Le sanzioni fiscali devono essere pagate anche in caso di grave crisi aziendale e di mancanza di liquidità

Le sanzioni fiscali devono essere pagate anche in caso di grave crisi aziendale e di non liquidità. A nulla vale che la società in house abbia perso il sostegno degli enti pubblici dai quali è partecipata. L’esimente della forza maggiore per escludere le sanzioni tributarie irrogate a seguito dell’omesso versamento di tributi richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo sia di un elemento soggettivo.

Tale assunto è stato statuito dalla Corte di Cassazione con la ordinanza n. 20389/20, depositata il 28 settembre. Una società a partecipazione pubblica, che erogava il servizio di raccolta rifiuti nei confronti degli Enti locali soci , a causa dei ritardati pagamenti dei soci stessi, per crisi di liquidità, non ha pagato i tributi dichiarati come dovuti ma non versati in autotassazione, con conseguente applicazione delle relative sanzioni. La società ha ritenuto non dovute le sanzioni applicate per il mancato pagamento dei tributi, considerata la crisi di liquidità causata da condizioni esterne, ovvero il mancato pagamento delle prestazioni da parte dei soci, ritenendo tale condizione una causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs n. 472/1997. I Giudici di merito, nell’accogliere le doglianze della società, hanno evidenziato che in materia tributaria l’applicazione delle sanzioni presuppone che l’inadempimento dell’obbligazione tributaria sia colposo e, nel caso di specie, la società aveva posto in essere le dovute procedure per il recupero dei crediti vantati nei confronti dei soci, intraprendendo azioni giudiziali ed extragiudiziali. Gli Ermellini, con la pronuncia citata, hanno accolto il ricorso del fisco sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. La crisi aziendale dovuta ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al contribuente, con conseguente carenza di liquidità e impossibilità di assolvere all’obbligazione tributaria, non è di per se sufficiente a integrare una causa di forza maggiore ,ex articolo 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, ed evitare il pagamento delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi. La nozione di forza maggiore non si limita all’impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali ed imprevedibili o improbabili elemento oggettivo , indipendenti dall’operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate con l’adozione di tutte le precauzioni del caso senza incorrere in sacrifici eccessivi elemento soggettivo . La sola carenza di liquidità dovuta al mancato pagamento dei servizi prestati da parte dei soci non è di per sé sufficiente a integrare una causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997.Nella fattispecie in esame, sarebbe stato necessario l’intervento dei soci e, in mancanza, modificare o interrompere la gestione caratteristica, ovvero ricorrere a operazioni straordinarie o, persino, ricorrere ad una procedura di crisi e l’adozione di un opportuno piano di risanamento. La mera mancata crisi di liquidità non può rappresentare un evento imprevedibile ed inevitabile, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate con l’adozione di tutte le precauzioni del caso, come ad esempio degli opportuni accantonamenti. Non ricorre la scriminante in questione, in quanto non è sufficiente fare riferimento ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al soggetto ricorrente , con conseguente carenza liquidità dovuta ai mancati apporti dei soci Enti locali in favore dei quali erano erogati i servizi della società. La società commerciale che, per via di una congiuntura economica sfavorevole, non abbia risorse per far fronte ai propri impegni e che non venga sostenuta dai propri soci deve - ove venga messa a rischio la continuità aziendale - modificare o interrompere la gestione caratteristica, ovvero compiere operazioni straordinarie , se non, persino, doverosamente ricorrere a una procedura di crisi se non di insolvenza ovvero ancora - trattandosi di società a partecipazione pubblica - ove emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi attraverso un idoneo piano di risanamento. Per tali argomentazioni la Suprema Corte ha confermato l’applicazione delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi. L'art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997, che disciplina le cause di non punibilità, esonera dal pagamento delle sanzioni se la violazione viene commessa per forza maggiore . Il legislatore esclude la punibilità, per difetto di colpevolezza, per il contribuente che abbia commesso l’illecito tributario a cagione di un evento di forza maggiore . La forza maggiore va vista come una causa esterna che obbliga il contribuente a comportarsi in modo difforme da quanto voluto e che lo costringe a commettere la violazione tributaria a causa di un evento imprevisto, imprevedibile e irresistibile Cass.Civ. n. 3049/18 . Per tale si intende ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto ad es. interruzione delle comunicazioni, sciopero, ecc., che impediscano l’esecuzione dell’adempimento dovuto . La nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo , relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo , costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicché non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità, dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale. Per quanto concerne la crisi di liquidità causata dall’ emergenza epidemiologica da COVID-19 , che ha comportato l’impossibilità per molti contribuenti di rispettare le scadenze fiscali per i versamenti è possibile, in alcune situazioni e con adeguati elementi probatori, invocare la causa di forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 ed evitare il pagamento delle sanzioni per l’omesso versamento di tributi. A tal riguardo occorre fornire i necessari elementi probatori , ossia la mancanza di liquidità ed evidenziare il nesso causale tra liquidità e situazione epidemica, specificando episodi, fatti e soggetti. L’emergenza da coronavirus può aver comportato, per effetto della sospensione delle attività produttive, l’impossibilità di soddisfare la pretesa del fisco.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 15 gennaio – 28 settembre 2020, n. 20389 Presidente Greco – Relatore D’Aquino Rilevato che La contribuente ha impugnato alcune cartelle di pagamento relative all'anno di imposta 2010, ritenendo non dovute le sanzioni, allegando una situazione di incolpevole illiquidità la CTP di Salerno ha accolto il ricorso e la CTR della Campania, Sezione Staccata di Salerno, con sentenza in data 22 maggio 2018, ha rigettato l'appello dell'Ufficio, osservando che in materia tributaria l'applicazione della sanzione presuppone che l'inadempimento dell'obbligazione tributaria sia colposo nel merito, il giudice di appello ha ritenuto che la società contribuente si era trovata in una sfavorevole congiuntura economica e che i soci della contribuente trattasi di società in house non avevano dato sostegno finanziario, a fronte dell'impossibilità da parte della contribuente di interrompere l'erogazione del servizio pubblico prestato ha osservato, infine, il giudice di appello che la contribuente avesse intrapreso iniziative volte alla dilazione del credito propone ricorso per Cassazione l'Ufficio affidato a un unico motivo, ulteriormente illustrato da memoria resiste con controricorso la contribuente, nelle more dichiarata fallita la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c Considerato che 1.1. Con l'unico motivo, l'Agenzia delle Entrate lamenta violazione di norme di diritto D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 5 e 6 per avere la sentenza impugnata respinto l'appello, ritenendo non applicabili le sanzioni tributarie a seguito dell'omesso versamento di tributi dichiarati come dovuti ma non versati in autotassazione, trovandosi la società in una situazione tale da giustificare il mancato versamento delle imposte tale situazione deriverebbe, secondo quanto indicato nella sentenza impugnata, dal fatto che la contribuente si sarebbe trovata in una condizione di sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al soggetto ricorrente , situazione indotta, a sua volta, dal fatto che la ricorrente avesse natura di società in house e svolgesse una attività di pubblico servizio in favore degli stessi Enti proprietari Enti proprietari che avrebbero, tuttavia, omesso di assolvere ai propri obblighi debitori in quanto soci, senza che la società potesse a sua volta interrompere l'erogazione del pubblico servizio ritiene rilevante il ricorrente la circostanza di avere posto in essere idonei strumenti per far fronte alla situazione di risi intraprendendo azioni giudiziarie ed extragiudiziarie ed utilizzando gli istituti della certificazione dei crediti . e della dilazione dei pagamenti con il concessionario della riscossione deduce, infine, il ricorrente come la situazione di forza maggiore, idonea a far venir meno l'onere del versamento delle sanzioni a termini del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5, non possa rinvenirsi nella mera illiquidità, ma deve essere ascritta a una circostanza del tutto anormale ed estranea a un operatore economico 1.1.1. va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, non trattandosi di revisione del giudizio di fatto, bensì di interpretazione del concetto giuridico di forza maggiore D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 , tale da costituire causa di non punibilità ai fini dell'applicazione delle sanzioni 1.2. il ricorso è fondato e merita accoglimento 1.3. la CTR, condividendo le argomentazioni del giudice di prime cure, ha ascritto a forza maggiore il mancato pagamento delle sanzioni tributarie, individuando quale causa indipendente dalla volontà della società debitrice la sfavorevole congiuntura economica e il mancato sostegno dato dai soci, soggetti di diritto pubblico, a fronte del fatto che la contribuente non potesse interrompere l'erogazione del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti svolto in favore degli stessi soci, circostanze tali da incidere sullo stato di liquidità dell'impresa 1.4. tale assunto è in contrasto con il concetto di forza maggiore, richiamato nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, da interpretarsi in modo conforme a quello elaborato dalla giurisprudenza unionale 1.5. con la sentenza della Corte di Giustizia UE 18 dicembre 2007, C-314/06, Sociètè Pipeline Mèditerranèe et Rhóne SPMR , punto 24, è stato specificato che la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi Corte di Giustizia UE, 18 gennaio 2005 Causa C-325/03, Zuazaga Meabe/UAMI punto 25 1.6. è stato, altresì, evidenziato che la nozione di forza maggiore non può essere delimitata in relazione all'impossibilità assoluta dell'adempimento, ma deve ricomprendere circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso Corte di Giustizia UE, 15 dicembre 1994, C-195/91 P, Bayer/Commissione, punto 31, Corte di Giustizia UE, 17 ottobre 2002, C-208/01, Parras Medina, punto 19 1.7. in conformità a tale indirizzo, questa Corte ha già fatto proprio il principio secondo cui in materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza sia di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee al contribuente, sia di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale suddetto, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi la sussistenza di tali elementi deve essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice, sicchè non ricorre l'esimente in esame nel caso di mancato pagamento dovuto alla temporanea mancanza di liquidità Cass., Sez. V, 22 settembre 2017, n. 22153 Cass., Sez. V, 22 marzo 2019, n. 8175 , dovendosi invece evidenziare eventi imprevisti, imprevedibili ed irresistibili, non imputabili ad esso contribuente nonostante tutte le cautele adottate e adottabili, tra i quali eventi non rientra la crisi aziendale Cass., Sez. VI, 29 marzo 2018, n. 7850 1.8. nel caso concreto, non ricorre la scriminante in questione, in quanto non è sufficiente fare riferimento ad una sfavorevole congiuntura economica del tutto esterna al soggetto ricorrente , con conseguente carenza liquidità dovuta ai mancati apporti dei soci Enti locali in favore dei quali erano erogati i servizi della società la società commerciale che, per via di una congiuntura economica sfavorevole, non abbia risorse per far fronte ai propri impegni e che non venga sostenuta dai propri soci deve - ove venga messa a rischio la continuità aziendale - modificare o interrompere la gestione caratteristica, ovvero compiere operazioni straordinarie, se non, persino, doverosamente ricorrere a una procedura di crisi se non di insolvenza ovvero ancora - trattandosi di società a partecipazione pubblica - ove emergano uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo è tenuto ad adottare senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi attraverso un idoneo piano di risanamento D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, art. 14, comma 2 1.9. alla luce di tali considerazioni, la sentenza impugnata, oltre a considerare la scarsa liquidità di cui godeva la contribuente, avrebbe dovuto considerare se e in che termini tale situazione di crisi avrebbe potuto costituire un evento imprevedibile ed inevitabile, non fronteggiabile dal contribuente con le normali misure, quali gli accantonamenti, ovvero con le misure opportune e doverose per porre rimedio alla situazione di crisi 1.10. sulla scorta di quanto sin qui illustrato la sentenza gravata non si è attenuta ai suindicati principi, per cui va cassata, non costituendo le circostanze evidenziate causa di forza maggiore a termini del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 5 1.11. non essendovi ulteriori accertamenti da compiere a termini dell'art. 384 c.p.c., decidendosi la causa nel merito, va rigettato il ricorso del contribuente 2. le spese dei due gradi di merito sono soggette a integrale compensazione, stante la particolarità della questione e l'evoluzione della giurisprudenza, le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, rigetta il ricorso dichiara compensate le spese processuali del doppio grado di merito condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del ricorrente, che liquida in complessivi Euro 13.000,00, oltre spese prenotate a debito.