L’Agenzia Entrate-Riscossione subentra ad Equitalia: la sorte della procura dell’avvocato del libero foro

L’estinzione delle società del gruppo di Equitalia non ha determinato l’interruzione dei processi pendenti. Pertanto, laddove l’Agenzia delle Entrate-Riscossione sia subentrata ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, può validamente avvalersi dell’attività difensiva svolta dall’avvocato del libero foro già designato da Equitalia.

Lo ha chiarito la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza con sentenza n. 1044/19 depositata il 22 febbraio. Il caso. Il contribuente, con ricorso notificato ad Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., impugnava gli estratti di ruolo dinanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza ed eccepiva l’inammissibilità della costituzione della resistente, in quanto effettuata con riferimento di procura ad un avvocato del libro foro. Validità della procura dell’avvocato del libero foro. La Commissione, nel ritenere l’eccezione infondata, ribadisce il principio di diritto, affermato recentemente dalla Cassazione, secondo cui l’estinzione ope legis delle società del gruppo di Equitalia ai sensi dell’art. 1, D.L. n. 193/2016, convertito il l. n. 225/2016, non determina l’interruzione dei processi pendenti e neppure la necessità di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Infatti, qualora il nuovo ente si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell’attività difensiva svolta dall’avvocato del libero foro designato da Equitalia secondo la disciplina previgente. La situazione cambia qualora l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisca, in un nuovo giudizio o in un giudizio pendente, con il patrocinio di un avvocato del libero foro. In tal caso, infatti, sussiste l’onere di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione. Nuovo termine. Sulla base di tali affermazioni, nel caso di specie, si potrebbe concludere per la nullità del mandato e della relativa costituzione, tuttavia, trattandosi di un giudizio di merito, trova applicazione l’art. 182 c.p.c., il quale prevede che qualora si rilevi un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice può assegnare alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio o la rinnovazione della procura. L’osservanza di tale termine, continua la Commissione, sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione. Nel caso in esame, concludono i Giudici, la procura in calce alla memoria di costituzione risulta sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agente della Riscossione, pertanto, alla luce delle considerazioni fatte, la costituzione deve ritenersi come effettuata in proprio e, perciò, ammissibile.

Commissione Tributaria Provinciale Cosenza, sez. IV, sentenza 24 gennaio – 22 febbraio 2019, n. 1044 Presidente Manes – Relatore Genise Fatto Con ricorso notificato il 9.05.2017 ad Equitalia Servizi di Riscossione S.P.A. di Cosenza e depositato il successivo 13 settembre presso questa Commissione Tributaria Provinciale, il sig. omissis , rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dal omissis ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito alla omissis Cosenza, impugnava gli estratti di ruolo. Allegava il ricorrente che era venuto a conoscenza dell'esistenza di ruoli in questione in data 15.03.2017, a seguito di accesso presso gli uffici dell'Agente della riscossione che buona parte delle pretese contenute nei predetti ruoli, anche tenendo conto della data di notifica delle relative cartelle riportata nei relativi estratti, erano ormai prescritte che per i restanti ruoli non gli erano mai state notificate le relative cartelle e, pertanto, anche per essi era decorso il relativo termine di prescrizione che, comunque, gli estratti ruolo erano privi di motivazione, in particolar modo in relazione al calcolo degli interessi e sanzioni e dei compensi per la riscossione. Concludeva, pertanto, il ricorrente, chiedendo, previa loro sospensione, l'annullamento degli estratti di ruolo e dei relativi ruoli, con vittoria di spese, da distrarsi a favore dei difensori antistatari Con memoria del 1.12.2017 si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione, nel frattempo subentrata ad Equitalia Servizi di Riscossione spa, in p.l.r.p.t. Avv. Fabio Rovito, rappresentata e difesa dall'Avv.to omissis , presso il cui studio, sito alla via omissis , Cs, eleggeva anche domicilio, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, perché proposto avverso estratti di ruolo in presenza della rituale notifica delle cartelle di pagamento ad essi relative e il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso relativi alla formazione dei ruoli proseguiva la resistente contestando tutti i motivi di ricorso e concludendo per l'inammissibilità/ rigetto dello stesso, con vittoria di spese. All'udienza del 24 gennaio 2019 parte ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di parte resistente, perché effettuata con conferimento di procura ad avvocato del libero Foro parte resistente insisteva sulla ritualità di tale procura all'esito la causa veniva decisa Diritto Ritiene questo Collegio a Preliminarmente, che sia infondata l'eccezione di parte ricorrente di inammissibilità delle costituzione di parte resistente, perché effettuata con conferimento di procura ad Avvocato del Libero Foro. Sul punto, occorre rilevare che la Suprema Corte recentemente ha ritenuto la nullità di tale mandato difensivo, e della relativa costituzione in giudizio per contrarietà a disciplina imperativa. Ciò sulla base dei seguenti principi di diritto l'estinzione ope legis delle società del gruppo Equitalia ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 non determina interruzione dei processi pendenti né necessità di costituzione in giudizio del nuovo ente Agenzia delle Entrate Riscossione qualora il nuovo ente Agenzia delle entrate Riscossione si limiti a subentrare ex lege negli effetti del rapporto processuale pendente al momento della sua istituzione, senza formale costituzione in giudizio, esso può validamente avvalersi dell'attività difensiva espletata da avvocato del libero foro già designato da Equitalia secondo la disciplina previgente qualora invece il nuovo ente Agenzia delle entrate-Riscossione si costituisca, in nuovo giudizio ovvero anche in giudizio pendente, con il patrocinio di avvocato del libero foro, sussiste per esso l'onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell'atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza tali fonti vanno congiuntamente individuate sia in atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro art. 1, co. 5^ ed 8^ D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 , sia in apposita motivata deliberazione, da sottoporre agli organi di vigilanza, che indichi le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificano tale ricorso alternativo art. 43 R.D. n. 1611 del 1933, come modificato dall'art. 11'1.103/79 . così Cass. 28741/2018 . Tali affermazioni porterebbero a concludere nel senso della nullità del mandato in questione e del relativo ricorso/ appello o costituzione sennonché, occorre rilevare che nei giudizi di merito, contrariamente a quanto ritenuto per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione Cass. 5775/2009 e sent. cit. , trova applicazione il disposto di cui all'art. 182 c.p.c., come novellato dall'art. 46, comma 2 della L. n. 69 del 2009, secondo cui quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L'osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione tale norma, prevista per il giudizio di primo grado, trova applicazione anche nell'appello, atteso il richiamo operato in via generale dall'art. 359 c.p.c. . Nel processo tributario l'applicazione della disposizione di cui all'art. 182 c.p.c. oggi è espressamente prevista dall'art. 12, comma 10, del D.Lgs. n. 546 del 1992 come novellato dal D.Lgs. n. 156 del 2015 10. Si applica l'articolo 182 del codice di procedura civile ed i relativi provvedimenti sono emessi dal presidente della commissione o della sezione o dal collegio. anche il vecchio testo dell'art. 12, comma 5 in questione, però, a seguito dei chiarimenti della Corte Costituzionale Ord. 189/2000 , prevedeva la necessità della concessione del termine per la regolarizzazione della procura né, sul punto, può ritenersi applicabile l'art. 125 del c.p.c., dovendosi lo stesso ritenersi riferito alle sole ipotesi di inesistenza della procura. Dall'analisi della normativa appena citata, sembrerebbe, dunque, che, nel caso di nullità della procura conferita dall'agente della riscossione ad un Avvocato del libero Foro, nei gradi di merito, il Giudice, prima di procedere alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, debba concedere a tale parte un termine perentorio per sanare tale nullità prima, però, di concludere in tal senso, occorre fare un'ulteriore riflessione il secondo comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 546 del 1992 prevede che l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto, il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato il primo comma del citato articolo 12 del D.Lgs. n. 546 del 1992, anche nel testo modificato dal D.Lgs. n. 156 del 2015, e non abrogato dal D.Lgs. n. 193 del 2016, dispone che le parti, diverse dagli enti impositori, dagli agenti della riscossione e dai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, devono essere assistite in giudizio da un difensore abilitato il combinato disposto di tali norme prevede chiaramente la possibilità per detti soggetti di stare in giudizio direttamente tale norma non risulta in conflitto con la disposizione di cui al comma 8 dell'art. 1 del D.Lgs. n. 193 del 2016, secondo il quale l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale, con ciò intendendosi il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato come una facoltà e non come un obbligo dell'Agenzia Riscossione. Da tale ordito normativo emerge, dunque, la possibilità per l'agente della riscossione di stare direttamente in giudizio, con facoltà di farsi assistere dall'Avvocatura dello Stato e, a certe condizioni, come visto, da Avvocati del libero Foro. Ciò chiarito, occorre ulteriormente evidenziare che, per costante orientamento della Suprema Corte, la mancanza di sottoscrizione del ricorso, quale motivo, ex art. 18 D.Lgs. n. 546 del 1992, di inammissibilità dello stesso debba intendersi in modo davvero radicale, ossia come mancanza materiale