Cumulo di domande: prevale l’accertamento sulla condanna (salvo un intervento correttivo ma discrezionale del Giudice)

Sebbene lo scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato in ordine alla domanda risarcitoria vada individuato sulla base del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile, tuttavia il cumulo di tale domanda risarcitoria con quella di accertamento rende la causa di valore indeterminabile nella specie, di particolare importanza .

La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5397 del 4 marzo 2013, ha precisato che in caso di domande tra loro cumulate accertamento dell’inadempimento e risoluzione del contratto, da un lato risarcimento dei danni consequenziali, dall’altro , ha una valenza prevalente e, sotto il profilo della determinazione del valore della causa, assorbente, la prima, vale a dire quella di risoluzione contrattuale. Questo implica che, ai fini della determinazione del compenso spettante all’avvocato, si è in presenza di una causa di valore indeterminabile. Il caso. Il Giudice delegato ad un fallimento liquidava a favore di due avvocati, per competenze professioni maturate per attività svolta quali difensori della procedura, una somma calcolata sulla base del valore indeterminabile, di particolare importanza, della causa impugnazione avverso un lodo arbitrale . Gli avvocati proponeva reclamo ex art. 26 L.F. avanti al Tribunale, facendo al contrario valere un diverso scaglione, parametrato al valore della controversia superiore agli attuali 25 milioni di euro , in ragione delle pretese azionate nel procedimento arbitrale dalla società poi fallita. Ma il Tribunale rigettava il reclamo, con motivazione che veniva però rettificata, nei termini appresso indicati, dalla Suprema Corte di cassazione, alla quale ricorrevano i due avvocati ritenutisi penalizzati. La Cassazione rigetta il ricorso, condividendo negli esiti la decisione impugnata, meritevole tuttavia di essere corretta. Infatti, il Tribunale aveva liquidato le competenze spettanti ai due professionisti, nominati per la difesa della procedura nel giudizio d’impugnazione di un lodo arbitrale in vista della sua definizione transattiva, sulla base del valore della causa introdotta innanzi alla Corte d’Appello, da individuarsi nella sola domanda riconvenzionale sulla quale aveva insistito con l’atto di impugnazione del lodo la controparte, di valore indeterminato, senza tener conto della domanda della società fallita, in assenza di sua impugnazione incidentale. Il cumulo delle domande risoluzione e risarcimento danni. Ma il punto è questo la società poi fallita aveva nel suo atto introduttivo del giudizio arbitrale formulato una domanda di risoluzione di un contratto di affitto per inadempimento contrattuale della controparte una Regione , con consequenziale richiesta di risarcimento dei danni per una somma pari, all’incirca, agli attuali 25 milioni di euro, fatta salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dagli arbitri. Ebbene, in questo quadro, i Giudici di Piazza Cavour osservano - sebbene lo scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato in ordine alla domanda risarcitoria dovesse effettivamente individuarsi sulla base del valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile perciò, in tema di obbligazioni pecuniarie, tenendo conto della somma pretesa con la domanda di pagamento ai sensi dell’art. 10 del codice di procedura civile, indicata nell’importo del credito risarcitorio con specificazione che non può escludersi in presenza di clausole di stile fatta salva quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia - tuttavia il cumulo con la domanda congiuntamente proposta e logicamente preordinata accertamento dell’inadempimento e risoluzione contrattuale rendeva la controversia di valore indeterminabile e di particolare importanza. La Cassazione precisa quindi che è invero indeterminabile la domanda di accertamento delle inadempienze della Regione controparte della società poi fallita e della conseguente pronuncia di risoluzione del contratto. Per finire il potere discrezionale del Giudice di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione. Peraltro, la Suprema Corte ricorda altresì, richiamando alcuni suoi specifici precedenti sul punto, che l'art. 6, comma 2, della tariffa forense d.m. 5 ottobre 1994 n. 585 , secondo cui, in sede di liquidazione degli onorari professionali a carico del cliente, può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile , comporta l'applicazione di tutte le regole processuali, ivi comprese quelle di cui agli artt. 10 e 14 c.p.c. per la determinazione del valore delle cause relative a somme di denaro o a beni mobili, attribuendo al giudice, qualora venga ravvisata una manifesta sproporzione tra il petitum della domanda e l'effettivo valore della controversia, un generale potere discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 9 gennaio - 4 marzo 2013, n. 5297 Presidente Carnevale – Relatore Cultrera Svolgimento del processo Con decreto del 7.11.2005^ il giudice delegato al fallimento della società Terme La Calda s.r.l. ha liquidato a favore dell'Avv. M.A. e dell'Avv. L P. le competenze professionali maturate per l'attività da essi svolta quali difensori della procedura in vista della definizione in via transattiva del giudizio innanzi alla Corte d'appello di Potenza, avente ad oggetto impugnazione proposta dalla Regione Basilicata del lodo arbitrale non definitivo emesso il 15.7.99 e di quello definitivo emesso il 6.1.2000 nella controversia introdotta nei suoi confronti dalla società in bonis, determinandone la misura nell'importo di Euro 63.027,41, sulla base del valore indeterminabile di particolare importanza della causa. I menzionanti professionisti hanno reclamato il provvedimento ai sensi dell'art. 26 legge fall., innanzi al Tribunale di Lagonegro invocando diverso scaglione, parametrato al valore della controversia superiore a L. 50 miliardi alla stregua delle pretese azionate in sede arbitrale dalla società, suscettibili di valutazione in sede rescissoria dalla Corte d'appello, aventi ad oggetto domanda di risoluzione del contratto controverso e di ristoro a titolo di responsabilità contrattuale del danno, quantificato nell'importo di oltre L. 50 miliardi, nonché della riconvenzionale della Regione Basilicata, che, a sua volta, aveva formulato domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento danni, domande tutte respinte dal collegio arbitrale e tutte ribadite in sede impugnatoria. Con decreto depositato il 6 aprile 2006, il Tribunale di Lagonegro ha disposto il rigetto del reclamo osservando che, in difetto d'impugnazione del lodo da parte della società, l'oggetto della causa trattata dalla Corte d'appello andava individuato nella sola domanda riconvenzionale, oggetto dell'impugnazione della Regione Basilicata, del cui valore indeterminato occorreva pertanto tenersi conto ai fini in esame. Non costituiva invero impugnazione incidentale la mera riproposizione delle domande effettuata da parte del fallimento per l'ipotesi che si aprisse la fase rescissoria, che comunque non avrebbe potuto avere ad oggetto quelle pretese, in assenza di rituale e tempestiva impugnazione del lodo. In subordine la domanda risarcitoria di L. 50 miliardi non se sarebbe potuta porre a base del valore della lite in quanto precisata in memoria conclusiva in sede arbitrale secondo la somma che riterrà di giustizia . Avverso il provvedimento l'Avv. A M. e l'Avv. P.L. hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre. Il curatore fallimentare non ha svolto difese. Motivi della decisione Col primo motivo i ricorrenti denunciano mancata o erronea applicazione dell'art. 830 c.p.c. nel testo ante d.lgs n. 40/2006. L'errore ascritto ai giudici fallimentari risiederebbe nel non aver considerato che, laddove avesse disposto l'accoglimento dell'impugnazione proposta dalla Regione Basilicata per nullità della nomina dell'arbitro effettuata dal Presidente del Tribunale e violazione del principio del contraddittorio pronunciando la nullità del lodo, la Corte d'appello avrebbe dovuto provvedere nella fase rescissoria, pur in assenza dell'impugnazione della società fallita, anche sulla domanda di quest'ultima del valore superiore all'importo di 50 miliardi. Il quesito di diritto chiede se la disposizione normativa in rubrica impone alla Corte d'appello, in caso d'accoglimento dell'impugnazione per nullità totale del lodo arbitrale e in difetto di contraria volontà delle parti, di aprire la fase rescissoria su tutte le domande, anche della parte che non ha proposto impugnazione. Col secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 334 c.p.c La censura investe l'affermata necessità dell'impugnazione incidentale al fine dell'esame in sede rescissoria della domanda della società fallita, che, ad avviso dei ricorrenti, è preclusa nel solo caso di espressa rinuncia. Il quesito di diritto chiede se l'art. 334 c.p.c. vada interpretato nel senso che con l'appello incidentale possono riproporsi tutte le domande rigettate in primo grado pur se relativi a capi della sentenza non impugnati, e se la norma citata impone al convenuto in sede d'impugnazione del lodo arbitrale di proporre impugnazione incidentale, a pena de decadenza perché in sede rescissoria venga esaminata la sua domanda. Col terzo motivo infine i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dell'art. 6 d.m. n. 585/1994. Il Tribunale fallimentare sarebbe incorso nel dedotto errore per non aver tenuto dell'importo della somma indicata nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale, reputando la controversia di valore indeterminato sulla base delle conclusioni del giudizio arbitrale, con le quali la società Terme La Calda rimise alla somma che riterrà di giustizia. Il quesito di diritto chiede se ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato per attività giudiziale, il valore della causa va determinato in base alla domanda con riferimento al momento iniziale della lite senza che abbiano rilievo le successive delimitazioni della materia del contendere. Il terzo motivo, che per motivi di preminenza logica-merita esame prioritario, espone censura priva di pregio e deve disporsene il rigetto provvedendo però, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., alla parziale correzione del decreto impugnato perché in parte erroneamente motivato in diritto. Il Tribunale ha liquidato le competenze spettanti ai due professionisti nominati per la difesa della procedura nel giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale in vista della sua definizione transattiva, sulla base del valore della causa introdotta innanzi alla Corte d'appello, da individuarsi nella sola domanda riconvenzionale sulla quale aveva insistito con l'atto d'impugnazione del lodo la Regione Basilicata, di valore indeterminato, senza tener conto della domanda della società fallita, in assenza della sua impugnazione incidentale. A suo giudizio, in tale modo avrebbe potuto interpretarsi la mera riproposizione delle domande per l'ipotesi che si aprisse la fase rescissoria che, in difetto d'impugnazione, comunque non avrebbe potuto avere ad oggetto la domanda risarcitoria di L. 50 miliardi, peraltro precisata in memoria conclusiva in sede arbitrale secondo la somma che riterrà di giustizia . Riferiscono i ricorrenti in questa sede che la società Terme La Calda, nel suo atto introduttivo del giudizio arbitrale, formulò nei confronti della Regione Basilicata domanda di risoluzione dei contratti d'affitto controversi per inadempimento contrattuale della stessa e della conseguente condanna al risarcimento dei danni per la somma di lire 50 miliardi e 300 milioni o di quell'altra maggiore o minore che gli arbitri riterranno di giustizia. In questa evenienza, sebbene lo scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato in ordine alla domanda risarcitoria dovesse effettivamente individuarsi sulla base del valore della causa, determinato a norma del codice di procedura civile, perciò, in tema di obbligazioni pecuniarie, tenendo conto della somma pretesa con la domanda di pagamento ai sensi dell'art. 10 c.p.c. indicata nell'importo del credito risarcitorio con specificazione che non può escludersi in presenza delle cennata clausola di stile, il cumulo con la domanda congiuntamente proposta ha tuttavia reso la controversia di valore indeterminabile e di particolare importanza Cass. n. 4937/2003, n. 16318/2011 . Indeterminabile è invero nella specie la domanda di accertamento delle inadempienze della Regione Basilicata e della conseguente pronuncia di risoluzione dei contratti dedotti in lite avente, in senso risultato incontroverso, autonoma rispetto a quella di risarcimento, che a questa si è cumulata a mente degli art. 10 comma 2 e 14 c.p.c. richiamati dall'art. 6 comma 2 della tariffa forense allegata al D.M. n. 585 del 1995 applicato nel caso di specie, che rappresenta il criterio formale cui il giudice deve attenersi in relazione ai rapporti tra avvocato e cliente, essendone ammessa deroga, con riguardo a criterio sostanziale, ma nel solo caso, che i ricorrenti neppure hanno però assunto a base della censura in esame, in cui si ravvisi fra essi una manifesta sproporzione v. S.U. n. 19014/07 , oggettivamente riscontrabile sulla base dell'effettiva importanza della prestazione resa in relazione al concreto valore economico della questione controversa cfr. Cass. nn. 13229/2010, 1805/2012 . La determinazione degli onorari spettanti agli avvocati odierni ricorrenti i quali, giova ribadire, ne reclamano la diversa liquidazione in relazione ad attività difensiva astrattamente assunta ma non già espletata nella fase rescissoria che neppure ebbe ingresso essendo intervenuta la definizione transattiva della lite, così come eseguita dai giudici del merito, é per l'effetto immune dagli errori denunciati siccome parametrata allo scaglione, corretto, riferito alle cause di valore indeterminato e di particolare importanza. Il motivo deve pertanto essere rigettato e considerata la natura dirimente di tale declaratoria resta assorbito l'esame degli altri mezzi, con conseguente rigetto del ricorso. Non vi è luogo a provvedere sul governo delle spese del presente in assenza d'attività difensiva della curatela fallimentare. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.