Contratto di locazione di 6 mesi: il valore della causa non va calcolato sull’ammontare del canone annuo

Ai fini della determinazione del valore della controversia avente ad oggetto un rapporto obbligatorio, deve aversi riguardo a quella parte del rapporto che forma oggetto di contestazione.

Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7962, depositata il 29 marzo 2013. Il caso. Una donna proponeva opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di oltre 1.500 euro in favore del suo avvocato, a titolo di saldo delle competenze di assistenza legale svolte in favore della opponente in una causa di licenza per finita locazione. Il giudice, quantificato in 534,44 euro il credito del professionista, condannava quest’ultimo al pagamento in favore della donna, a titolo di restituzione delle somme da questa versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, dell’importo di 1.550,67 euro. È stato applicato uno scaglione tariffario sbagliato. Nella specie, precisa il giudice di merito, andava applicato uno scaglione tariffario inferiore rispetto a quello utilizzato dal professionista. Infatti, trattandosi della cessazione di un contratto di locazione di natura transitoria durato 6 mesi, e per il quale era previsto un canone mensile di euro 516,45, il valore della controversia, ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, doveva essere determinato moltiplicando il canone mensile per i mesi di durata della locazione . Come calcolare il valore della controversia? A proporre ricorso per cassazione è il legale che lamenta l’erronea determinazione del valore della controversia. Secondo il ricorrente, infatti, il valore della causa di cessazione o di risoluzione di un rapporto di locazione va determinato in relazione all’ammontare annuo del canone , criterio a cui si fa riferimento anche ai fini del calcolo del contributo unificato art. 13 d.p.r. n. 115/2002 . La durata del rapporto locativo era di 6 mesi. La Cassazione, tuttavia, sottolinea che la determinazione degli importi del contributo unificato è materia diversa da quella relativa alla determinazione del valore della controversia. Inoltre, ai fini della determinazione del valore della controversia avente ad oggetto un rapporto obbligatorio, deve aversi riguardo a quella parte del rapporto che forma oggetto di contestazione, parte che – precisa ancora la S.C. – nel caso di specie non poteva certo essere superiore alla durata intera del rapporto locativo, che era di 6 mesi .

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 21 febbraio – 29 marzo 2013, numero 7962 Presidente Felicetti – Relatore Bertuzzi Svolgimento del processo Con atto di citazione del 2004 S.S. propose opposizione al decreto ingiuntivo che le intimava di pagare all'Avv. G.A. la somma di Euro 1.517,08, oltre interessi legali, a titolo di saldo delle competenze di assistenza legale svolte in favore della opponente in una causa di licenza per finita locazione. La S. contestò, tra l'altro, lo scaglione della tariffa professionale applicato dalla controparte e chiese, oltre la revoca del decreto ingiuntivo, anche la condanna del convenuto alla restituzione della somma di Euro 1.562,58 versata in eccedenza, nonché delle spese successive pari all'importo di Euro 2.085,11. L'avv. G. si oppose alla domanda e chiese la conferma del decreto ingiuntivo. Con sentenza numero 742 del 13 febbraio 2006 il Giudice di Pace di Catania accolse l'opposizione, revocò il decreto ingiuntivo e, quantificato in Euro 534,44 il credito del professionista, condannò quest'ultimo al pagamento in favore della opponente, a titolo di restituzione delle somme da questa versate in esecuzione del decreto ingiuntivo, dell'importo di Euro 1.550,67, oltre le spese di lite. Il giudice motivò la sua decisione, per quanto qui ancora interessa, ritenendo che nella specie andasse applicato uno scaglione tariffario inferiore rispetto a quello utilizzato dal professionista, con conseguente determinazione dei diritti nella somma minore di Euro 266,50, rilevando che, avendo la causa seguita del legale avuto ad oggetto la cessazione di un contratto di locazione di natura transitoria durato 6 mesi e per il quale era previsto il canone mensile di Euro 516,45, il valore della controversia, ai fini della determinazione dello scaglione applicabile, doveva essere determinato moltiplicando il canone mensile per i mesi di durata della locazione. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 9 febbraio 2007, ricorre l'Avv. A G. , affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso S.S. . Motivi della decisione In via preliminare va esaminata l'eccezione della controricorrente che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso, rilevando che avendo la sentenza impugnata deciso anche sulla domanda riconvenzionale della opponente, essa era impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione. L'eccezione è infondata. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo cui la decisione sull'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso professionale delle prestazioni svolte dall'avvocato in giudizio, anche quando sia stato seguito il procedimento ordinario e non quello camerale, ha, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, natura di ordinanza, ai sensi degli artt. 29 e 30 legge numero 794 del 1942, - con l'effetto che essa non è appellabile, ma soltanto ricorribile in cassazione a mente dell'art. 111 Cost Si è precisato, tuttavia, che l'applicazione di tale principio presuppone che l'oggetto della controversia rispetti i limiti entro cui la menzionata legge speciale ammette la particolare tutela cognitiva da essa prevista e disciplinata, azionabile da parte del professionista per ottenere la liquidazione in via giudiziale del compenso spettantegli, con l'effetto che anche il relativo thema decidendum, a seguito dell'opposizione, deve essere limitato alla misura del compenso, senza che siano messi in discussione i presupposti stessi della pretesa creditoria fatta valere, vale a dire il conferimento del mandato ovvero i suoi limiti o, ancora, l'effettiva esecuzione delle prestazioni, atteso che tali contestazioni esigono un giudizio a cognizione ordinaria Cass. numero 6578 del 2005 numero 12294 del 2003 numero 11882 del 2002 numero 12409 del 2001 . Nel caso di specie tali condizioni e limiti risultano rispettati, una volta considerato che, avendo la domanda della opponente ad oggetto la restituzione delle somme versate a seguito del decreto ingiuntivo, essa non ha ampliato né modificato il thema decidendum originario, che è rimasto circoscritto alla quantificazione del compenso del professionista legata alla corretta applicazione delle regole e delle tariffe professionali. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 cod. proc. civ. e dell'art. 13 del d.p.r. numero 115 del 2002, assumendo che il valore della controversia è stato determinato in modo erroneo dal giudice di pace, in contrasto con quanto stabilito dall'art. 12 citato e dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il valore della causa di cessazione o di risoluzione di un rapporto di locazione va determinato in relazione all'ammontare annuo del canone, criterio a cui fa riferimento, ai fini del contributo unificato, anche l'art. 13 del d.p.r. numero 115 del 2002, che ingiustamente è stato ritenuto dal giudice di pace non applicabile. Il motivo è infondato. È sufficiente al riguardo rilevare che le disposizioni di legge di cui il ricorrente lamenta la violazione sono entrambe non applicabili nella fattispecie. L'art. 12, comma 2, cod. proc. civ. risulta infatti abrogato dall'art. 89, comma 1, della legge 26 novembre 1990, numero 353, a decorrere dal 30 aprile 1995 l'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002, numero 115, che comunque è norma sopravvenuta ai fatti di causa, si occupa invece della determinazione degli importi del contributo unificato che la parte è tenuta a versare in occasione della iscrizione a ruolo della causa, che è materia all'evidenza diversa da quella relativa alla determinazione del valore della controversia. In ogni caso si osserva che la statuizione impugnata va ritenuta corretta, avendo fatto applicazione del principio posto dall'art. 12, comma 1, cod. proc. civ., secondo cui ai fini della determinazione del valore della controversia avente ad oggetto un rapporto obbligatorio deve aversi riguardo a quella parte del rapporto che forma oggetto di contestazione, parte che nel caso di specie non poteva certo essere superiore alla durata intera del rapporto locativo, che era di sei mesi. Con il secondo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., censurando la decisione impugnata per averlo condannato al pagamento delle spese in difetto di soccombenza. Il motivo è fondato, tenuto conto che, in base al criterio di soccombenza che governa la regolamentazione delle spese di lite art. 91 cod. proc. civ. , l'accoglimento solo parziale della pretesa creditoria fatta valere dal professionista con il decreto ingiuntivo avrebbe potuto portare il giudice a compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, ma non ad addossarne l'intero carico al ricorrente, che aveva visto comunque riconosciuto, sia pure parzialmente, il proprio diritto. La censura esposta nel secondo motivo va pertanto accolta, con conseguente cassazione della statuizione della decisione impugnata sulle spese. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, il punto rimasto controverso può essere deciso nel merito, disponendo la totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di opposizione, in considerazione del solo parziale accoglimento della domanda del professionista, circostanza che integra un giusto motivo al riguardo. Anche le spese del presente giudizio si dichiarano interamente compensate, in ragione del parziale accoglimento del ricorso. P.Q.M. accoglie il secondo motivo del ricorso e rigetta il primo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio dinanzi al Giudice di pace compensa altresì le spese del giudizio di legittimità.