del requisito imposto dalla legge cfr. Cassazione 7945/2014 e 8754/2008 ha anche aggiunto la stessa Corte che non sussiste nullità dell'atto di citazione, del ricorso, della comparsa quando la sottoscrizione del procuratore figuri apposta solamente sotto la certificazione dell'autenticità della firma della parte alla procura alle liti, redatta in calce o a margine dell'atto stesso cfr. Cassazione 20929/2013, 469/2008, 14954/2006, 22025/2004 e 3862/2001 e Cass. 21510/2006 ha chiarito che, anche nelle ipotesi di nullità della procura relativa a ricorso sottoscritto dal solo difensore, il ricorso stesso deve, comunque, ritenersi proposto direttamente dalla parte. Alla luce di tale giurisprudenza, può, perciò, ritenersi che il ricorso o la costituzione nei gradi di merito dell'agenzia delle Entrate Riscossione, privi di procura, per nullità della stessa per violazione della norma imperativa disciplinante l'attribuzione del mandato agli Avvocati del libero Foro debbano ritenersi come presentati direttamente da tale Ufficio, purché sottoscritti, seppure nella sola parte riguardante il conferimento della procura, dal legale rappresentante dello stesso. Nel caso in esame, risultando la procura in calce alla memoria di costituzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Agente della Riscossione, tale costituzione deve, alla luce delle precedenti considerazioni, ritenersi come effettuata in proprio e, perciò, ammissibile b Che sia ammissibile l'impugnazione dei ruoli attraverso i loro estratti per far valere la prescrizione delle relative pretese, anche in presenza della rituale notifica delle relative cartelle Cass. 418/2018 c Che sia infondato il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione degli estratti di ruolo, perché, essendo questi ultimi dei semplici elenchi, e non degli atti amministrativi tanto che non risultano impugnabili per vizi propri, Cass Su 19704/2015 , per tale ragione non sono soggetti alle norme a questi relativi d Che, ciò posto il giudizio relativo al ruolo 0150268 sia estinto per cessazione della materia del contendere l'art. 4 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con L. n. 136 del 2018, ha, infatti, affermato I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè al 24 ottobre 2018 , fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati orbene, il ruolo in questione, notificato il 9.03.2006, depurato dall'aggio ex art. 17, risulta essere inferiore all'importo di mille euro, per cui lo stesso, rientrando nella previsione della norma appena citata, deve ritenersi annullato alla data del 24 settembre 2018 che per la stessa ragione devono ritenersi annullati i ruoli 002421e 0006170 e Che sia, invece, infondato il ricorso avverso i restanti ruoli 1 omissis , perché, dalla copia, non ritualmente contestata dal ricorrente, del relativo avviso di ricevimento, prodotta dalla resistente è emerso che la cartella n. omissis , contenente tale ruolo è stata regolarmente notificata, a mezzo posta, mediante consegna a familiare convivente, il 28.11.2007 2 omissis , perché, dalla copia, non ritualmente contestata dal ricorrente, del relativo avviso di ricevimento e delle ricevute della CAD, prodotte dalla resistente, è emerso che la cartella n. omissis , contenente tale ruolo è stata regolarmente notificata, mediante la procedura ex art. 140 c.p.c., il 8.11.2014 3 omissis perché, dalla copia, non ritualmente contestata dal ricorrente, del relativo avviso di ricevimento delle ricevute della Cad, prodotte dalla resistente è emerso che la cartella n. omissis , contenente tale ruolo è stata regolarmente notificata, mediante la procedura ex art. 140 c.p.c., il 9.04.2015 4 omissis perché, dalla copia, non ritualmente contestata dal ricorrente, del relativo avviso di ricevimento e delle ricevute della Cad, prodotta dalla resistente è emerso che la cartella n. omissis , contenente tale ruolo è stata regolarmente notificata, mediante la procedura ex art. 140 c.p.c., il 18.04.2015 5 omissis perché, dalla copia, non ritualmente contestata dal ricorrente, del relativo avviso di ricevimento e delle ricevute della CAD, prodotte dalla resistente è emerso che la cartella n. omissis , contenente tale ruolo è stata regolarmente notificata, mediante la procedura ex art. 140 c.p.c., il 9.04.2015 6 omissis perché, dalla copia, non ritualmente contestata dal ricorrente, del relativo avviso di ricevimento e delle ricevute della Cad, prodotte dalla resistente è emerso che la cartella n. omissis , contenente tale ruolo è stata regolarmente notificata, mediante la procedura ex art. 140 c.p.c., il 24 marzo 2014. Stante la rituale notifica nelle date indicate delle cartelle in questione, deve ritenersi infondato il motivo di ricorso riguardante l'intervenuta prescrizione delle pretese,non essendo ancora decorso, al momento di piena conoscenza della stesse 15.03.2017 il relativo termine di prescrizione. Infine le spese queste, atteso l'esito del giudizio, si compensano integralmente tra le parti Stando così le cose si provvede per come in dispositivo P.Q.M. La Commissione dichiara estinto per cessazione della materia del contendere il giudizio relativo ai ruoli omissis e omissis . Rigetta il ricorso relativo ai restanti ruoli. Compensa le spese.