Quali sono le cartelle nulle per effetto della rottamazione-ter?

Per effetto della rottamazione-ter, ex art. 4 d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018 cd. decreto fiscale , sono nulle cartelle e fermo amministrativo sotto i mille euro affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2010.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 28072 del 31 ottobre 2019. Vicenda. Un contribuente avvocato ha ricevuto in notifica cartelle per debiti tributari e infrazioni stradali per un valore inferiore a mille euro ciascuna. In sostanza, al predetto contribuente l’agente della riscossione ha notificato atti di valore esiguo e tutti consegnati fra il 2000 e il 2010.I giudici tributari di merito hanno respinto il ricorso del contribuente Pronuncia. Gli Ermellini, per effetto dell’entrata in vigore del dl 119 del 2018 rottamazione ter , hanno ribaltato in favore del professionista le sorti della vicenda dichiarando nulle sia le cartelle di pagamento sia i relativi fermi amministrativi, con declaratoria di cessata materia del contendere e compensazione integrale delle spese di lite tra le parti. L'articolo 4 del decreto n. 119/2018 prevede, infatti, che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015 . Fra l'altro, nel caso di specie, il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro. Inoltre, l’Agente della riscossione ha dato atto che tutte le cartelle sottese all'impugnato preavviso di fermo amministrativo sono state annullate, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse del contribuente alla prosecuzione della lite. Conclusioni. Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine ad una controversia che ha ad oggetto delle cartelle di pagamento e connesso provvedimento di fermo amministrativo per debiti di valore inferiore a mille euro. Per le cartelle notificate al contribuente tra il 2000 e il 2005, il debito di valore inferiore a mille euro rientra nello stralcio dei debiti di cui all’art. 4 del convertito d.l. n. 119/2018, appunto previsto per i debiti fino alla somma di 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010. In buona sostanza, la rottamazione te r, approvata con d.l. n. 119/2018, convertito in l. n. 136/2018 cd. decreto fiscale , ha cancellato in un colpo solo tutte le cartelle e il fermo amministrativo sotto i mille euro per debiti fiscali e non nei confronti dell’Agente della Riscossione, iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2010. Questo significa che qualora l’Agente della Riscossione dovesse iscrivere un fermo o inviare una cartella, tale atto sarebbe nullo. La disposizione sana i debiti entro mille euro ma, a tal fine, non si considera l’ammontare complessivo della cartella esattoriale bensì il singolo importo iscritto a ruolo. Tanto per fare un esempio, se un contribuente non ha pagato per tre anni di fila il bollo auto di 700 euro, la complessiva cartella di 2.100 euro sarebbe illegittima. Chi non ha pagato le cartelle esattoriali non deve limitarsi a leggere l’importo complessivo in esse riportato, ma le singole voci. Che devono essere stralciate in automatico dall’Agente della Riscossione. In caso contrario, o si fa un’istanza in autotutela o si ricorre al giudice. Nella sanatoria, rientrano i debiti come multe stradali, bollo auto, sanzioni amministrative, IMU, TASI, TARI, ecc. Rottamazione-ter riaprono i termini per il pagamento della prima o unica rata scaduta il 31 luglio. I contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione te r” entro il 30 aprile art. 3, comma 2, lettere a e b , 21, 22, 23, 24, d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla l. n. 136 e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio, possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre. È quanto stabilisce l’art. 37 d.l. n. 124/2019 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019.Si ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre. Anche i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione bis” d.l. n. 148/2017 e che sono rientrati automaticamente nella rottamazione ter ”, beneficeranno della riapertura dei termini. Grazie alle previsioni dell’art. 37, anche coloro che hanno saldato la prima o unica rata oltre il termine previsto del 31 luglio, non perderanno i benefici della rottamazione ter” e potranno proseguire, laddove previsto, con il piano dei pagamenti. Il bollettino di pagamento della prima o unica rata è allegato alla Comunicazione delle somme dovute”, già inviata ai contribuenti che hanno fatto domanda di adesione alla Rottamazione ter ” entro lo scorso 30 aprile e potrà essere utilizzato per il pagamento. Per i pagamenti, oltre al servizio Paga online”, è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento PSP aderenti al nodo pago PA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili su www.agid.gov.it/pagopa.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 20 giugno – 31 ottobre 2019, n. 28072 Presidente De Masi – Relatore Penta Ritenuto in fatto Il contribuente avv. S. T. proponeva appello avverso la sentenza n. 301/1/2011, resa dalla competente Commissione Tributaria, di rigetto del ricorso contro un preavviso di fermo amministrativo, sostenendo l'illegittimità e la conseguente nullità delle notifiche dei titoli preavviso di fermo e atti prodromici limitatamente a quelle avvenute a mezzo del servizio postale a persone diverse dall'effettivo destinatario e per essere state eseguite dal Concessionario per la Riscossione senza servirsi degli intermediari abilitati, come gli ufficiali della riscossione. Eccepiva altresì l'illegittimità della procedura amministrativa per essere Equitalia Pragma decaduta dalla potestà amministrativa di emanare il preavviso ed il pedissequo fermo a causa del decorso del termine di un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento. Riteneva, inoltre, l'irragionevolezza, illogicità e manifesta ingiustizia in merito alla mancanza di giudicato sull'eccezione di sproporzione tra il credito oggetto di procedura ed il valore del bene da sottoporre a fermo amministrativo che il preavviso di fermo non fosse fondato su validi titoli di credito, in quanto erano stati esibiti gli estratti di ruolo e non le cartelle di pagamento con le relate di notifica inoltre le cartelle di pagamento notificate tra il 2000 ed il 2005 dovevano considerarsi come crediti prescritti per decorrenza dei termini. Infine, veniva invocato il parziale difetto di giurisdizione per alcuni crediti non di natura tributaria. La EQUITALIA CENTRO s.p.a. si costituiva in giudizio, proponendo, a sua volta, appello incidentale per aver, a suo dire, omesso, la impugnata sentenza, di dichiarare la carenza di giurisdizione in riferimento ai ruoli per sanzioni amministrative. Con sentenza del 18.6.2013 la CTR dell'Abruzzo rigettava l'appello sulla base delle seguenti considerazioni 1 avuto riguardo alla paventata irritualità ed illegittimità delle notifiche delle cartelle esattoriali, l'intimato al pagamento non contesta l'avvenuta ricezione delle stesse 2 premesso che l'art. 121 del d.lgs. n. 46/1999, poi modificato dall'art. 1 del d.lgs. n. 193/2001, ha introdotto due modalità di notificazione delle cartelle di pagamento con l'osservanza delle procedure stabilite dagli artt. 137 ss. c.p.c. ovvero ai sensi della I. 890/1982 , nel caso di ricorso alla modalità semplificata ed agevolata di notificazione consistente nel mero invio di una raccomandata con avviso di ricevimento , non era necessario osservare ulteriori modalità, fatta eccezione per l'obbligo di conservare l'avviso di ricevimento per il periodo di cinque anni e di esibirlo a richiesta del contribuente 3 quanto al soggetto abilitato all'invio di detta raccomandata, dal tenore della nonna questi non poteva essere che lo stesso concessionario per la riscossione, sicchè il deposito della copia dell'avviso dì ricevimento sottoscritto dal ricevente era condizione sufficiente per ritenere eseguita conformemente alla legge la notifica della cartella esattoriale 4 quanto alla richiesta di notifica del previo avviso contenente l'obbligazione ad adempiere l'obbligazione risultante dal ruolo, doveva essere esclusa l'applicabilità dell'obbligo di cui all'art. 50, co. 2, del dPR. 602/73. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avv. S. T., sulla base di quattro motivi. Equitalia Centro s.p.a. ha resistito con controricorso. In prossimità dell'udienza entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il difetto di giurisdizione, lamentando che la CTR non avrebbe considerato che, dovendo reputarsi il preavviso di fermo amministrativo un atto preordinato all'esecuzione in quanto diretto alla riscossione coattiva del credito ed avendo alcune delle cartelle di pagamento sulle quali era fondato il detto preavviso ad oggetto crediti di natura non tributaria e, precisamente, sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada , la tutela giudiziaria era esperibile davanti al giudice ordinario. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme relative alle modalità di notifica delle cartelle di pagamento , per aver la CTR ritenuto a sufficiente, ai fini della validità della detta notifica, il deposito della copia dell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente, senza rilevare che era stata omessa la redazione della relata di notifica su ciascuna cartella di pagamento inviata a mezzo posta b non necessario che l'agente notificatore inviasse l'avviso al destinatario del plico nelle mani di terzi mediante una seconda raccomandata a/r c che il soggetto abilitato ad effettuare le notifiche delle cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale fosse il Concessionario Equitalia Pragma s.p.a 3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa o contraddittoria motivazione della decisione sulla infondatezza e prescrizione dei crediti pretesi, per non aver la CTR considerato che la Equitalia Pragma s.p.a. non aveva adeguatamente provato la fondatezza del credito non rappresentando gli estratti di ruolo dei titoli esecutivi e per aver omesso di statuire sulla prescrizione del credito preteso. 4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole della violazione dell'art. 50 dPR n. 602/1973, per aver la CTR escluso che la notifica del preavviso di fermo amministrativo dovesse essere preceduta da quella dell'avviso di intimazione all'adempimento dell'obbligazione, nonostante il detto preavviso fosse un atto preordinato all'esecuzione. 4.1. Si deve rilevare che nelle more è stata emanata dal legislatore una norma che prevede lo stralcio dei debiti fino alla somma di euro 1.000,00 affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 art. 4 del d.l. 119/2018, convertito in legge 136/2018 - c.d. decreto fiscale - . Detta norma, al comma 1, prevede che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono . automaticamente annullati. L'annullamento e' effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015 . Il debito in esame, relativo a cartelle di pagamento notificate tra il 2000 e il 2005, rientra nello stralcio, posto che il valore è, per ciascuna cartella, inferiore a mille euro. In ogni caso, Equitalia Centro s.p.a., con nota del 7.6.2019, ha dato atto che tutte le cartelle sottese all'impugnato preavviso di fermo amministrativo sono state annullate, invocando la declaratoria di cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto dell'interesse del contribuente alla prosecuzione della lite. Deve allora darsi atto della cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di giudizio. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese.