L’Erario deve pagare l’onorario al difensore d’ufficio nel caso di irreperibilità dell’assistito

La Cassazione ha ritenuto sufficiente l’invio di tre lettere raccomandate ritornate indietro con la dicitura destinatario sconosciuto” per l’applicazione dell’art. 117, D.p.r. n. 115/2002.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15601/2012, è stata chiamata a fare buon governo del Testo Unico in materia di spese di giustizia D.p.r. n. 115/2002 e dei suoi artt. 116 e 117, riguardanti la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore d’ufficio nel caso in cui l’indagato, l’imputato o il condannato risulti irreperibile. Il quesito a cui gli ermellini sono chiamati a fornire risposta è il seguente il termine irreperibile indica solo il soggetto che sia stato dichiarato tale nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, oppure anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga solo dopo a trovarsi in una situazione fattuale di irreperibilità? Il fatto. Un avvocato presta opera professionale quale difensore d’ufficio in favore di un cittadino rumeno, resosi poi irreperibile. Il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di liquidazione del compenso avanzata dal legale, rigetta l’opposizione. Secondo il giudice capitolino, infatti, l’avvocato non ha dimostrato di aver inutilmente esperito tutte le procedure per il recupero del credito. Ricorre per cassazione l’avvocato per violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost, nonché del D.p.r. n. 115/2002. L’avvocato che ha fatto tutto il possibile per recuperare il credito professionale. Il legale adduce di aver inviato all’assistito tre lettere di messa in mora presso i tre unici recapiti evincibili dagli atti di causa. Aveva tentato di rintracciare il patrocinato presso il D.A.P., presso il Comune di Roma e presso il Consolato di Romania, ma, in tutte e tre le occasioni, la posta era tornata indietro con la dicitura destinatario sconosciuto . Eccepisce, inoltre, il ricorrente che la normativa applicabile non richiede al difensore d’ufficio lo svolgimento di successivi incombenti , così come invece erroneamente sostenuto dal Tribunale di Roma in sede di impugnazione. L’Erario liquida il difensore d’ufficio in caso di successiva irreperibilità del patrocinato . La Suprema Corte ritiene fondate le doglianze dell’avvocato. Gli ermellini richiamano la sentenza n. 4153/2007 in tema di gratuito patrocinio in base alla quale la condizione di irreperibilità rileva quale situazione sostanziale e di fatto, a prescindere da una pronuncia formale recte processuale di irreperibilità del debitore irrintracciabile. Per cui, in tema di liquidazione dell’onorario e delle spese al difensore d’ufficio, nell’ipotesi in cui il patrocinato sia irreperibile, non è necessario da parte dell’avvocato la dimostrazione del previo infruttuoso esperimento della procedura esecutiva per il recupero del credito professionale, posto che lo stato di irreperibilità dell’assistito rileva in senso sostanziale e non formale, e sarebbe irragionevole porre in capo al difensore un ulteriore inutile onere. Le spese anticipate dall’Erario, evidentemente, saranno poi richieste nei confronti di chi si sia successivamente reso reperibile. L’irreperibilità, inoltre, deve sussistere nel momento in cui l’avvocato-creditore è in condizione di esercitare la sua pretesa e se, a quel momento, il procedimento penale si sia concluso, con la conseguente maturazione del diritto a pretendere il pagamento della propria parcella professionale. Si è, infatti, dinanzi ad una sostanziale equiparazione degli effetti tra irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 c.p.p. e irreperibilità presunta ex lege ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.c. cfr. sul punto Cass. pen. n. 32284/2003 . Concludendo. La sentenza commentata si inserisce armonicamente in quell’orientamento giurisprudenziale ex multis Cass. pen. n. 28142/2007 Cass. pen. n. 5773/2007 che impone all’Erario il pagamento delle competenze di difensore d’ufficio nel caso di successiva irreperibilità del patrocinato. Unica condizione è che il legale abbia svolto quella normale attività che nel rito civile è propedeutica al recupero del credito. Non è richiesto, ad esempio, il deposito di un ricorso per decreto ingiuntivo richiedere tanto, infatti, sarebbe illogico ed antieconomico a fronte del vane ricerche del debitore irreperibile. La Cassazione cfr. sentenza n. 27473/2009 , infatti, in altra occasione, ha ritenuto che il difensore d’ufficio che abbia agito in executivis per il pagamento delle proprie competenze ha diritto al rimborso dei compensi relativi, comprese le spese vive sostenute. Unico limite importante da rammentare in questo ambito è che la condizione di irreperibilità dell’assistito non può essere equiparata a quella di latitante, in quanto, quest’ultima, deriva dalla scelta difensiva, volontariamente operata, di sottrarsi all’esecuzione di un provvedimento limitativo della libertà personale cfr. Cass. n. 48217/2004 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 2, sentenza 19 giugno - 17 settembre 2012, n. 15601 Presidente Goldoni – Relatore Falaschi Considerato in fatto Il consigliere designato ha depositato, in data 21 maggio 2012, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Con ordinanza del 7.5.2010 il Tribunale di Roma, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta da F R. avverso il decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del compenso avanzata dall'avvocato opponente per l'opera professionale prestata quale difensore di ufficio di D B. , a conferma del provvedimento impugnato, respingeva l'opposizione, affermando che nessuna dimostrazione risultava che il professionista avesse esperito inutilmente tutte le procedure per il recupero del credito professionale. Avverso tale provvedimento ha presentato ricorso a questa Corte il medesimo R. , deducendo, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 Cost. per motivazione apparente, nonché della normativa di cui al D.P.R. n. 115 del 2002. . . Con i due motivi di ricorso, il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 116 e 117 inosservanza ed erronea applicazione della legge in ordine al recupero dei crediti professionali insufficiente, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente osserva come la normativa che disciplina il recupero dei crediti per prestazioni professionali non preveda affatto lo svolgimento degli incombenti che il Tribunale in sede di opposizione ha ritenuto invece necessari. Tanto ciò è vero, osserva il ricorrente, che le tre lettere indirizzare al B. presso i tre unici recapiti evincibili dagli atti del fascicolo, sono tutte tornate al mittente con dizione destinatario sconosciuto . Il ricorrente rileva quindi che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, aveva fatto tutto ciò' che era necessario nel caso di specie, cercando di rintracciare il B. sia con accertamenti svolti al D.A.P. dove non risultava essere detenuto presso alcun istituto di pena italiano , sia presso il Comune di Roma ove non risultava iscritto nei registri anagrafici di residenza , sia al Consolato di Romania cui il B. risultava sconosciuto . In ogni caso, osserva ancora il ricorrente, pretendere per il difensore l'adempimento di attività ulteriori, sarebbe illogico, atteso che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 non può essere limitato al solo caso della irreperibilità dichiarata formalmente, trovando esso applicazione anche nel caso di irreperibilità presunta ex art. 161 c.p.c, comma 4. Il ricorso parrebbe manifestamente fondato. La questione del diritto del difensore d'ufficio al compenso a carico dello Stato ha formato oggetto di esame ripetute volte nella giurisprudenza delle sezioni penali di questa Corte. In particolare, nella sentenza della quarta Sezione n. 4153 del 2007, si è affermato il principio di diritto per cui in tema di gratuito patrocinio, la condizione di irreperibilità del patrocinato alla quale il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 117 subordina la liquidazione degli onorari e delle spese di difesa a carico dell'Erario, afferisce ad una situazione sostanziale e di fatto indipendente dalla pronunzia processuale di irreperibilità - che, rendendo il debitore non rintracciabile al momento in cui la pretesa creditoria diventa azionabile, impedisce di effettuare qualunque procedura per il recupero del credito professionale . La citata sentenza è pervenuta a tale conclusione sulla base delle seguenti considerazioni. Il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 116, riguardante la liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore di ufficio, stabilisce il principio generale che essi sono ammessi e liquidati quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero di crediti professionali . Il successivo art. 117 stabilisce, poi, che l'onorario e le spese spettanti al difensore di indagato, imputato o condannato irreperibile sono liquidati . nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 in tale ultimo caso, quindi, non è più necessaria la propedeutica attività per il recupero dei crediti professionali. L'art. 117 non specifica la significazione del termine irreperibile in particolare non si richiamano espressamente gli artt. 159 e 160 c.p.c., sicché, in sostanza, non si chiarisce se irreperibile è solo il soggetto che tale sia stato dichiarato nel corso del procedimento penale con apposito decreto del giudice, ovvero anche la persona che, pur rintracciata nel procedimento penale, venga successivamente a trovarsi in una situazione di sostanziale irrintracciabilità. Tuttavia, la ratio sottesa al combinato disposto di tali norme appare evidente il difensore è tenuto ad esperire le procedure per il recupero dell'onorario e delle spese, non potendo