In tema di redditometro la prova liberatoria del contribuente non è tipizzata

La prova che deve fornire il contribuente in ipotesi di maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico non è tipizzata. Ne consegue che la prova può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato. Il contribuente può portare a proprio favore anche disinvestimenti e cessioni di fabbricati.

Tale assunto è stato precisato dalla Corte di Cassazione con la ordinanza numero 9261 del 3 aprile 2019. Vicenda. Il fisco ha emesso due avvisi di accertamento nei confronti di un contribuente, per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 38 comma 3 d.P.R. numero 600/1973, con il metodo sintetico, contestando al contribuente il possesso di un motociclo, di una imbarcazione e di due immobili, rideterminando un maggior reddito di euro 65.234,55 per il 2003 e di euro 64.379,00 per il 2004, con uno scostamento superiore al 25% rispetto al reddito imponibile dichiarato. Il contribuente, con il ricorso introduttivo, ha dedotto di aver fornito la prova del possesso di entrate non soggette a tassazione tali da giustificare lo scostamento e la congruità del proprio reddito. In particolare, quanto al 2003 ha evidenziato di avere prelevato utili da una società per euro 36.000,00, di avere ottenuto il rimborso di un finanziamento dalla società per euro 11.000,00 e di avere avuto la disponibilità di 1/5 della cessione dell'abitazione avvenuta nel 2000 euro 10.070,91 quanto al 2004, di avere prelevato utili dalla società per euro 17.000,00, di avere incassato la somma di euro 20.555,00 dalla vendita di titoli assicurativi, oltre alla disponibilità di 1/5 del valore di cessione dell'abitazione avvenuta nel 2000. In tal modo per il 2003 non vi era stata alcuna differenza con il reddito accertato in modo sintetico e per il 2004 la differenza era del 7%. I giudici di merito tributari hanno evidenziava che il contribuente non aveva indicato elementi certi tali da dimostrare che il possesso dei beni trovavano la loro sostenibilità economica in altri proventi non tassabili esenti o già tassati, con una ritenuta alla fonte. Pronuncia. Gli Ermellini, con la pronuncia citata ,in accoglimento del ricorso in cassazione del contribuente , hanno ribadito che la prova contraria consentita al contribuente si può spingere sino a considerare la ricchezza accumulata negli anni precedenti, anche con disinvestimenti e cessioni di fabbricati .La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che la prova contraria deve dimostrare l'esistenza e l'entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa, dal momento che l'art. 38, comma 6, del d.P.R. numero 600/1973 prevede che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . In altri termini, la disposizione normativa richiede qualcosa che va oltre la mera disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate , esige tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò che sia accaduto o sia potuto accadere. In questo senso deve essere letto il riferimento alla prova risultante da idonea documentazione della entità di tali eventuali redditi e della durata del relativo possesso. Ed è proprio la combinazione dei due elementi oggettivi richiamati di tipo quantitativo e temporale , circa la disponibilità di eventuali ulteriori redditi, a consentire la riferibilità in capo al contribuente della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico. Conclusioni. In tema di accertamento c.d. sintetico, laddove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva dalla percezione di ulteriori redditi, ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.P.R. numero 600/1973, è onerato della prova contraria in ordine alla disponibilità di detti redditi ed all'entità degli stessi ed alla durata del possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti dai quali emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere. Cass. civ. Sez. V, 20/07/2018, numero 19371 Il contribuente deve assolvere l’onere della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere” Cas 15-05-2018 numero 11855 sez. T Deve sussistere la prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere Cassazione sentenza numero 8043 del 29 marzo 2017 Si chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, ovvero che l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione , e, quindi non il loro semplice transito” nella disponibilità del contribuente un tale tipo di prova non può ritenersi particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata” di quel possesso. L’esistenza di tali redditi l’entità degli stessi e la durata del loro possesso, costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, Non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, in quanto, pur non essendo esplicitamente richiesta la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si ritiene che il contribuente sia onerato della prova in merito a circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere.

Corte di Cassazione, sez. V Civile, ordinanza 20 marzo – 3 aprile 2019, n. 9261 Presidente Cappabianca – Relatore D’Orazio Ritenuto in fatto 1.L'Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento nei confronti di Ma. Ma., per gli anni 2003 e 2004, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. 600/1973, con il metodo sintetico, contestando al contribuente il possesso di un motociclo, di una imbarcazione e di due immobili, rideterminando un maggior reddito di Euro 65.234,55 per il 2003 e di Euro 64.379,00 per il 2004, con uno scostamento superiore al 25 % rispetto al reddito imponibile dichiarato. 2.Il contribuente con il ricorso deduceva di aver fornito la prova del possesso di entrate non soggette a tassazione tali da giustificare lo scostamento e la congruità del proprio reddito. In particolare, quanto al 2003 evidenziava di avere prelevato utili dalla Ma. sas per Euro 36.000,00, di avere ottenuto il rimborso di un finanziamento dalla società per Euro 11.000,00 e di avere la disponibilità di 1/5 della cessione dell'abitazione avvenuta nel 2000 Euro 10.070,91 quanto al 2004, di avere prelevato utili dalla società per Euro 17.000,00, di avere incassato la somma di Euro 20.555,00 dalla vendita di titoli assicurativi, oltre alla disponibilità di 1/5 del valore di cessione dell'abitazione avvenuta nel 2000. In tal modo per il 2003 non vi era stata alcuna differenza con il reddito accertato in modo sintetico e per il 2004 la differenza era del 7 %. 2.La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, con sentenza che veniva confermata quasi per intero dalla Commissione tributaria regionale tranne che per la somma di Euro 20.555,00 effettivamente incassata dal contribuente , la quale evidenziava che il contribuente non aveva indicato elementi certi tali da dimostrare che il possesso dei beni trovavano la loro sostenibilità economica in altri proventi non tassabili esenti o già tassati, con una ritenuta alla fonte. Si affermava, invece, che della somma di Euro 20.555,00, incassata nel 2004, poteva tenersi conto in tale annualità. 3.Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente, depositando memoria scritta. 4.Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. 5.In data 12-3-2019 l'Avv. Ma. La. rinunciava al mandato. Considerato in diritto 1.Con il primo motivo di impugnazione il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c. dell'art. 38, commi 4 e 6, del D.P.R. 600/1973 , in quanto la Commissione regionale ha ritenuto che la prova contraria potesse essere fornita dal contribuente solo con proventi non tassabili o già tassati, con ritenuta alla fonte, mentre non ha in alcun modo considerato la documentazione prodotta in relazione ai redditi ed alle entrate finanziarie escluse da tassazione tali da giustificare il maggior reddito accertato dall'impresa, soprattutto in relazione agli utili ed ai finanziamenti rimborsati negli anni 2003 e 2004 dalla società Ma. s.a.s. Deve, invece, utilizzarsi una nozione ampia della prova contraria del contribuente, tale da comprendere anche redditi legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile , come previsto dall'art. 22 del D.L. 78/2010, di natura interpretativa e ricognitiva, pure se applicabile solo per gli accertamenti relativi ai redditi prodotti a partire dal 2009. Di tale tenore è il contenuto di alcune circolari dell'Agenzia delle entrate circolare del 9-8-2007, n. 49 e del 12-3-2010 n. 12. Né si è svolto il previo contraddittorio con il contribuente. 2.Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente si duole della omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della sentenza ex art. 360 n. 5 c.p.c. circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio mancata valutazione delle prove in atti , in quanto la motivazione della pronuncia della Commissione regionale non si è soffermata sulla disponibilità da parte del contribuente di redditi esenti e disinvestimenti finalizzati a giustificare la sua capacità di spesa, avendo trascurato del tutto gli utili ed i finanziamenti rimborsati al socio negli anni 2003 e 2004 dalla Ma. s.a.s. oltre alla cessione immobiliare del 2000, i bilanci degli anni 2000/2002 e gli estratti conto bancari. 2.1.I due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati. Invero, il giudice di merito, a fronte della documentazione fornita dal contribuente, analiticamente indicata nel ricorso in ossequio al principio della autosufficienza, dalla quale, secondo l'assunto del ricorrente, sarebbe derivata la prova che il maggior reddito accertato per gli anni 2003 e 2004 sulla base di indici di capacità contributiva rilevati dall'Ufficio possesso di auto ed abitazioni era giustificato dalla disponibilità di capitale accumulato negli anni precedenti, si è limitato a negare la produzione di qualsiasi prova idonea, tranne la vendita di titoli assicurativi, senza supportate tale apodittica statuizione con sufficienti argomentazioni. In particolare, la Commissione regionale non ha tenuto conto dei due prelievi di utili dalla società Ma. s.a.s., negli anni 2003 e 2004, rispettivamente per Euro 36.000 ed Euro 17.000,00, del rimborso del finanziamento alla società nel 2003 per Euro 11.000,00, della cessione dell'immobile nel 2000. La prova contraria consentita al contribuente, infatti, si spinge sino a considerare anche la ricchezza accumulata negli anni precedenti Cass., 13 giugno 2013, n. 21994 , anche con disinvestimenti e cessioni di fabbricati Cass., 12 febbraio 2014, n. 3111 . Peraltro, per la Suprema Corte il contribuente, che deve fornire la prova contraria, deve dimostrare l'esistenza e l'entità di una pregressa e legittima disponibilità finanziaria, oltre alla durata del possesso della stessa Cass.Civ., sez. 6, 16 luglio 2015, n. 14885 , in quanto l'art. 38 comma sesto D.P.R. 600 del 1973 prevede anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione . La norma, dunque, chiede qualcosa in più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere anche Cass.Civ., Sez. 5, 20 gennaio 2017, n. 1510 Cass.Civ., sez. 5, 26 novembre 2014, n. 25104 . In tal senso, allora, va letto lo specifico riferimento alla prova risultante da idonea documentazione della entità di tali eventuali redditi e della durata del relativo possesso. In tal, modo si ancora a fatti oggettivi di tipo quantitativo e temporale la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che gli stessi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, come per un ulteriore investimento finanziario. In tale ultima ipotesi, infatti, tali ulteriori redditi non sarebbero utili a giustificare le spese o il tenore di vita accertati, che dovrebbero ascriversi, quindi, a redditi non dichiarati. 2.2.Va chiarito, però, che la prova che deve fornire il contribuente non è tipizzata, sicché può essere data con qualsiasi mezzo idoneo a dimostrare la provenienza non reddituale dell'elemento valutato, tanto che neppure rileva l'eventuale nullità dell'atto dal punto di vista civilistico, si che è stata ritenuta prova sufficiente la documentazione bancaria, rappresentativa della sequenza temporale dell'operazione di accredito e poi di quella di addebito degli assegni circolari utilizzati per l'acquisto Cass.Civ., 22 marzo 2017, n. 7258 per l'idoneità a dimostrare l'entità e la durata del possesso dei redditi, non il semplice transito dei redditi nella disponibilità del contribuente, anche con riferimento all'esibizione degli estratti di conto corrente bancari Cass.Civ., 12214/2017 anche Cass.Civ., 16 maggio 2018, n. 12026 e Cass.Civ., 23 marzo 2018, n. 7389 . 3.Il giudice di merito non solo non si è attenuto ai principi di diritto sopra enunciati, ma non ha neppure fornito una motivazione adeguata, tenendo conto di tutti gli elementi probatori addotti dal contribuente, dal contenuto decisivo. 4.Quanto alla violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, pure adombrata, nel ricorso, si rileva che l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi armonizzati di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli non armonizzati , non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria. Tale obbligo di contraddittorio preventivo ricorre solo ove risulti specificamente sancito, come avviene per l'accertamento sintetico in virtù dell'art. 38, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010, applicabile, però, solo dal periodo d'imposta 2009, per cui gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale Cass., 31 maggio 2016, n. 11283 Cass., 18 aprile 2017, n. 9747 . 5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, che provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.