Nullità da PCT? Neanche per sogno!

Ricorso di diritto del lavoro. Il Ricorrente si costituisce seguendo le norme del Processo Civile Telematico.Il Resistente eccepisce che,siccome prima della costituzione la parte non ha accesso telematico al fascicolo di causa , egli non ha potuto leggere i documenti prodotti.Il Giudice gli dà ragione e dichiara la costituzione del Ricorrente nulla per vizio informatico”. La palese assurdità – su molti piani – della sentenza mi fa ritenere che molto deve essere ancora fatto, non solo nei tribunali, per far adeguare la cultura informatica degli operatori alle novità del PCT. Siam qui per questo, vediamo dove, a parer mio, si è sbagliato e di quanto di molto, di troppo .

Il Giudice afferma nella parte incriminata Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere [ sic ] lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito . Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del Ricorrente i documenti - e quindi il fasci[c]olo di parte - sono consustanziali a questa attività processuale art. 165 c.p.c. e di ogni altro successivo atto del presente procedimento enfasi nell'originale, grassetto aggiunto . Appunti di procedura tradizionali”. Cominciamo dalla parte più facile, perché qui il fatto che la costituzione sia avvenuta in via telematica non ha alcun impatto. Il Giudice non può pronunciare la nullità di un atto se la nullità non è espressamente prevista dalla legge e comunque se l'atto ha prodotto il suo scopo art. 156 c.p.c. . Questa, detto per inciso e da tenere sempre presente, è una norma cardine che serve a interpretare tutte le norme procedurali in ogni caso in cui ci sia questione sulla procedura corretta a seguito di dubbi interpretativi sulle norme anche tecniche del PCT. Nella sentenza non si fa menzione del fatto che il Ricorrente abbia ignorato qualche norma sul PCT sul Tribunale di Milano il PCT è attivo ed ha valore legale dalla sentenza si può concludere che l'atto fosse perfetto da un punto di vista formale. Può il Giudice dire che l'atto è nullo perché non ha raggiunto lo scopo in quanto il PCT non consentirebbe al Resistente di conoscere gli atti prima della costituzione, pur non essendovi carenze formali? È già di primo acchito evidente l'inversione dell'ordine logico-normativo prima si verifica se vi sia una carenza formale, dopo si verifica se, in assenza di una norma che sanzioni espressamente la nullità per tali carenze, l'atto non ha comunque i requisiti formali minimi richiesti per essere conservato. Poiché l'atto è formalmente valido, semmai si dovrà criticare la norma, non chi la norma l'ha seguita. Restiamo ancora sul facile siccome la compromissione del contraddittorio, anche procedendo per assurdo, sarebbe dovuta a un vizio informatico” [ancora, sic !], questo non è imputabile certamente al Ricorrente, ma alla Cancelleria o al Dominio Giustizia l'insieme dei sistemi informatici del PCT lato Ministero o ancora alla norma stessa. Dunque mi pare che si applichi l'art. 162 c.p.c, ovvero il Giudice avrebbe semmai dovuto disporre la rinnovazione degli atti ai quali la nullità si estende, con eventuale rimessione in termini del Resistente, non certo ritenere nullo tutto il processo. Riterrei che porre la conseguenza di una supposta carenza sostanziale del PCT in capo al Ricorrente che si sia attenuto alle norme sia del tutto abnorme già solo per queste banali considerazioni. Il Giudice, invece, ritiene che solo per il fatto che il Cancelliere deve poter avere gli strumenti, allora l'uso del PCT da parte del Ricorrente per costituirsi renda nullo l'intero processo, evidentemente per il solo fatto che secondo il Giudicante non vi siano le garanzie processuali minime. Il che vale a dire che mai un atto di costituzione possa essere effettuato via PCT. Oltre che assurdo, il ragionamento è devastante e contrasta con la chiara ratio legis di favorire questa via di introduzione della causa. Deve in ogni caso e con forza essere rigettato. Gli atti informatici sono pienamente validi se il PCT è attivo” e le norme tecniche sono rispettate. Andiamo allora più sul tecnico. La produzione telematica di atti ed allegati secondo le Norme Tecniche previste dal DM 21/02/2011, come previsto dal Regolamento DPR 123/2001, è in tutto e per tutto equivalente alla produzione cartacea dal momento in cui, con provvedimento del Ministero di Giustizia sono attivati i servizi del PCT a Milano tutta la cognizione avanti il Tribunale http //www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/resources/DecretoAvvioPCTMilano.tif . Ciò che fa fede formalmente è il fascicolo informatico. L'articolo 9.3 delle Norme Tecniche prevede che La tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, fermi restando gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente . Gli atti e gli allegati delle parti vanno inseriti nel fascicolo informatico art. 14.2. delle Norme Tecniche . Il deposito avviene nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia . Anche se vi fosse qualche problema, non vi potrebbe essere una conseguenza negativa per il depositante, il quale al massimo potrebbe venire invitato a ricostruire il fascicolo istituto peraltro già presente nel regime cartaceo” . Ciò potrà fare senza seria contestazione, inoltrando la ricevuta completa di consegna, che contiene gli atti e gli allegati, tutti firmati e marcati temporalmente dal sistema ricevente, e quindi destinati a far fede fino a querela di falso. I documenti sono disponibili al difensore anche prima della costituzione, in due, anzi tre differenti forme. La sentenza, inoltre, si basa sul presupposto che la consultazione debba poter essere effettuata informaticamente dal Resistente prima di costituirsi e che tale consultazione sia in realtà impossibile , con violazione del contraddittorio. Tutti questi presupposti sembrano errati. È errato ritenere che – al fine della tutela del contraddittorio – i documenti debbano essere disponibili in via telematica . O meglio, i documenti devono essere disponibili in via telematica, tuttavia ciò non comporta un onere per il Ricorrente, semmai per il Cancelliere. Se il Ricorrente si fosse costituito mediante deposito di copie cartacee, l'estrazione delle copie sarebbe avvenuta per via cartacea. Dunque se – come in realtà avviene – la copia cartacea è disponibile anche per il caso di deposito telematico, non si vede quale compromissione del contraddittorio possa avvenire, visto che il Resistente è così nella stessa situazione in cui si troverebbe se il deposito fosse stato cartaceo l'uno e l'altro saranno onerati di passare in Cancelleria, l'uno e l'altro saranno onerati del costo delle copie. Mi pare un assurdo, e costituzionalmente un azzardo, ipotizzare che il Resistente sia danneggiato nel diritto di contraddittorio nel caso di deposito informatico, quando la possibilità di accesso ai documenti è la stessa anzi, vedremo, paretianamente migliore . Inoltre è errato ritenere che al Resistente non sia possibile accedere alla copia in via informatica. Dalla sentenza appare che tale circostanza sia semplicemente affermata dal Difensore del Resistente, ma non provata in alcun modo. La cosa contrasta con l'esperienza e con le norme. Le Norme Tecniche espressamente prevederebbero il caso di estrazione di copie a favore del difensore della parte non costituita, pertanto un rifiuto sarebbe un inadempimento del Cancelliere, non una carenza del sistema, tantomeno del sistema informatico. L'articolo 22 delle Specifiche Tecniche pubblicate in data 18/07/2011 e in Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29/07/2011, in osservanza dell'art. 34 della Norme Tecniche, prevede espressamente che il soggetto che ne ha diritto possa chiedere tramite web services sincroni dunque automaticamente le copie degli atti e dei documenti, tra cui, alla lettera b del comma 2 b copia semplice per l’avvocato non costituito in formato digitale . È però vero che tali servizi, pur previsti, mi risultano non essere attivi, né addirittura la documentazione sui web services essere disponibile. Tuttavia, l'avvocato diligente che non può accedere al Foro per ottenere le copie cartacee, può chiedere al Cancelliere di ricevere, tramite PEC ai sensi dell'Art. 16 delle Norme Tecniche una copia dei documenti contenuti nel fascicolo informatico Art. 23 delle Specifiche Tecniche . Ogni Cancelleria ha le sue prassi, visto che la procedura non è codificata. In alcuni casi il Cancelliere richiede che sia inviato un atto generico contenente la procura e la richiesta di copie oltre il pagamento dei diritti , in altri casi mi risulta sia sufficiente inviare una PEC di richiesta. A Milano è inoltre possibile ottenere l'aggancio” con il PDA rammostrando una procura oltre ad ottenere le copie fisicamente tramite un apposito front office .È dunque consigliabile informarsi in anticipo sulle modalità concrete. Qualora il Cancelliere rifiutasse di collaborare e né la copia cartacea, né quella informatica siano disponibili, si sarebbe esattamente nella stessa situazione in cui il Cancelliere rifiutasse o fosse impossibilitato nel caso di costituzione in forma cartacea. Vi sarebbe comunque la possibilità di ricorrere al Presidente del Tribunale per chiedere ragione, ovvero alla Direzione Generale Servizi Informatici del Ministero della Giustizia. Se qualcuno fosse a conoscenza di casi simili, pregherei di segnalarli alla Redazione, che me li farà avere. Considerazioni generali. Sia consentita una valutazione di ordine generale. Già in passato chi scrive è intervenuto per fugare quello che nella cultura informatica viene chiamato FUD Fear, Uncertainy, Doubt, paura, incertezza, dubbio , strategia usata nelle pratiche anticoncorrenziali per scoraggiare l'uso di prodotti e tecnologie nuove a scapito di tecnologie consolidate e dominanti. Nel PCT si dice troppo spesso non si può fare”, è rischioso”, meglio fare come si è sempre fatto”, chi lo racconta al Cliente se mi dichiarano la nullità?”. Lo si è detto nel campo delle notificazioni tra Avvocati abilitati alla notifica diretta . Oggi si deve intervenire in un caso in cui vi è l'aggravante che il FUD è sparso con dovizia addirittura da un Magistrato in una sentenza, la quale contiene la più deludente e discreditante ragione di sconfitta per un difensore la nullità per un vizio procedurale. La cosa è ben più grave di quanto sembri. Con tutti i difetti, il PCT funziona, anzi, il sistema digitale fornisce alcune garanzie che nel mondo analogico non esistono, consente di esercitare la professione in modalità prima impensabili, con ampi risparmi per il sistema Giustizia tanto che diventerà la regola nel prossimo futuro, manca poco . Combattere battaglie di retroguardia solo perché non si vuole cambiare, perché innovare è duro, perché si è sempre fatto così, non ha senso. Ho iniziato la professione quando il computer era sulla scrivania della segretaria, se c'era. Oggi non è possibile fare questo mestiere senza saper usare il PCT o avere risorse che lo sappiano usare per noi. L'Avvocato, il Magistrato, il CTU si adeguino i Cancellieri sono ormai ben usi, anche se a volte in Cancelleria sembrano sorpresi di vedere un Avvocato che deposita telematicamente . Criticare le scelte fatte e i mezzi approntati dal Ministero è non solo consentito, è doveroso, io personalmente lo faccio spesso anche non pubblicamente. Però si fa su specifiche e motivate carenze, non si attacca la cosa in sé. Ogni atto, ogni comunicazione, ogni decisione nei quali si intraveda un pregiudizio a prescindere, come diceva Totò, contro l'informatizzazione del processo civile, è un atto di irrazionale passatismo. Così lo è ogni decisione che di fronte alla tecnologia chiude entrambi gli occhi e diventa luddista, trattando in modo differente – deteriore – chi la utilizza, mentre invece dovrebbe incentivarlo . È un atteggiamento che il mondo degli operatori della giustizia deve abbandonare qui e ora, nel suo stesso interesse, ne pereat mundus !

Tribunale di Milano, sez. Lavoro, sentenza 8 febbraio 2013 Giudice Giorgio Mariani Svolgimento del processo Con ricorso telematico inviato in data 18 settembre 2012, N. M. R. ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di SIMESA s.p.a. Rilevava il ricorrente di essere stato dipendente di SIMESA s.p.a. con la qualifica di Impiegato B/1 CCNL Industria Chimico Farmaceutica 30 novembre 2007. A seguito di cessione di ramo d’azienda, a SIMESA s.p.a. era subentrata MARVECSPHARMA. Con tale contratto MARVECS aveva acquisito da SIMESA S.p.A. i lavoratori dipendenti tra Informatori Scientifici del Farmaco ISF , Area Manager AM e Specialist. A norma di contratto, la cessionaria s’era impegnata a non dichiarare lo stato di crisi e a non avviare procedure di licenziamento nei tre anni successivi alla sua sottoscrizione. Tuttavia, dai bilanci della MARVECS PHARMA sin dal 2004/2005 si poteva facilmente inferire un indebitamento che era cresciuto dai 53 milioni di euro del 2004 ai 105 milioni del 2005 mentre dal bilancio allegato del 2007 primo trimestre 2008 si legge un indebitamento nonostante il passaggio di liquidità con i TFR dei ceduti al 31 marzo 2007 di 145 milioni di euro crescente da tale data al momento del bilancio breve del 2008. Dunque, in alcun modo MARVECS PHARMA poteva assorbire, a tutela della occupazione, centinaia di ISF salvo che per acquisire i TFR e, pertanto, acquisire liquidità. Nel dicembre 2007, dopo che nell’ottobre 2007 aveva proceduto all’acquisizione del ramo d’azienda dalla SIMESA S.p.a. con il trasferimento alle sue dipendenze di altri 108 lavoratori tra ISF ed AM , MARVECS aveva preannunziato l’avvio delle procedure ex art. 24 L. 223/91, dapprima denunziando un esubero di 200 unità, poi elevato, nei mesi successivi, ad altre 250. Nel marzo 2008 era stato concordato il ricorso alla CIGS inizialmente escluso addivenendo ad un’intesa secondo la quale i lavoratori interessati sarebbero stati individuati secondo criteri di efficienza organizzativa in coerenza con i necessari interventi sulla ridefinizione delle zone e delle aree operative, in relazione alla dismissione delle linee di ISF, nonché con le competenze delle linee di informazione scientifica attive tenendo conto di particolari casi sociali riconducibili a carichi di famiglia”. Pertanto, N. M. R. riferiva che vi fossero dubbi sulla diligenza con cui SIMESA s.p.a. aveva valutato, ai fini dell’alternativa al licenziamento collettivo, la cessione degli annunciati esuberi a MARVECS PHARMA stante la situazione finanziaria di quest’ultima. L’11 gennaio 2008, con una prima comunicazione inviata alla ASSOLOMBARDA ed alle R.S.U., MARVECS aveva avviato le procedure di riduzione del personale nel numero di 200 Informatori Scientifici del Farmaco, ISF ex artt. 24 e 4 L. 223/91. Con una seconda nota del 25 febbraio 2008, a distanza di un mese e mezzo dalla prima, MARVECSPHARMA, adducendo un repentino aggravamento della sua situazione economica, dovuto ad uno squilibrato rapporto costi-ricavi, aveva comunicato l’allargamento ad ulteriori 250 unità della platea di personale da sottoporre a procedura di mobilità per un totale così di 450 unità . La situazione di MARVECS PHARMA si era delineata come insolvenza, atteso che, nonostante il ricorso agli ammortizzatori sociali, aveva condotto, in data 14 gennaio 2011, al fallimento. A parere del ricorrente, la situazione finanziaria ed industriale di MARVECS appariva fortemente inadeguata già al momento della stipula del contratto di cessione di azienda con Pfizer atteso che degli allegati bilanci si può evincere che a fine 2005 la Marvecs metteva a bilancio un indebitamento complessivo di 130.000.000 di Euro. Pertanto, a prescindere dalle conseguenza di tipo biologico sul quadro psicologico del ricorrente, il licenziamento collettivo era il frutto di aperte violazioni degli accordi garantiti dal contratto di cessione. N. M. R. rimarcava problemi di accesso al credito e di disagio economico della famiglia. Il danno patrimoniale era rappresentato dal peggioramento della stabilità lavorativa che aveva compromesso il livello di vita complessivo, con la conseguente domanda di cui al petitum. Si costituiva SIMESA s.p.a., eccependo la sottoscrizione, presso l'Assolombarda di Milano, di un verbale di conciliazione in sede sindacale, definitivo ed inimpugnabile ex artt. 2113 c.c.e 411 c.p.c. Riferiva anche la convenuta, quanto alla procedura telematica, di un vizio del contraddittorio poiché la difesa della società non aveva potuto esaminare alcuno dei documenti avversari prodotti insieme al ricorso telematico. All’udienza dell’8 febbraio 2013, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione con contestuale lettura del dispositivo. Motivi della decisione 1. La costituzione in giudizio del ricorrente va dichiarata nulla. SIMESA s.p.a. rileva infatti che al suo Difensore, pur tempestivamente munito di procura alle liti, non era stato possibile accedere ai documenti elencati nell'atto introduttivo telematico del giudizio e prodotti pure telematicamente da N. M. R Non era stato infatti possibile da parte della Cancelleria, né da parte del giudice designato, inviare a detto Difensore i documenti nel formato telematico. Cosicché la scrivente difesa non ha potuto esaminare alcuno dei documenti avversari” pag. 4 della memoria SIMESA s.p.a. . La circostanza è stata confermata davanti al giudice, nel corso dell’udienza di discussione. 2. Come è noto, la parte non ancora costituita in giudizio ed il difensore munito di procura possono consultare sia il fascicolo d'ufficio che quello delle altre parti, potendo anche farsi rilasciare copia di ciascuno di tali fascicoli dal cancelliere art. 76 disp.att. c.p.c. . Tale disposizione costituisce una species della norma di cui all’art. 744 c.p.c. che dispone che I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti ”. L’art. 76 cit. illustra la funzione dei fascicoli d'ufficio e di parte e si pone al centro dell'effettiva realizzazione del principio del contraddittorio. Infatti, la parte non ancora costituita ed il suo difensore devono poter essere posti nella condizione di avere un'adeguata conoscenza dei documenti prodotti dalla controparte, al fine di decidere se costituirsi a propria volta in giudizio oppure no ed al fine di decidere come approntare le proprie difese, intese anche come corredo documentale di risposta. Nel caso di iscrizione della causa a ruolo per via telematica, dunque, la Cancelleria deve poter provvedere non solo alla formazione del fascicolo informatico, ma deve anche poter avere lo strumento per renderlo consultabile per via telematica, e ciò anche nel caso in cui il Difensore della parte non sia ancora costituito. Tale difetto, nella specie, determina una patente violazione del principio del contraddittorio, addebitabile ad un vizio del sistema informatico. Va quindi dichiarata la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente i documenti - e quindi il fascicolo di parte - sono consustanziali a questa attività processuale art. 165 c.p.c. e di ogni altro successivo atto del presente procedimento. La nullità della costituzione in giudizio del ricorrente comporta di conseguenza la sanzione dell'improcedibilità dell’azione, conseguendo a detta nullità una lesione dei diritti della controparte. 3. Ricorrono eccezionali ragioni legate alla novità ed ai problemi del rito telematico per compensare integralmente fra le parti delle spese del giudizio, ex art. 92, 2° comma, c.p.c. P.Q.M. Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide 1 dichiara la nullità della costituzione in giudizio del ricorrente e di conseguenza l'improcedibilità dell’azione 2 compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio.