Il compenso del professionista è proporzionale all’oggetto ed al valore dell’azione esperita dal committente

In tema di tariffe professionali e quindi di spese processuali, ai fini dell’individuazione del valore della controversia e dunque della determinazione delle competenze del professionista, bisogna avere riguardo alla posizione per come eventualmente fatta valere dal committente-ricorrente, in termini di interesse diretto, concreto, personale ed esclusivo il professionista-mandatario, in particolare, deve dimostrare che l’onorario a sé spettante è, nel quantum debeatur , superiore a quello eventualmente riconosciuto dalla parte e/o liquidato in sede giudiziale. E', così, illegittima ma non annullabile la sentenza di merito con cui, accertata la mancata produzione da parte del ricorrente della delibera assembleare impugnata nonché la mancata prova del maggior diritto economico eventualmente spettante al difensore, venga applicato lo scaglione di valore indeterminabile basso.

Il principio si argomenta dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 15814, depositata il 10 luglio 2014. Il caso. Un avvocato patrocinava, con esito sfavorevole, una causa avente ad oggetto l’impugnazione, da parte di un singolo condomino, di una delibera assembleare sul riparto delle spese dopo avere ricevuto un acconto, effettuato vari solleciti e chiesto un parere di congruità all’Ordine forense, agiva per il pagamento del saldo delle proprie competenze ma, non avendo allegato la delibera impugnata, la richiesta veniva respinta e veniva applicato lo scaglione di valore indeterminabile basso. L’identificazione del diritto al compenso professionale presupposti, condizioni e limiti. In primis , vanno richiamati gli artt. 2, 24 e 111 Cost., 1117 e 2697 c.c. e 115 c.p.c. nonché i principi di difesa, contraddittorio e contestazione. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di onere, obbligo ed adempimento, onde localizzare” i profili di liceità e/o illiceità del comportamento del privato e di legittimità e/o illegittimità del provvedimento giurisdizionale. Sotto il profilo formale, varie le osservazioni da effettuare. La prima riguarda gli oneri-obblighi dell’organo giudicante all’uopo, va detto che il magistrato deve fondare la propria decisione sulle prove proposte dalle parti o dal pm nonché sui fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. La seconda riguarda l’interpretazione e la qualificazione dell’oggetto del giudizio e, quindi, il valore della causa su cui, va ricordato, non influisce l’accertamento del rapporto che costituisce la causa petendi della domanda giudiziale Cass. n. 16898/2013 bisogna, cioè, avere riguardo al thema decidendum e non al quid disputandum . In termini di diritto sostanziale, va effettuato un giudizio genetico e sequenziato” sull’evitabilità, o meno, del fatto-causa e del fatto-evento nonché sull’imputabilità dei medesimi, ricorrendo ad una valutazione sui presupposti dell’azione, sugli elementi costitutivi della condotta nonché sull’eziologia del fenomeno”. Sul punto, va sottolineato che il diritto di difesa è validamente azionabile e, pertanto, riconoscibile soltanto se esercitato secundum legem così, l’omissione civilistica del privato, compiuta in sede processuale, ad un onere ex lege rileva quale inadempimento processuale più grave, come nella fattispecie, dell’errore eventualmente commesso dal giudice di merito essa non può, quindi, valere, in sede di legittimità, quale censura per ottenere l’annullamento della pur sostanzialmente errata sentenza di merito. Decisione l’onere del magistrato si interseca con l’onere della parte processuale. In ambito di liquidazione degli onorari professionali, grava sul ricorrente l’onere-obbligo di dedurre e provare, in sede di giudizio, il valore economico del proprio diritto civilistico negoziale invocato ad hoc e, ciò nonostante, il giudice non può applicare, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di Roma nell’ordinanza n. 195/2011, lo scaglione di valore indeterminabile basso sul presupposto della mancata produzione della fonte del diritto azionato dal medesimo ricorrente tuttavia, tale provvedimento di merito in tal senso errato non è censurabile rebus sic stantibus . In altri termini, anche se il condomino agisce invocando l’insussistenza del proprio obbligo di pagamento, il valore della causa di impugnazione di una delibera assembleare non va determinato, a differenza di quanto affermato dalla Cassazione nella pronuncia n. 1210/2010, in riferimento all’intero valore della medesima delibera impugnata bensì all’importo contestato relativamente alla propria singola obbligazione Cass. n. 6363/2010 . Ergo , il ricorso va rigettato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 11 febbraio – 10 luglio 2014, n. 15814 Presidente Goldoni – Relatore Petitti Svolgimento del processo In data 27 gennaio 2010 l'Avvocato M.G. , premesso di aver svolto avanti al Tribunale di Roma attività di difesa in favore del Condominio di via omissis , nel giudizio rubricato al n.r.g. 77487/1999, avente ad oggetto l'impugnazione di delibera assembleare, e definito con esito sfavorevole per il Condominio, agiva per il pagamento della somma di Euro 11.785,26 per spese generali, competenze ed onorari, ivi compresi accessori di legge, quale importo dovuto a saldo per competenze professionali relative all'attività svolta. L'Avvocato M. assumeva di aver ricevuto solamente un parziale rimborso dell'attività svolta, pari a complessivi Euro 10.329,13, nonostante lo stesso avesse completato il mandato professionale ed avesse reitaratamente sollecitato il pagamento di quanto dovuto a saldo, chiedendo anche parere di congruità della parcella al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Il Tribunale di Roma, con ordinanza n. 195 del 2011, emessa in data 20 dicembre 2010 e pubblicata il successivo 27 gennaio 2011, determinava i compensi spettanti all'Avvocato M. , ritenendo applicabile lo scaglione di valore indeterminato basso , in considerazione dell'esito del giudizio, sfavorevole al Condominio, e, ritenuto che l'acconto corrisposto fosse ampiamente satisfattivo del credito dell'istante, rigettava la domanda, con conseguente condanna alla refusione delle spese di lite in favore del condominio resistente. Avverso tale ordinanza l'Avvocato M. ha proposto ricorso per cassazione, ex art. 111 Cost., affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ L'intimato Codominio non ha svolto attività difensiva. Essendosi ravvisate le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, veniva redatta relazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ All'esito dell'adunanza camerale, in vista della quale il ricorrente ha depositato memoria difensiva, il Collegio, non ravvisando una condizione di evidenza decisoria, ha disposto la trattazione del ricorso in pubblica udienza. Fissata la discussione per l'udienza pubblica dell'11 febbraio 2014, il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., ritenendo che il Tribunale, nonostante abbia esattamente individuato il costante orientamento giurisprudenziale ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione a controversie aventi ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea del condominio, abbia poi, però, indebitamente preso in considerazione, ai fini del decidere, lo scaglione di valore indeterminato basso, sull'erroneo presupposto della mancata allegazione della delibera impugnata. Sussisterebbe, quindi, la lamentata violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., in base al quale il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita. Il ricorso è infondato. Esso muove dalla premessa secondo cui il valore delle cause di impugnazione di delibera assembleare, quando venga in discussione il riparto di spese, debba essere determinato avendo riguardo all'intero valore della delibera impugnata, che nella specie sarebbe stato di importo complessivo pari a Euro 260.452,40, con conseguente applicabilità, ai fini della determinazione dei compensi spettanti al difensore, dello scaglione della tariffa professionale compreso tra Euro 258.300,01 ed Euro 516.500,00. A tale proposito, il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 1210 del 2010, secondo cui ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, quest'ultima viene contestata nella sua globalità, sicché la competenza deve determinarsi con riguardo al valore dell'intera spesa deliberata ove, invece, il condomino deduca, per qualsiasi diverso titolo, l'insussistenza della propria obbligazione, il valore della causa va determinato in base al solo importo contestato, perché la decisione non implica una pronuncia sulla validità della delibera di spesa nella sua globalità”. Siffatto orientamento è stato tuttavia superato dalla giurisprudenza di questa Corte che, nella sentenza n. 6363 del 2010, ponendosi in consapevole contrasto con il richiamato orientamento, ha affermato il diverso principio per cui ai fini della determinazione della competenza per valore in relazione ad una controversia avente ad oggetto il riparto di una spesa approvata dall'assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l'inesistenza del suo obbligo di pagamento sull'assunto dell'invalidità della deliberazione assembleare, bisogna far riferimento all'importo contestato relativamente alla sua singola obbligazione e non all'intero ammontare risultante dal riparto approvato dall'assemblea, poiché, in generale, allo scopo dell'individuazione della competenza, occorre porre riguardo al thema decidendum , invece che al quid disputandum , per cui l'accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull'interpretazione e qualificazione dell'oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa”. Tale principio è stato poi confermato da Cass. n. 16898 del 2013. Il Collegio ritiene di dover condividere tale secondo orientamento, per le ragioni ampiamente illustrate nella sentenza n. 6363 del 2010, alla quale intende dare continuità. Ne consegue che il ricorso muove da una premessa errata e che lo stesso non può quindi trovare accoglimento. Invero, posto che l'oggetto del giudizio in cui il ricorrente ha svolto attività difensiva in favore del Condominio era costituito dalla impugnazione, da parte di un solo condomino, della delibera adottata all'assemblea del 22 giugno 1999, nella quale erano stati approvati - come riferito dallo stesso ricorrente - il rendiconto delle spese ordinarie 98/99, il rendiconto delle spese di riscaldamento 98/99, il preventivo spese ordinarie 99/00 e il preventivo delle spese di riscaldamento 99/00, era alla posizione fatta valere dal singolo condomino che doveva aversi riguardo ai fini della individuazione del valore della controversia anche per quel che concerne la liquidazione degli onorari al difensore del Condominio. Il Tribunale, con il provvedimento impugnato, ha ritenuto che la detta causa dovesse essere collocata nello scaglione di valore indeterminabile basso , sul presupposto che la delibera assembleare non fosse stata prodotta . Tuttavia, pur volendosi ammettere che il Tribunale abbia errato in ordine alla sussistenza del presupposto per poter valutare la controversia come di valore indeterminabile basso, sarebbe comunque stato onere del ricorrente dedurre e dimostrare che, con riferimento al valore oggetto del giudizio presupposto, determinato non sulla base del valore della intera delibera condominiale, ma sulla base delle quote oggetto di controversia relativamente alla posizione del condomino che quella delibera aveva impugnato, l'importo a lui spettante sarebbe stato di importo superiore a quello liquidato dal Tribunale. Ma un tale onere non è stato adempiuto dal ricorrente, dal che la infondatezza del proposto ricorso. Non avendo il Condominio intimato svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.