Calcolo del contributo unificato nel processo tributario

Posto che nei processi tributari, il valore della lite viene determinato per ciascun atto impugnato anche in appello come risultante da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, il CUT deve essere versato per ogni atto impugnato.

A seguito dell’emissione, da parte della Direzione dell’Ufficio di Segreteria della CTR Reggio Emilia, avverso un atto di regolarizzazione del pagamento del contributo unificato, il destinatario ha proposto ricorso deducendo l’illegittimità dell’atto in riferimento alla determinazione della somma richiesta. Sostiene infatti il ricorrente che il contributo unificato avrebbe dovuto essere liquidato in riferimento al valore dell’atto impugnato, ovvero un’intimazione di pagamento. Valore della lite. Dalla lettura del ricorso iniziale, viene dedotto che, come affermato dall’Ufficio, il ricorrente aveva in realtà impugnata l’intera sequenza di atti conclusa con l’intimazione di pagamento. Tale affermazione discende sia dalla formulazione del ricorso in sede introduttiva che in sede di formalizzazione del petitum . Egli infatti faceva specifico riferimento alle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento e che assumeva come non allegate alla stessa né mai notificategli. Il ricorrente si è dunque avvalso della facoltà prevista dall’art. 19, comma 3, del rito tributario. Sul tema è intervenuta anche la Corte di Cassazione con il principio secondo cui in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con e relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta fa nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l'atto conseguenziale notificatogli avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell'ordine, cartella di pagamento. avviso di accertamento o avviso di liquidazione non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi , nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa Cass. n. 1144/18 SS.UU. n. 5791/08 . In conclusione, la pronuncia ricorda che nei processi tributari, il valore della lite determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. In conclusione, viene affermato che il ricorrente avrebbe dovuto versare il CUT per ogni atto impugnato. Il ricorso viene quindi rigettato.

CTP Reggio Emilia, sez. II, sentenza 19 – 25 novembre 2019, n. 275 Presidente/Relatore Montanari Svolgimento del processo 1. Il sig. omissis ricorre nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione della Giustizia Tributaria, Ufficio di Segreteria della CTP.RE, avverso atto di Regolarizzazione del pagamento del contributo unificato valore della controversia Euro 3.450,00 assume l'Ufficio nell'atto impugnato, che il Ricorrente , sede di costituzione presso questo Giudice del ricorso di cui al R.G.R.numero 82/2019, avrebbe omesso di corrispondere il CUT. per l'ammontare sopra richiamato dal che l'emissione dell'atto impugnato da parte della Direzione delle Ufficio di Segreteria intimato il Ricorrente ,in sede di gravame deduce l'illegittimità dell'atto impugnato infatti l'ammontare corretto da richiedere sarebbe stato di Euro 1.500,00, posto che l'unico atto impugnato sarebbe stato un'intimazione di pagamento per un ammontare di Euro 803.946,67 dal che il corretto ammontare ,di cui sopra ,del C.U.T da versare chiede , infine , in accoglimento del ricorso l'annullamento dell'atto impugnato vinte le spese l'Ufficio intimato si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui chiede il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità dell'atto emesso posto che il ricorso di cui in narrativa chiedeva L'ANNULLAMENTO previa sospensione, dell'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO-di ogni altro atto o provvedimento comunque connesso dipendente o conseguente rispetto a quelli espressamente impugnati e che Il ricorso si chiude con la domanda di annullare GLI ATTI IMPUGNATI con ogni consequenziale statuizione vinte le spese all'udienza dibattimentale assente il Ricorrente, sia pure regolarmente intimato l'Ufficio conclude richiamandosi alle proprie controdeduzioni. Motivi della decisione 2. Dalla lettura del ricorso di cui all'R.G.R.numero 82/2019 prodotto come allegato 2 al ricorso di cui al presente giudizio, risulta confermato quanto dedotto dall'Ufficio ,e di cui in narrativa ,e cioè che il Ricorrente, sia in sede introduttiva al ricorso ,sia in sede di formalizzazione del petitum , abbia fatto riferimento a più atti e non alla , sola , intimazione di pagamento a supporto di queste conclusioni va , poi, aggiunto come, anche, in sede di causa petendi , lo Stesso abbia fatto specifico riferimento alle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento e che assumeva come non allegate alla stessa nè mai notificategli insomma, può affermarsi pacificamente che il Ricorrente abbia voluto impugnare e chiedere l'annullamento di più atti e non della sola intimazione di pagamento d'altronde, ciò , gli era consentito dall'art. 19, comma 3,del rito tributario, che con tecnica legislativa, invero, infelicissima , dispone che Gli atti diversi da quelli indicati non sono impugnabili autonomamente Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a guest' ultimo ha, peraltro, precisato la Corte di Cassazione con condivisibile principio, che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con e relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta fa nullità dell'atto consequenziale notificato. Poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto conseguenziale notificatogli avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione , facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto nell'ordine, cartella di pagamento. avviso di accertamento o avviso di liquidazione non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi , nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa Sez. 5 -, Ordinanza n. 1144 del 18/01/2018 Rv. 646699 01 , ma, già, in Sez. U, Sentenza n. 5791 del 04/03/2008 Rv. 602254-01 insomma era nella libera opzione del Ricorrente scegliere se impugnare tutta la sequenza degli atti presupposti, come ha fatto, od il solo atto finale, essendo del tutto ininfluente, ai fini di un compiuto esercizio del diritto alla difesa, l'urta o l'atra scelta il TUSG dispone, all'art 14, comma 3 bis, che Nei processi tributari, il valore della lite, determinato, per ciascun atto impugnato anche in appello, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito a ciò consegue che il Ricorrente avrebbe dovuto versare il CUT per ogni atto impugnato cosa che non ha fatto in conclusione il ricorso va rigettato le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza. P.Q.M. La Commissione respinge il ricorso le spese di giudizio liquidate in Euro 500 cinquecento seguono la soccombenza.