Procedure telematiche più chiare, semplici e certe: ecco le novità

Gli atti del processo devono essere depositati nel fascicolo informatico, senza necessità di attestazione della cancelleria. Nel caso di fallita comunicazione tramite PEC, la cancelleria avvisa che essa è comunque avvenuta. Gli avvocati possono notificarsi anche le comparse. Queste le principali novità introdotte dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 209, del 15 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2012, n. 284.

Nuove regole. Il regolamento innova alcune regole tecniche, già previste dal precedente D.M. n. 44 del 21 febbraio 2011, in materia di tecnologie dell’informazione e comunicazione nel processo civile e penale. L’esigenza di adottare tale regolamento nasce dalle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica a mezzo posta elettronica certificata. Rinnovo del deposito rigettato. Se l’avvocato vede rigettato il deposito degli atti inviati telematicamente, può ripeterlo nei termini previsti. La novità consiste nel fatto che può farlo anche nel caso in cui il deposito fosse rigettato per mancata sottoscrizione. Deposito degli atti processuali. Non è più necessaria l’attestazione del deposito da parte della cancelleria o della segreteria dell’ufficio giudiziario con data e firma. L’atto del processo deve, però, essere depositato nel fascicolo informatico. Avviso di comunicazione avvenuta. Se viene generato un avviso di mancata consegna, previsto dalle regole tecniche della PEC, viene pubblicato, negli uffici giudiziari, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell’atto. Tale avviso deve contenere i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori . Notificazione per via non telematica. Nel caso in cui la notificazione non avvenga per via telematica, la copia cartacea del documento elettronico viene notificata non più solo in base alle regole dell’art. 138 c.p.c., cioè in mani proprie, ma secondo le generali norme processuali vigenti. Notificazione telematica tra avvocati. Le comunicazioni e le notificazioni tra le parti in corso di procedimento, previste dall’art. 170 c.p.c., possono avvenire per via telematica. Ora possono essere trasmesse anche le comparse, non più solo le memorie. Disponibilità dei servizi telematici. Il portale dei servizi telematici e il suo gestore garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite dal regolamento, all’art. 34 del D.M. n. 44/2011. Deve comunque essere garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore 22, dalle 8 alle 13 il sabato. Le nuove regole saranno in vigore a partire dal 20 dicembre.

Ministero della Giustizia, decreto 15 ottobre 2012, n. 209 G.U. 5 dicembre 2012, n. 284 Regolamento recante Regole tecniche per l'adozione nel processo civile e penale delle tecnologie dell'informazione e comunicazione - modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44 . IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni Visti gli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 Visto l'articolo 25 della legge 12 novembre 2011, n. 183 Visto il decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante il Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 Rilevata la necessità di modificare il predetto regolamento, per adeguarlo alle sopravvenute modifiche legislative in tema di notifica a mezzo della posta elettronica certificata Acquisito il parere espresso in data 29 dicembre 2011 dal Garante per la protezione dei dati personali Acquisito il parere espresso in data 21 dicembre 2011 da DigitPA Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 luglio 2012 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 settembre 2012 Adotta il seguente regolamento Art. 1 Modifiche all'articolo 13 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche a il primo periodo è soppresso b al secondo periodo, le parole Fuori del caso di rifiuto per omessa sottoscrizione, sono soppresse c al secondo periodo, le parole dal codice di procedura civile sono sostituite dalle seguenti dalla vigente normativa processuale . Art. 2 Modifiche all'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 15 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche a il comma 1 è sostituito dal seguente L'atto del processo, redatto in formato elettronico da un soggetto abilitato interno e sottoscritto con firma digitale, è depositato telematicamente nel fascicolo informatico. b al comma 4 le parole e vi appone la sua firma digitale, ove previsto sono sostituite dalle seguenti e provvede a depositarlo nel fascicolo informatico, apponendovi la propria firma digitale . Art. 3 Modifiche all'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 16 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche a le parole ricevuta di avvenuta consegna breve , ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti ricevuta di avvenuta consegna b il comma 4 è sostituito dal seguente 4. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, negli uffici giudiziari individuati con il decreto di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata, si procede ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 51 e viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario, contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori. Tale avviso è visibile solo dai soggetti abilitati esterni legittimati ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 . Art. 4 Modifiche all'articolo 17 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 17, comma 6, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, le parole nei modi di cui agli articoli 138 e seguenti del codice di procedura civile sono sostituite dalle seguenti con le modalità previste dalla normativa processuale vigente . Art. 5 Modifiche all'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 18 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche a al comma 1 le parole ricevuta di avvenuta consegna breve sono sostituite dalle seguenti ricevuta di avvenuta consegna b il comma 2 è sostituito dal seguente Quando il difensore procede alla notificazione delle comparse o delle memorie, ai sensi dell'articolo 170, quarto comma, del codice di procedura civile, la notificazione è effettuata mediante invio della memoria o della comparsa alle parti costituite ai sensi del comma 1. . Art. 6 Modifiche all'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. L'articolo 29 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, è sostituito dal seguente 1. Il portale dei servizi telematici e il gestore dei servizi telematici garantiscono la disponibilità dei servizi secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34. In ogni caso è garantita la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentun dicembre. . 2. Fino alla adozione delle specifiche tecniche di cui al comma che precede, il portale dei servizi telematici garantisce la disponibilità dei servizi di consultazione nei giorni feriali dalle ore otto alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì, e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre. Art. 7 Modifiche all'articolo 35 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 1. All'articolo 35, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, dopo le parole L'attivazione della trasmissione dei documenti informatici , sono inserite le seguenti da parte dei soggetti abilitati esterni . Art. 8 Clausola di invarianza Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.