Revoca o rinuncia al mandato dell’avvocato: la forma è libera

La procura alle liti era stata conferita con atto pubblico, ma non serve la stessa forma per la revoca o la rinuncia.

Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 23324, depositata il 18 dicembre 2012. Il caso. Una società in nome collettivo citava in giudizio l’ormai ex avvocato difensore chiedendo al Tribunale di riconoscerle un risarcimento danni per responsabilità professionale, in quanto la stessa era stata assistita in una causa relativa ad una pretesa creditoria dell’INPS in maniera negligente. Avvocato privo dello ius postulandi. Il giudizio di appello si conclude con la dichiarazione di inammissibilità perché, secondo i giudici territoriali, l’avvocato un altro rispetto al convenuto della società era privo dello ius postulandi , non essendo valida la procura generale alle liti conferitagli dalla stessa società, giacché la rinuncia al mandato e la nomina del nuovo difensore con procura prevedente anche la facoltà di appellare erano successivi anche alla procura generale in questione, sicché sarebbe stata necessaria una nuova procura da parte della società rappresentata perché egli fosse investito della rappresentanza che, nella causa in questione, ormai si appuntava in capo ad altro avvocato . La rinuncia deve esser fatta con atto uguale e contrario? La società ricorrente per la cassazione della sentenza sostiene che la rinuncia doveva avvenire con atto uguale e contrario alla procura generale che, nel caso di specie, era stata fatta con atto pubblico. Si tratta di dichiarazioni recettizie a forma libera. La Corte di Cassazione si trova dunque ad affrontare la questione della revoca o rinuncia al mandato da parte del procuratore. Secondo gli Ermellini si tratta di dichiarazioni recettizie a forma libera che semplicemente possono ma non devono avvenire per atto pubblico, anche quando la procura generale o speciale è stata conferita con atto pubblico art. 83, comma 2, c.p.c. . La revoca o la rinuncia – precisa ulteriormente la S.C. - non hanno effetto nei confronti dell’altra parte fino all’avvenuta sostituzione. Pertanto, la Corte territoriale ha correttamente attribuito determinante rilievo al fatto che sia la procura speciale ad litem del 1999 che quella generale ad lites del 2000 erano anteriori alla rinuncia al mandato del 2001 ed alla conseguente nomina di un nuovo difensore .

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 novembre – 18 dicembre 2012, n. 23324 Presidente Petti – Relatore Amatucci Ritenuto in fatto 1.- Con sentenza n. 452/02 il Tribunale di Venezia rigettò la domanda, proposta con citazione del maggio 1999, della s.n.c. Costruzioni M. di Mengo Dario & amp C. volta alla condanna dell'avv. A F. al risarcimento dei danni per responsabilità professionale conseguita alla affermata negligenza con la quale la società era stata dal medesimo assistita in una causa relativa ad una pretesa creditoria dell'INPS. La Corte d'appello di Venezia, con sentenza n. 272/06 depositata il 28.2.2006, ha dichiarato inammissibile l'appello della società soccombente, in quanto proposto dall'avv. Giovanni Cattiverà, che nel corso del giudizio di primo grado, con dichiarazione recante la data del 23 ottobre 2001, aveva rinunziato al mandato ed era stato sostituito dall'avv. M D. , costituitosi in primo grado per la s.n.c. con comparsa conclusionale, recante a margine la procura del 17.11.2001. 2.- Ha ritenuto la Corte d'appello che l'avv. Cattiverà fosse privo di ius postularteli, a nulla valendo la procura generale alle liti conferitagli dalla società appellante nell'anno 2000, giacché la rinuncia al mandato e la nomina del nuovo difensore con procura prevedente anche la facoltà di appellare erano successivi anche alla procura generale in questione, sicché sarebbe stata necessaria una nuova procura da parte della società rappresentata perché egli fosse investito della rappresentanza che, nella causa in questione, ormai si appuntava in capo ad altro avvocato. 3.- Avverso la sentenza ricorre per cassazione la soccombente Costruzioni M. di Mengo Pietro & amp C. s.n.c. già Costruzioni M. di Mengo Dario & amp C. s.n.c. affidandosi ad un unico motivo, cui resiste con controricorso A F. . Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. La discussione, rinviata il 12.6.2012 per impedimento del relatore, s'è svolta all'udienza odierna. Considerato in diritto 1- E dedotta violazione del combinato disposto degli artt. 83 e 85 c.p.c. e 24 Cost. Sulla scorta delle seguenti considerazioni, erroneamente non condivise dalla Corte d'appello - la rinuncia dell'avv. Cattiverà al mandato conferitogli con procura ad litem in calce all'atto di citazione e la sua sostituzione con altro difensore non poteva intendersi come rinuncia alla procura generale ad lites, mai introdotta nel giudizio di prime cure - la procura generale ad lites rilasciata per atto pubblico poteva essere rinunciata o revocata solo con atto uguale e contrario, e cioè mediante un altro atto pubblico di revoca o rinuncia la cui formazione andava annotata a margine della procura la rinuncia avvenuta nel primo grado di giudizio era ininfluente sulla costituzione della rappresentata in appello tramite lo stesso avvocato, che l'appello aveva proposto in base alla procura generale - a seguire il ragionamento della Corte d'appello l'avvocato Cattiverà non avrebbe potuto mai più rappresentare la società attrice in primo grado, poiché l'unico a poterlo fare era il nuovo difensore così il ricorso, a pag. 13 il carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato ex art. 1716, comma 2, c.c. non impediva che il nuovo difensore venisse affiancato dal precedente, già munito di procura conferita per atto pubblico. 2.- Il ricorso, nella parte in cui non è inammissibile in quanto totalmente prescinde dalle ben diverse considerazioni svolte dalla Corte d'appello, è manifestamente infondato. La revoca o la rinuncia al mandato da parte del procuratore costituiscono dichiarazioni recettizie a forma libera possono, dunque, ma non devono avvenire per atto pubblico, quand'anche per atto pubblico la procura generale o speciale sia stata conferita ex art. 83, comma 2, c.p.c. , destinate a non avere effetto nei confronti dell'altra parte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore art. 85 c.p.c. . Nella specie la Corte d'appello ha correttamente attribuito determinante rilievo alla circostanza che sia la procura speciale ad litem del 1999 sia quella generale ad lites del 2000 erano anteriori alla rinuncia al mandato del 2001 ed alla conseguente nomina di un nuovo difensore. Dunque, una volta privo dello ius postulandi in relazione al processo nel quale aveva rinunciato al mandato e nel quale era intervenuta la nomina di un nuovo difensore, in tanto il rinunciante ormai sostituito avrebbe potuto proporre appello in quanto fosse stato reinvestito dello ius postulandi che, in quel processo e solo in quello, non aveva più mediante una nuova procura conferitagli dal rappresentato. 3.- Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000 per compensi, oltre agli accessori di legge.