Chiesto il risarcimento per condotta negligente: gli interessi decorrono dalla costituzione in mora

In caso di responsabilità contrattuale dell’avvocato gli interessi decorrono dalla costituzione in mora e la polizza assicurativa professionale non può essere automaticamente sospesa sulla base di una clausola interna contraria a norme imperative.

Il caso. Un avvocato viene condannato al pagamento dei danni ed al rimborso-spese, con interessi a decorrere dalla data dell’illecito, in favore della società per la quale aveva prestato attività difensiva convenendo erroneamente in giudizio alcuni soggetti, quindi con modalità ritenute professionalmente negligenti. In entrambi i gradi di merito viene, peraltro, esclusa, sulla base di un’apposita clausola delle condizioni generali di polizza, l’operatività della copertura assicurativa personale dell’avvocato per non avere, quest’ultimo, comunicato annualmente, alla propria compagnia assicurativa contraente, le variazioni del volume di affari, limitandosi a corrispondere il premio-base. In Appello, poi, la causa promossa dalla società viene riunita alla causa che l’avvocato aveva promosso verso la propria compagnia assicurativa per essere garantito e, sulla base della sola istanza di quest’ultima, viene concesso termine per svolgere le proprie domande a tutte le parti di entrambi i procedimenti riuniti. Oggetto della vicenda responsabilità dell’avvocato per condotta negligente e copertura assicurativa. Il caso in esame, esaminato dalla Corte di Appello de L’Aquila, verte in tema di responsabilità professionale dell’avvocato, contratto di assicurazione con clausola di regolazione del premio ed oneri processuali in sede di legittimità. Nella fattispecie, trattasi di individuare, alla luce delle norme di diritto sostanziale e processuale, l’esatta configurazione della tipologia di responsabilità dell’avvocato, gli eventuali soggetti co-obbligati, l’esperibilità della tutela demolitoria processuale. Segnatamente, necessita stabilire, de iure condito , la natura giuridica della responsabilità professionale del professionista e, onde valutare la sussistenza o meno della piena o marginale utilità e quindi validità delle censure formali esperite, gli oneri processuali, documentali e probatori, a carico del ricorrente in sede di legittimità. Il punto è, quindi, accertare, in primis , se, nella condotta negligente di un professionista, sia configurabile, rispetto ad un conseguente nocumento, un fatto illecito o un’obbligazione negoziale e, pertanto, un inadempimento ed i casi legali di applicabilità, od esclusione, di una polizza assicurativa professionale. Individuazione dei profili della responsabilità la fonte contrattuale ed il dies a quo. La condotta imputata e sanzionata è quella professionale pertanto, la fonte giuridica, l’origine sostanziale, della responsabilità per errore o negligenza è il mandato, il contratto con cui una parte l’assicuratore ha conferito l’incarico ad un professionista l’avvocato . Quest’ultimo ha agito, quindi, in esecuzione di un negozio per adempiere ad una determinata obbligazione dunque di natura contrattuale, e non extracontrattuale. Non è applicabile, quindi, l’art. 1219 comma 2 n. 1 c.c. infatti, non configurandosi alcun fatto illecito aquiliano nel senso dell’art. 2043, gli interessi vanno calcolati dal primo atto di costituzione in mora del soggetto responsabile e, comunque, non anteriormente alla data in cui il danno si è concretamente verificato e, cioè, in cui sono state concretamente sostenute le spese, nella fattispecie dall’assicuratore . Peraltro, il termine di decorrenza degli interessi può essere precedente alla data della domanda giudiziale, previa però specifica e fondata domanda di pagamento della parte interessata e relativa dimostrazione dei presupposti di diritto e di fatto non è, invece, sufficiente la generica domanda di condanna al pagamento degli accessori sulle somme richieste. La garanzia assicurativa le clausole e la natura dell’obbligo di comunicazione. La clausola di regolazione del premio prevede, accanto ad un premio minimo fisso da versare in via provvisoria ed anticipata, una maggiorazione del premio definitivo per il periodo assicurato, da calcolare sulla base di elementi idonei all’ulteriore valutazione del rischio e che l’assicurato si impegna a rendere noto all’assicuratore entro un determinato periodo di tempo la ratio è, appunto, regolare il premio in relazione all’effettivo rischio dell’assicuratore, al fine di preservare il principio di corrispettività delle prestazioni. E’ da precisare che la comunicazione deve essere effettuata nella fase genetica del rapporto contrattuale e nel corso del medesimo vincolo negoziale. In giurisprudenza, si è discusso sulla natura giuridica della clausola rispetto al pagamento del premio ed alla polizza in generale, focalizzando la questione sulla disposizione di cui all’art. 1901 c.c. inizialmente, è stato affermato che la clausola di regolazione sia da qualificare come un accessorio del premio e, pertanto, strettamente attinente all’adempimento del relativo obbligo mentre, più di recente, si è sostenuto che le due clausole siano diverse e non riconducibili ad unità in quanto la norma codicistica dispone la sospensione dell’assicurazione solo in casi tassativi mancato pagamento del premio o della prima rata o nelle scadenze successive . Secondo tale orientamento, quindi, l’obbligo di comunicazione ha natura autonoma, e non accessoria al pagamento del premio, e pertanto costituisce un’obbligazione civile diversa da quella disciplinata dall’art. 1901 c.c. Cass. 14-07-2009 n. 16394 e 11-06-2010 n. 14065, Cass. sez. un. 28-02-2007 n. 4631 . Le obbligazioni ed i principi contrattuali gli accertamenti di fatto. Sia per l’omessa comunicazione che per il diniego di copertura assicurativa, va, segnatamente, valutata l’importanza dell’inadempimento e la buona fede nell’esecuzione del contratto onde stabilire se sufficientemente eziologicamente grave da giustificare la totale sospensione della garanzia assicurativa, soprattutto riguardo all’incidenza, o meno, delle variazioni non comunicate sul rischio assicurato, considerando l’intero svolgimento del rapporto inter partes . Pertanto, premessa la nullità art. 1419 comma 2 c.c. della clausola sospensiva della polizza in esame Cass. sez. terza 3-09-2007 n. 18525 in quanto derogante in senso meno favorevole all’assicurato e la sua sostituibilità di diritto art. 1932 c.c. , la copertura assicurativa non può essere considerata automaticamente sospesa bensì va accertato, ad es., se a la mancata comunicazione della variazione del volume d’affari abbia comportato un aggravamento del rischio a carico dell’assicuratore b l’assicurato abbia pagato i premi nella misura richiesta dall’assicuratore c se l’assicuratore abbia sollecitato l’invio della documentazione necessaria per l’adeguamento del premio, informando l’assicurato dei gravi effetti dell’omissione. Gli oneri processuali in sede di Cassazione. Sotto il profilo processuale, a pena d’inammissibilità artt. 360 e 366 c.p.c. , il ricorrente è, però, tenuto a 1 richiamare le norme presumibilmente violate nelle fasi di merito 2 produrre in giudizio e richiamare o trascrivere il contenuto nel ricorso atti e documenti su cui il motivo si fonda es. istanze istruttorie e relativo esito, la polizza 3 qualificare correttamente la tipologia dei vizi censurati e, quindi, non può prospettare come vizio di motivazione una questione riunione dei processi, sospensione della polizza e validità della clausola contrattuale che potrebbe, invece, rilevare soltanto sul piano della violazione di legge 4 impugnare, nei termini in secondo grado , il provvedimento giurisdizionale che dispone ad es. in tema di qualificazione della natura giuridica della responsabilità professionale , pena passaggio in giudicato del provvedimento e conseguente incontrovertibilità in sede di legittimità in tal caso, la funzione nomofilattica non può prevalere sul principio del ne bis in idem .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza 17 novembre – 13 dicembre 2011, n. 26783 Presidente Finocchiaro – Relatore Lanzillo Premesso in fatto - È stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. 1.- La Corte di appello dell'Aquila ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Vasto, che ha condannato l'avv. B.L. al risarcimento dei danni in favore della s.a.s. Michelangelo, a seguito di una causa nella quale il B. aveva prestato alla società la sua attività difensiva, con modalità ritenute negligenti e fonte di responsabilità professionale. Il Tribunale aveva anche respinto la domanda di garanzia, proposta dal responsabile nei confronti della sua assicuratrice, s.p.a. SAI. Il B. propone quattro motivi di ricorso per cassazione. 2.- Le società intimate non hanno depositato difese. 3.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta errata motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha rimesso in istruttoria la causa - già assegnata al Collegio per la decisione - rimettendo ingiustificatamente in termini tutte le controparti per lo svolgimento di attività istruttorie. Espone che la causa promossa dalla Michelangelo per responsabilità professionale era stata riunita alla causa che egli stesso aveva separatamente promosso contro la SAI per essere garantito che il Collegio, ritenuta la necessità che la causa contro la SAI venisse istruita, ha concesso termine per svolgere le proprie istanze a tutte le parti, ivi inclusa la Michelangelo, trascurando il fatto che le domande di quest'ultima erano già state completamente istruite in precedenza che la domanda di rimessione in termini era stata formulata solo dalla SAI e che l'istruttoria può essere riaperta solo in relazione alle istanze delle parti che non siano state ammesse e che vengano riproposte in sede di precisazione delle conclusioni. 3.1.- Il motivo è inammissibile sotto più di un profilo. Il ricorrente in primo luogo prospetta come errata motivazione censure che attengono a violazione di legge ed in particolare alla violazione delle norme che regolano lo svolgimento del processo norme che non vengono in alcun modo richiamate. In secondo luogo non specifica quali nuove prove sarebbero state irritualmente ammesse ed esperite su istanza della Michelangelo, dopo la rimessione in termini, e sotto quale profilo l'ammissione sarebbe tornata a suo danno, comportando l'adozione di una sentenza per lui sfavorevole. Manca cioè la prova della rilevanza delle censure ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata. In terzo luogo il ricorrente non ha prodotto, né ha richiamato nel ricorso, gli atti e i documenti su cui il motivo si fonda istanze istruttorie o documenti prodotti dalla Michelangelo, asseritamente inammissibili, loro esito e contenuto, ecc. , come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ. Cass. civ. Sez. 3, 17 luglio 2008 n. 19766 Cass. civ. S.U. 2 dicembre 2008 n. 28547, Cass. civ. Sez. Lav, 7 febbraio 2011 n. 2966 . 4.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia errata motivazione e vizio di ultrapetizione, nella parte in cui la Corte di appello lo ha condannato a corrispondere alla Michelangelo gli interessi sulle somme dovute a decorrere dalla data dell'illecito, anziché dalla data in cui sono stati concretamente sostenuti gli esborsi, qualificando erroneamente come extracontrattuale la responsabilità addebitatagli. Si tratta delle somme che l'avv. B. è tenuto a rimborsare alla Michelangelo, per le spese legali che la società è stata condannata a pagare alle controparti, erroneamente chiamate in giudizio nella causa da cui ha avuto origine l'azione di responsabilità . Rileva il ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata ha applicato l'art. 1219, 2 comma n. 1, cod. civ., poiché nella specie si trattava di responsabilità contrattuale, sicché gli interessi dovevano farsi decorrere dalla data della domanda giudiziale, salvo che la parte interessata formulasse specifica e fondata domanda di pagamento degli interessi a decorrere da una data anteriore, domanda che nella specie non è stata proposta. 4.1.- Il motivo è fondato. La responsabilità del difensore per errore o negligenza nell'adempimento del mandato professionale trae origine dal contratto con cui è stato conferito l'incarico di difesa. Trattasi pertanto di responsabilità contrattuale non extracontrattuale, come ha erroneamente deciso la sentenza impugnata. La corresponsione degli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento del danno non è soggetta all'art. 1219, 2 comma n. 1 cod. civ., ma spetta a decorrere dal primo atto di costituzione in mora del responsabile e comunque da data non anteriore a quella in cui il danno si è concretamente verificato. La Corte di appello avrebbe potuto far decorrere gli interessi da una data anteriore alla domanda giudiziale solo a fronte di espressa domanda dell'interessato, previa dimostrazione dei presupposti giuridici e di fatto della sua fondatezza. La motivazione della Corte di appello, secondo cui sarebbe da ritenere sufficiente a far decorrere gli interessi da una data anteriore la generica domanda di condanna al pagamento degli accessori sulle somme richieste, è insufficiente e giuridicamente errata. 5.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ancora errata motivazione, nella parte in cui la Corte di appello ha respinto la sua domanda nei confronti della SAI, ritenendo che la copertura assicurativa dovesse considerarsi sospesa ai sensi dell'art. 1901 cod. civ. poiché - trattandosi di polizza a copertura della responsabilità professionale con premio variabile in relazione al volume di affari - esso assicurato aveva omesso di comunicare annualmente le variazioni, limitandosi a corrispondere il premio base. Con il quarto motivo denuncia errata motivazione sulla sua eccezione di nullità della clausola n. 12 delle condizioni generali di polizza, che dispone la sospensione della garanzia assicurativa nel caso di mancata comunicazione delle variazioni, con il conseguente, mancato adeguamento del premio. Il ricorrente richiama la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'omessa comunicazione non giustifica di per sé sola la sospensione della garanzia assicurativa, ma deve essere valutata in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto, al fine di accertare se, nel caso concreto, si tratti di inadempimento sufficientemente grave da giustificare la totale sospensione della garanzia assicurativa. Rileva poi che la clausola n, 12 è da ritenere nulla per mancanza di causa. 6.- I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, sono fondati. 6.1.- Nei contratti di assicurazione contro i danni che prevedano la determinazione del premio in base ad elementi variabili cosiddetta assicurazione con clausola di regolazione del premio , l'obbligo dell'assicurato di comunicare periodicamente all'assicuratore gli elementi variabili costituisce oggetto di un'obbligazione civile diversa da quelle indicate nell'art. 1901 cod. civ., il cui inadempimento non comporta l'automatica sospensione della garanzia, ma può giustificare un tale effetto, così come la risoluzione del contratto, solo in base ai principi generali in tema di importanza dell'inadempimento e di buona fede nell'esecuzione del contratto Cass. civ. Sez. 3,19 luglio 2004 n. 13344 Idem, 18 febbraio 2005 n. 3370 Cass. civ. S.U. 28 febbraio 2007 n. 4631 Cass. civ. Sez. 3, 14 luglio 2009 n. 16394 Idem 11 giugno 2010 n. 14065 . Il giudice di merito è pertanto tenuto ad accertare se l'omessa comunicazione abbia costituito inadempimento grave, tale da giustificare la risoluzione del contratto soprattutto con riguardo all'incidenza o meno delle variazioni non comunicate sul rischio assicurato , e se l'omessa comunicazione, così come il diniego della copertura assicurativa da parte dell'assicuratore, costituiscano comportamenti conformi a buona fede, alla luce dell'intero svolgimento del rapporto fra le parti. Nella specie la Corte di appello avrebbe dovuto valutare, per esempio, se la mancata comunicazione della variazione del volume di affari avesse comportato un aggravamento del rischio a carico dell'assicuratore, poiché in ipotesi il volume era effettivamente aumentato se l'assicurato avesse pagato i premi nella misura richiesta dalla stessa compagnia assicuratrice se quest'ultima avesse mai sollecitato l'invio della documentazione necessaria per l'adeguamento del premio, informando l'assicurato dei gravi effetti dell'omissione, ecc Nel ritenere automaticamente sospesa la garanzia, a prescindere da ogni accertamento, la Corte di appello è incorsa nella violazione dei principi di legge, così come interpretati dalla giurisprudenza di questa Corte. 6.2.- Fondata è anche la censura di omesso esame dell'eccezione di nullità della clausola n. 12 delle condizioni generali di assicurazione, eccezione che appare in linea di principio meritevole di accoglimento, ai sensi dell'art. 1932 cod. civ., ove si consideri che la clausola in oggetto estende la sospensione della copertura assicurativa ad un caso non espressamente previsto dall'art. 1901 cod. civ., introducendo così una deroga alla disciplina di diritto comune in senso sfavorevole all'assicurato cfr., con riguardo ad altra disposizione dell'art. 1901, Cass. civ. Sez. 3, 3 settembre 2007 n. 18525 . 5.- Propongo che il ricorso sia deciso in Camera di consiglio, con l'accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo e la dichiarazione di inammissibilità del primo motivo . - La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti. - Il P.M. non ha depositato conclusioni scritte. Il ricorrente ha depositato memoria, dichiarando di rinunciare al primo motivo di ricorso. Considerato in diritto Il Collegio, all'esito dell'esame del ricorso, condivide la soluzione e gli argomenti di cui alla relazione, quanto al primo motivo di ricorso. Sul secondo motivo rileva che la sentenza impugnata ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla decorrenza degli interessi dalla data dell'illecito, sul rilievo che trattasi di effetto conseguente alla qualificazione della responsabilità del professionista come responsabilità extracontrattuale, contenuta nella sentenza di primo grado. Relativamente a tale qualificazione la sentenza di primo grado non è stata impugnata cfr. le conclusioni dell'appellante, riportate nella sentenza di appello , sicché è passata in giudicato e, trattandosi di giudicato interno, la questione deve essere rilevata di ufficio. Ne consegue che correttamente la Corte di appello ha confermato la decorrenza degli interessi dalla data dell'illecito. Il terzo motivo è inammissibile perché non autosufficiente, in quanto il ricorrente non ha prodotto in giudizio la polizza di assicurazione, né ha trascritto nel ricorso il contenuto delle relative clausole, per la parte che interessa in questa sede, come prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366 n. 6 cod. proc. civ., con riguardo ai documenti sui quali il ricorso si fonda come da giurisprudenza cit. nella relazione . Il quarto motivo è inammissibile, poiché prospetta come vizio di motivazione una questione - asserita nullità della clausola n. 12 del contratto di assicurazione - che potrebbe avere rilievo solo sotto il profilo della violazione di legge. Il ricorso deve essere rigettato. Non essendosi costituiti gli intimati non vi è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso.