Contenzioso tributario ed estensione della procura alle liti rilasciata al difensore in primo grado

La procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad ogni fase del giudizio”, in assenza di espressioni limitative, è idonea a superare la presunzione di conferimento solo per il primo grado, ai sensi dell’art. 83, comma 4, c.p.c

È il principio affermato della Suprema Corte con l’ordinanza n. 27298/19, depositata il 24 ottobre. La vicenda. La CTR di II grado di Bolzano dichiarava inammissibile l’appello proposto da un contribuente avverso la decisione di prime cure per difetto di rappresentanza processuale ritenendo insussistente, con riferimento al grado d’appello, la procura ad litem rilasciata a margine del ricorso introduttivo in primo grado per la mancanza della formula in ogni sua fase e grado”. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione dolendosi, per quanto rilevante, dell’applicazione al processo tributario della presunzione di cui all’art. 83, comma 4, c.p.c Procura alle liti. Partendo dalla pacifica applicabilità dell’art. 83, comma 4, cit. al processo tributario per effetto del generale rinvio alle norme del codice processuale civile da parte dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, il Collegio ricorda come, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la presunzione in parola, avente ad oggetto il conferimento dell’incarico del difensore solo per il primo grado del processo, opera ogniqualvolta vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna ulteriore indicazione. Laddove invece nel contesto dell’atto si precisa che la procura viene conferita per il presente giudizio”, processo”, procedimento” o altri sinonimi, vi è la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche all’appello. Nel caso di specie, la procura apposta a margine del ricorso introduttivo del primo grado è stata rilasciata con riferimento al giudizio” senza ulteriori elementi limitativi, con l’evidente manifestazione di volontà della parte di estenderne l’efficacia anche al secondo grado. In conclusione, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR che dovrà fare applicazione del principio secondo cui la procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad ogni fase del giudizio”, in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83, comma 4, c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 .

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 27 giugno – 24 ottobre 2019, n. 27298 Presidente Manzon – Relatore Antezza Fatti di causa 1. Il contribuente ricorre, con otto motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe declaratoria di inammissibilità per difetto di procura ad litem dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 234/01/2008 emessa dalla Commissione tributaria di I grado di Bolzano. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione proposta contro avviso di accertamento per IVA, IRPEF ed IRAP per il 2001 n. omissis . 2. Per quanto emerge dalla sentenza impugnata e, concordemente, dal ricorso e dal controricorso la procura in oggetto fu rilasciata dal contribuente poi appellante a margine del ricorso introduttivo del primo grado di giudizio con la seguente letterale formulazione Il sottoscritto Sig. Z.L. , delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase del giudizio il Dott. V.M. , Dottore Commercialista, , conferendogli ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti . 3. La Commissione tributaria di II grado dichiarò inammissibile l’appello per difetto di rappresentanza processuale, ritenendo insussistente la procura ad litem con riferimento al giudizio d’appello in quanto inidonea, quella conferita a margine del ricorso introduttivo del primo grado, a superare la presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4, necessitante invece, a detta del Giudice di merito, della formula in ogni sua fase e grado . Il Giudice d’appello fece espresso riferimento a Cass. sez. 5, 12/03/2002, n. 3537, Rv. 552990-01, per la quale la procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al Giudice tributario, rilasciata in primo grado con riferimento all’intero giudizio in ogni sua fase e grado , esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 4, applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, nello stesso senso, sostanzialmente, anche Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, e Cass. sez. 5, 29/07/2009, Rv. 609201-01 . 4. Contro la sentenza d’appello il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi e sostenuto da memorie, mentre l’Agenzia delle Entrate A.E. resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Pregiudiziale è la trattazione della questione di improcedibilità del ricorso per cassazione dedotta con il controricorso e fondante sulla assunta mancata richiesta da parte del ricorrente alla cancelleria del Giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla cancelleria di questa Corte. 1.1. La questione è infondata. In primo luogo, la mancata richiesta di trasmissione, da parte del ricorrente, del fascicolo d’ufficio del Giudice a quo, ex art. 369 c.p.c., non determina l’improcedibilità dell’impugnazione ove l’esame di quel fascicolo non sia necessario per la soluzione delle questioni prospettate con quest’ultima, come nella specie non essendo contestato il tenore letterale della procura, come riportato negli atti, sul quale, anzi la parti concordano sui limiti dell’inammissibilità nel caso di mancata richiesta di trasmissione si vedano, ex plurimis Cass. sez. 5, 24/03/2017, n. 7621, Rv. 643472-01 Cass. sez. 3, 03/03/2011, n. 5108, Rv. 616971-01 . Nella specie, comunque, come emerge dagli atti, la richiesta in oggetto sussiste ed è stata in sede di iscrizione a ruolo del ricorso per cassazione. 2. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni e nei limiti di seguito evidenziati. 3. I motivi nn. 1 e 2 di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti. Con essi si deducono, in relazione, rispettivamente, all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 3, la nullità del procedimento per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 12, e dell’art. 83 c.p.c., comma 4, nonché la violazione e falsa applicazione delle dette norme. Ci si lamenta, in sostanza, della ritenuta applicazione al processo tributario della presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4. 3.1. I motivi in oggetto sono infondati, vigendo anche nel processo tributario la presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4, in ragione del rinvio generale contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2. Il citato D.Lgs. n. 546, art. 12, comma 3, applicabile anche al procedimento d’appello in forza del rinvio contenuto nel successivo art. 61, disciplina per il contenzioso tributario, con carattere di specialità rispetto alle regole fissate in via generale per il processo civile dall’art. 83 c.p.c., le sole forme di conferimento dell’incarico al difensore ma non esclude l’applicabilità al processo tributario, proprio in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, della restante disciplina della menzionata norma codicistica sempre che, come accade per la presunzione in oggetto, non rilevi profili d’incompatibilità sul punto si vedano, ex plurimis, soprattutto in motivazione Cass. sez. 5, 22/09/2006, n. 20520, Rv. 593829-01, e Cass. sez. 5, 12/03/2002, n. 3537, Rv. 552990-01 per concrete applicazioni della presunzione in esame con riferimento al processo tributario si vedano altresì, ex plurimis tra le più recenti, Cass. sez. 6-5, 21/06/2018, n. 16372, Rv. 649372-01, nonché Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, e Cass. sez. 5, 29/07/2009, Rv. 609201-01 . 4. I motivi nn. 3, 4, 5, 6, 7 ed 8 di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i rispettivi oggetti. 4.1. Con essi si deducono, sotto vari profili ed in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivi nn. 3 e 5 , e n. 3 motivi nn. 4 e 6 , la nullità del procedimento per violazione dell’art. 83 c.p.c., motivi nn. 3 e 5 , nonché violazione o falsa applicazione del detto art. 83. Ci si duole, in sostanza, della statuizione di merito laddove ha ritenuto non idonea a vincere la presunzione di cui all’art. 83 c.p.c., comma 4, la procura apposta a margine del ricorso introduttivo del primo grado in quanto non recante la formula, riferita all’intero giudizio, in ogni sua fase e grado bensì la diversa dizione in ogni fase del giudizio , comunque accompagnata dal conferimento di ogni e più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare, di farsi sostituire in udienza, di nominare coadiutori e assistenti in giudizio, di rinunciare al ricorso e agli atti . Con i motivi nn. 7 ed 8, in relazione, rispettivamente, all’art. 360, comma 1, nn. 5 e 4, si deducono insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio motivo n. 7 , e nullità del procedimento per violazione dell’art. 83 c.p.c., comma 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, comma 5, motivo n. 8 . 4.2. I motivi nn. 3, 4, 5 e 6 sono fondati, nei seguenti termini, con assorbimento dei motivi nn. 7 e 8. Come chiarito anche da Cass. S.U., 17/05/1991, n. 5528, Rv. 472215-01 ed innumerevoli statuizioni successive sostanzialmente conformi , la presunzione stabilita dell’art. 83 c.p.c., u.c., opera ogni volta che vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcun’altra indicazione. Se nel contesto dell’atto e salva l’esistenza in esso di ulteriori elementi limitativi si precisa che la procura viene conferita per il presente giudizio o si usano in alternativa altri sinonimi come processo procedimento causa controversia lite vi è l’evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado, dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi in senso sostanzialmente conforme si veda, ex plurimis, limitando il riferimenti solo alle più recenti Cass. sez. IV, 06/12/2016, n. 24973, Rv. 641984-01 Cass. sez. V, 05/05/2010, n. 10813, Rv. 613189-01 . 4.3. Nella fattispecie in esame la procura, apposta a margine del ricorso introduttivo del primo grado, è stata rilasciata con riferimento al giudizio formula equipollente a per il presente giudizio presente processo presente procedimento presente causa presente controversia presente lite e non sussistono ulteriori elementi limitativi con l’evidente manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado. Non costituisce quindi elemento limitativo l’inciso in ogni fase , riferito al giudizio , dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi Cass. S.U., n. 5528, cit. non necessitando di formule sacramentali, con la conseguenza che esso inciso deve intendersi con riferimento anche al secondo grado. Deve inoltre affermarsi che, in base a considerazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle delle citate Sezioni Unite, analogo rilievo può svolgersi con riferimento al termine fase , che, rapportato a giudizio , e, nella prassi, ampiamente utilizzato, piuttosto che in contrapposizione a grado del processo, come suo sinonimo Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, in motivazione sicché non può ritenersi rivestire quel carattere delimitativo invece attribuitogli dalla sentenza impugnata. Così argomentando, risulta peraltro nella specie non concludente quanto evidenziato dalla Commissione tributaria di II grado di Bolzano con riferimento a Cass. sez. 5, 12/03/2002, n. 3537, Rv. 552990-01 comprese le successive sostanzialmente conformi tra le quali Cass. sez. 5, 27/07/2007, n. 16718, Rv. 599869-01, e Cass. sez. 5, 29/07/2009, Rv. 609201-01 . Tale statuizione del 2002, difatti, non ha ritenuto necessario, al fine di vincere la presunzione in esame, l’utilizzo della formula contenente l’inciso riferito al giudizio in ogni sua fase e grado ma ha solo chiarito che tale ultima formulazione è una di quelle che consente di ritenere evidente la manifestazione di volontà della parte di estendere l’efficacia e la validità della procura anche al secondo grado dato che il giudizio, il processo, la lite ecc. si articolano in più gradi . 5. In conclusione, rigettati i motivi nn. 1 e 2, devono essere accolti solo i motivi nn. 3, 4, 5 e 6, nei termini di cui innanzi, con assorbimento dei motivi nn. 7 ed 8, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che oltre a provvedere anche in merito alla regolazione delle spese del presente giudizio farà applicazione del seguente principio di diritto, formulato ex art. 384 c.p.c La procura speciale al difensore abilitato all’assistenza tecnica davanti al giudice tributario rilasciata in primo grado con riferimento ad ogni fase del giudizio , in assenza di espressioni limitative, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per il primo grado del processo, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., comma 4, applicabile al processo tributario in virtù del generale rinvio alle norme del codice di rito contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 . P.Q.M . accoglie i motivi nn. 3, 4, 5 e 6 del ricorso, nei termini di cui in parte motiva, con assorbimento dei motivi nn. 7 ed 8 e rigetto dei motivi nn. 1 e 2, e cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria di II grado di Bolzano, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.