processuali è una facoltà che il giudice può usare discrezionalmente. 11. Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 112 in relazione all'articolo 360 comma i numero 4 c.p.c sotto li profilo della mancanza di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ovvero di vizio di ultra petizione. Il ricorrente sostiene che il giudice nell'accogliere l'atto di opposizione a precetto limitatamente ad alcune somme ivi indicate ha pronunziato oltre la domanda, che era volta a ottenere l'inefficacia e la nullità del precetto nella sua interezza. 12. Il motivo è infondato. Secondo giurisprudenza costante di questa corte l'eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l'intero, ma dà luogo soltanto alla riduzione della somma domandata nel limiti di quella dovuta, con la conseguenza che l'intimazione rimane valida per la sómma effettivamente spettante, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell'apposizione in ordine alla quantità del credito. Cass. Sentenza n. 2160 del 30/01/2013 e cass. N. 5515 del 2008 Rv. 602089. Di conseguenza il giudice non ha pronunziato oltre la domanda, ma ha accolto nei limiti del dovuto l'opposizione all'esecuzione. Le spese dei giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 1.785,00 oltre ad euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.