Porta stupefacenti in carcere: avvocato cancellato dall’albo. Per la reiscrizione non devono passare i 5 anni previsti per la radiazione

La norma che dispone che l’avvocato radiato non può nuovamente iscriversi all’albo prima di 5 anni, non può essere applicata analogicamente alla sanzione disciplinare della cancellazione.

Con la sentenza n. 22785, depositata il 12 dicembre 2012, la Corte di Cassazione ha annullato una sentenza del Consiglio Nazionale Forense. Cancellato. Subisce una sanzione penale per aver portato in carcere, al proprio cliente, sostanze stupefacenti. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati lo sanziona cancellandolo dall’albo. Reiscritto? Passati neanche tre anni, chiede la reiscrizione all’albo. Richiesta respinta. Ricorre al Consiglio Nazionale Forense, che respinge nuovamente, ritenendo che, per adottare tale provvedimento, devono passare prima 5 anni, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina in tema di radiazione, prevista dall’art. 47, r.d.l. n. 1578/1933. Cancellazione e radiazione sono sanzioni differenti. L’avvocato ci tiene ad esercitare la professione. Ricorre quindi in Cassazione, che annulla la sentenza e rimanda la decisione nuovamente al CNF. Secondo la Corte la cancellazione è concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione. Quindi la norma che vieta la reiscrizione prima che siano passati 5 anni, non può trovare applicazione analogica. Il CNF è però libero di valutare la durata della sanzione. Resta il fatto che la durata del tempo decorso può essere autonomamente valutata ai fini dell’apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata , che l’art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l’iscrizione all’albo . Poiché in questo caso il CNF non si è espresso al riguardo, la Corte annulla la sentenza e rinvia al CNF stesso la decisione, che dovrà valutare la questione secondo il nuovo parametro delineato.

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 4 – 12 dicembre 2012, n. 22875 Presidente Preden – Relatore Rordorf Esposizione del fatto L'avv. A C. , cancellato dall'albo degli avvocati di Foggia con provvedimento disciplinare del 20 settembre 2008, a seguito della sanzione penale da lui subita per avere introdotto sostanze stupefacenti in carcere ed averle cedute ad un proprio assistito, si vide respingere dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia la richiesta di reiscrizione nell'albo, presentata nel marzo 2011 ed integrata nel maggio successivo. Anche il ricorso proposto avverso tale decisione ebbe esito negativo, giacché il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza depositata il 30 aprile 2012, reputò che la reiscrizione nell'albo non potesse esser disposta prima del decorso del termine di cinque anni da quando era divenuta esecutiva la precedente delibera di cancellazione, dovendo trovare applicazione analogica la disciplina a tal riguardo prevista dalla legge professionale per l'ipotesi di reiscrizione dopo la radiazione. Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso l'avv. C. . Nessuna difesa ha svolto in questa sede il consiglio dell'Ordine degli avvocati di Foggia. Ragioni della decisione Il ricorso è fondato, giacché puntualmente si riallaccia all'insegnamento di questa corte secondo cui, in presenza di una domanda di reiscrizione nell'albo degli avvocati di colui che abbia in precedenza subito la sanzione disciplinare della cancellazione, non trova applicazione, in via d'interpretazione analogica, l'art. 47 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578. Quest'ultima norma dispone che l'avvocato radiato dall'albo non può esservi nuovamente iscritto prima che siano trascorsi cinque anni dal provvedimento di radiazione, ma, essendo la cancellazione concepita dal legislatore come sanzione meno grave della radiazione, non sussistono le condizioni per postularne l'applicazione anche quando il professionista che chiede la reiscrizione era stato in precedenza cancellato e non radiato, benché la durata del tempo frattanto decorso possa essere autonomamente valutata ai fini dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta specchiatissima ed illibata , che l'art. 17 del medesimo provvedimento legislativo richiede per l'iscrizione nell'albo in tal senso Sez. un., 12 maggio 2008, n. 11653 . Non v'è ragione per discostarsi nel presente caso da questo orientamento. Occorre solo aggiungere che dalla motivazione posta a base della decisione Consiglio Nazionale Forense non è dato desumere, neppure per implicito, che il collegio giudicante abbia valutato la durata del tempo trascorso tra la cancellazione e la richiesta di reiscrizione nell'albo ai fini di escludere il prescritto requisito della condotta specchiatissima ed illibata . Se è vero, infatti, che nella parte finale della motivazione dell'impugnata sentenza si richiama l'opinione secondo cui solo dopo il decorso del periodo di cinque anni previsto per la reiscrizione conseguente alla radiazione sarebbe possibile verificare il concorso dei requisiti voluti dall'art. 17 del citato decreto, è vero altresì che tale considerazione è volta a sorreggere la tesi dell'applicabilità analogica del suindicato termine quinquennale anche nell'ipotesi di precedente cancellazione del professionista dall'albo - tesi che, nella sua portata generale, è viceversa da disattendere, per le ragioni già prima indicate - e non appare invece in alcun modo frutto di una valutazione della fattispecie concreta. L'impugnata sentenza deve perciò essere cassata, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense perché la riesamini alla luce del principio di diritto sopra richiamato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza, con rinvio della causa al Consiglio Nazionale Forense, e condanna il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge.