Accolto il ricorso con più documenti rispetto all’istanza di reclamo

Non sussiste alcuna disposizione che preveda, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati presso la segreteria della Commissione Tributaria, siano allegati anche all’istanza di reclamo.

Sul punto la Corte di Cassazione con ordinanza n. 23523/19, depositata il 20 settembre. La CTR respingeva il gravame proposto da una contribuente avverso la sentenza di primo grado, rilevando l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado perché esso non era identico all’istanza di mediazione presentata all’Agenzia delle Entrate, non avendo ella corredato l’istanza di tutti i documenti poi allegati al ricorso. Avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione. Ammissibilità del ricorso giurisdizionale. Entrando nel merito occorre ribadire che non esiste alcuna disposizione che prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati presso la segreteria della Commissione Tributaria, siano allegati anche all’istanza di reclamo presentato all’amministrazione finanziaria. Infatti, ai sensi dell’art. 17- bis d.lgs. n. 546/1992, si rinvia, per quanto riguarda le modalità di costituzione in giudizio del ricorrente, all’art. 22 dello stesso decreto e consente il deposito successivo dei documenti allegati al ricorso, stabilendo che il ricorrente, entro 30 giorni dalla notificazione dello stesso, depositi presso la segreteria della Commissione Tributaria il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia . Per tali ragioni, in accoglimento del motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e rinviata alla competente CTR per nuovo esame.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 14 maggio – 20 settembre 2019, n. 23523 Presidente Greco – Relatore Luciotti Rilevato che - in controversia relativa ad impugnazione di un diniego di rimborso del credito IVA che la A.P. SERVICE s.a.s. di P.P. & amp C. aveva maturato nell’anno d’imposta 2005 ed esposto nell’ultima dichiarazione Modello Unico 2006 presentata dalla predetta società prima della sua estinzione, con la sentenza impugnata la CTR respingeva l’appello proposto dalla contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando l’inammissibilità del ricorso proposto in primo grado perché lo stesso non era identico all’istanza di mediazione presentata all’Agenzia delle entrate, non avendo la ricorrente corredato la predetta istanza dei documenti poi allegati al ricorso giurisdizionale, e sostenendo, nel merito, che la contribuente non aveva presentato il modello VR, cosicché la stessa avrebbe dovuto presentare domanda di rimborso ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, nel termine decadenziale biennale di cui alla citata disposizione - avverso tale statuizione la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui l’intimata non replica per iscritto - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del vigente art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che 1. Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 2946 c.c 3. Con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 17 bis e 22, e della L. n. 212 del 2000, art. 7. Sostiene la ricorrente che erroneamente la CTR aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso in quanto diverso dall’istanza di mediazione a cui non erano stati allegati i documenti allegati, invece, al ricorso. 4. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l’esame preliminare del terzo mezzo, che è fondato e va accolto in quanto nessuna disposizione prevede, ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale, che i documenti che lo corredano, depositati alla segreteria della commissione tributaria, siano allegati anche all’istanza di reclamo presentato all’amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17 bis, nella versione vigente ratione temporis ovvero, ante riforma introdotta dal D.Lgs. n. 156 del 2015 . Al riguardo, deve osservarsi che tale disposizione, che individua nel reclamo una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale comma 1 e prevede che il reclamo produce gli effetti del ricorso decorso il termine di novanta giorni dalla sua presentazione comma 4 , rinvia, per quanto attiene alle modalità di costituzione in giudizio del ricorrente, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, consente espressamente il deposito successivo dei documenti allegati al ricorso, stabilendo al comma 4 che il ricorrente, entro trenta giorni dalla notificazione dello stesso art. 20 depositi nella segreteria della commissione tributaria adita il proprio fascicolo, con l’originale o la fotocopia dell’atto impugnato, se notificato, ed i documenti che produce, in originale o fotocopia . 5. Ne consegue che, in accoglimento del motivo in esame, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla competente Commissione tributaria regionale per l’esame dei motivi di impugnazione proposti dalla contribuente. A tale riguardo deve ricordarsi che Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità o declinatoria di giurisdizione o di competenza , con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata Cass., Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 - 01 conf. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17004 del 20/08/2015, Rv. 636624 - 01, nonché Cass., Sez. 6 5, Ordinanza n. 30393 del 19/12/2017, Rv. 646988 - 01 . 6. Orbene, poiché nel caso di specie la CTR non avrebbe dovuto statuire sulle questioni di merito poste dall’appellante, essendosi spogliato della relativa potestas iudicandi allorquando ha dichiarato inammissibile l’appello da quella proposto, il primo e secondo motivo di ricorso per cassazione, diretti a censurare la statuizione di merito della CTR, diversamente dalla proposta del relatore che ne ha rilevato la fondatezza alla stregua di Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9941 del 15/05/2015 nonché Cass. n. 22863 del 2018 di questa Sottosezione, non massimata , vanno dichiarati inammissibili. 7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. dichiara inammissibili il primo e secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.