Agevolazioni prima casa. Revoca senza irrogazione della sanzione

E’ illegittima l’irrogazione delle sanzioni al contribuente che ha usufruito illegittimamente delle agevolazioni fiscali sulla prima casa, ciò anche prima del 2014. Sono, infatti, retroattive le disposizioni del d.lgs. n. 174/2014, che hanno eliminato tali sanzioni in relazione alle abitazioni di lusso acquistate direttamente da un costruttore.

Tale assunto è stato precisato dalla Cassazione che, con l'ordinanza numero 8409 del 26 marzo 2019, ha accolto il ricorso presentato dall'acquirente di una villa, che superava i 240 mq e per la quale aveva usufruito dell'Iva a14% per l’unità immobiliare e dell’aliquota al 15 per cento per i terreni agricoli adiacenti. Vicenda. I giudici di merito tributari hanno confermato la legittimità di un avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni emesso a seguito di revoca dei benefici fiscali, connessi all’acquisto della prima casa, effettuato dal contribuente con atto di compravendita del 10 luglio 2013, in quanto qualificata come abitazione di lusso, confermando le sanzioni tributarie inflitte. Il giudice del gravame, ritenuti applicabili i parametri di individuazione degli immobili di lusso di cui al D.M. del 2 agosto 1969, stante l’irretroattività del d.lgs. numero 23/2011 e del d.lgs. numero 175/2014, ha affermato che, nella specie, l’immobile superava i 200 metri quadrati, dovendosi computare nella superficie utile, individuata in quella lorda ed in quella che risulti destinata ai bisogni ordinari dell’abitazione, anche la lavanderia in quanto utile alle esigenze familiari Pronuncia. Il contribuente, con il ricorso in Cassazione, ha chiesto l'esclusione delle sanzioni in virtù delle norme più favorevoli entrate in vigore con il d.lgs. numero 175/2014. Gli Ermellini ,con la pronuncia citata, hanno accolto tale doglianza estendendo all'Iva il seguente principio già affermato relativamente all'imposta di registro L'articolo 10, comma 1 lett. a, d.lgs. numero 23 del 2011, che, nel sostituire l'articolo 1, comma 2, della tariffa parte prima allegata al d.P.R. numero 131/1986, ha identificato gli immobili non di lusso cui applicare l'imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1909, pur non potendo trovare applicazioni quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore, può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei , posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta la condotta mendace che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l'irrogazione della sanzione . Siffatto principio, secondo la Cassazione, è senz'altro applicabile al caso, come quello di specie, di fruizione da parte dell'acquirente di immobile a titolo oneroso dell'aliquota Iva agevolata per effetto del disposto di cui all'articolo 33, d.lgs. numero 175/2014 rubricato, appunto, allineamento definizione prima casa Iva - Registro. Tale norma innovativa provvede all'allineamento della disciplina agevolata sulla prima casa in materia di Iva e quella dell'imposta di registro, con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione anzidetta, avendo la riforma efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014. Conclusioni. I presupposti della revoca dell'agevolazione permangono integri anche alla luce dello jus superveniens di cui all'articolo 10, comma 1, lett. a , d.lgs. numero 23/2011 il quale, nel sostituire il secondo comma dell'articolo 1 della Parte Prima Tariffa allegata al D.P.R. 131 del 1986, ha sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso - non ammesso, in quanto tale, al beneficio prima casa - sulla base dei parametri di cui al d.m. 2 agosto 1969. In forza della disciplina sopravvenuta, infatti, l'esclusione dalla agevolazione non dipende più dalla concreta tipologia del bene e dalle sue intrinseche caratteristiche qualitative e di superficie individuate sulla base del suddetto d.m. , bensì dalla circostanza che la casa di abitazione oggetto di trasferimento sia iscritta in categoria catastale Al, A8 ovvero A9 rispettivamente abitazioni di tipo signorile abitazioni in ville castelli e palazzi con pregi artistici o storici .Al fine di allineare allo stesso criterio dell'imposta di registro anche l'agevolazione prima casa attribuita con aliquota IVA ridotta, il legislatore è poi intervenuto con l'articolo 33 d.lgs. 175/2014 che, nel modificare il numero 21 della Tab. A, Parte II, all., d.P.R. numero 633/1972, ha espressamente richiamato il criterio catastale con il risultato che anche l'agevolazione IVA è esclusa indipendentemente dalla sussistenza di tutti gli altri requisiti per gli immobili rientranti in una delle suddette categorie. Il nuovo regime trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014, come espressamente disposto dall'articolo 10, comma 5, d.lgs. numero 23/2011, per cui l'atto di trasferimento, antecedente a questo discrimine temporale, continua ad essere disciplinato in base alla previgente disciplina. Ne discende che l'Amministrazione finanziaria mantiene la potestà di revocare l'agevolazione in questione per il solo fatto del carattere di lusso rivestito - al momento del trasferimento, e sulla base della disciplina all'epoca applicabile - dall'immobile trasferito, senza però avere titolo per applicare le sanzioni conseguenti a comportamenti che, dopo la riforma legislativa, non sono più rilevanti, non certo in quanto tali false dichiarazioni , ma in quanto riferiti a parametri normativi non più vigenti. Cassazione Sentenza 03 febbraio 2017 numero 2893 Il nuovo regime sui benefici prima casa trova applicazione ai trasferimenti imponibili realizzati successivamente al 1° gennaio 2014, come espressamente previsto dall'articolo 10, comma 5, d.lgs. numero 23/2011. Il trasferimento, antecedente a questo discrimine temporale, continua ad essere disciplinato in base alla previgente disciplina, incentrata sui requisiti del d.m. 2 agosto 1969. L'applicazione dello jus superveniens induce, invece, alla non debenza di sanzioni amministrative, inflitte per avere il contribuente dichiarato che l'immobile acquistato possedeva, contrariamente al vero, qualità intrinseche non di lusso, secondo i suddetti parametri ministeriali vale a dire, per aver reso una dichiarazione che, per effetto della modifica normativa, oggi non ha più alcuna rilevanza per l'ordinamento Cass. civ. Sez. V, 11/05/2017, numero 11621 .

Corte di Cassazione, sez. VI Civile - T, ordinanza 30 gennaio – 26 marzo 2019, n. 8409 Presidente Greco - Relatore Luciotti Fatto e diritto La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e , convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Toscana ha rigettato l’appello proposto da V.M. avverso la sentenza della CTP di Pistoia, che aveva a sua volta rigettato il ricorso avverso l’avviso di liquidazione ed irrogazione delle sanzioni emesso a seguito di revoca dei benefici fiscali aliquota IVA al 4 per cento per l’unità immobiliare ed aliquota al 15 per cento per i terreni agricoli adiacenti connessi all’acquisto della prima casa, effettuato dal contribuente con atto di compravendita del omissis , in quanto qualificata come abitazione di lusso, confermando le sanzioni amministrative pecuniarie inflitte. La predetta CTR, ritenuti applicabili i parametri di individuazione degli immobili di lusso di cui al D.M. 2 agosto 1969, stante l’irretroattività del D.Lgs. n. 23 del 2011 e del D.Lgs. n. 175 del 2014, ha sostenuto che nella specie l’immobile superava i 200 metriquadrati, dovendosi computare nella superficie utile , individuata in quella lorda ed in quella che risulti destinata ai bisogni ordinari dell’abitazione, anche la lavanderia in quanto vano utile alle esigenze familiari. Rilevava quindi la formazione del giudicato interno quanto all’avviso di liquidazione di una maggiore aliquota IVA con riguardo al trasferimento dei terreni della superficie di oltre sei volte l’area coperta. Avverso tale sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l’intimata con controricorso. Con il primo mezzo di cassazione il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, CDFUE, art. 49 e CEDU, art. 7, censurando la statuizione impugnata per avere escluso la retroattività alle compravendite stipulate anteriormente al 1 gennaio 2014 della nuova disciplina in materia di individuazione degli immobili di lusso, di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 23 del 2011 e D.Lgs. n. 175 del 2014, anche con riferimento alle sanzioni. Il motivo è fondato. La CTR ha ritenuto inapplicabili all’acquisto immobiliare con aliquota IVA agevolata le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 175 del 2014, anche con riferimento alle sanzioni, il cui rilievo officioso, in qualsiasi stato e grado del giudizio Cass. n. 11621 del 2017, par. 6.3 esclude la sussistenza dei profili di inammissibilità dedotti nel controricorso. In tal modo però i giudici di appello hanno contravvenuto al principio giurisprudenziale già affermato da Cass. n. 11621/2017 cit. e quindi ribadito da Cass. Sez. 5, sentenza n. 14964 del 08/06/2018 Rv. 649367 nonché da Cass., Sez. 5, sentenza n. 2010 del 2018 non massimata , che, ancorché in tema d’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, ha affermato che il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 10, comma 1, lett. a , che, nel sostituire all’ allegato D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, comma 2, della tariffa, parte prima, ha identificato gli immobili non di lusso, cui applicare l’imposta agevolata, in base al classamento catastale e non più alla stregua dei parametri di cui al D.M. 2 agosto 1969, pur non potendo trovare applicazione, quanto alla debenza del tributo, agli atti negoziali anteriori alla data della sua entrata in vigore 7 aprile 2011 , può tuttavia spiegare effetti ai fini sanzionatori, in applicazione del principio del favor rei , posto che, proprio in ragione della più favorevole disposizione sopravvenuta, la condotta mendace, che prima integrava una violazione fiscale, non costituisce più il presupposto per l’irrogazione della sanzione . Principio, questo, senz’altro applicabile al caso, come quello di specie, di fruizione da parte dell’acquirente di immobile a titolo oneroso dell’aliquota IVA agevolata per effetto del disposto di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33, rubricato Allineamento definizione prima casa Iva - registro , che, modificando il D.P.R. n. 633 del 1972, n. 21, della Tabella A, Parte 2, allegata al decreto, ha appunto provveduto all’allineamento della disciplina agevolata sulla prima casa in materia di IVA a quella dell’imposta di registro, con riferimento ad atti negoziali anteriori alla data di entrata in vigore della disposizione anzidetta, avendo l’innovazione legislativa efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2014, D.Lgs. n. 23 del 2011, ex art. 10, comma 5, cfr. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 13235 del 27/06/2016, Rv. 640156 . Da quanto detto consegue che, in accoglimento del motivo di ricorso in esame, la sentenza va in parte qua cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, l’avviso impugnato di liquidazione della maggiore aliquota IVA per l’acquisto dell’unità abitativa , va annullato limitatamente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie con esso inflitte al contribuente. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, sostenendo che la CTR aveva errato nella individuazione della superficie c.d. utile , avendola individuata in quella lorda ed avendo considerato anche il vano lavanderia, che le norme tecniche di attuazione NTA del regolamento urbanistico, approvato dal Comune di Serravalle Pistoiese con Delib. 10 novembre 2005, n. 48, include tra i vani c.d. accessori dell’unità immobiliare secondo motivo e nel ritenere utilizzabile per la normale vita domestica il vano lavanderia, la cui superficie andava scomputato dal calcolo di quella utile in quanto facente oggettivamente parte della cantina terzo motivo . Con tale ultimo motivo deduce altresì la violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la prova dell’utilizzabilità in concreto del predetto vano andava fornita dall’amministrazione finanziaria. I motivi devono essere esaminati congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro. Deve premettersi che la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione del cit. D.M., art. 5, secondo cui si considerano di lusso Le case composte di uno o più vani costituenti unico alloggio padronale aventi superficie utile complessiva superiore a mq. 200 esclusi i balconi, le terrazze, le cantine, le soffitte, le scale e posto macchine ed eventi come pertinenza un’area scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta . Ciò precisato, deve ricordarsi che questa Corte, decidendo analoghe controversie, ha avuto modo di affermare il principio secondo cui, in tema di imposta di registro, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, parte prima, nota D bis della tariffa allegata, occorre fare riferimento alla nozione di superficie utile complessiva di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6, in forza del quale è irrilevante il requisito della abitabilità dell’immobile, siccome da esso non richiamato, essendo invece rilevante quello della utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità Cass. n. 14964 del 2018, che richiama Cass. n. 1173/2016 n. 861/2014 n. 25674/2013 n. 22279/2011 . Quanto alla questione posta con il secondo motivo, ovvero se la superficie utile sia quella lorda o quella netta, questa Corte ha affermato che le disposizioni di cui al D.M. 2 agosto 1969, artt. 5 e 6, che qualificano abitazioni di lusso - escluse dal beneficio fiscale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, tariffa 1, nota 2 bis -, le unità immobiliari aventi superficie utile complessiva superiore rispettivamente a mq. 200 con area pertinenziale scoperta della superficie di oltre sei volte l’area coperta, come nel caso in esame e mq. 240, con esclusione dei balconi, delle terrazze, delle cantine, delle soffitte, delle scale e del posto macchine, vanno interpretate nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell’immobile indicata nell’atto di acquisto in essa compresi, dunque, i muri perimetrali e quelli divisori solo, i predetti ambienti e non l’intera superficie non calpestabile, Cass. n. 21287 del 2013 conf. Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 22853 del 2018 . Principio, questo, ribadito in caso del tutto analogo da Cass. n. 24469 del 2015, secondo cui La sentenza gravata - ritenendo che, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale previsto per l’acquisto della c.d. prima casa , il calcolo della superficie dell’abitazione vada effettuato alla stregua del disposto del D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, art. 3, Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici , che definisce la superficie abitabile come la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi - si pone infatti in contrasto con l’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 861/2014, alla quale si ritiene dover dare conferma e seguito, secondo cui In tema di imposta di registro, ipotecarie O catastali, per stabilire se un’abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 1, tariffa 1, nota 2 bis, la sua superficie utile - complessivamente superiore a mq. 240 - va calcolata alla stregua del D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, n. 1072, che va determinata in quella che - dall’estensione globale riportata nell’atto di acquisto sottoposto all’imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina, non potendo, invece, applicarsi i criteri di cui al D.M. Lavori Pubblici 10 maggio 1977, n. 801, richiamato dalla L. 2 febbraio 1985, n. 47, art. 51, le cui previsioni, relative ad agevolazioni o benefici fiscali, non sono suscettibili di un’interpretazione che ne ampli la sfera applicativa Pare superfluo ribadire quanto sopra detto ovvero che il principio, affermato in materia di imposte di registro, è applicabile anche con riferimento all’IVA agevolata di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 33. Tale ultima pronuncia rende altresì evidente che le disposizioni dettate dall’ente comunale con le norme tecniche di attuazione, che ricomprendono le lavanderie tra le superfici c.d. accessorie dell’immobile, hanno valore ad altri fini ma non per il calcolo delle superfici ai fini dell’individuazione dell’immobile come di lusso, previsto da specifiche disposizioni di legge non derogabile dal predetto regolamento, e che, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, incombeva su di esso la prova della sussistenza dei requisiti per poter godere dell’agevolazione richiesta. Deve infatti ricordarsi che In tema di IVA, il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso e, quindi, escluso dai benefici per l’acquisto della prima casa ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, n. 21, Tabella A, Parte 2, nel testo in vigore ratione temporis , anteriormente alle modifiche di cui al D.Lgs. n. 175 del 2014, va compiuto ai sensi del D.M. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, art. 6, a prescindere dalla conformità dei relativi ambienti alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale sotto il profilo dell’altezza minima, rilevando unicamente la loro marcata potenzialità abitativa al momento dell’acquisto, in coerenza con l’apprezzamento del mercato immobiliare, e spettando al contribuente, a fronte dell’irrilevanza del mero dato catastale, l’onere di provare, mediante idonea documentazione tecnica, l’inutilizzabilità a scopo abitativo dei vani in questione Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 11556 del 06/06/2016, Rv. 640049 . Spettava quindi al contribuente fornire la prova non solo che il vano lavanderia dell’immobile per cui è causa facesse oggettivamente parte della cantina, ma anche che la sua inutilizzabilità a scopo abitativo, che invece la CTR ha chiaramente escluso con l’affermazione, non adeguatamente censurata dal ricorrente, che detta lavanderia è vano utile alle esigenze familiari . Orbene, dal complesso delle argomentazioni svolte consegue l’infondatezza del secondo e terzo motivo di ricorso, che vanno rigettati. L’esito del giudizio giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali, anche dei gradi di merito. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente annullando l’avviso impugnato limitatamente all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie applicate al contribuente. Compensa le spese processuali.