Redditometro, rilevano anche le spese di gestione dell’autovettura…

È legittimo l’accertamento con redditometro se il contribuente non giustifica le spese di gestione dell’autovettura ciò anche se per gli incrementi patrimoniali dovuti ad immobili ne venga provato il lascito con donazione o che l’acquisto sia avvenuto con proventi derivanti dalla vendita di terreni. Non sono infatti da trascurare le spese di gestione della macchina.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 26672 del 21 ottobre 2019, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Redditometro valenza presuntiva dei beni-indice. La pronuncia è in linea con l’orientamento che considera sufficienti i fatti indice a fondare l’avviso di accertamento, riconoscendone la natura di presunzione legale infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore cfr. Cass. 16912/2016, 17487/2016 e 16122/2018 . In particolare, secondo l’ultima pronuncia, si può emettere l’accertamento con redditometro se il contribuente non giustifica le spese di gestione dell’auto di lusso. È insufficiente infatti la prova contraria degli incrementi patrimoniali per l’acquisto qualora rimangano scoperte le spese di gestione dei beni-indice. Con l’avviso di accertamento impugnato il reddito era stato determinato considerando non solo spese per incrementi patrimoniali ma anche spese di gestione dell’auto di lusso e di un grande appartamento. Col ricorso in Cassazione l’Agenzia delle entrate denunciava violazione di legge art. 38 del d.P.R. n. 600/1973 nonché relativi decreti ministeriali di attuazione e art. 2697 c.c. in quanto la CTR Lombardia aveva ritenuto che le risultanze del redditometro fossero delle mere presunzioni semplici da convalidare in sede di contraddittorio con il contribuente. L’altro motivi di ricorso attiene all’erronea valutazione dei giudici di merito in ordine alla legittimità e compiutezza della prova contraria fornita dal contribuente. La Corte ricorda innanzitutto la sufficienza dei fatti indice a fondare l’avviso di accertamento, riconoscendone la natura di presunzione legale infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore cfr. Cass. 16912/2016, 17487/2016 . Nel caso di specie comunque i giudici di appello avevano basato la loro decisione esclusivamente sulla giustificazione degli incrementi patrimoniali senza considerare le spese di mantenimento di tali beni per le quali l’ufficio non aveva considerato l’importo proveniente dalla successione paterna dato che la contribuente non aveva fornito specificazioni in tal caso il ribaltamento dell’onere probatorio poteva essere evitato dato che si trattava comunque di informazioni in possesso dell’ufficio . Caso concreto. Con la pronuncia in commento sono stati ribaltati i gradi di merito secondo i quali l’Agenzia delle entrate non avrebbe ricostruito in maniera corretta la situazione patrimoniale del contribuente. Nell’accogliere il ricorso dell’Agenzia delle entrate la Cassazione ricorda che in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600/1973, la disponibilità di determinati beni quali beni immobili e autoveicolo integra una presunzione di capacità contributiva legale ai sensi dell'art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una capacità contributiva , sicché il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta a imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. Nel caso di specie i giudici di merito avrebbero errato in relazione al riparto dell’onere della prova laddove avrebbero ritenuto idonea prova contraria l’avere il contribuente ricevuto in donazione alcuni immobili e l’averne acquistati altri con proventi derivanti dalla vendita di terreni, senza considerare minimamente le spese di gestione sia degli immobili che dell’autovettura.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 29 maggio – 21 ottobre 2019, n. 26672 Presidente Mocci – Relatore La Torre Ritenuto che L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in contenzioso su impugnazione da parte di I.L.U. di avviso di accertamento per Irpef e Irap 2008 emesso in base agli studi di settore, ha rigettato l’appello dell’Ufficio. La CTR, aderendo alla decisione di primo grado, ha ritenuto che l’Ufficio non aveva illustrato come avrebbe dovuto gli elementi in base ai quali ha ritenuto inattendibile la situazione reddituale del contribuente esposta in contraddittorio, con particolare riferimento agli immobili, alcuni dei quali ricevuti in donazione, altri acquistati con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l’autovettura, in relazione alle spese di gestione. Il contribuente si costituisce con controricorso eccepisce l’inammissibilità del ricorso trattandosi di censure di merito oltre che per carenza di autosufficienza e l’infondatezza. Deposita memoria. Considerato che 1. Esaminando preliminarmente l’eccepito difetto di autosufficienza del ricorso, esso, oltre che generico, è destituito di fondamento perché l’atto contiene tutti gli elementi per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 , e contiene le difese dell’amministrazione nei gradi di merito riportate a pag. 15 e 16 del ricorso . Nè sussiste l’eccepita inammissibilità in relazione alle censure che, contrariamente a quanto dedotto, non attengono al merito della questione, ma involgono questioni di interpretazione della normativa che regola la fattispecie. 2. Col primo motivo si deduce violazione di legge, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4, 5 e 6, art. 2697 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3. 3. Col secondo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 116 c.p.c., e art. 2728 c.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla qualificazione effettuata dalla CTR sulle presunzioni poste a base del redditometro. 4. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono fondati nei termini che seguono. 3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, la disponibilità di determinati beni quali beni immobili e autoveicolo integra, ai sensi del D.P.R. citato, art. 2, nella versione ratione temporis vigente, una presunzione di capacità contributiva legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva , sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni. 3.2. La presunzione di capacità contributiva legale ai sensi dell’art. 2728 c.c., dei fattori-indice posti a base del cd redditometro impone di ritenere conseguente al fatto di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva , sicché il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova del contribuente in ordine alla provenienza non reddituale Cass. Sez. 6 - 5, Ord. n. 17487 del 01/09/2016 . Ne consegue che è legittimo l’accertamento fondato sui predetti fattori-indice, restando a carico del contribuente l’onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore Cass. sez. 6 - 5, n. 16912 del 10/08/2016 . 5. La CTR non ha applicato i superiori principi, laddove ha qualificato i parametri di cui al cd vecchio redditometro come parametri soltanto presuntivi ha altresì errato in relazione al riparto dell’onere della prova, laddove ha ritenuto idonea prova contraria l’avere il contribuente ricevuto in donazione alcuni immobili e l’averne acquistato altri con proventi derivanti dalla vendita di terreni, considerando marginale l’autovettura, mentre è il possesso di tali beni a fondare legittimamente le presunzioni poste a base dell’accertamento. 6. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.