La razionalizzazione della giustizia prosegue con la modifica della geografia giudiziaria

Quanto deliberato dal Consiglio dei ministri del 5 luglio 2012 richiama alla mente quanto scriveva Piero Calamandrei nel lontano 1921 l’amministrazione della giustizia italiana non potrà essere degnamente riordinata, finché non si affronterà con coraggio il problema delle circoscrizioni giudiziarie . Con coraggio perché in Italia se si sopprime una Pretura, c’è da far nascere una rivoluzione .

Ed infatti, il Governo ha appena approvato lo schema di decreto legislativo di riordino delle circoscrizioni giudiziarie in attuazione della delega contenuta nell’art. 1 della legge n. 148/2011. Delega con la quale il Governo deve provvedere alla riorganizzare e alla distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, sia giudicanti che requirenti, al fine di realizzare risparmi di spesa e incremento di efficienza. Il provvedimento completa, così, il quadro già avviato dallo schema di decreto legislativo relativo alla geografia giudiziaria del giudice di pace. In attesa di conoscere i previsti pareri previsti dalla legge delega sugli schemi dei decreti legislativi iniziamo l’analisi delle principali novità contenute nei decreti in relazione ai dichiarati e condivisibili obiettivi di riduzione di spese e ancora più importante maggiore efficienza. Circoscrizioni dei tribunali. Il Ministero per prima cosa ha proceduto all’analisi dei dati provenienti dagli uffici giudiziari dai quali ha potuto trarre la conclusione che 63 tribunali hanno meno di 15 magistrati in organico laddove la media nazionale è di 31 magistrati. Ed ancora, mentre il tribunale di Mistretta – il più piccolo d’Italia - serve 20.732 abitanti, i 10 tribunali più piccoli per popolazione nell’ordine Mistretta, Camerino, Orvieto, Lanusei, Tortona, Aqui Terme, Sulmona, Nicosia, Imperia e Montepulciano servono ciascuno popolazioni inferiori a 80 mila unità quando la media nazionale per circondario è di 360.000. Peraltro, scorrendo la lista di quei Tribunali non può non sorprendere ritrovare una certa qual corrispondenza con quanto affermava la Relazione Mortara in ordine alla Statistica giudiziaria civile e commerciale per l’anno 1913 citata da Calamandrei nel suo intervento richiamato all’inizio in quell’anno su 162 tribunali, 35 non pronunciarono più di 200 sentenze civili, 11 ne pronunciarono meno di 100 ma più di 75 10 meno di 75 ma più di 50, 5 meno di 50 Bobbio, 24 Borgotaro, 38, Montepulciano, 45 Orvieto, 35 Lanusei, 34 . Orbene, alla luce dei dati il Ministero ha deciso di riorganizzare la geografia giudiziaria del primo grado di giurisdizione formata, oggi, da 846 uffici del giudici di pace, 166 tribunali e 220 sedi distaccate oltre ai tribunali di sorveglianza e agli uffici della procura della repubblica saranno soppressi e accorpati ad altri 37 tribunali e 38 procure e, soprattutto, saranno abolite le attuali 220 sedi distaccate dei Tribunali. Peraltro, la nuova distribuzione è stata individuata tenendo conto dei criteri fissati dalla legge delega tra i quali i due criteri che prevedevano la riduzione degli uffici di primo grado ferma restando la necessità di garantire la permanenza del tribunale ordinario nei circondari capoluogo di provincia e di almeno tre tribunali per ciascun distretto giudiziario c.d. regola del tre . Ed inoltre, la nuova geografia giudiziaria quando si riferisce alle province tiene ferma l’organizzazione territoriale come esistente al 31 maggio 2011 ironia della sorte lo schema è stato approvato nello stesso consiglio dei ministri che ha disposto la riduzione di circa la metà delle province italiane che, però, non potrà avere effetto sulla geografia giudiziaria . Giudice di pace dal mandamento al circondario . Particolarmente importante, poi, la rimodulazione degli uffici del giudice di pace sul territorio dagli attuali 846 uffici si passerà a 190 .Peraltro, anche per consentire un miglior coordinamento degli uffici del giudice di pace, lo schema provvede anche a modificare la legge istitutiva disponendo che l’ufficio del giudice di pace avrà sede presso il circondario e non più presso il mandamento. Peraltro, la particolarità dell’ufficio del giudice di pace come giudice di prossimità ha portato il legislatore a consentire ai comuni di chiedere il mantenimento della presenza dell’ufficio del giudice di pace sul territorio, ma con spese di funzionamento e soprattutto con personale amministrativo a cura e spese del comune stesso ovvero di più comuni consorziati . Non sarà più possibile in questi casi, quindi, una partecipazione dello Stato alle spese sostenute dai comuni come viceversa previsto dalla legge n. 396 del 1941 per le spese giudiziarie sostenute dai comuni stessi per l’edilizia giudiziaria cui lo Stato provvede con appositi trasferimenti. In quel caso, lo schema di decreto precisa che rimarranno a carico dell’amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell’organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonché la formazione del relativo personale amministrativo . Riduzione degli uffici e redistribuzione del personale . Orbene, negli obiettivi del Governo la razionalizzazione della distribuzione degli uffici giudiziari di primo grado consentirà di recuperare sia magistrati e, cioè, quelli già addetti alle sedi distaccate o ai tribunali soppressi con conseguente recupero di efficienza e di specializzazione delle funzioni in linea anche con le recente riforma del Tribunale delle imprese, sia personale amministrativo. In particolare, con riferimento al personale amministrativo la sua riassegnazione consentirà una migliore organizzazione del lavoro dal momento che un più elevato numero di personale amministrativo in un singolo ufficio potrebbe aiutare a superare la cronica carenza di personale amministrativo rispetto al numero di magistrati in servizio lamentata dal Governo nella documentazione sulla spending review e garantire questa la speranza migliore efficienza nell’erogazione del servizio. Cronica carenza di personale 38.000 effettivi su una pianta organica di 43.702 unità che ha determinato anche per l’amministrazione della giustizia la non operatività delle diposizioni volte alla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni recentemente approvate ed anzi - a quanto si legge - l’amministrazione della giustizia sarebbe interessata ad assorbire eventuale personale in sovrannumero delle altre amministrazioni pubbliche . Peraltro, la legge delega prevede un criterio da rispettare per il personale amministrativo già addetto agli uffici del giudice di pace che saranno soppressi ed infatti, la lettera m dell’articolo 1 prevedere che quel personale venga riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento presso la sede di tribunale o di procura limitrofa e la restante parte presso l'ufficio del giudice di pace presso cui sono trasferite le funzioni delle sedi soppresse . L’obiettivo, però, di una razionalizzazione delle risorse potrà dare compiutamente i suoi frutti soltanto a regime e, cioè, quando sarà anche ‘fisicamente’ unica la sede degli uffici giudiziari accorpanti e accorpati . Quell’obiettivo, tuttavia, non è detto che sarà immediatamente realizzato dal momento che il Governo è consapevole di ciò, che la ricettività delle strutture accorpanti potrebbe non essere sufficiente. Ecco allora che per quanto riguarda l’edilizia giudiziaria, nei soli casi in cui la sede accorpante non sarà in grado di ospitare gli uffici ivi trasferiti, lo schema di decreto legislativo prevede che possano essere utilizzati, per un periodo fino a cinque anni, gli immobili adibiti a servizio dei tribunali e delle sezioni distaccate soppressi . La speranza, però, è che questa possibilità sia sfruttata in modo assolutamente residuale poiché diversamente, a me pare, i risparmi di spese e la maggiore efficienza saranno quantomeno rimandate in avanti nel tempo.

Testo aggiornato del Decreto-Legge 7 maggio 2012, n. 52 G.U. 6 luglio 2012, n. 156 Testo del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 106 dell'8 maggio 2012 , coordinato con la legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1 , recante Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica . Avvertenza Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri , le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1 Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica 1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, e' istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto puo' modificare la composizione del Comitato, sentite le Commissioni parlamentari competenti . Il Comitato svolge attivita' di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attivita' e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012. 1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonche' forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne la relativa efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma e' associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. 1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis. 1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalita' di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei ministri, ne da' comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. 1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1-bis, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da' inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una piu' efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime. Art. 1 bis Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane, province e regioni 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre del 2013. Art. 2 Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi 1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresi' la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicita' delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, puo' nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attivita' di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto , nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche . Il Commissario collabora altresi' con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attivita' di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni. 2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorita', anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonche' le societa' a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le societa' non quotate controllate da soggetti pubblici nonche', limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Alle societa' a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo' individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto l'incarico e' svolto senza corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi. 2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto. 3. soppresso . 4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto dei principi di sussidiarieta', di differenziazione, di adeguatezza e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze. 5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica. Art. 3 Organizzazione e programma di lavoro 1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce a la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo b l'indennita' del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri c l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri c l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri d gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni. 2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario. Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresi' alle competenti Commissioni parlamentari. Art. 4 Relazione al Parlamento 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresi' al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attivita'. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012. 2. La relazione di cui al comma 1 e' trasmessa anche alla Corte dei conti. Art. 5 Poteri 1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni e verifiche a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario puo' altresi' richiedere, previe intese ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza. Le amministrazioni pubbliche e le societa' a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonche', comunque, di fornire la piu' ampia collaborazione al Commissario. 2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario puo' altresi' emanare direttive generali nei riguardi delle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale. 3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Presidente della Regione interessata le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi. 4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e puo' pubblicare i pareri nei modi piu' congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive. 5. Su motivata proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato possono adottare le seguenti misure a sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per motivate ragioni di opportunita' b introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuite al Commissario ai sensi del comma 1. 6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale, per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima. 7. Il Commissario segnala alle amministrazioni e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto, e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri puo' autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti. 7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Art. 6 Requisiti di nomina 1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed e' scelto tra persone , anche estranee alla pubblica amministrazione, provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalita', di notorie esperienza e capacita'. Art. 7 Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali sono soppresse e, dopo le parole utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento , sono aggiunte le seguenti ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A. . 2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 sono sostituite dalle seguenti di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 . 3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza. Art. 7 bis Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi . Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Art. 8 Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi 1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere a e b , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalita' che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura. 2. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonche' delle attivita' strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, i dati di cui al comma 1. 2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole 150.000 euro sono sostituite dalle seguenti 50.000 euro . Art. 9 Attivita' della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalita' ASP Application Service Provider delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto. Art. 10 Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo e' inserito il seguente Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi . 1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non e' dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'articolo 3 dello stesso decreto. Art. 11 Mercato elettronico della pubblica amministrazione 1. All'articolo 11, comma 10-bis, lettera b , del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento . Art. 12 Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa 1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo La commissione , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. . 2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e' premesso il seguente periodo La commissione , costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti e dopo le parole In una o piu' sedute riservate, la commissione le parole , costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, sono soppresse . 3. soppresso . Art. 13 Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi 1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604. Art. 13 bis Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche 1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole enti locali sono inserite le seguenti nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale e le parole sessanta giorni sono sostituite dalle seguenti trenta giorni al secondo periodo, le parole da provvede la Ragioneria territoriale dello Stato fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale b al comma 3-ter, la lettera b e' sostituita dalla seguente b dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi c dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente 3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183 . 2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni a al primo periodo, dopo le parole nei confronti sono inserite le seguenti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, b al secondo periodo, dopo le parole legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono inserite le seguenti o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b , ultimo periodo, del medesimo decreto, c al quarto periodo, le parole la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti l'ente debitore e le parole della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale sono sostituite dalle seguenti dell'ente debitore . 3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso b al comma 1-ter, le parole da le modalita' di certificazione fino alla fine del comma sono soppresse. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b , secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica. Art. 13 ter Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalita' per le quali il citato acquisto e' effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione. 2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale e' reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile. 3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2. 4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1. Art. 14 Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 , e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 . Art. 15 Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera b , del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 16 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Legge 6 luglio 2012, n. 94 G.U. 6 luglio 2012, n. 156 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge Art. 1 1. Il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Le disposizioni contenute nel Capo I del decreto-legge di cui al comma 1 hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 2012, N. 52 All'articolo 1 al comma 1, secondo periodo, dopo le parole composizione del Comitato sono aggiunte le seguenti , sentite le Commissioni parlamentari competenti dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti 1-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 01 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il Governo, sulla base della proposta del Comitato di cui al comma 1, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2012 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica coerente con la legge 4 marzo 2009, n. 15, nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottati o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica, nonche' forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Il programma individua, anche attraverso la sistematica comparazione di costi e risultati a livello nazionale ed europeo, eventuali criticita' nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici, anche al fine di evitare possibili duplicazioni di strutture ed implementare le possibili strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse stanziate. Al programma e' associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. 1-ter. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2013-2015, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al comma 1-bis. 1-quater. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Comitato provvede a definire le modalita' di predisposizione del programma di cui al comma 1-bis e della relativa attuazione e, per il tramite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne da' comunicazione al Parlamento, al fine dell'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione, da parte delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. 1-quinquies. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1-bis, nonche' per garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, il Governo, avvalendosi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la collaborazione del Commissario di cui all'art. 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto da' inizio ad un ciclo di razionalizzazione della spesa pubblica mirata alla definizione dei costi standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Per le amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i relativi costi, anche ai fini di una piu' efficiente allocazione delle relative risorse nell'ambito della loro complessiva dotazione di bilancio, tale da renderle effettivamente utilizzabili da parte delle amministrazioni medesime . Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente Art. 1-bis. - Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, citta' metropolitane, province e regioni . - 1. Ai fini dell'esercizio delle attivita' di cui al presente decreto e per l'efficace realizzazione della revisione della spesa pubblica, in particolare in campo sanitario, il Governo verifica prioritariamente l'attuazione della procedura per l'individuazione dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, e dall'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, provvedendo all'acquisizione e alla pubblicazione dei relativi dati entro il 31 dicembre 2012, nonche' a ridefinire i tempi per l'attuazione dei medesimi decreti sui costi e i fabbisogni standard entro il primo quadrimestre dell'anno 2013 . All'articolo 2 al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , nonche', senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, attivita' di ottimizzazione, in collaborazione con l'Agenzia del demanio, dell'utilizzazione degli immobili di proprieta' pubblica, anche al fine di ridurre i canoni e i costi di gestione delle amministrazioni pubbliche al comma 2, dopo le parole diretta e indiretta e sono inserite le seguenti le societa' non quotate controllate da soggetti pubblici nonche', limitatamente alla spesa sanitaria, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi Alle societa' a totale partecipazione pubblica e alle loro controllate che gestiscono servizi di interesse generale su tutto il territorio nazionale la disciplina del presente decreto si applica solo qualora abbiano registrato perdite negli ultimi tre esercizi. Ciascuna amministrazione puo' individuare, tra il personale in servizio, un responsabile per l'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto l'incarico e' svolto senza corresponsione di indennita' o compensi aggiuntivi dopo il comma 2 e' inserito il seguente 2-bis. La Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale, in conformita' con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, valutano le iniziative volte a conseguire gli obiettivi di cui al presente decreto il comma 3 e' soppresso al comma 4, le parole del principio sono sostituite dalle seguenti dei principi e dopo la parola sussidiarieta' sono inserite le seguenti , di differenziazione, di adeguatezza . All'articolo 3, al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo Il programma di lavoro e le relazioni mensili di cui al presente comma sono trasmessi altresi' alle competenti Commissioni parlamentari . All'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce ogni sei mesi alle Camere sull'attivita' di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto e invia altresi' al Parlamento una relazione semestrale sulla medesima attivita'. In fase di prima applicazione il Governo adempie agli obblighi di cui al presente comma entro il 31 luglio 2012 . All'articolo 5 al comma 1 al secondo periodo, dopo la parola ispezioni sono inserite le seguenti e verifiche dopo il secondo periodo e' inserito il seguente Nell'esercizio delle sue funzioni, il Commissario puo' altresi' richiedere, previe intese ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, la collaborazione della Guardia di finanza al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo Il Commissario puo' altresi' emanare direttive generali nei riguardi delle societa' di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzate all'ottimizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi alle quali gli organi di amministrazione delle stesse si attengono nell'esercizio della propria autonomia gestionale al comma 3, le parole e al Consiglio regionale interessato sono sostituite dalle seguenti e al Presidente della Regione interessata al comma 5 nell'alinea, dopo la parola Su e' inserita la seguente motivata e dopo le parole per le Regioni, il Presidente della Regione interessata sono inserite le seguenti o, per le Regioni commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario, il commissario ad acta per le disposizioni in ambito sanitario, ovvero, per gli enti locali, il Presidente della Provincia interessata e il Sindaco del Comune interessato nella lettera a , le parole anche per ragioni di opportunita' sono sostituite dalle seguenti anche per motivate ragioni di opportunita' nella lettera b , la parola attribuiti e' sostituita dalla seguente attribuite al comma 7, primo periodo, dopo le parole alle amministrazioni sono inserite le seguenti e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e dopo le parole le misure di razionalizzazione della spesa sono inserite le seguenti , inclusa l'attivazione e lo sviluppo di centrali regionali di acquisto, dopo il comma 7 e' inserito il seguente 7-bis. Il Commissario promuove lo sviluppo del sistema a rete delle centrali regionali di acquisto di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 . All'articolo 6 al comma 1, dopo la parola persone sono inserite le seguenti , anche estranee alla pubblica amministrazione, . L'articolo 7 e' sostituito dal seguente Art. 7. - Modifiche alle disposizioni in materia di procedure di acquisto . - 1. All'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali'' sono soppresse e, dopo le parole utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento'', sono aggiunte le seguenti ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A''. 2. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole di cui all'articolo 11, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101'' sono sostituite dalle seguenti di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328''. 3. Le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonche' le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nei registri istituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere per l'acquisto di beni e di servizi alle convenzioni stipulate dalla societa' Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, nonche' al mercato elettronico della pubblica amministrazione, previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza . Dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente Art. 7-bis. - Misure urgenti per la riduzione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi . - 1. All'articolo 17, comma 1, lettera a , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi . Qualora sulla base dell'attivita' di rilevazione di cui al presente comma, nonche' sulla base delle analisi effettuate dalle centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, non giustificate da particolari condizioni tecniche o logistiche delle forniture, le aziende sanitarie locali sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, senza che cio' comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le aziende sanitarie locali hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, in deroga all'art. 1671 del codice civile'' . All'articolo 8 al comma 2, dopo le parole e, per esso, a Consip S.p.A. sono inserite le seguenti nonche', per l'ambito territoriale di riferimento, alle Regioni e, per esse, alle centrali regionali di acquisto, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente 2-bis. All'articolo 7, comma 8, alinea, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole 150.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti 50.000 euro'' . All'articolo 10 il comma 1 e' sostituito dal seguente 1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, dopo il primo periodo e' inserito il seguente Tali pareri sono facoltativi per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi'' dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente 1-bis. L'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, si interpreta nel senso che il contributo forfetario non e' dovuto nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti e per le quali sono stati chiesti a DigitPA i pareri di cui all'art. 3 dello stesso decreto la rubrica e' sostituita dalla seguente Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza e interpretazione autentica dell'art. 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 . All'articolo 11, comma 1, le parole decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono sostituite dalla seguente regolamento . All'articolo 12 al comma 1, dopo le parole La commissione sono inserite le seguenti , anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, al comma 2, dopo le parole La commissione sono inserite le seguenti , costituita ai sensi dell'articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole e dopo le parole In una o piu' sedute riservate, la commissione'' le parole , costituita ai sensi dell'art. 84 del codice,'' sono soppresse il comma 3 e' soppresso. Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti Art. 13-bis. - Disposizioni in materia di certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche . - 1. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 3-bis, al primo periodo, dopo le parole enti locali'' sono inserite le seguenti nonche' gli enti del Servizio sanitario nazionale'' e le parole sessanta giorni'' sono sostituite dalle seguenti trenta giorni'' al secondo periodo, le parole da provvede la Ragioneria territoriale dello Stato'' fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti e' nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina e' effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale'' b al comma 3-ter, la lettera b e' sostituita dalla seguente b dagli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, qualora nell'ambito di detti piani o programmi siano state previste operazioni relative al debito. Sono in ogni caso fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' le certificazioni rilasciate nell'ambito di operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei predetti piani o programmi operativi'' c dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente 3-quater. Esclusivamente per consentire la cessione di cui al primo periodo del comma 3-bis, sono fatte salve le certificazioni rilasciate ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, secondo le modalita' stabilite con il decreto di attuazione di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183''. 2. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni a al primo periodo, dopo le parole nei confronti'' sono inserite le seguenti dello Stato, degli enti pubblici nazionali,'' b al secondo periodo, dopo le parole legge 28 gennaio 2009, n. 2,'' sono inserite le seguenti o le certificazioni richiamate all'articolo 9, comma 3-ter, lettera b , ultimo periodo, del medesimo decreto,'' c al quarto periodo, le parole la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale'' sono sostituite dalle seguenti l'ente debitore'' e le parole della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale'' sono sostituite dalle seguenti dell'ente debitore''. 3. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni a al comma 1-bis, l'ultimo periodo e' soppresso b al comma 1-ter, le parole da le modalita' di certificazione'' fino alla fine del comma sono soppresse. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le certificazioni dei crediti rilasciate secondo le modalita' indicate dall'articolo 9, comma 3-ter, lettera b , secondo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come sostituita dal comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate anche ai fini dell'ammissione alla garanzia del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo i criteri e le modalita' e nei limiti stabiliti dal decreto di cui all'articolo 8, comma 5, lettera b , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e all'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 5. Il documento unico di regolarita' contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da ultimo modificato dal presente articolo, che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma, assicurando l'assenza di riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica. Art. 13-ter. - Utilizzo di erogazioni liberali nel caso di acquisti attraverso convenzioni-quadro e attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione .- 1. Le amministrazioni pubbliche, nel caso di acquisti di beni e di servizi attraverso convenzioni-quadro stipulate dalla societa' Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, o attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono utilizzare, al fine del pagamento del relativo corrispettivo, erogazioni liberali in denaro rese in loro favore per la realizzazione delle finalita' per le quali il citato acquisto e' effettuato. Le erogazioni liberali in denaro di cui al primo periodo possono essere rese in modo diretto in favore dell'amministrazione, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel caso delle amministrazioni statali ovvero all'entrata dei relativi bilanci autonomi nel caso delle amministrazioni pubbliche, oppure in modo indiretto, attraverso il pagamento totale o parziale delle fatture emesse dall'aggiudicatario per la prestazione resa nei confronti dell'amministrazione. 2. Le erogazioni liberali di cui al comma 1 e le relative accettazioni sono effettuate in forma semplificata attraverso il sistema informatico di negoziazione tramite il quale e' reso disponibile il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al medesimo comma 1, in deroga all'articolo 782 del codice civile. 3. Sul portale www.acquistinretepa.it sono indicate le istruzioni operative e le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi 1 e 2. 4. Le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 1 sono trimestralmente riassegnate agli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate per essere destinate al pagamento del corrispettivo dell'acquisto di beni e servizi di cui al medesimo comma 1 . All'articolo 14, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole , e anche nelle forme dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'art. 3, comma 15-ter, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. L'affidamento della gestione dei servizi energetici di cui al presente comma deve avvenire con gara a evidenza pubblica, con le modalita' di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 . All'articolo 15, al comma 2, le parole Il Ministero sono sostituite dalle seguenti Il Ministro .