Inammissibile il ricorso dell’OUA: il Consiglio di Stato conferma che non c’è stata nessuna sospensione

All’esito dell’udienza dell’11 marzo, il Consiglio di Stato conferma oggi che non ha mai voluto sospendere le norme sulla mediazione e, quindi, ha rigettato il ricorso per chiarimenti” presentato dall’OUA avverso l’ordinanza cautelare del 14 febbraio scorso pronunciata sempre dal Consiglio di Stato perché inammissibile.

Per l’importanza della questione ricordiamo, per sommi capi, i passaggi fondamentali più recenti di questo contenzioso. Orbene, dopo l’approvazione del decreto del Fare che aveva reintrodotto l’obbligatorietà della mediazione l’OUA aveva chiesto, con motivi aggiunti, al TAR Lazio ancora una volta la sospensione del d.m. numero 180/2010. Senonché, il TAR Lazio, con ordinanza numero 4872 del 2013 aveva rigettato quella richiesta. Aveva rigettato quella richiesta cautelare senza, peraltro, fissare alcuna udienza di merito. Avverso quell’ordinanza cautelare aveva proposto appello l’OUA il Consiglio di Stato con l’ordinanza numero 607 del 2014 aveva accolto l’appello dell’OUA limitatamente alla necessità da parte del TAR di fissare sollecitamente l’udienza di merito. Le diverse letture dell’ordinanza. Il tenore dell’ordinanza ci era apparso subito chiaro tant’è che, non appena depositata l’ordinanza, avevamo pubblicato nell’edizione del 12 febbraio la notizia titolando Il Consiglio di Stato conferma il no alla sospensione cautelare della mediazione chiesta dall’OUA” Era chiaro, infatti, che l’accoglimento dell’appello ricorso era giustificato e limitato da ciò, che apparendo anche al Consiglio di Stato le questioni sottoposte meritevoli di un vaglio nel merito fosse necessaria - anche per tutelare le ragioni dell’appellante - la sollecita fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 55, comma 10 CPA. Senonché, quella ricostruzione, basata sulla piana lettura dell’ordinanza, non aveva convinto tutti. Anzi, in quella stessa giornata del 12 febbraio vi erano state anche alcune comunicazioni di segno decisamente contrario. Ricordiamo, ad esempio, che un’Associazione di avvocati aveva inviato una prima mail con la quale comunicava - con una certa soddisfazione - l’avvenuta sospensione della mediazione obbligatoria scrivendo nell’oggetto della mail Il Consiglio di Stato accoglie e sospende la mediazione obbligatoria”. In una seconda mail dava, poi, atto di alcune voci che avevano interpretato diversamente il contenuto di quell’ordinanza, ma che non era necessario mutare opinione da oggi non si deve presentare l’istanza di mediazione per alcun tipo di giudizio . Quel che è certo è che così facendo si era creata una confusione nell’opinione pubblica e, a dire il vero, anche tra gli addetti ai lavori . Peraltro, anche qualche autore aveva ritenuto di interpretare la decisione del Consiglio di Stato nel senso che il giudice amministrativo aveva sospeso la mediazione obbligatoria. Il ricorso per chiarimenti. L’ultima puntata era stato, il 22 gennaio 2014, il deposito da parte dell’OUA di un’istanza ai sensi dell’art. 112, comma 5 del CPA al Consiglio di Stato contenente richiesta di chiarimenti” su quell’ordinanza. Per l’OUA, infatti, quel dispositivo ha suscitato interpretazioni contrastanti in particolare in ordine alla sospensione dei provvedimenti impugnati avanti al TAR Lazio e, quindi, sembra necessario un chiarimento, tenuto conto della consistenza delle tesi contrapposte” e della rilevanza della questione . Un’azione che sfruttava la dizione ampia della norma in materia di giudizio di ottemperanza alla quale, peraltro, alcuni contro-interessati avevano replicato sostenendone l’inammissibilità del mezzo processuale oltre che l’infondatezza dell’interpretazione. La presa di posizione del Consiglio di Stato. Oggi 12 marzo 2014, il Consiglio di Stato, con l’ordinanza 1059 del 2014- sempre la Quarta Sezione, in diversa composizione 3 dei 5 magistrati del Collegio facevano parte del Collegio che aveva emesso l’ordinanza ritenuta dall’OUA poco chiara – ha ritenuto che il ricorso non fosse ammissibile. Ed infatti, il Consiglio di Stato osserva che il ricorso ex art. 112 CPA è finalizzato a chiedere chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato mentre il ricorso dell’OUA introduce, in realtà, una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza di questa Sezione numero 607/2014 . Un’ordinanza con la quale il Collegio, valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, [aveva] accolto l’appello limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a. . In conclusione, quindi, possiamo affermare, ancora una volta, e senza timore di smentita che il Consiglio di Stato non ha sospeso la mediazione obbligatoria.

Consiglio di Stato, sez. IV, ordinanza 11 – 12 marzo 2014, numero 1059 Presidente Giaccardi – Estensore Quadri Per ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a. in ordine all'ordinanza di questa sezione numero 607/2014 del 12/2/2014 emessa su appello avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA SEZIONE I numero 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi. Visti il ricorso e i relativi allegati Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico nonchè di Adr Center Spa, dell’Associazione degli Avvocati Romani , dell’Associazione Agire e Informare e di Unione Nazionale Camere Civili Uncc Viste le memorie difensive Visti tutti gli atti della causa Visto l'art. 112, comma 5, cod. proc. amm. Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2014 il Cons. Francesca Quadri e uditi per le parti gli avvocati Orsoni, Romeo, Sanino, Leozappa su delega di Tantalo , Amorelli e l'avvocato dello Stato Maurizio Di Carlo Fatto e diritto Considerato che il rimedio speciale previsto dall’art. 112, comma 5 c.p.a. è esperibile al solo scopo di ottenere dal giudice dell’ottemperanza chiarimenti in ordine alle modalità di esecuzione del giudicato Considerato che il presente ricorso introduce, per converso, una diversa domanda, tendente ad ottenere una nuova pronuncia cautelare in luogo di quella già emessa con ordinanza di questa Sezione numero 607/2014 con cui il Collegio, valutato che l’interesse del ricorrente potesse ricevere adeguata tutela mediante la sollecita trattazione del merito del giudizio, ha accolto l’appello limitatamente alla fissazione dell’udienza di merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a. Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il ricorso inammissibile , con conseguente condanna, in applicazione del principio della soccombenza, della parte appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, come liquidate in dispositivo P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Quarta dichiara il ricorso inammissibile. Condanna l’appellante al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 duemila . Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall'autorità amministrativa.