Attività obsoleta a causa della tecnologia: giustificabili i bassi ricavi

Legittima la disapplicazione degli studi di settore nei confronti di un fotografo. Azzerato perciò l’avviso di accertamento mirato alla rettifica del reddito d’impresa. Accolte le giustificazioni addotte dal professionista, e centrate sulla crisi provocata dalle nuove tecnologie e sul contesto economico depresso.

Se la tecnologia mette in crisi l’operato e il fatturato del professionista, allora è illegittima l’azione del Fisco, insospettito da ricavi troppo bassi. Cassazione, ordinanza n. 27779/20, sez. Tributaria, depositata il 4 dicembre . A finire sotto osservazione è un fotografo siciliano. Il reddito da lui dichiarato nel 2003 è ritenuto non credibile dall’ Agenzia delle Entrate . Consequenziale l’avviso di accertamento di rettifica – posto in essere mediante studi di settore – del reddito d’impresa, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA . Pronta la reazione del fotografo, che giustifica il reddito basso con la crisi del settore, crisi dovuta all’impatto del digitale. Questa obiezione viene ritenuta non rilevante dai giudici tributari di primo grado, mentre, invece, convince i giudici tributari regionali, i quali azzerano l’avviso di accertamento. Decisivo il richiamo, fatto dal professionista, alle sostanziali condizioni dell’azienda che opera in un settore in crisi a causa delle nuove tecnologie che hanno reso obsoleta l’attività del fotografo del suo servizio di sviluppo cartaceo . Così, per i giudici di secondo grado, si spiegano i ricavi e i compensi dichiarati nell’anno 2003, e si legittima la disapplicazione degli studi di settore . Col ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate sostiene, ovviamente, la legittimità del proprio operato. In particolare, l’Avvocatura dello Stato deduce che i redditi accertati a seguito della mancata adesione alla proposta formulata in sede di contraddittorio amministrativo rispecchiano i parametri degli studi di settore , a fronte dei quali il contribuente non ha recato alcun elemento contrario di prova, anche presuntiva . In premessa, i giudici del ‘Palazzaccio’ ricordano che l’atto impositivo è stato formato mediante il ricorso agli studi di settore, all’esito di contraddittorio attivato dall’Ufficio nei confronti del contribuente . Per l’Agenzia delle Entrate è evidente l’errore compiuto in secondo grado, laddove si è dato credito all’ assunto del contribuente, secondo cui sarebbe legittima la disapplicazione degli studi di settore in presenza di circostanze di mercato assolutamente generiche, come il richiamo fatto dal contribuente alla crisi del settore fotografico . Sarebbe stato invece necessario il riferimento a specifiche situazioni dell’attività economica , sostiene l’Agenzia delle Entrate, per mettere in discussione l’applicazione degli studi di settore. Le obiezioni proposte a sostegno della legittimità dell’avviso di accertamento sono però ritenute non concrete dai giudici della Cassazione. Per i magistrati di terzo grado, difatti, le circostanze richiamate dal contribuente non si configurano come generiche . Ciò perché la situazione in generale dell’attività fotografica in crisi settoriale, derivante dall’avvento della tecnologia digitale è stata adeguatamente inserita in un contesto fatto di specificità, ossia la modesta situazione economica di una zona territorialmente depressa l’assenza di condizioni di espansione del mercato la presenza di una clientela caratterizzata dalla costante quotidianità . Tirando le somme, le giustificazioni addotte dal fotografo sono pienamente concrete e sufficienti a smentire la ricostruzione proposta dall’Agenzia delle Entrate.

Corte di Cassazione, sez. Tributaria, ordinanza 23 giugno – 4 dicembre 2020, n. 27779 Presidente Virgilio – Relatore Mele Rilevato che Bo. Ca., fotografo, proponeva appello avverso sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Enna aveva rigettato il ricorso proposto avverso avviso di accertamento di rettifica -posto in essere mediante studi di settore del reddito d'impresa, ai fini IRPEF, IRAP ed IVA, per l'anno 2003. Per come si legge nella sentenza della CTR -e per quanto di interesse nella presente sede il contribuente censurava censura giudicata accoglibile dal secondo giudice la sentenza di primo grado per avere la CTP ritenuto che l'onere della prova non gravasse in capo all'amministrazione finanziaria e per avere condiviso le presunzioni semplici adottate dall'ufficio e non avere rilevato la esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi e i compensi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle sostanziali condizioni operative dell'azienda , operante in un settore in crisi a ragione delle nuove tecnologie, tali da rendere obsoleta l'attività del fotografo e del suo servizio di sviluppo cartaceo . L'Agenzia delle Entrate deduceva che i redditi accertati a seguito della mancata adesione alla proposta formulata in sede di contraddittorio amministrativo rispecchiavano i parametri degli studi di settore, a fronte dei quali il contribuente non aveva recato alcun elemento contrario di prova, anche presuntiva concludeva per la conferma della sentenza della CTP. La CTR accoglieva l'appello del contribuente e riformava la sentenza di prime cure. Per la cassazione della sopra menzionata sentenza l'Agenzia delle Entrate propone ricorso affidato ad un motivo. Parte contribuente, intimata, non si è costituita. Considerato che Il ricorso consta di un unico articolato motivo recante Violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. nonché dell'art. 39 D.P.R. 29.9.1973 n. 600, dell'art. 54 D.P.R. 26.10.1972 n. 633, in relazione all'art. 62 sexies D.L.30.8.1993 n. 331 . Il ricorso non è fondato. Premesso che l'atto impositivo per cui è causa è stato formato mediante il ricorso agli studi di settore, all'esito di contraddittorio attivato dall'Ufficio nei confronti del contribuente, si rileva che la ricorrente lamenta che la CTR ha accolto l'appello del contribuente e riformato la sentenza di primo grado accedendo all'assunto del contribuente, secondo cui sarebbe legittima la disapplicazione degli studi di settore in presenza di circostanze di mercato da giudicarsi -secondo l'assunto dell'Agenzia del tutto generiche, quali quelle evidenziate dal Bo. questi avrebbe lamentato genericamente la crisi del settore fotografico piuttosto che da specifiche situazioni dell'attività economica esercitata. Il motivo di ricorso denuncia violazione di legge, laddove lo scarno contenuto del medesimo, come sopra riassunto, censura sostanzialmente la sentenza in punto motivazione ciò premesso, osserva il collegio che le circostanze su cui la CTR ha fondato il proprio convincimento del quale si duole la ricorrente non si configurano come generiche , atteso che la situazione in generale dell'attività fotografica in crisi settoriale derivante dall'avvento della tecnologia digitale, con tutte le conseguenze che ciò ha comportato e comporta è stata adeguatamente inserita in un contesto fatto di specificità, da ravvisarsi nella modesta situazione economica di una zona territorialmente depressa , nell'assenza di condizioni di espansione del mercato , dalla presenza di una clientela caratterizzata dalla costante quotidianità tutte giustificazioni -quelle appena esposte dedotte dal contribuente . Il ricorso va dunque rigettato nulla per le spese atteso che il contribuente non ha svolto attività defensionale non essendosi costituito nel presente giudizio. P.Q.M. Rigetta il ricorso.