queste essere poste a carico dell'erario solo per l'assunzione officiosa dell'incarico professionale. Ma se tali procedure non sono possibili perché il debitore non è rintracciabile, è, appunto, irreperibile, non può esigersi che il difensore esperisca alcuna attività in tal senso, questa essendo del tutto vanificata da tale condizione del debitore medesimo, e le spese, in tal caso, vanno poste a carico dell'erario, che ha diritto di ripetere le somme anticipate da chi si è reso successivamente reperibile . Appare allora logico ritenere che tale condizione di irreperibilità afferisca, in effetti, ad una situazione sostanziale, di fatto, che, rendendo irrintracciabile il debitore, impedisca di effettuare procedura alcuna per il recupero del credito professionale. A tale conclusione induce anche la considerazione che la irreperibilità deve sussistere al momento in cui il creditore è in grado di azionare la sua pretesa, e se a quel momento il procedimento penale si è già concluso, e non si faccia questione alcuna in sede di esecuzione, non è dato al giudice emettere più alcun decreto ex art. 160 cod. proc. pen., rimanendo nondimeno che lo stato di irreperibilità sostanziale impedisce radicalmente al difensore ogni attività procedurale per l'adempimento della obbligazione creditoria la diversa tesi comporterebbe la conclusione, gravemente indiziata di illegittimità costituzionale, che se l'indagato, imputato o condannato non sia stato formalmente dichiarato irreperibile nel procedimento penale, e tale si sia reso dopo la conclusione dello stesso, nessun compenso spetterebbe al difensore pur non essendo questi in grado di esperire alcuna procedura recuperatoria nei confronti di quel soggetto. Non si tratta, quindi, di apprezzare la diversità tra gli istituti di cui all'art. 159 c.p.c. e all'art. 161 c.p.c., comma 4, ma, invece di accertare se il debitore fosse sostanzialmente irrintracciabile, anche in mancanza di un formale decreto ex art. 160 cod. proc. pen., sicché non era esigibile da parte del difensore istante alcuna previa procedura intesa al recupero del credito professionale, tenuto conto anche della sostanziale equiparazione quoad effectum tra la irreperibilità formalmente dichiarata ex art. 159 cod. proc. pen. e quella presunta ex lege ai sensi dell'art. 161 c.p.c., comma 4, Cass. pen n. 32284 del 2003 . Nel caso di specie, il ricorrente ha dedotto e documentato di avere posto in essere la procedura finalizzata ad ottenere l'adempimento da parte del soggetto in favore del quale aveva svolto attività di difensore d'ufficio, precisando di essersi rivolto agli indirizzi a lui noti del B. e all'esito negativo delle sue richieste, di essersi attivato presso le amministrazioni ricerche anagrafiche e al D.A.P. che potevano avere conoscenza del recapito dell'assistito. Ha in sostanza dedotto di avere svolto la normale attività che nel rito civile è propedeutica alla riscossione del credito. Il Tribunale ha invece rigettato l'opposizione del difensore sul rilievo che egli non si sarebbe attivato per ottenere decreto ingiuntivo, attività che stante le ricerche sarebbe stata vana. In tal modo, peraltro, il Tribunale non ha tenuto conto che ha posto a carico del difensore, per poter accedere al pagamento del compenso per la difesa d'ufficio nei confronti di un imputato di fatto irreperibile - e tale considerato, anche se non formalmente dichiarato, nel corso del procedimento penale - lo svolgimento di attività che se sono senz'altro esperibili dagli organi pubblici, non appaiono certamente esigibili da un normale creditore che pretenda di agire esecutivamente nei confronti del proprio debitore. Del resto, l'interpretazione in base alla quale il Tribunale ha rigettato l'istanza del difensore finisce con l'addossare al difensore stesso oneri ulteriori che, nella eventualità assai probabile che l'assistito non venga individuato o non abbia beni suscettibili di essere sottoposti ad esecuzione, finirebbero per gravare sullo Stato Cass. pen., sez. 4^, n. 27473 del 2009, secondo cui il difensore d'ufficio, che abbia inutilmente esperito la procedura esecutiva volta alla riscossione dell'onorario, ha diritto al rimborso dei compensi ad essa relativi in sede di liquidazione dei propri compensi da parte del giudice ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116 . Ritenuto in diritto Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e le conclusioni contenute nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. Dall'accoglimento del ricorso consegue che l'ordinanza impugnata va cassata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese, ad altro Giudice del Tribunale di Roma che si adeguerà, nel decidere, al principio sopra esposto. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa l'ordinanza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese di questo grado di giudizio, al Tribunale di Roma in persona di altro giudice.