Spese di lite: occorre una motivazione non apparente per la compensazione

La complessità della verifica non giustifica la compensazione delle spese di lite occorre, infatti, una ragione grave ed eccezionale che deve essere specificamente indicata nella decisione.

Tale assunto è stato statuito dalla la Corte di cassazione con l'ordinanza n. 4764 del 24 febbraio 2020. Vicenda. Il Fisco ha notificato ad una società e ai due soci avvisi di accertamento. I provvedimenti sono stati impugnati dinanzi al giudice tributario, il quale, per entrambi i gradi di merito, ha confermato l'illegittimità della pretesa tributaria. Il giudice del gravame ha compensate le spese di lite tra le parti. Avverso la pronuncia del giudice del gravame, ha proposto ricorso in Cassazione la società lamentando la violazione della norma del processo tributario in tema di spese di lite, poiché era stata decisa la compensazione nonostante l'integrale soccombenza dell'Ufficio. Pronuncia. I Supremi Giudici, con la pronuncia citata, in accoglimento del ricorso in Cassazione, hanno disposto il rinvio della controversia al giudice del gravame anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. L'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, così come riformato nei 2015, prevede che le spese possano essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate. Secondo l'orientamento ormai costante le gravi ed eccezionali ragioni da indicarsi esplicitamente nella motivazione, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa. Non possono, infatti, essere giustificate da una formula generica atteso che sarebbe inidonea a consentire il necessario controllo Cassazione 16518/2019 . Nella specie, il giudice del gravame ha motivato la compensazione nel presupposto della complessità della verifica per la tipologia dei prodotti da considerare e per il fatto che uno dei motivi eccepiti in primo grado, in appello era stato disatteso. Siffatta motivazione è sostanzialmente apparente. La norma consente la compensazione solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni che, nella vicenda in oggetto, erano insussistenti. Né la complessità della verifica, tanto meno la pluralità delle questioni trattate, infatti, potevano rappresentare la gravità ed eccezionalità. In ogni caso, poi, tali parametri avrebbero eventualmente dovuto influire in senso opposto, ossia nella valutazione delle spese liquidate in favore della parte vittoriosa. Conclusioni. La ratio del principio della soccombenza risiede nella necessità di assicurare una completa tutela della parte risultata in toto vittoriosa la quale, dunque, non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. La condanna alle spese di soccombenza attua il principio costituzionale del diritto alla difesa art. 24 Cost. L’individuazione della parte soccombente, ai fini della condanna alle spese, deve essere eseguita in considerazione dell’esito finale della controversia, sulla base di una valutazione globale ed unitaria, senza che possa assumere rilievo l’esito di una particolare fase processuale. La soccombenza può essere determinata non soltanto da ragioni di merito ma anche da motivi di ordine processuale in quanto, per la statuizione sulle spese, è richiesta solo una pronuncia che definisca il processo davanti al giudice adito, senza specificazione ulteriore. Presupposto della condanna alle spese di lite è che la parte a favore della quale sono attribuite le abbia realmente sostenute per lo svolgimento dell’attività difensiva, connessa alla sua partecipazione in giudizio. La regolamentazione delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza, risponde anche ad una funzione di deterrenza tale funzione non consiste nel voler precludere ai contribuenti l’accesso alla giustizia tributaria ma mira ad evitare un uso spregiudicato della giustizia stessa, avviando giudizi tributari per finalità meramente dilatorie, defatiganti o esplorative. In senso rafforzativo della funzione de qua, l'art. 15 del d.lgs n. 546/1992, così come riformato nei 2015, ammette la compensazione solo con la causale delle gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione In tema di spese di giudizio, se non sussiste reciproca soccombenza, la compensazione delle spese processuali è legittima solo se concorrono gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, e non espresse in una formula generica. La compensazione è un’eccezione alla regola, che sussiste solo nelle fattispecie di soccombenza reciproca allorquando, a titolo esemplificativo, l’avviso di accertamento impugnato venga annullato solo parzialmente o in grado di appello, vengano accolti solo taluni motivi o al verificarsi di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dall’organo giudicante Costituisce dunque, violazione di legge, la motivazione c.d. implicita. Casi di soccombenza reciproca sono, ad esempio, il rigetto delle richieste di ambedue le parti, la rinuncia ad alcune domande, l’accoglimento di alcune domande o di alcuni capi della domanda. Negli altri casi, è preciso onere del giudice esprimersi sulla condanna alle spese, che comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’Imposta sul Valore Aggiunto, qualora dovuti. Riprendendo la costante giurisprudenza si evidenzia che, in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni , da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia , che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento Cass. civ., sez. VI 1, Ord. 11 luglio 2014, n. 16037 La compensazione delle spese è dunque subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni e tale esigenza non è soddisfatta quando il giudice abbia compensato le spese per motivi di equità , non altrimenti specificati Cassazione sent. n. 21521/10 Cass., Ord. 21 maggio 2015 - 13 luglio 2015, n. 14546 . In tema di spese processuali il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Altresì, in ordine al concorso di altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate in motivazione , secondo la formulazione dell'art. 92 c.p.c., cui rinviava l'art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, si rileva come le stesse non possono essere illogiche od erronee, altrimenti configurandosi non già un vizio motivazionale, ma un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità Cass. civ. Sez. V, 30/07/2019, n. 20487 . È viziata da un errore di diritto la decisione del giudice di secondo grado che, con una motivazione di stile, generica e priva di una reale consistenza, abbia compensato le spese per giustificati motivi correlati alla natura della controversia. In tema di spese giudiziali, ai sensi dell'art 92 c.p.c., invero, le gravi ed eccezionali ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo Cass. civ. Sez. V Ord., 24/04/2018, n. 10042 . Ed infine, l'articolo d.lgs. n. 546/1992, così come riformato nei 2015, ha l’intento specifico di incidere sulla comoda e ormai consolidata prassi dei giudici anche tributari di dichiarare compensate le spese del giudizio in assenza di gravi ed eccezionali ragioni. Tale modifica legislativa è certamente in grado di garantire una migliore attuazione del principio del victus victori e di incidere profondamente sul modus decidendi dei giudici tributari, i quali devono indicare esplicitamente in motivazione la presenza di gravi ed eccezionali motivi di compensazione, ossia di deroga al generale principio di condanna alla refusione delle spese di lite a carico della parte soccombente.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 11 dicembre 2019 24 febbraio 2020, n. 4764 Presidente Mocci Relatore Crolla Rilevato che 1. Ortofrutta l'Arcobaleno srl e i due soci Po. Ac. e Zo. Ed. proponevano ricorso avverso gli avvisi di accertamento II.DD. e IVA 2010 nella parte in cui l'Agenzia operava una ricostruzione di maggiori ricavi recuperati ad imposta nei confronti della società e, per trasparenza, nei confronti dei soci. 2. La Commissione Provinciale di Varese accoglieva il ricorso e condannava l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del giudizio. 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la Commissione Regionale della Lombardia rigettava l'appello confermando l'impugnata sentenza e compensava tra le parti le spese. 4. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un unico motivo. L'Agenzia delle Entrate ha depositato mero atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza. Considerato che 1. Con un unico motivo dedotto - ai fini dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articolo , d.lgs. numero del 1992 e 91 cod. proc. civ., per aver la CTR compensato le spese di lite nonostante la soccombenza totale in primo e secondo grado dell'Agenzia 2. Il motivo è fondato. 2.1 Premesso che nel processo tributario si applica l'art. 15 D.Lgs. n. 546 del 1992 che, nella versione modificata dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 156 del 2015, al comma 2 prevede che le spese di giudizio possono essere compensate qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate , va ribadito che su tale formula legislativa, già adottata dall'art. 92, secondo comma, c.p.c. come emendata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, ed applicabile ai giudizi ordinari iniziati dopo il 4/07/2009, è consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità Cass. 20 aprile 2012, n. 6279 conf. Cass. n. 16470 del 2018 di questa Sottosezione secondo cui le & lt & gt , da indicarsi esplicitamente nella motivazione ed in presenza delle quali - o, in alternativa alle quali, della soccombenza reciproca - il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, devono trovare puntuale riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa Cass., ord. ord. 15 dicembre 2011, n. 26987 e comunque devono essere appunto indicate specificamente Cass., ord. 13 luglio 2011, n. 15413 Cass. 20 ottobre 2010, n. 21521 e non possono essere espresse con una formula generica in quanto inidonea a consentire il necessario controllo. Cass. Sez.6-5, Ordinanza numero del 2019 2.2 Nel caso di specie, rigettato l'appello dell'Agenzia, la CTR ha motivato la statuizione sulla compensazione delle spese nei seguenti termini Si rinvengono nondimeno i presupposti per derogare alla regola di riparto poc'anzi richiamata. Depongono in tal senso la complessità della verifica, per la tipologia dei prodotti da considerare, e l'esito di primo grado, che ha deciso su un profilo indicato nel ricorso introduttivo e che in questa sede si è ritenuto invece di disattendere in conformità alle conclusioni dell'Ufficio, sicché a una lettura d'insieme la compensazione delle spese appare esito del tutto coerente alla vicenda processuale . 2.3 Con riferimento al primo profilo individuato nella & lt & gt va rilevato che questa Corte ha avuto modo di precisare che & lt 3. Consegue all'accoglimento del ricorso la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità