Il rito speciale per la liquidazione del compenso non può essere convertito in ordinario

Avviato il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi professionali, non può essere disposto il mutamento del rito in un ordinario giudizio di cognizione, posto che un tale mutamento presuppone l’esistenza di due procedimenti a cognizione piena.

La Cassazione, sez. II Civile, con la sentenza n. 10609 depositata il 14 maggio 2014, si è occupata di una controversia in tema di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati, ribadendo alcuni principi - che in questa materia possono dirsi consolidati - riguardanti il procedimento speciale per la liquidazione dei compensi, e, in caso di intervenuta transazione, l’effettivo valore da tenere in considerazione ai fini della liquidazione tabellare del compenso. Il caso . Un avvocato proponeva avanti al Tribunale di Milano un ricorso ai sensi della l. n. 749/1942 per ottenere il pagamento dell’attività professionale svolta. Il professionista aveva promosso, su incarico di una Fondazione, una causa di opposizione di creditore alla fusione tra due banche art. 2503 c. c. . Causa poi oggetto di transazione. Il professionista chiedeva un compenso pari a circa 885.000 euro, di cui quasi 830.000 euro proprio in ragione dell’intervenuta transazione. Richiesta rivolta sia alla Fondazione, sia ad una delle banche. Ma il Tribunale, in presenza di contestazioni sull’ an, dichiarava inammissibile il procedimento nei confronti di quest’ultima, liquidando invece, a carico della Fondazione e per la transazione, la ben più modesta somma di euro 5.000. Il Giudice riteneva infatti che la fase giudiziale fosse già coperta dagli acconti ricevuti oltre 40.000 euro , mentre, quanto alla transazione, essa andava considerata di valore indeterminabile, perché il contenzioso oggetto dell’opposizione alla fusione non riguardava il valore attribuito al patrimonio azionario, quanto alla sua redditività, considerato che era stata contestata la paventata chiusura di una serie di sportelli bancari in esubero quale possibile e paventato esito della fusione. L’avvocato proponeva ricorso per cassazione. Il rito speciale e l’inammissibilità del ricorso . Il ricorrente censura la decisione del Tribunale sia per aver considerato inammissibile il procedimento, anziché provvedere - al più - alla conversione del rito, sia per aver comunque il Giudice di merito ravvisato una contestazione del genere accennato, invero inesistente. Ma la Cassazione anzitutto osserva che la banca convenuta aveva decisamente contestato in radice la pretesa dell’avvocato. Inoltre, quanto al tema della conversione del rito, la giurisprudenza della Suprema Corte è consolidata nel ritenere che il rito speciale non operi quando sia in discussione l’ an , vale a dire il titolo stesso della pretesa professionale. Tale speciale procedimento per la liquidazione degli onorari ha carattere sommario ed un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria, al quale occorre invece ricorrere quando sia contestata la prestazione stessa an debeatur . In caso di contestazione alla radice delle pretese del professionista l’unica opzione è il rito a cognizione piena. Il principio è quello per cui la speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. l. n. 794/1942, può essere proposta soltanto quando vi sia controversia tra l'avvocato ed il cliente sulla sola misura del compenso, non anche quando sia in discussione la sussistenza del diritto al compenso. In questo quadro, nessun mutamento del rito è peraltro ammissibile, presupponendo esso la sussistenza di due giudizi a cognizione piena. Il problema della quantificazione del compenso in caso di transazione. Il ricorrente denuncia un vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta errata quantificazione dei compensi dovuti dalla Fondazione per l’intervenuta transazione. A suo avviso il valore della pratica per la quantificazione dei compensi doveva far riferimento al valore globale della partecipazione societarie della Fondazione, nell’assunto che l’accordo transattivo avrebbe salvaguardato l’intero patrimonio partecipativo della Fondazione medesima. Ma, per i Giudici di legittimità, l’accordo transattivo ha avuto ad oggetto semplicemente il vincolo di consultazione preventiva della Fondazione bancaria in relazione alla ventilata cessione di circa 1/4 degli sportelli bancari, senza che questo avesse conseguenza diretta sul valore della partecipazione societaria di cui trattasi. Peraltro, in prospettiva, l’operazione avrebbe potuto comportare per l’ente una certa contrazione degli utili, salvo però la contropartita di un prevedibile arricchimento per il controvalore della cessione di tali sportelli. Insomma un’operazione, a dire della Cassazione, che avrebbe potuto incidere sulla redditività ma non sul patrimonio dell’ente. In conclusione, il riferimento del Giudice di merito all’indeterminatezza del valore della pratica era da considerarsi esatto, secondo le regole processuali a cui la tariffa professionale fa espresso rinvio.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 19 marzo – 14 maggio 2014, n. 10609 Presidente Piccialli – Relatore Bursese Svolgimento del processo 1 - Il prof. Avv. F.F. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso l'ordinanza emessa in data 20-25 sett. 2007 dal Tribunale di Milano, ai sensi dell'art. 29 legge 794/1942, su ricorso avanzato da esso legale nei confronti della Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti e della Intesa San Paolo s.p.a. per il pagamento di attività professionale prestata in loro favore. L'avv. F. con il suo ricorso, premesso di aver promossa, su incarico della Fondazione, ai sensi dell'art. 2053 c.c., una causa di opposizione di creditore alla fusione tra Banca Intesa spa e Sanpaolo Imi spa, poi transatta, ritenendo entrambe le parti citate obbligate nei suoi confronti per il pagamento di compensi ancora dovuti, aveva chiesto al tribunale di liquidare in suo favore la complessiva somma di Euro 885.728,30 di cui Euro 831.008,30 per definizione transattiva della controversia , ponendo il pagamento di detta somma a carico sia della Fondazione che di Intesa San Paolo spa. Il Tribunale dichiarava inammissibile il procedimento nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a. in quanto era contestato da quest'ultima la stessa pretesa creditoria del legale liquidava invece in favore del professionista per l'attività prestata in sede di transazione in favore della Fondazione Varrone, la somma di Euro 5.000,00, oltre CPA ed IVA. Riteneva il giudice che nulla era dovuto per la fase contenziosa oltre alla somma di Euro 41.280.000 già incamerata dal professionista, comprensiva di diritti, onorari e spese, somma già versata quale acconto dopo l'atto di citazione infatti dopo la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione della causa a ruolo, nessun'altra attività era stata compiuta, fatta eccezione della transazione della lite, avvenuta nel pomeriggio del omissis , oggetto anche di richiesta di liquidazione. In relazione a tale attività transatta - qualificata come giudiziale - il valore delle controversia, doveva ritenersi indeterminabile, e non - come pretendeva il ricorrente - pari ad Euro 30.061.837,90 costituito dal valore di partecipazione della Fondazione Varrone in Cassa di Risparmio di Rieti e nella Intesa Casse del Centro. Invero il contenzioso oggetto dell'opposizione alla fusione - osservava sempre il tribunale - non riguardava il valore attribuito al patrimonio azionario, quanto alla sua redditività, poiché era stata contestata la paventata chiusura di una serie di sportelli bancari in esubero quale possibile e paventato esito della fusione. Il ricorso per cassazione si articola in n. 3 mezzi resiste con controricorso la Fondazione Varrone - Cassa di Risparmio di Rieti e Intesa Sanpaolo, che ha formulato altresì ricorso incidentale tardivo, illustrato da memoria. Motivi delle decisione RICORSO PRINCIPALE avv. F. . 1 - Con il 1 motivo del ricorso principale, l'esponente denuncia la violazione e falsa applicazione degli art. 28 L. 794/42 sulla procedibilità del ricorso anche nei confronti della Banca Intesa Sanpaolo . Lamenta che il Collegio ha erroneamente ritenuto che nella specie fosse contestata dalla Banca Intesa San Paolo non solo la natura dell'attività prestata e la misura del compenso dovuto, bensì l'an della pretesa, cioè la sussistenza del presupposto del diritto di credito al compenso . Viene citata, a sostegno di tale tesi, la sentenza della S.C. n. 2701 del 2004, ma in realtà - secondo l'esponente - la Suprema Corte non ha mai sancito l'improcedibilità del ricorso ex art. 28 e ss. LP anche laddove fosse controverso non solo il quantum ma anche l'an e/o la genesi dell'obbligazione di pagamento dei compensi professionali . Prosegue il ricorrente sostenendo che il tribunale inoltre non aveva tenuto conto dell'accollo cumulativo assunto dalla Banca Intesa San Paolo con la Fondazione, relativamente al pagamento di tutte le prestazioni professionali rese dal Prof. F. . Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto Dica la Corte se è ammissibile e precedibile il ricorso ex art. 28 e ss. L 794/42 non solo quando ad essere controverso è il quantum della somma dovuta all'avvocato quale compenso per l'attività professionale resa, ma anche quando ad essere controverso è l' an e/o la genesi dell'obbligazione di pagamento dei suddetti compensi professionali . La doglianza non è fondata. Intanto va rimarcata la palese contraddizione logica tra l'affermazione che Banca Intesa avesse contestato solo il quantum e la richiesta di affermare applicabile il procedimento speciale ex art. 28 anche quando sia in discussione l' an . In realtà Banca intesa aveva decisamente contestato l' an , negando anche l'esistenza di un qualunque accollo, sottolineando che l'unico accordo intercorso tra la Banca Intesta e la Fondazione Varrone aveva avuto ad oggetto, per quanto qui interessi, il rimborso delle spese che la Fondazione aveva già corrisposto all'avv. F. per l'attività giudiziaria svolta evidentemente l'attività di studio, di preparazione dell'atto di citazione, d'introduzione del giudizio e nulla più v. controricorso Intesa Sanpaolo spa pagg. 23-24 . Occorre anche aggiungere, peraltro, che l'affermazione del ricorrente circa le caratteristiche di tale intervenuto accollo, è rimasta alquanto generica, non rispettando i principi di autosufficienza del ricorso. Ciò posto va rimarcato che la giurisprudenza di questa S.C., è consolidata nel ritenere che il rito speciale non operi quando sia in discussione l' an , il titolo stesso della pretesa e dunque la fonte obbligatoria del dedotto compenso per la prestazione professionale. Tale speciale procedimento per la liquidazione degli onorari - com'è noto - ha carattere sommario ed ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria Cass. N. 17053 del 05.08.2001 Cass. n. 16202 del 27/06/2013 , al quale occorre invece ricorrere quando sia contestata la pretesa stessa an debeatur . Invero, secondo questa S.C. La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e seguenti della legge 13 giugno 1942, n. 794, può essere proposta soltanto quando vi sia controversia tra l'avvocato ed il cliente sulla misura del compenso, ma non quando sia in discussione la sussistenza stessa del diritto al compenso. Ne consegue che ove il giudice, adito con ricorso ai sensi dell'art. 28 della legge citata, pronunci ordinanza con la quale statuisca sia sulla misura del compenso, sia sulla sua spettanza, tale provvedimento ha natura di sentenza e deve, perciò, essere appellato e non impugnato come ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma settimo, Cost. Cass. n. 960 del 16/01/2009 Cass. N. 13640 del 4.06.2010 Cass. N. 1666 del 3.02.2012 Cass. N. 17053 del 5.08.2011 . L'ordinanza con la quale il tribunale - adito, ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per la liquidazione dei compensi professionali di un avvocato - abbia dichiarato l'inapplicabilità di tale procedura a causa della contestazione del credito non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, non avendo contenuto decisorio né potendo acquistare autorità di cosa giudicata né può disporsi il mutamento del rito in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente conservazione degli atti già compiuti, presupponendo il mutamento del rito l'esistenza di due procedimenti a cognizione piena, mentre lo speciale procedimento per la liquidazione degli onorari è sommario e ha un oggetto diverso rispetto a quello per il quale si procede con cognizione ordinaria Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17053 del 05/08/2011 . 2 - Con il 2 motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della tabella A del DM 8.4.2004 n. 127. Lamenta l'applicazione alla transazione della tariffa per prestazioni giudiziale non conciliazione ma transazione anziché di quella stragiudiziale, anche per la transazione avvenuta in pendenza di giudizio. A conclusione del motivo viene proposto il seguente quesito di diritto Dica la Corte se quando l'opera prestata dall'avvocato per una conciliazione non avvenuta in sede giudiziale, ai fini tariffari e della quantificazione del compenso dovuto all'avvocato, va applicata la disciplina tariffaria di cui al DM 127/2004 valida per le prestazioni stragiudiziali . La doglianza non ha pregio. Intanto il ricorrente non precisa i termine di tale transazione mai riportata per esteso in violazione del principio di autosufficienza inoltre non deduce quale differenza in più ci sarebbe stata in suo favore applicando la tariffa da lui ritenuta più consona. 3 - Con il terzo motivo l'esponente denunzia il vizio di motivazione circa un fatto controverso e decisivo con riferimento all'”erronea” quantificazione dei compensi dovuti da Fondazione Varrone. A suo avviso, ai fini del valore della pratica per la quantificazione dei compensi a lui spettanti, doveva farsi riferimento al valore globale delle partecipazione societarie della Fondazione Varrone Cassa di Risparmio di Rieti e Intesa Casse Centro riportate nel bilancio 2005 delle stessa Fondazione, nell'assunto che l'accordo transattivo abbia salvaguardato l'intero patrimonio partecipativo della fondazione. Sottolinea al riguardo che . tutta l'attività prestata dal ricorrente medesimo redazione pareri, redazione atto di citazione ed assistenza e consulenza in sede di conciliazione è stata volta testualmente ed espressamente alla salvaguardia del patrimonio della fondazione con particolare riguardo proprio al valore delle partecipazioni possedute in Ca.Ri.Ri. ed Intesa Casse del Centro, altrimenti coinvolte nell'operazione di fusione . La doglianza è priva di pregio, apparendo palese l'infondatezza della tesi prospettata. L'accordo transattivo si sottolinea ancora, mai riportato per esteso ha avuto ad oggetto semplicemente il vincolo di consultazione preventiva della fondazione bancaria, in relazione alla ventilata cessione di circa 1/4 degli sportelli bancari nell'area romana, senza che questo avesse conseguenza diretta sul valore della partecipazione societaria di cui trattasi. Peraltro, in prospettiva, l'operazione avrebbe potuto comportare per l'ente, una certa contrazione degli utili, salvo però la contropartita di un prevedibile arricchimento per il controvalore della cessione di tali sportelli. Insomma tale operazione avrebbe potuto incidere sulla redditività , ma non su patrimonio dell'ente, come bene ha affermato il Tribunale. Appare esatto dunque il riferimento del giudice del merito all'indeterminatezza del valore della pratica secondo le regole processuali a cui la tariffa professionale in esame fa espresso rinvio. Conclusivamente il ricorso principale dev'essere rigettato, ciò che comporta l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato . In conseguenza del principio della soccombenza, le spese processuali sono poste a carico dell'esponente, in favore di ciascuno dei controricorrenti. P.Q.M. rigetta il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuno dei controricorrenti, in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.