Appalti pubblici: non è dovuto il contributo unificato sui motivi aggiunti se non ampliano l'oggetto del processo

Nella sentenza n. 3168 del 2020 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma annulla l'invito di pagamento del contributo unificato relativo a un procedimento innanzi al TAR Lazio, ritenendo che, nel caso di specie, la proposizione di motivi aggiunti contro un provvedimento successivo a quello originariamente impugnato non abbia determinato un ampliamento dell'oggetto del giudizio.

L'omessa impugnazione del provvedimento successivo determina l'improcedibilità del ricorso. La controversia germina da giudizio di impugnazione di un provvedimento di esclusione del contribuente da una gara pubblica e dalla successiva proposizione di motivi aggiunti contro il provvedimento di aggiudicazione definitiva. In base all'art. 120, comma 7, c.p.a., i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'omessa impugnazione dei provvedimenti successivi a quello impugnato, aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse” Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2636 Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 2003, n. 3449 , mentre la omessa impugnazione dell’atto meramente confermativo non implica la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento confermato, mentre la sua impugnazione è sempre inammissibile se non è stata preceduta da quella contro l'atto confermato” Cons. Stato, sez. V, 16 ottobre 1997, n. 1137 . Infatti è noto, allorché la vicenda processuale risenta della successiva emissione da parte dell’Amministrazione di un nuovo atto in ipotesi parimenti lesivo per il cittadino , che costante giurisprudenza impone che si debba fare svolgere un accertamento in ordine alla natura del medesimo ove infatti si accerti che si tratti di un atto amministrativo meramente confermativo del precedente, non v’è onere né financo possibilità di impugnazione, e l’atto medesimo non incide sull’originario interesse al ricorso e non esplica effetti estintivi sulla controversia pendente ove invece si tratti di un atto di conferma in senso proprio esso è autonomamente lesivo e va impugnato nei termini, in quanto produce un effetto estintivo dell’originario interesse ad impugnare il precedente provvedimento confermato” il cittadino non ha infatti alcun interesse a coltivare il giudizio avverso l’atto originario”, perché, ove non impugni l’atto di conferma in senso proprio” rimarrà irrimediabilmente leso da quest’ultimo stante l’incontestabilità dell’assetto di interessi ivi delineato dall’Amministrazione per dirla in altri termini, l’interesse a contestare l’azione amministrativa si sposta” tutto sul nuovo provvedimento” Cons. Stato, sez. IV, 15 giugno 2016, n. 2636 . Nella sentenza in rassegna la Commissione Tributaria Provinciale prende atto di tale ius receptum e rileva che l'impugnazione del provvedimento di aggiudicazione era doverosa [] in considerazione della ragionevolmente temuta sanzione processuale di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse” alla luce di tali elementi il Collegio ritiene che il ricorso per motivi aggiunti non abbia ampliato il thema decidendum rispetto alla doglianza attinente all'esclusione dalla gara. Il Giudice di prime cure osserva inoltre che, nel corso del giudizio tributario, la Segreteria del TAR Lazio non ha allegato alcunché in merito a tale profilo. Il tributo giudiziario aggiuntivo è dovuto se l'oggetto del processo è ampliato in maniera considerevole. Per corroborare tale soluzione il Collegio richiama la sentenza del 6 ottobre 2015 emessa dalla Corte di Giustizia UE nella causa C-61/14, con la quale è stata vagliata una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata con riferimento ai tributi giudiziari da versare per proporre ricorsi giurisdizionali riguardanti la proroga di un appalto di servizi e alla gara di appalto successivamente bandita. In tale occasione la Corte del Lussemburgo ha affermato quanto segue - 1 l'art. 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, nonché i principi di equivalenza e di effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale - 2 l'art. 1 della direttiva 89/665/CEE, nonché i principi di equivalenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.

Commissione Tributaria Provinciale di Roma, sez. XV, sentenza 13 gennaio – 4 maggio 2020, n. 3168 Presidente/Relatore Genovese Rilevato che, con ricorso notificato il 9 agosto del 2018, la società SOGEDI-Società Generale Editoriale srl ha impugnato l'invito di pagamento n. 002569/2018 dell'11 giugno 2018 notificato dal TAR del Lazio-sede di Roma, a mezzo PEC, il 22 giugno 2018 , avente ad oggetto la corresponsione del contributo unificato relativo ad un giudizio svoltosi innanzi al medesimo TAR, e del successivo provvedimento n. 6516/2018 in data 20 luglio reiettivo delle deduzioni della società che, a tal uopo, la contribuente ha premesso a di aver proposto ricorso ex art. 120, comma 2-bis CPA, notificato il 23 settembre 2017, per l'annullamento del provvedimento di sua esclusione dalla gara indetta dalla Presidenza del CM - Dipartimento Informazione e Editoria b di aver avuto conoscenza della aggiudicazione definitiva e, perciò, di aver dovuto necessariamente proporre con atto notificato il 24 ottobre 2017 , motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 120, co. 7, CPA, pur non potendo in sostanza censurare detto provvedimento, non avendo partecipato alla gara che, tuttavia, una volta conclusosi il giudizio la segreteria del TAR Lazio aveva preteso il pagamento della somma di ulteriori Euro 2.000,00 in ragione del secondo ricorso quello proposto per motivi aggiunti in quanto, attraverso l'ulteriore impugnazione, si sarebbe ampliato il thema decidendum e l'oggetto della controversia che, comunque, l'Ufficio non aveva tenuto presente che l'impugnazione aggiuntiva era necessitata dalla previsione dell'art. 120, co. 7, del CPA a tenore del quale 7. I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti , a pena di improcedibilità dello stesso ricorso introduttivo per tutte Cons. Stato, V, 2458 del 2017 ed altre conff. che l'Ufficio ha replicato alle censure ribadendo la propria pretesa, senza aggiungere ulteriori argomentazioni e senza fornire specifiche controdeduzioni alle osservazioni in iure svolte dalla ricorrente. Considerato che il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto che, infatti, nella materia de qua il giudice tributario è l'interprete istituzionale della legge, senza che gli possa essere imposta una diversa lettura di essa in base ad una circolare della PA quand'anche resa da un organo di amministrazione della giurisdizione che ciò discende non solo dal principio di diritto secondo cui Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, sicché, ove il contribuente si sia conformato ad un'interpretazione erronea fornita dall'Amministrazione finanziaria, è esclusa soltanto l'irrogazione delle relative sanzioni e degli interessi, senza alcun esonero dall'adempimento dell'obbligazione tributaria, in base al principio di tutela dell'affidamento, espressamente sancito dall'art. 10, comma 2, della L. n. 212 del 2000 Sez. 5, Sentenze nn. 2133 del 2002, 19479 del 2009, 3757 del 2012, 10195 del 2016 e Ordinanza n. 18618 del 2019 , ma anche dal principio secondo cui La declaratoria della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in ragione dell'integrale rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non ha natura di condanna - non riguardando l'oggetto del contendere tra le parti in causa - bensì la funzione di agevolare l'accertamento amministrativo pertanto, tale dichiarazione non preclude la contestazione nelle competenti sedi da parte dell'amministrazione ovvero del privato, ma non può formare oggetto di impugnazione Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 29424 del 2019 che, quanto al merito della presente controversia, incontestata la narrativa processuale anche da parte dell'Ufficio resistente, va valutata la debenza del CU anche con riguardo al ricorso introdotto per motivi aggiunti in relazione alla vicenda procedimentale successiva, in ragione della disposta aggiudicazione definitiva della gara indetta dalla PA nella specie la Presidenza del CM -Dipartimento Informazione e Editoria , dalla quale l'impresa nella specie la società ricorrente era stata esclusa che, in sostanza, va riconosciuto che l'impugnazione dell'atto di aggiudicazione era in una qualche misura doverosa, in considerazione del proprio interesse alla prosecuzione del giudizio intrapreso che - come detto - era quello introdotto per l'annullamento del provvedimento di esclusione dell'impresa dalla gara indetta dalla PA che una tale ulteriore impugnativa, in considerazione della ragionevolmente temuta sanzione processuale [di improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse Cons. Stato Sez. IV Seni, 2016, n. 2636, secondo cui L'omessa impugnazione dei provvedimenti successivi a quello impugnato, aventi effetti analoghi ed incidenti sulla medesima pretesa del ricorrente, determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse D.Lgs. n. 104/2010, CPA ] in assenza della impugnativa aggiuntiva, non aveva nella sostanza ampliato il proposto thema decidendum che aveva mantenuto sempre il medesimo oggetto quello attinente alla già proposta doglianza relativa all'esclusione alla gara che la parte pubblica non ha al riguardo controdedotto mostrando in cosa e come la ricorrente impresa abbia ampliato il thema decidendum non essendo dubitabile che per portare a termine la propria domanda la società esclusa dalla gara avrebbe dovuto, necessariamente, impugnare anche gli atti successivi in conseguenza della sua mancata partecipazione alla competition volta all'aggiudicazione del contratto che, infatti, la moltiplicazione degli atti amministrativi impugnabili, in conseguenza della prima impugnativa, non è ascrivibile al ricorrente, dovendo piuttosto esaminarsi quale sia stata la causa petendi del successivo atto per motivi aggiunti se cioè essi siano stati la mera conseguenza della prima impugnazione ovvero ad essa si siano aggiunte doglianze di ordine diverso e non perfettamente allineate a quelle originarie che, al riguardo, in forza della regula iuris enunciata dalla CGUE nella Sentenza Quinta Sezione 6 ottobre 2015, nella causa C-61/14, secondo cui l'articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equivalenza e di effettività seppure non ostino né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento giurisdizionale in corso, tuttavia, nell'ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo nel contesto di uno stesso procedimento onde il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effettivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell'oggetto della controversia sia pendente, è tenuto a dispensare l'amministrato dall'obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi che tale giudice nazionale è il giudice tributario Sez. U, Sentenze nn. 9840 del 2011, 5994 del 2012 che, nel caso di specie, non può valere la peraltro, generica affermazione contenuta nella circolare del Consiglio di Stato del 18 ottobre 2011 Istruzioni sull'applicazione della disciplina in materia di contributo unificato nel processo amministrativo secondo la quale Il risultato ottenuto dalla nuova definizione di ricorso , resa dall'art. 13, comma 6-bis. I, del T.U. n. 115 del 2002, è stato di allargare la base imponibile, andando a colpire quegli atti processuali - autonomi rispetto a quello introduttivo del giudizio - che comportino un sostanziale ampliamento del thema decidendum , nel duplice senso - di estendere l'impugnazione a provvedimenti diversi da quelli già portati all'attenzione del giudice col ricorso introduttivo ovvero di prevedere l'impugnazione di questi ultimi o di atti ad essi strettamente connessi ad opera del controinteressato con ricorso incidentale - di introdurre nuove azioni di accertamento o di condanna sicché - alla luce di tali premesse - la scelta effettuata dal Legislatore comport erebbe che, se il ricorso introduttivo del giudizio contiene una pluralità di domande tutte annullatone, ovvero anche costitutive, di condanna o di accertamento , è dovuto, sempre e comunque, un unico contributo unificato in via esemplificativa, ciò si verific herebbe con l'impugnativa diretta, contestualmente, all'annullamento di un atto amministrativo e alla condanna della P.A. al risarcimento del danno e diversamente, se la pluralità di domande è il frutto di un ampliamento successivo, operato con i motivi aggiunti, al deposito di tali atti andrà versato un ulteriore contributo unificato e che, pertanto, il contributo non sarebbe dovuto qualora con i motivi aggiunti venga impugnato l'originario provvedimento per vizi diversi da quelli fatti valere con il ricorso originario che, alla luce del diritto Europeo non è affatto condivisibile la regola secondo cui L'individuazione da parte dell'ufficio giudiziario del presupposto d'imposta, in relazione al deposito di motivi aggiunti , va effettuata tenendo conto dei seguenti requisiti formali, che devono sussistere congiuntamente a impugnazione di un atto di qualsivoglia natura e portata sostanziale nuovo , vale a dire non gravato con il ricorso introduttivo del giudizio b intestazione dell'atto giudiziario che si va a depositare come motivi aggiunti c notifica dello stesso alle controparti che, infatti, richiamati i principi sopra esposti sui limiti dell'interpretazione a mezzo di circolare della PA quand'anche resa in sede di amministrazione della giurisdizione, come nella specie , è rilevante il profilo sostanziale della nuova impugnazione condotta per motivi aggiunti, dovendosi valutare se il nuovo atto oggetto di impugnativa lo sia stato per le stesse sostanziali ragioni causa petendi già svolte con il primo mezzo ovvero esse siano state modificate od ampliate che nella specie la PA non ha controdedotto, allegato e dimostrato nulla circa l'eventuale aggiunta di una nuova causa petendi nella richiesta annullatoria conseguente alla proposizione della prima domanda al riguardo che, in conclusione, il ricorso va accolto con la compensazione delle spese processuali per la novità della questione esaminata. P.Q.M. Accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato. Compensa le spese giudiziali tra le parti.