Battaglia per l’eredità Agnelli, citazione contro Franzo Grande Stevens non come avvocato. Nessuna violazione deontologica

Cancellato l’illecito contestato al legale di Margherita Agnelli per aver omessa la preventiva comunicazione. Resta in piedi, invece, la violazione della norma sui rapporti con i media. Questione riaffidata al CNF per valutare l’irrogabilità della sanzione dell’avvertimento.

Nessun obbligo di comunicazione, da avvocato ad avvocato, se il ruolo ricoperto nella vicenda non è legato alla professione legale. L’ exemplum arriva, a margine della complessa questione relativa all’eredità di Giovanni Agnelli, dalla pronuncia emessa della Cassazione sentenza numero 25930, sezioni Unite civili, depositata ieri . Urbi et orbi. Pomo della discordia è, come hanno riportato le cronache, l’eredità dell’Avvocato per antonomasia, su cui Margherita Agnelli rappresentata dall’avvocato Abbatescianni ha fatto fuoco e fiamme affermando che l’avvocato Franzo Grande Stevens, affiancato da Gabetti e Maron, avrebbe gestito il patrimonio di Giovanni Agnelli. Inevitabili le luci dei riflettori e la cassa di risonanza dei media , come testimoniato anche dai comunicati stampa dell’avvocato Abbatescianni e dalla pubblicazione, da parte del Wall Street Journal , del contenuto sintetico della citazione nei confronti di Franzo Grande Stevens. Problemi di comunicazione. Proprio l’eccessivo spazio sui media , o, meglio, l’aver bypassato l’ iter tradizionale in materia di comunicazione tra colleghi avvocati porta il difensore di Margherita Agnelli all’esame del Consiglio dell’Ordine degli avvocati prima e del Consiglio nazionale forense poi. Innanzitutto, viene contestata ad Abbatescianni la violazione della norma sul Rapporto di colleganza’, laddove si stabilisce che l’avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione, deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto eppoi, altra nota dolente è quella relativa alla violazione della norma sui Rapporti con la stampa’, con particolare riferimento all’ aver dato alla stampa notizia della proposizione, prima del deposito degli atti allegati alla citazione e all’accusa di aver abusato del nome della cliente per accreditare la propria competenza professionale . Conseguenze? Sanzione della censura, decisa dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati, poi alleggerita’ in semplice avvertimento dal Consiglio nazionale forense. Nessun obbligo. Per contestare la sanzione dell’avvertimento, l’avvocato Abbatescianni propone ricorso in Cassazione. E punto cruciale è quello relativo alla violazione della norma sul Rapporto di colleganza’. In sostanza, secondo il legale ricorrente, l’avvocato Franzo Grande Stevens non era stato convenuto in giudizio per fatti attinenti all’esercizio della professione . E questa visione viene accolta dai giudici della Cassazione, i quali ricordano che effettivamente l’avvocato Franzo Grande Stevens è stato convenuto in giudizio in quanto avrebbe gestito il patrimonio di Gianni Agnelli, prima e dopo la sua morte , quindi per una attività per la quale non è richiesta l’iscrizione all’Albo degli avvocati e che, in concreto, il professionista svolge insieme a non avvocati . Resta, invece, confermato l’addebito per quanto concerne la violazione della norma sui Rapporti con la stampa’. Complessivamente, però, la questione deve essere comunque rinviata al Consiglio nazionale forense, per valutare la concreta irrogabilità della sanzione alla luce dell’unico illecito disciplinare residuo .

Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza 15 novembre 5 dicembre 2011, n. 25930 Presidente Vittoria Relatore D’Alessandro Svolgimento del processo L'avv. Girolamo Abbatescianni propone ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione, affidato a tre motivi, avverso la decisione del CNF che, in parziale modifica della decisione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, gli ha inflitto la sanzione dell'avvertimento. Il COA di Torino, a seguito di esposto dell'avv. Franzo Grande Stevens ed all’esito di complessa attività di indagine relativa alla pubblicazione 31.5.2007, sul The Wall Street Journal del contenuto sintetico della citazione 28.5.2007, notificata il 1 .6.2007, che la cliente dell'avv. Abbatescianni Margherita Agnelli de Pahlen aveva proposto a carico dell'esponente ebbe a contestare all'avv. Abbatescianni la violazione degli artt. 18 II cpv. e 22 II cpv. del CDF per avere proposto il giudizio avverso il collega senza prima avvisarlo, per avere dato alla stampa notizia della proposizione prima del deposito degli atti allegati alla citazione, per avere abusato del nome della cliente per accreditare la propria competenza professionale. Con decisione 2.10.2008 il COA di Torino ha quindi inflitto la sanzione della censura, affermando la propria competenza territoriale e ravvisando le contestate violazioni del CDF. Il CNF adito dall’Abbatescianni con decisione 13-12-2010 ha attenuato la sanzione in quella dell'avvertimento dopo aver condiviso la statuizione del COA sulla competenza territoriale ha invero affermato la piena sussistenza dei profili di cui all'art. 22 II cpv. del CDF la ingiustificata piena omessa previa comunicazione al collega della citazione , quanto al capo 1 , e dell'art. 18 II cpv, quanto al capo 3 , relativo al comunicato stampa del 31.5.2007. Il CNF ha invece assolto l'incolpato dalla censura afferente la comunicazione al Wall Street Journal della azione intrapresa capo 2 . Per la cassazione di tale decisione l'avv. Abbatescianni ha proposto ricorso 23.6.2011 censurando la decisione stessa per eccesso di potere, per vizio di motivazione e per violazione della regola della competenza territoriale che avrebbe visto radicata in Milano la competenza del COA a decidere . Motivi della decisione 1.- Con il terzo motivo, da esaminare preliminarmente pur tenuto conto delle considerazioni del professionista riguardo ai motivi per cui tale tema è trattato in ricorso per ultimo, sotto il profilo della violazione dell’art. 38, secondo comma, del RDL 27 novembre 1933, n. 1578, il ricorrente contesta la competenza dell'Ordine torinese, assumendo che tanto l’illecito di cui all'art. 22 del CDF, quanto quello di cui all'art. 18, contestato al capo 3 , si sarebbero compiuti a Milano. 1.1 - Il mezzo è in parte infondato ed in parte inammissibile. Per quanto riguarda l'incolpazione di cui al capo 1, è infatti evidente - in ciò correggendo la motivazione della decisione del CNF, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ. - che il luogo in cui è stato commesso il fatto non può che coincidere, in relazione all'art. 22, secondo comma, del CDF, con il luogo in cui l'avvocato è stato convenuto in giudizio senza tempestiva comunicazione scritta preventiva, in quanto solo con l'instaurazione del giudizio si perfeziona l'illecito disciplinare, a nulla rilevando che colui al quale detto illecito è contestato risieda altrove ed ivi abbia verosimilmente redatto l'atto introduttivo del giudizio, trattandosi di attività solo preparatoria dell'illecito. Per quanto riguarda invece il terzo capo di incolpazione il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il motivo sì fonda infatti sul tenore letterale del comunicato stampa in questione, assumendosi che da esso emergerebbe la mancanza di prova riguardo al fatto che il comunicato stesso sia stato redatto o trasmesso a Torino, cosicché la mancata trascrizione integrale - ivi compresa la firma - di detto comunicato preclude al giudice di legittimità di valutare la fondatezza delle censure. 2 - Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 22 del CDF, il ricorrente assume, tra l'altro, che l'avv. Franzo Grande Stevens non era stato convenuto in giudizio per fatti attinenti all'esercizio della professione. 2.1.- Il mezzo è fondato. E’ pacifico che l'avv. Franzo Grande Stevens è stato convenuto in giudizio in quanto, ne la prospettazione dell'attrice, avrebbe gestito il patrimonio di Gianni Agnelli, prima e dopo la sua morte, insieme con il dott. G. ed il sig. M. Premesso che la norma di cui all'art. 22 del CDF va interpretata restrittivamente, attribuendo ad una categoria di cittadini - gli avvocati - un diritto ad essere preavvisati delle altrui iniziative giudiziarie non riconosciuto alla generalità dei consociati, deve escludersi che il giudizio, instaurato nei termini suindicati, avesse ,ad oggetto %& lt %& lt fatti attinenti= della= esercizio= professione= & gt & gt , non potendo certamente intendersi come atto di esercizio della professione una attività per la quale non è richiesta l'iscrizione all'albo degli avvocati e che in concreto il professionista svolge insieme a non avvocati, a nulla rilevando ogni indagine - necessariamente ipotetica nella specie - sui motivi soggettivi per i quali il dominus abbia officiato per detta attività anche un avvocato. 3.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione dell'art. 18 del CDF e del vizio di motivazione, il ricorrente si duole della condanna disciplinare relativa al capo 3 , assumendo, tra l'altro, che sarebbe fondata su circostanze diverse da quelle contestate. 3.1. Il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, per le medesime ragioni già esposte sub 1.1., non essendo testualmente riprodotto il comunicato stampa in questione, ivi compresa la firma, cosicchè è precluso a questo giudice di legittimità di valutare la congruità della motivazione del CNF. 4.- Accolto il primo motivo di ricorso, la decisione del CNF va cassata in relazione, con l'esclusione dell'illecito disciplinare contestato all'avv. Abbatescianni al capo 1 dell'incolpazione. Pur avendo il CNF applicato la sanzione minima dell'avvertimento, che potrebbe essere giustificata dall'unico illecito disciplinare residuo quello contestato al capo 3 , la causa va comunque rinviata allo stesso CNF perché valuti la concreta irrogabilità della sanzione. PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al CNF.