Rigo incompleto in dichiarazione non emendabile nel corso del processo

Non è possibile emendare la denuncia dei redditi in assenza di una dichiarazione integrativa, anche se si tratta di un solo rigo incompleto. Così si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n. 26677/19, depositata lo scorso 21 ottobre.

La vicenda. I Giudici della Sesta Sezione Civile della Cassazione hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate in merito alla vicenda di una s.r.l. che aveva compilato parzialmente il rigo RF16 della dichiarazione dei redditi. A detta della parte contribuente, l’importo erroneamente riportato nella dichiarazione dei redditi costituiva un evidente errore materiale. Nei primi due gradi di giudizio, la società aveva trovato l’accoglimento dei giudici, ma così non è stato in sede di legittimità. La decisione. Secondo la Corte Suprema, infatti, in tema di imposte dirette il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all’ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l’essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell’errore. Inoltre, la manifestazione della volontà di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività è da considerarsi negoziale, poiché incide sulla determinazione della base imponibile e sull’entità del tributo da versare, vincolando l’attività di accertamento dell’ufficio nell’ipotesi di errore, è dunque emendabile solo entro il termine di cui all’art. 2, comma 8- bis, d.P.R. n. 322/1998 e non anche nel corso del processo. Fonte fiscopiu.it

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 29 maggio – 21 ottobre 2019, n. 26677 Presidente Mocci – Relatore La Torre Ritenuto che L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, che in contenzioso su impugnazione di cartella di pagamento per Ires anno 2006 notificata a I.MAR.FA. srl D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis per adeguamento da studi di settore ha accolto l'appello della società. La CTR ha ritenuto che l'importo erroneamente riportato nella dichiarazione dei redditi rigo 16 mod. RF Unico 2007 costituiva un errore materiale agevolmente rilevabile dal testo della dichiarazione in quanto il suddetto rigo RF16 era compilato solo in parte il suddetto importo non viene conteggiato nel totale delle variazioni in aumento di cui al rigo RF36 e soprattutto non viene riportato nei maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2006, di cui al rigo VA42 . In base alla giurisprudenza sulla emendabilità dell'errore nella dichiarazione accoglieva pertanto l'appello della contribuente. I.MAR.FA. srl è rimasta intimata. Considerato che 1. Con l'unico motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo consentita l'emendabilità dell'errore in relazione a dichiarazione di volontà contenuta nella dichiarazione. 2. Il motivo è fondato. 2.1. La giurisprudenza di questa Corte ha precisato, in tema di imposte dirette cfr. Cass. sez. unite 30 giugno 2016, n. 13378 che il principio di generale emendabilità della dichiarazione è riferibile all'ipotesi ordinaria in cui la dichiarazione rivesta carattere di mera dichiarazione di scienza, mentre, laddove la dichiarazione abbia carattere negoziale, il suddetto principio non opera, salvo che il contribuente dimostri l'essenziale ed obiettiva riconoscibilità dell'errore, ai sensi degli artt. 1427 e s.s. c.c. cfr. Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25596 del 12/10/2018 sez. 5, 24 aprile 2018, n. 10029 sez. 5, 12 gennaio 2018, n. 610 sez. 5, ord 15 dicembre 2017, n. 30172 . 2.2.E' stato altresì statuito che in tema di dichiarazione dei redditi, la manifestazione della volontà, da parte del contribuente, di adeguamento al parametro di reddito previsto per un determinato settore di attività, è da considerarsi negoziale, in quanto incide sulla determinazione della base imponibile e sull'entità del tributo da versare, vincolando l'attività di accertamento dell'ufficio, sicchè, nell'ipotesi di errore, la stessa è emendabile solo entro il termine di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis, e non anche nel corso del processo Cass. n. 14550 del 06/06/2018 . 2.3. Nel caso di specie, la dichiarazione contenente l'intendimento di adeguarsi al parametro del reddito previsto per un determinato settore di attività è da considerarsi atto negoziale, perchè incide sulla determinazione della base imponibile e sull'entità del tributo da versare. Essa, pertanto è emendabile in caso di errore solo nel termine espressamente concesso nel menzionato D.P.R. n. 322 del 1993, art. 2, comma 8-bis, di cui, peraltro, la parte contribuente non risulta essersi avvalsa., Al contrario, la predetta dichiarazione non è modificabile dal contribuente nel processo. Si tratta, infatti, di indicazioni volte a mutare la base imponibile e le somme da versare e perciò inidonee a costituire oggetto di un mero errore formale in termini, Cass. 13/04/2012, n. 5852 e comunque non originanti da errore di calcolo o materiale ovvero da errori generati dall'ignoranza di elementi di conoscenza successivamente acquisiti. 3. Ne consegue che va accolto il ricorso, avendo i giudici del merito ritenuto emendabile la dichiarazione dei redditi, anche in difetto della dichiarazione integrativa disciplinata dal D.P.R. n. 322 del 1993, art. 2, comma 8-bis la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 c.p.c., comma 2 , il ricorso va deciso nel merito, col rigetto del ricorso introduttivo del contribuente. 4. Stante l'esito del giudizio nelle fasi di merito e l'epoca in cui è iniziato il procedimento, le spese dei gradi di merito possono essere compensate. Le spese del giudizio di legittimità vanno dichiarate irripetibili. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito dichiara irripetibili le spese del giudizio di legittimità.