Nuova deroga ai parametri forensi: liquidabili anche le spese ‘successive’ alla sentenza

Le nuove tariffe vigono anche per le cause decise in via equitativa. Il GDP di Pozzuoli ha liquidato, oltre agli oneri accessori, anche le spese successive ed occorrende , in deroga al DM 140/12.

La sentenza del GDP di Pozzuoli dello scorso 10 ottobre ha introdotto un’ulteriore eccezione alla nuova disciplina delle tariffe, di cui ribadisce la retroattività, a conferma di come la materia sia stata parzialmente riscritta dalla giurisprudenza. La vicenda affrontata. È la tipica lite col gestore della telefonia per ottenere il risarcimento dei danni e delle spese indebitamente sostenute per l’illecita sospensione dell’utenza. La richiesta è stata accolta solo per il rimborso di €. 180,00 pagati per un servizio telefonico non usufruito e degli interessi legali. Ha refuso le spese di lite, per un importo ben superiore al valore della causa, oltre IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive ed occorrende . È questa ultima voce la vera novità della sentenza. Le tariffe sono retroattive . Conformemente alla giurisprudenza di legittimità e di merito maggioritarie ribadisce la retroattività delle nuove tariffe ex multis Cass. SS.UU. n. 17406/12, sez. II civ. n. 16561/12, Trib. Siena n. 291/12, Catanzaro e Fermo del 22 e 20/02/12, giurisprudenza costante campana, varesotta, monzese e GDP Salerno n. 3692/12 . Gli oneri accessori il DM li vieta, ma la giurisprudenza li attribuisce. Questa ultima decisione, come molte altre analoghe, ha fornito un’interpretazione della materia costituzionalmente orientata, ma soprattutto dei motivi per i quali è lecito e necessario riconoscere l’IVA, la CPA ed il forfait al 12,5%. È stata una delle prime in Italia a farlo e le altre sentenze anche la Cassazione , sia favorevoli che contrarie alla retroattività, hanno accolto questa tesi. Si noti che gli articoli del DM 140/12, richiamati anche nella nostra fattispecie, escludono categoricamente questa ipotesi. La nuova esegesi del GDP di Pozzuoli. Adotta una tesi intermedia, perché non le attribuisce tout court , ma solo se ripetibili, perciò la violazione sopra descritta è parziale. Nuova deroga al DM 140/12. Questo decreto e le altre leggi che regolano la fattispecie fanno un elenco tassativo delle fasi e delle singole voci liquidabili unitariamente. Orbene nel caso in esame si ha un’anticipazione di somme solvibili spettanze successive ed occorrende , semmai, nella fase esecutiva come si desume dall’art. 11 DM 140/12. È, perciò, palese la portata innovativa di questa pronuncia, tanto più che le stesse, ante riforma, erano saldate dal soccombente assieme a quanto concesso dal giudice.

Giudice di Pace di Pozzuoli, sentenza 10 ottobre 2012 Giudice di Pace Italo Bruno Svolgimento del processo TIZIO, con atto di citazione ritualmente notificato il 18/4/11 alla S.p.A. ZETA, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previo accertamento dell’illecito pagamento della somma di € 180,00 per servizio telefonico non usufruito, la stessa fosse condannata alla restituzione di detta somma, oltre interessi legali ed al risarcimento dei danni. Nell’atto di citazione premetteva - di essere titolare dell’utenza telefonica numero - che, a partire dal 10/10/10 e sino a Febbraio 2011 ha subito l’interruzione del servizio da parte della Spa Zeta - che, nonostante i numerosi solleciti inviati, anche a mezzo fax, per lamentare la disattivazione della linea telefonica, gli stessi non sortivano alcun effetto - che, nonostante il disservizio, pagava le fatture conto Spa Zeta del 5° e 6° bimestre per un importo di € 180,00 - che, la domanda per la procedura conciliativa non aveva esito. Instauratosi il procedimento, si costituiva la Spa Zeta che, preliminarmente, eccepiva l’improponibilità della domanda per non avere, l’istante, espletato, preventivamente, il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall’art. 3 e 4 della delibera numero 182/02/CONS del 19/6/02 dell’Autorità per la garanzia nelle Comunicazioni, a norma dell’art. 1 comma 11 della L. 31/7/97 numero 249 e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda per infondatezza della stessa. Esperito, inutilmente, il tentativo di conciliazione, sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 26/9/12, la causa veniva assegnata a sentenza. Motivi della decisione La domanda deve ritenersi proponibile avendo l’attore provato, con documentazione non impugnata, di aver richiesto il tentativo di conciliazione alla Camera di Conciliazione della CCIAA di Napoli con racc. a.r. numero 12673901431-4 ricevuta l’8/3/11 e che la stessa non ha provveduto ad effettuare tale tentativo entro i trenta giorni previsti dalla normativa. Infatti, la Camera di Conciliazione della CCIAA di Napoli fissava la data per la mediazione al 9 giugno 2011, ben oltre i trenta giorni, senza, peraltro, comunicarla all’istante Confr. Documentazione in atti parte convenuta . Nel merito, la domanda è fondata e va accolta nei limiti di cui in motivazione. Le legittimazioni non sono contestate, come non è contestato il fatto storico del disservizio causato dal furto reiterato di cavi di rame della linea Zeta Spa da parte di ignoti Confr. Documentazione in atti Spa Zeta . Anche se il disservizio non è stato causato dalla convenuta ma da terzi, cionondimeno, esso disservizio non può essere addebbitato all’utente che non ha usufruito del servizio telefonico. Ne consegue, che la convenuta Spa Zeta, addebitando la spesa di un servizio non reso ha ottenuto un illecito arricchimento che comporta il diritto del consumatore di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente pagato. Nell’esecuzione del contratto di abbonamento telefonico, la Spa Zeta è tenuta a comportarsi secondo buona fede e correttezza ex art. 1175 e 1375 c.c. Tale principio di buona fede e correttezza si sostanzia nel generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, nonché di svolgere tutte le attività necessarie alla salvaguardia degli stessi Cass. 3185/03 . Il principio di buona fede contrattuale, quindi, costituisce oggetto di un vero e proprio obbligo giuridico che si considera violato dalla parte contrattuale che, anche non dolosamente, ometta di tenere un comportamento improntato alla diligente correttezza. Esso, peraltro, si impone con maggiore forza nei contratti di adesione qual è il contratto di abbonamento telefonico , in cui è una sola delle parti a predisporre unilateralmente il contenuto dell’accordo, senza possibilità per l’altra di disporre o modificare le clausole inserite. Nel caso di specie, la società convenuta non poteva emettere fatture per un servizio non reso. Ne consegue, pertanto, che la Spa Zeta non essendosi uniformata agli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, deve ritenersi inadempiente nei confronti dell’attore, con conseguente riconoscimento a favore di quest’ultimo del diritto al rimborso della somma di € 180,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo. Non avendo, l’attore, dimostrato di aver subito ulteriori danni, si può ritenere che la somma di € 100,00 decurtata dalla Spa Zeta sulla Fattura numero del conto Zeta Spa numero 2/11, quale riconoscimento dell’indennizzo previsto dall’art. 31.1 delle condizioni generali di contratto, sia satisfattiva del disservizio subito dallo stesso. Per quanto concerne il governo delle spese del procedimento, questo Giudice, CONSIDERATO - che, l’art. 91 c.p.c. è stato modificato alla luce della legge professionale in vigore di cui al D.M. numero 127 dell’8/4/04 e nel rispetto dei principi in esso contenuti - che, allo stato, la suddetta legge è stata abrogata con il D.M. numero 140 del 27/7/12 dal quale si evince che le spese e le competenze professionali devono essere liquidate con i nuovi parametri e non più con le tariffe di cui al D.M. abrogato RILEVATO - che, nel caso di specie, l’attività difensiva è terminata dopo l’entrata in vigore del Regolamento recante la determinazione dei compensi professionali 23/8/129 RITIENE - di liquidare le spese di soccombenza in base ai parametri previsti dal Regolamento, ancorché alcune attività sono state svolte nella vigenza delle previgenti tariffe. In merito si è espressa la Corte di Cassazione che in una recente sentenza ha statuito - L'incarico conferito al professionista ha natura unitaria e non può essere considerato frazionato in ordine alle diverse prestazioni eseguite. - Pertanto, in caso di successione di tariffe professionali, per stabilire in base a quale di essa debba essere liquidato il compenso, occorre tenere conto della natura dell'attività professionale e, se per la complessa portata dell'opera il compenso deve essere liquidato con criterio unitario, la tariffa applicabile è quella che vige alla data della liquidazione anche se l'esplicazione dell'attività ha avuto inizio quando era vigente altra tariffa Cassazione civile, Sez. II, Sentenza numero 16561 del 28/9/12 . Pertanto, le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, d’Ufficio, come in dispositivo, tenendo conto del Regolamento di cui al D.M. 20/7/12 numero 140, entrato in vigore il 23/8/12, dell’attività processuale svolta ed in particolare delle prescrizioni di cui agli artt. 1, 4 e 11. La sentenza è resa ai sensi dell’art. 113 c.2 c.p.c., così come modificato dal D.L. 8/2/03 numero 18, convertito in L. 7/4/03 numero 63 ed è esecutiva ex lege. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TIZIO nei confronti della S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede 1 accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di TIZIO della somma di € 180,00, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo 2 condanna, altresì, la S.p.A. ZETA, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di € 250,00, di cui € 50,00 per spese ed € 200,00 per competenze professionali, oltre IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive ed occorrende 3 distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario 4 sentenza esecutiva ex lege.